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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0889EC2E0, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia, Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Carone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Caruso in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 43/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.a. e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Rilevato che la parte appellante, con memoria depositata in data 3 febbraio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda cautelare;
Rilevato che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con memoria depositata in data 10 febbraio 2025, ha preso atto della dichiarazione di controparte;
Rilevato che le parti comparse in udienza hanno concordemente richiesto la compensazione delle spese della presente fase;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile la domanda cautelare formulata da Elisicilia S.r.l.;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda cautelare formulata dall’appellante e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO