Versione
31 luglio 1956
31 luglio 1956
Art. 5.
In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.