Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3258 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di caregiver di -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario in Regione Campania, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Speciale Consortile Distretto Regio di Caserta C01, Il Giro del Mondo - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
del verbale UVI n.-OMISSIS-con il quale sarà interrotto alla data del 31.07.25 senza alternative il PTRI con budget di salute in corso;
Atti presupposti: 1) Decreto n.-OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. 483 del 21/09/2012 nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) Decreto commissariale della Regione Campania n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AN OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 26.06.2025, la ricorrente, in proprio e in qualità di caregiver della figlia, affetta da autismo grave e disabilità al 100%, ha impugnato il verbale UVI n. -OMISSIS- (e gli atti ad esso presupposti) che dispone l’interruzione, alla data del 31.07.2025 e senza alternative, il PTRI con budget di salute in corso.
Avverso il predetto atto ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione decreto n.-OMISSIS- e linee guida del. G.r. n. 483/12
A seguito dell’interruzione del PTRI non sarebbe stato previsto “un diverso setting assistenziale” per garantire continuità assistenziale al disabile, essendo contenuto, nel verbale, solo il rinvio ad un generico confronto il tutto.
II. Violazione di tutti i principi in tema di svolgimento UVI per assenza della componente comunale e dei MMG e mancata convocazione
L’atto impugnato sarebbe illegittimo anche perché all’UVI sarebbe stata del tutto assente la componente comunale e il Dirigente medico della UOSM d.12.
III. Violazione art. 31 della Costituzione e di tutta la normativa vigente in tema di tutela dei portatori di handicap da parte del decreto n. 16/2013 e D.G.R. n. 483/2012 – violazione l. 03/03/2009 n. 18 di Ratifica Convenzione Onu 2006 per i diritti delle persone handicappate (CRPD) – violazione l. 104/1992 – violazione l. 134 del 18/08/2015 e l. Reg. n. 26 del 28/09/2017 sull’autismo
Il decreto n. -OMISSIS- e la Del. G.R. n. -OMISSIS-, laddove prevedono in maniera indiscriminata una valenza temporale limitata ad anni 2+1 per il PTRI con budget di salute anche per i malati cronici con malattie degenerative, sarebbe illegittima per diretta violazione dell’art. 32 della Costituzione e di tutte le norme a tutela dei disabili in epigrafe indicate. La previsione di un tetto temporale massimo di durata a priori ed in maniera indiscriminata sarebbe del tutto illegittimo in quanto il PTRI con budget di salute è uno strumento, in assenza di alternative, che, secondo parte ricorrente, potrebbe garantire, per tutto il tempo della malattia, la continuità degli interventi e dare dignità al soggetto autistico.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta cautelare ed è stato disposto, a carico alla resistente ASL, il riesame dell’atto impugnato, ai fini della rivalutazione della posizione della richiedente cura e dell’individuazione del trattamento appropriato alla gravità della situazione oggettivamente rilevabile ed evincibile dagli atti, d’intesa, eventualmente, con le Amministrazioni deputate alla somministrazione dei trattamenti socio-assistenziali, con mantenimento del trattamento in essere fino all’eventuale modifica.
3. L’Asl Caserta, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ha sostenuto, infatti, che la mancata predisposizione di un setting alternativo fosse dipesa dall’assenza del Comune di Caserta e dal rifiuto, da parte della caregiver, delle proposte avanzate dall’ASL.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La disciplina del “Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale” (PTRI) è contenuta nell’art. 46 della L. Reg. n. 1/2012, nelle delibere di Giunta Regionale n.-OMISSIS-e n. -OMISSIS- (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva).
La prima disposizione statuisce quanto segue:
“ La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo.
I PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, che recepiscono la metodologia attuativa già sperimentata, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario. Nelle more dell'emanazione delle linee guida è garantita la continuità della sperimentazione già in atto nelle ASL ”.
