Art. 5.
In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.