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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 7.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1396/2024
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Maio, presso il Parte_1 quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Forio (NA) al Vico S. Antonio n. 15, giusta procura in atti;
opponente e in persona del pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura in atti opposto nonché
, in persona del suo procuratore Controparte_3 speciale;
convenuto contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/01/2024 e ritualmente notificato, l'istante proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120239035236102/000 notificata il 21.11.2023 a mezzo del servizio postale. Eccepiva la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali sottese all' impugnata intimazione, mai notificate ad esso contribuente. Deduceva altresì la mancata notifica di atti presupposti.
Chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale di:
1) sospendere l'esecutività della intimazione di pagamento n. 07120239035236102000, notificata a mezzo del servizio postale il giorno 21.11.2023 nella parte emessa relativa alla cartella di pagamento n. 07120170061298050000 asseritamente notificata il 10.05.2018 e n. 07120170122532684000 asseritamente notificata il 23.03.2018 ma mai effettivamente notificata, emessa da
[...]
su ruolo emesso dall' Controparte_3 [...]
, ricorrendo gravi motivi;
Controparte_4
2) in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare l'estinzione, l'inesistenza o comunque l'inammissibilità e/o l'illegittimità o l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120239035236102000, notificata a mezzo del servizio postale il giorno 21.11.2023 nella parte emessa relativa alla cartella di pagamento n. 07120170061298050000 asseritamente notificata il 10.05.2018 e n. 07120170122532684000 asseritamente notificata il 23.03.2018, per le causali di cui in narrativa, con conseguente improcedibilità della pretesa;
3) condannare gli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Si costituiva l' che chiedeva, in via principale, di dichiarare CP_1
l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta sia avverso l'intimazione di pagamento, quale atto successivo alla notifica della cartella esattoriale da cui discendeva (ex art. 24, comma quinto, D.lgs. n. 46/1999), sia avverso le cartelle esattoriali presupposte, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla loro notifica, nonché il termine ex art. 615 e 617 cpc. In subordine, chiedeva di accertare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, anche in ordine all'eccepita prescrizione, essendo responsabile l' . Controparte_5
Spese compensate. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l
[...]
, e ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, veniva sospeso il ruolo oggetto di opposizione e, infine, veniva decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è fondata. Va difatti accolta l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente che costituisce ragione liquida ed assorbente della decisione. Invero, la prescrizione, pacificamente quinquennale, dei crediti oggetto dell' impugnata intimazione era già abbondantemente maturata allorchè la stessa venne notificata al in data 21.11.2023. Pt_1
Trattasi di rate Premi Inail inerenti agli anni 2016 e 2017 e non vi è alcuna prova che le cartelle prodromiche all' atto in questa sede impugnato siano state mai correttamente notificate all'interessato. L' d' altra parte, a cui spettava curare l' attività di notifica in questione, CP_6 pur essendo stata evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi con ciò assumendo un atteggiamento inerte che , interpretato unitamente agli altri elementi emergenti agli atti, assume il significato di impossibilità di opporre prove documentali degli adempimenti di cui si discute. Del resto, dalla lettura delle due schermate tratte dal sito concernenti l' iter CP_1 del ruolo portato ad esecuzione, si rileva la mancata consegna “per irreperibilità assoluta” e “per irreperibilità relativa” delle due cartelle poste a fondamento dell' intimazione opposta. Pertanto quest' ultima deve essere annullata essendo i crediti dell' prescritti. CP_1
Le spese, considerato il contegno dell' su cui incombeva l' onere della CP_6 prova dell' attività di notificazione degli atti presupposti idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, vanno poste a carico della stessa.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' intimazione di pagamento n. 07120239035236102/000 notificata a in data 21.11.2023; Parte_1 condanna l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_6
1.500,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli, il 7.2.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero