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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
AR IN, TO
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._Ricorrente
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Cagliari - Via Dante, 23/25 09128 Cagliari CA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero - Piazza Porta Terra 9 07041 Alghero SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 00000122 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta di annullamento avviso di intimazione. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.03.2025 l' Ricorrente_1 (P.I._Ricorrente), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (P.IVA_1), presso gli uffici della quale, nella Indirizzo_1, è legalmente domiciliata presentava ricorso
contro
Comune di Alghero, in persona del legale rappresentante in carica, nonché
contro
STEP s.r.l., con sede in Sorso, in persona del legale rappresentante pro-tempore er l'annullamento avviso di intimazione n. 2025 00000122 per IMU 2019, notificato in data 2.1.2025, per complessivi euro 18.032,70.
Parte ricorrente eccepiva numerosi punti di doglianza. Principalmente lamentava che l'atto impugnato risultava invalido, illegittimo e comunque erroneo secondo l'ente ricorrente per i seguenti motivi di diritto:
Preliminarmente, si ha motivo di dubitare della stessa giuridica esistenza degli atti, in quanto posti in essere nei confronti del “Ente_1”, che non è un soggetto di diritto.
In subordine, nell'ipotesi il rapporto fosse ritenuto già, ad autonomo titolo, costituito, si osserva che il presupposto d' imposta non può, comunque, minimamente ricorrere nei confronti dell'Ricorrente_1, in quanto gli immobili interessati sono beni del demanio aeroportuale, destinati (come, per la maggior parte di loro, attestato anche in catasto) all' uso governativo aeronautico e dei quali risultano, pertanto, titolari, in applicazione del principio di cui all'art. 1, cpv, legge di contabilità di Stato, le Amministrazioni ad esso preposte, vale a dire, a seconda dei casi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa ovvero l' ENAC e non certo, invece, l' Ricorrente_1, cui si imputa la titolarità dei soli beni che ha essa in uso governativo o, nelle regioni a statuto ordinario, che appartengono allo Stato ma non sono in uso governativo di nessuna Amministrazione. Tant'è vero, che, relativamente ai fabbricati compresi nel foglio
49 di pertinenza del Ministero della Difesa (i soli, per inciso, per i quali sussista il presupposto d' imposta), il medesimo Ministero ha regolarmente assolto il tributo.
Concludeva chiedendo a questa Corte chiedendo a questa Ecc.ma Commissione adita dichiarare la giuridica inesistenza e, comunque, annullare l' atto impugnato, in quanto invalido, illegittimo e comunque erroneo, anche, ove mai il caso e per quanto di ragione, accertando l'infondatezza delle pretese. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in data 08.05.202 la S.T.E.P. con sede in Sorso, Indirizzo_2, (02104860909), in qualità di Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate del Comune di
Alghero, in forza del Contratto del 29.05.2018, Rep. n. 93, che compare in giudizio personalmente ex art. 12 co. 1, D. Lgs. 546/1992, in persona del Funzionario Responsabile, dott. Difensore_2 , (CF_Difensore_1) e che dichiara ai sensi dell'art.170, 2°co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni via fax Telefono_1 e/o p.e.c. all'indirizzo: Email_3.
La Step ut sopra costituita in rappresentanza del Comune di Alghero con corposa memoria controdeduceva ogni avversa deduzione respingendo punto per punto ogni singola doglianza di parte ricorrente. Ritenendo il suo operato corretto e concludeva chiedendo a questa On. Le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado adita, contrariis rejectis, - di accertare e dichiarare legittimo l'operato della società Step S.r.l. e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dal ricorrente nei confronti della suddetta società, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo valido e pienamente efficace l'avviso di intimazione impugnato, con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari nella misura prevista dell'art. 15, comma 2- sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio, ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto.
Rileva la Corte che recentemente è intervenuta una decisione della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 727/2025 ha sancito il seguente principio di diritto sulla legittimazione passiva dell'
Ricorrente_1 in tema di IMU: “In tema di IMU (come anche di ICI), l'Ricorrente_1 non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell'art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l'ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l'Ricorrente_1 sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell'art. 1 del d. m. 29 luglio 2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili”
In virtù di questa decisione nella fattispecie si osserva che nulla è stato dimostrato circa la titolarità di un autonomo patrimonio in capo all'Ricorrente_1 per cui, sulla base della suddetta decisione la Corte ritiene che l'Agenzia non sia legittimata passivamente in relazione agli immobili di cui trattasi. Per questa ragione, assorbente ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La particolare fattispecie della materia trattata consente di poter dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari li, 19.01.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
AR IN, TO
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.I._Ricorrente
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Cagliari - Via Dante, 23/25 09128 Cagliari CA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero - Piazza Porta Terra 9 07041 Alghero SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 00000122 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta di annullamento avviso di intimazione. Con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.03.2025 l' Ricorrente_1 (P.I._Ricorrente), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (P.IVA_1), presso gli uffici della quale, nella Indirizzo_1, è legalmente domiciliata presentava ricorso
contro
Comune di Alghero, in persona del legale rappresentante in carica, nonché
contro
STEP s.r.l., con sede in Sorso, in persona del legale rappresentante pro-tempore er l'annullamento avviso di intimazione n. 2025 00000122 per IMU 2019, notificato in data 2.1.2025, per complessivi euro 18.032,70.