In esecuzione di tali previsioni è stata approvata la delibera di Giunta Regionale n.-OMISSIS-(Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute, adozione linee guida ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 1/2012) che reca i seguenti principi:
- destinatari di tali interventi sono i cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto o potenzialmente ingravescente (malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale) che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali;
- la formulazione di piani terapeutico-riabilitativi personalizzati è affidata alle Unità di Valutazione e Progettazione, con assegnazione di responsabilità e di scadenze di verifica con il coinvolgimento delle famiglie nell’attuazione degli stessi, possibilmente su base locale/comunale;
- in questo contesto, il budget di salute rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, professionali ed umane, necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona un inserimento sociale accettabile e, in definitiva, condizioni di vita adeguate, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la comunità;
- in fase di valutazione l’UVI dovrà definire la copertura della spesa a carico del sistema sanitario, sociosanitario, sociale e dell’utente;
- l’investimento finanziario è negoziato e programmato dall’A.S.L., d’intesa con l’Ambito Territoriale di riferimento, con il partner privato;
- il progetto individuale è redatto sulla base della valutazione dall’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) distrettuale; l’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) si qualifica come strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni socio-sanitari complessi e per la predisposizione e proposta all’utente del progetto terapeutico-riabilitativo individuale;
- all’U.V.I. partecipano i Sevizi Sociali dei Comuni, gli operatori sanitari direttamente coinvolti nella gestione del progetto terapeutico riabilitativo individuale, gli utenti, i familiari, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta (MMG/PLS) ed eventuali altri soggetti ritenuti necessari ad un’appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni;
- i contratti dei PTRI sostenuti da budget di salute hanno una temporalità massima di due anni, durante tale periodo l’UVI provvederà alla verifica e valutazione del livello assistenziale con periodicità semestrale, con proroga di 1 anno;
- è prevista l’indizione di un avviso pubblico per l’istituzione dell’albo degli enti/imprese sociali cogestori dei PTRI per l’assegnazione dei relativi budget di salute;
- è inoltre prevista la sottoscrizione di un regolamento normativo contrattuale (RNC) per i budget di salute, che costituisce l’atto formale che regola i rapporti tra il servizio pubblico A.S.L./Comune, il partner privato e l’utente (o il civilmente obbligato). Esso sarà stipulato sulla base di un progetto personalizzato, formulato nell’U.V.I. con l’utente e i suoi familiari (ove presenti e disponibili), dai soggetti cogestori coinvolti, contenente obiettivi ed indicatori di risultato identificati all’interno delle proposte/opportunità previste;
- il regolamento definisce i soggetti coinvolti, gli obiettivi, la metodologia, i servizi/strumenti di fruizione;
- il budget di salute è promosso, valutato, gestito e monitorato in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, mediante le Unità di Valutazione Integrate, ovvero attraverso l’intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie, finalizzate a costruire un approccio integrato e personalizzato ai bisogni di salute della persona (welfare mix);
- i soggetti inseriti nell’elenco amministreranno una dotazione finanziaria, nei limiti fissati dall’intensità del progetto terapeutico riabilitativo individuale, assegnata ad un utente, da utilizzare per far acquisire allo stesso lo status di socio dell’organizzazione e per coprire le spese necessarie al possesso degli strumenti, del capitale e dei servizi previsti per la realizzazione di effettivi percorsi concordati d’inclusione, abilitazione, emancipazione per la persona fruitrice, al fine di evitare l’instaurarsi di sistemi tendenti a perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso l’assistenza e la reistituzionalizzazione;
- in altri termini, è quindi previsto il coinvolgimento di un cogestore del PTRI nella presa in carico, che deve essere organizzata sulle tre aree contemporanee d’intervento: I) apprendimento/socialità/affettività; II) casa/habitat sociale; III) formazione/lavoro (pag. 7 delle Linee di Intervento);
- in fase di valutazione l’U.V.I. dovrà definire la copertura della spesa a carico del sistema sanitario;
- l’investimento finanziario è negoziato e programmato dall’A.S.L., d’intesa con l’Ambito Territoriale di riferimento, con il partner privato.
3. Ciò posto, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale in una materia tecnica come quella sanitaria le scelte dell'amministrazione appaiono caratterizzate da un elevato grado di discrezionalità, siccome volte a bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, la razionale distribuzione delle risorse finanziarie e il contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.
In altri termini, le scelte programmatorie in materia sanitaria sono attuative di misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario rispetto alle quali deve conseguentemente riconoscersi alle competenti amministrazioni un'ampia sfera di discrezionalità nella valutazione delle varie esigenze che vengono in rilievo.
Tale discrezionalità è sindacabile dall’Autorità Giudiziaria amministrativa solo nei limiti in cui risulti affetta da profili di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa.
4. Nel caso in esame, l’A.S.L. ha ritenuto di disporre il passaggio dell’assistita al circuito socioassistenziale e ciò si è tradotto nella sospensione del trattamento terapeutico del paziente, benché non fosse stato predisposto alcun concreto setting assistenziale per il disabile.
In particolare, il cambio del setting assistenziale, attuato attraverso il passaggio dell’assistita al circuito socioassistenziale, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario, comportando, di fatto, se non l’elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti affetti da gravi patologie, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell’Azienda Sanitaria di sopprimere nella sostanza il trattamento terapeutico si configura e si dimostra inappropriata e non adeguatamente motivata.
Nel verbale dell’UVI impugnato si legge “I presenti si confrontano sugli obiettivi che la sig.ra -OMISSIS- ha raggiunto, atteso che alla fine del mese di luglio p.v. il PTRI/BdS da ella svolto con cadenza pentasettimanale presso il cogestore “Il Giro del Modo” dovrà essere portato a conclusione. …La specialista ha proposto alla sig.ra AR SA -OMISSIS- di contattate la cooperativa Sociale Koinè per dei colloqui conoscitivi e valutare, laddove possibile, l’inserimento di -OMISSIS- in un Progetto regionale che la stessa Cooperativa sta realizzando. Le ha inoltre proposto di accedere al voucher sociale erogato dal Comune di residenza.
La sig.ra -OMISSIS- ha preso atto di quanto le è stato proposto ma, per motivi legati all’aggressività di -OMISSIS-, deve, suo malgrado, non accettare la proposta del progetto regionale. E’ presente in UVI la dott.ssa -OMISSIS-, la quale riferisce l’impossibilità per -OMISSIS- di afferire al beneficio del voucher sociale in quanto lo stesso è destinato solo ad utenti di lieve/medio livello assistenziale e, pertanto, ciò esclude -OMISSIS- dal benefici. Sarà cura del cogestore “Il giro del Mondo” trasmettere alla UOSM d. 12 la documentazione necessaria alla predisposizione del prosieguo di affidamento/liquidazione nonché le relazioni aggiornate. ”.
Appare evidente dalla lettura delle operazioni svolte che non sono state individuate concrete alternative per la disabile idonee, una volta conclusosi il percorso assistenziale, a supportare la stessa nella condizione di disabilità sofferta. Né vale asserire, come fa l’ASL nella propria memoria difensiva, che ciò sia dipeso dal rifiuto della caregiver di aderire al programma regionale “Koinè” o di chiedere i voucher per l’assistenza. Nel primo caso la motivazione addotta dalla caregiver, ovvero l’aggressività manifestata dalla disabile negli spostamenti, che non le avrebbe consentito di raggiungere la sede della struttura, non risulta illogica, inconferente o pretestuosa e non vale, pertanto, a spostare su di sé la responsabilità della mancata individuazione di altro setting socio assistenziale. Per quanto riguarda la circostanza della mancata richiesta dei voucher, anche tale scelta non può addebitarsi alla ricorrente, considerato che nel verbale UVI è chiaramente affermato che la dott.ssa -OMISSIS-, coordinatrice della componente sociale tra cui anche i voucher gestita dal centro “Ozanam” “ riferisce l’impossibilità per -OMISSIS- di afferire al beneficio del voucher sociale in quanto lo stesso è destinato solo ad utenti di lieve/medio livello assistenziale e, pertanto, ciò esclude -OMISSIS- dal beneficio ”.
Dunque, all’esito dell’UVI impugnato, emerge che l’individuazione del trattamento socio assistenziale in favore della disabile, a decorrere dal 1.08.2025, dipende da una eventuale e non ancora individuata presa in carico della disabile medesima dai servizi socio assistenziali del Comune, tenuto conto che il PTRI – si legge nel verbale – dovrà essere portato a conclusione (avendo raggiunto il suo tempo massimo - 2 anni più uno).
Anche a voler astrattamente aderire alle osservazioni dell’ASL circa la non ascrivibilità alla stessa della mancata individuazione di altri setting socio assistenziali, dovuti, invece, all’assenza del Comune e delle relative strutture nell’individuazione del percorso idoneo per la disabile, tuttavia non possono accettarsi le conseguenze che un simile stato di cose comporterebbe, perché significherebbe lasciare senza alcuna tutela né prospettiva di concrete soluzioni la disabile, che si troverebbe improvvisamente esposto all’incertezza nel soddisfacimento dei suoi bisogni.
5. L’impugnata azione amministrativa non può neppure legittimamente fondarsi sulla presupposta delibera regionale n. 483 del 2012, laddove si prevede in maniera indiscriminata una valenza temporale limitata ad anni 2+1 per il PTRI con budget di salute anche per i malati cronici con malattie degenerative, ostandovi l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico.
Al riguardo, come affermato in un recente arresto di questo Tribunale “ si palesa illegittima la predeterminazione di rigide gabbie decisionali per la durata del trattamento, a prescindere dalle specifiche caratteristiche della sindrome e del percorso clinico del paziente ” (Tar AP, sez. V, 23.07.2025, n. 5543).
Dunque, in mancanza di soluzioni alternative individuate dall’UVI, non può assumersi come giustificazione dell’interruzione del PTRI il limite massimo temporale trascorso, in quanto ciò collide con l’esigenza di tener conto del diverso livello di gravità della patologia, del contesto globale degli interventi e delle prestazioni integrate che sono assicurate al paziente.
6. Per le suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati cui consegue, quale effetto conformativo, il ripristino del precedente trattamento ovvero quello idoneo in relazione alla condizione clinica del paziente.
Restano validi i successivi provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’A.S.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU PA Di AP, Presidente
SA Palma, Primo Referendario
AN OC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OC | GU PA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.