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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2559 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 16/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Pasquini in sostituzione Avv. Veggiari con la ricorrente comparsa personalmente presso lo studio del difensore per la parte convenuta nessuno compare
Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante PEC, come da ricevute depositate in formato digitale nel fascicolo telematico, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La ricorrente liberamente interrogata conferma il contenuto del ricorso e il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e, vista anche la contumacia della parte convenuta chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte in atti
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, invita alla discussione. Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 16/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2559 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 04/11/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VEGGIARI ALESSIO
Contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
esponendo: di essere stata dipendente della convenuta dal 1° gennaio
2023 al 5 febbraio 2024, con contratto a tempo pieno e indeterminato come operaia addetta alla logistica di magazzino;
che durante il rapporto di lavoro, ricorrente aveva affrontato gravi difficoltà familiari a causa della malattia del genero, il sig. , che necessitava di cure Persona_1
intensive da svolgere presso l'Ospedale Galeazzi di Milano;
che la ricorrente, unica percettrice di reddito nel suo nucleo familiare aveva richiesto e utilizzato giorni di ferie per assistere il genero;
che nonostante le comunicazioni e gli accordi intercorsi con la società per gestire le
1 assenze, la sig.ra era stata licenziata per giusta causa con addebito Pt_1
di assenza ingiustificata dal 29.12.2023 al 15.01.2024.
La sig.ra ha impugnato il licenziamento, svolgendo le conclusioni di Pt_1
seguito riportate CONCLUSIONI
NEL MERITO
In via principale:
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti con il presente ricorso, la ritorsività, la discriminatorietà, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, o come meglio ritenuto, del licenziamento intimato nei confronti della sig.ra , per i motivi di cui in ricorso;
Pt_1
- Conseguentemente, condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi indicati nella parte in fatto e in diritto del presente atto, ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, all'immediata reintegrazione della sig.ra nel proprio posto di lavoro;
Pt_1
- Condannare, altresì, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-te ondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 2, comma 2 del D.Lgs. 23/2015, corrispondente alla retribuzione non percepita dal giorno del licenziamento sino al giorno di effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, calcolate con riferimento all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3
c.p.c.;
- Condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
In via subordinata
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti con il presente ricorso, l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, l'insussistenza del fatto materiale, o come meglio ritenuto, anche in relazione al procedimento disciplinare avviato e, quindi, del licenziamento intimato nei confronti della ricorrente;
- Condannare, pertanto, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-temp mma 1 del D.Lgs. 23/2015, all'immediata reintegrazione della sig.ra Pt_1 nel proprio posto di lavoro;
- Condannare, altresì, la società resistente, in persona del legale rappresentante protempore, a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione
2 monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3 c.p.c. o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- Condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempo o di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. In via di ulteriore subordine:
- Previo accertamento della insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità sostitutiva pari a trentasei mensilità di retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3 c.p.c. o la somma diversa ritenuta di giustizia;
-
In via di ulteriore subordine: Previo accertamento che il licenziamento è stato intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del
1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del
1970, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- In via ancora di estremo subordine:
- Previo accertamento della invalidità e/o mancanza di proporzionalità del provvedimento disciplinare, accertare e dichiarare la conversione del licenziamento intimato da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- Condannare, pertanto, la società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso pari a Euro 1.889,89 o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Spese e compensi del presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La società convenuta, nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace. All'udienza di comparizione del 16/01/2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 3 127 bis c.p.c., comparivano soltanto il difensore di parte ricorrente e la ricorrente personalmente. Il Giudice vista la contumacia di parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava alla discussione e pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza della durata del rapporto di lavoro con la società convenuta mediante produzione del modello Unilav
(doc. 1), prospetti paga (documento 2, 12, 16), lettera di licenziamento
(doc. 14).
Il licenziamento è stato comunicato con raccomandata del 05/02/2024,
senza preavviso, per motivi disciplinari. La società convenuta ha infatti ritenuto che costituisse motivo di interruzione immediata del rapporto di lavoro l'assenza ingiustificata dal 29/12/2023 al 15/01/2024.
Nella lettera di licenziamento si menziona una precedente lettera di contestazione disciplinare, che la società convenuta avrebbe spedito in data 17/01/2024. La ricorrente contesta la ricezione della lettera in esame.
La società convenuta, rimasta contumace, pur avendo il relativo onere,
non ha dimostrato di aver instaurato correttamente il procedimento disciplinare mediante l'invio nella lettera di contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 legge 300/70.
Si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione all'apparato sanzionatorio contenuto nell'art. 18
legge 300/70, ma ispirato ad una ratio che trova sicuramente applicazione anche nel vigore del Dlg 23/2015: “Con indirizzo unanime questa Corte ha
4 statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di
contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero
procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano,
con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma
4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n.
92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di
difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale
dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna
contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020;
v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui
all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una
sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore).12.
Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela
reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) alla insussistenza del “fatto contestato”, così ponendo la preventiva contestazione del fatto
disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario
per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria
causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo Corte Cost. n. 128 del 2024,
§ 8 del Considerato in diritto) (Cass. 25897/2024 in motivazione).
Deve essere applicata la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 Dlg 23/2015,
poiché la mancata instaurazione del procedimento disciplinare si riverbera sulla sussistenza del fatto (non) contestato al lavoratore.
Le domande svolte in via principale non sono fondate.
La parte ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria del licenziamento. Tuttavia, la parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di uno dei fattori di rischio tipizzati nella normativa vigente. La
situazione della ricorrente non può essere ricondotta alla fattispecie
5 dell'handicap, poiché non vi è prova dell'assunzione da parte della lavoratrice del ruolo di “care giver” ai sensi della legge 104/92 nei confronti del genero.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento per ritorsività. La ricorrente non ha allegato elementi presuntivi univoci attestanti l'esistenza di un unico motivo illecito determinante. Infatti ,dalla esposizione della vicenda e dalla documentazione allegata sugli scambi di messaggi tra la lavoratrice e la società convenuta, risulta che quest'ultima avesse inizialmente tenuto conto delle esigenze familiari della ricorrente e solo successivamente abbia mutato atteggiamento, non acconsentendo alla protrazione dell'assenza dal lavoro.
Pertanto le domande svolte in via subordinata dalla parte ricorrente devono essere accolte come da dispositivo, con applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” prevista dall'art. 3 comma 2 Dlg 23/2015. La
parte ricorrente ha indicato correttamente, sulla base del prospetto paga di febbraio 2024 (doc. 16), come retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, comprensiva di ratei di 13 e 14, l'importo di € 1.889,89
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e della ridotta attività istruttoria e decisionale, vista la contumacia della convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per inserimento nel ricorso dei link ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
6 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento comunicato alla ricorrente con lettera del 5.2.2024 e condanna la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel CP_1
posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
1.889,89 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione e nei limiti delle dodici mensilità, oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti sino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;
2) condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 2.500 per compensi oltre all'aumento del 30% per inserimento link ipertestuali, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dell'Avv. Veggiari dichiaratosi antistatario.
Verona, 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2559 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 16/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Pasquini in sostituzione Avv. Veggiari con la ricorrente comparsa personalmente presso lo studio del difensore per la parte convenuta nessuno compare
Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante PEC, come da ricevute depositate in formato digitale nel fascicolo telematico, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La ricorrente liberamente interrogata conferma il contenuto del ricorso e il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e, vista anche la contumacia della parte convenuta chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte in atti
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, invita alla discussione. Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 16/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2559 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 04/11/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VEGGIARI ALESSIO
Contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
esponendo: di essere stata dipendente della convenuta dal 1° gennaio
2023 al 5 febbraio 2024, con contratto a tempo pieno e indeterminato come operaia addetta alla logistica di magazzino;
che durante il rapporto di lavoro, ricorrente aveva affrontato gravi difficoltà familiari a causa della malattia del genero, il sig. , che necessitava di cure Persona_1
intensive da svolgere presso l'Ospedale Galeazzi di Milano;
che la ricorrente, unica percettrice di reddito nel suo nucleo familiare aveva richiesto e utilizzato giorni di ferie per assistere il genero;
che nonostante le comunicazioni e gli accordi intercorsi con la società per gestire le
1 assenze, la sig.ra era stata licenziata per giusta causa con addebito Pt_1
di assenza ingiustificata dal 29.12.2023 al 15.01.2024.
La sig.ra ha impugnato il licenziamento, svolgendo le conclusioni di Pt_1
seguito riportate CONCLUSIONI
NEL MERITO
In via principale:
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti con il presente ricorso, la ritorsività, la discriminatorietà, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, o come meglio ritenuto, del licenziamento intimato nei confronti della sig.ra , per i motivi di cui in ricorso;
Pt_1
- Conseguentemente, condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi indicati nella parte in fatto e in diritto del presente atto, ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, all'immediata reintegrazione della sig.ra nel proprio posto di lavoro;
Pt_1
- Condannare, altresì, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-te ondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 2, comma 2 del D.Lgs. 23/2015, corrispondente alla retribuzione non percepita dal giorno del licenziamento sino al giorno di effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, calcolate con riferimento all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3
c.p.c.;
- Condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
In via subordinata
- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti con il presente ricorso, l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, l'insussistenza del fatto materiale, o come meglio ritenuto, anche in relazione al procedimento disciplinare avviato e, quindi, del licenziamento intimato nei confronti della ricorrente;
- Condannare, pertanto, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-temp mma 1 del D.Lgs. 23/2015, all'immediata reintegrazione della sig.ra Pt_1 nel proprio posto di lavoro;
- Condannare, altresì, la società resistente, in persona del legale rappresentante protempore, a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione
2 monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3 c.p.c. o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- Condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempo o di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. In via di ulteriore subordine:
- Previo accertamento della insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità sostitutiva pari a trentasei mensilità di retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3 c.p.c. o la somma diversa ritenuta di giustizia;
-
In via di ulteriore subordine: Previo accertamento che il licenziamento è stato intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del
1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del
1970, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- In via ancora di estremo subordine:
- Previo accertamento della invalidità e/o mancanza di proporzionalità del provvedimento disciplinare, accertare e dichiarare la conversione del licenziamento intimato da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- Condannare, pertanto, la società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso pari a Euro 1.889,89 o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Spese e compensi del presente giudizio integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La società convenuta, nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace. All'udienza di comparizione del 16/01/2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 3 127 bis c.p.c., comparivano soltanto il difensore di parte ricorrente e la ricorrente personalmente. Il Giudice vista la contumacia di parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava alla discussione e pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza della durata del rapporto di lavoro con la società convenuta mediante produzione del modello Unilav
(doc. 1), prospetti paga (documento 2, 12, 16), lettera di licenziamento
(doc. 14).
Il licenziamento è stato comunicato con raccomandata del 05/02/2024,
senza preavviso, per motivi disciplinari. La società convenuta ha infatti ritenuto che costituisse motivo di interruzione immediata del rapporto di lavoro l'assenza ingiustificata dal 29/12/2023 al 15/01/2024.
Nella lettera di licenziamento si menziona una precedente lettera di contestazione disciplinare, che la società convenuta avrebbe spedito in data 17/01/2024. La ricorrente contesta la ricezione della lettera in esame.
La società convenuta, rimasta contumace, pur avendo il relativo onere,
non ha dimostrato di aver instaurato correttamente il procedimento disciplinare mediante l'invio nella lettera di contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 legge 300/70.
Si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione all'apparato sanzionatorio contenuto nell'art. 18
legge 300/70, ma ispirato ad una ratio che trova sicuramente applicazione anche nel vigore del Dlg 23/2015: “Con indirizzo unanime questa Corte ha
4 statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di
contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero
procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano,
con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma
4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n.
92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di
difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale
dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna
contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020;
v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui
all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una
sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore).12.
Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela
reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) alla insussistenza del “fatto contestato”, così ponendo la preventiva contestazione del fatto
disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario
per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria
causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo Corte Cost. n. 128 del 2024,
§ 8 del Considerato in diritto) (Cass. 25897/2024 in motivazione).
Deve essere applicata la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 Dlg 23/2015,
poiché la mancata instaurazione del procedimento disciplinare si riverbera sulla sussistenza del fatto (non) contestato al lavoratore.
Le domande svolte in via principale non sono fondate.
La parte ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria del licenziamento. Tuttavia, la parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di uno dei fattori di rischio tipizzati nella normativa vigente. La
situazione della ricorrente non può essere ricondotta alla fattispecie
5 dell'handicap, poiché non vi è prova dell'assunzione da parte della lavoratrice del ruolo di “care giver” ai sensi della legge 104/92 nei confronti del genero.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento per ritorsività. La ricorrente non ha allegato elementi presuntivi univoci attestanti l'esistenza di un unico motivo illecito determinante. Infatti ,dalla esposizione della vicenda e dalla documentazione allegata sugli scambi di messaggi tra la lavoratrice e la società convenuta, risulta che quest'ultima avesse inizialmente tenuto conto delle esigenze familiari della ricorrente e solo successivamente abbia mutato atteggiamento, non acconsentendo alla protrazione dell'assenza dal lavoro.
Pertanto le domande svolte in via subordinata dalla parte ricorrente devono essere accolte come da dispositivo, con applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” prevista dall'art. 3 comma 2 Dlg 23/2015. La
parte ricorrente ha indicato correttamente, sulla base del prospetto paga di febbraio 2024 (doc. 16), come retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, comprensiva di ratei di 13 e 14, l'importo di € 1.889,89
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e della ridotta attività istruttoria e decisionale, vista la contumacia della convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per inserimento nel ricorso dei link ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
6 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento comunicato alla ricorrente con lettera del 5.2.2024 e condanna la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel CP_1
posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
1.889,89 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione e nei limiti delle dodici mensilità, oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti sino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;
2) condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 2.500 per compensi oltre all'aumento del 30% per inserimento link ipertestuali, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dell'Avv. Veggiari dichiaratosi antistatario.
Verona, 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
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