Parte ricorrente eccepiva numerosi punti di doglianza. Principalmente lamentava che l'atto impugnato risultava invalido, illegittimo e comunque erroneo secondo l'ente ricorrente per i seguenti motivi di diritto:
Preliminarmente, si ha motivo di dubitare della stessa giuridica esistenza degli atti, in quanto posti in essere nei confronti del “Ente_1”, che non è un soggetto di diritto.
In subordine, nell'ipotesi il rapporto fosse ritenuto già, ad autonomo titolo, costituito, si osserva che il presupposto d' imposta non può, comunque, minimamente ricorrere nei confronti dell'Ricorrente_1, in quanto gli immobili interessati sono beni del demanio aeroportuale, destinati (come, per la maggior parte di loro, attestato anche in catasto) all' uso governativo aeronautico e dei quali risultano, pertanto, titolari, in applicazione del principio di cui all'art. 1, cpv, legge di contabilità di Stato, le Amministrazioni ad esso preposte, vale a dire, a seconda dei casi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa ovvero l' ENAC e non certo, invece, l' Ricorrente_1, cui si imputa la titolarità dei soli beni che ha essa in uso governativo o, nelle regioni a statuto ordinario, che appartengono allo Stato ma non sono in uso governativo di nessuna Amministrazione. Tant'è vero, che, relativamente ai fabbricati compresi nel foglio
49 di pertinenza del Ministero della Difesa (i soli, per inciso, per i quali sussista il presupposto d' imposta), il medesimo Ministero ha regolarmente assolto il tributo.
Concludeva chiedendo a questa Corte chiedendo a questa Ecc.ma Commissione adita dichiarare la giuridica inesistenza e, comunque, annullare l' atto impugnato, in quanto invalido, illegittimo e comunque erroneo, anche, ove mai il caso e per quanto di ragione, accertando l'infondatezza delle pretese. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in data 08.05.202 la S.T.E.P. con sede in Sorso, Indirizzo_2, (02104860909), in qualità di Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate del Comune di
Alghero, in forza del Contratto del 29.05.2018, Rep. n. 93, che compare in giudizio personalmente ex art. 12 co. 1, D. Lgs. 546/1992, in persona del Funzionario Responsabile, dott. Difensore_2 , (CF_Difensore_1) e che dichiara ai sensi dell'art.170, 2°co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni via fax Telefono_1 e/o p.e.c. all'indirizzo: Email_3.
La Step ut sopra costituita in rappresentanza del Comune di Alghero con corposa memoria controdeduceva ogni avversa deduzione respingendo punto per punto ogni singola doglianza di parte ricorrente. Ritenendo il suo operato corretto e concludeva chiedendo a questa On. Le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado adita, contrariis rejectis, - di accertare e dichiarare legittimo l'operato della società Step S.r.l. e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dal ricorrente nei confronti della suddetta società, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo valido e pienamente efficace l'avviso di intimazione impugnato, con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari nella misura prevista dell'art. 15, comma 2- sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio, ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto.
Rileva la Corte che recentemente è intervenuta una decisione della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 727/2025 ha sancito il seguente principio di diritto sulla legittimazione passiva dell'
Ricorrente_1 in tema di IMU: “In tema di IMU (come anche di ICI), l'Ricorrente_1 non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell'art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l'ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l'Ricorrente_1 sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell'art. 1 del d. m. 29 luglio 2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili”
In virtù di questa decisione nella fattispecie si osserva che nulla è stato dimostrato circa la titolarità di un autonomo patrimonio in capo all'Ricorrente_1 per cui, sulla base della suddetta decisione la Corte ritiene che l'Agenzia non sia legittimata passivamente in relazione agli immobili di cui trattasi. Per questa ragione, assorbente ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La particolare fattispecie della materia trattata consente di poter dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari li, 19.01.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau