Articolo 5 della Legge 20 giugno 1956, n. 658
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 luglio 1956
Art. 5.
In casi straordinari la ricompensa puo' essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 31 luglio 1956