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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 vertente tra
(avv. Carmelo Carrara); Parte_1
Attrice
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Valeria Apollonia Casella);
Convenuta
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna dell'azienda Parte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli errori medici commessi dai sanitari che la ebbero in cura durante il ricovero del luglio 2017 presso l'ospedale . CP_1
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che:
- ella era affetta da sclerosi multipla e da una dismetria agli arti inferiori di circa cm 7,5 in esito a interventi chirurgici precedenti;
- in data 18/07/2017, a seguito di una caduta all'interno della propria abitazione, riportava la frattura del femore e che i sanitari di , ove era stata trasportata, decidevano di CP_1
intervenire con un innesto di protesi all'anca;
- la paziente veniva dimessa il 31/07/2017, senza che la stessa venisse sottoposta ad una radiografia all'arto oggetto dell'intervento;
1 - in data 28/08/2017, la veniva accompagnata al CTO di per la Parte_1 CP_1
programmata visita di controllo e, in esito alle radiografie effettuate, veniva accertato che l'anca era lussata;
- la lussazione dell'anca sarebbe frutto all'errata scelta terapeutica dei chirurghi di impiantare una protesi biarticolare anziché una protesi a doppia mobilità, che avrebbe ridotto il rischio di lussazione della protesi;
- la lussazione si era verificata durante il ricovero ma i sanitari avevano dimesso la paziente senza effettuare una radiografia dell'arto, che avrebbe consentito di accertare la complicanza;
- durante la degenza a la paziente presentava una piaga da decubito alla zona CP_1
sacrale e non era stata prestata alcuna cura specifica per prevenire e curare la piaga, la cui successiva setticemia aveva impedito di intervenire nuovamente in via chirurgica;
- il consenso informato era carente.
Costituendosi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta, ha contestato ogni addebito di responsabilità e ha chiesto il rigetto della domanda.
*****
1) In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che l'attrice, - affetta da sclerosi multipla e da una dismetria dell'arto inferiore destro Parte_1
di 8 cm rispetto al controlaterale, originata da interventi chirurgici precedenti - in data
18/07/2017, a seguito di una accidentale caduta dalla propria carrozzina ortopedica, riportava una frattura sottocapitata del femore di destra e in data 27/07/2017 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di impianto di un'endoprotesi biarticolare cementata. Seguiva un iter regolare sino alla dimissione avvenuta il 31\07\2017. L'iter clinico, alla dimissione del
31\07\17, proseguiva in attività domiciliare integrata (ADI) presso la propria abitazione. In data
28\08\17 accedeva nuovamente al P.S. dello stesso nosocomio per l'insorgenza di una sintomatologia definita come “dolore ed impotenza funzionale improvvisa”. La Rx eseguita evidenziava la lussazione della protesi. Veniva a tal riguardo proposto il ricovero, ma i familiari richiedevano ed ottenevano la dimissione immediata. In data 31\08\17, sottoposta a valutazione chirurgica in ambito ADI, veniva riscontrata un'escara sacrale di IV grado di circa 10 x 10cm.
Veniva prescritto un trattamento di debridement enzimatico propedeutico ad una successiva exeresi chirurgica. La Pz., nella ricerca di altri riscontri clinici, si rivolgeva ai sanitari ortopedici del GIOMI di Ganzirri (ME), per essere quindi ricoverata dal 6\9 al 9\10\17. La Rx eseguita in ingresso evidenziava una protesi di anca lussata cranialmente e ruotata esternamente e la frattura dell'osso periprotesico. La valutazione obiettiva eseguita dal chirurgo plastico constatava la
“presenza di piaga da decubito in regione sacrale di IV grado delle dimensioni di circa 10×10 cm, fondo si
2 presenta con tessuto necrotico-fibrinoso, con gettoni di granulazione sparsi. Presenza di essudato purulento. Si esegue lavaggio con sol. fisiologica e successivo tampone per esame colturale....”. L'esito del tampone dava positività per contaminazione da Klebsiella pneumonie, veniva quindi sottoposta a trattamento antibiotico mirato. In data 21\9\17 eseguito un intervento chirurgico di asportazione del tessuto necrotico dai bordi e dal fondo della vasta area di necrosi coinvolgente il piano cutaneo, sottocutaneo fino ad esporre il sacro di forma irregolarmente rettangolare con lato maggiore lunghezza di 20cm, seguivano medicazioni avanzate (VAC) sino alla dimissione, nessuna terapia ortopedica veniva eseguita in considerazione dello stato settico presente. Tale condizione rimaneva invariata sino all'odierno quadro clinico.
2) In relazione alle censure mosse dall'attrice all'operato dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura convenuta, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio - al fine di accertare la conformità dell'operato del sanitario alle regole della miglior scienza medica - ha dimostrato la parziale fondatezza dell'assunto attoreo.
Invero il consulente tecnico d'ufficio, con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede, ha, anzitutto, ritenuto non condivisibile l'opzione chirurgica fatta, atteso che “per le condizioni di salute presentate dalla sig.ra il gold standard terapeutico era costituito Parte_1 dall'artroprotesi biarticolare, non certamente dall'endoprotesi biarticolare, trattamento “off-label” praticato presso il P.O. di Palermo”. CP_1
Quanto alla mancata esecuzione di un esame Rx di controllo al momento della dimissione, i cc.tt.uu. ha chiarito che, sebbene tale esame sia spesso eseguito, specie quando i sanitari hanno la necessità di acquisire una valutazione strumentale obiettiva che cristallizzi, al momento della dimissione, lo stato radiologico, l'esecuzione di una radiografia postoperatoria o comunque predimissione non è obbligatoria e non è indicata nella letteratura. Peraltro, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che la era stata sottoposta a consulenza fisiatrica e aveva anche iniziato la Parte_1
FKT in corso di degenza, condizione che sarebbe stata impossibile in caso di anca lussata.
In ordine alle piaghe da decubito, i cc.tt.uu. hanno ritenuto, in esito alle osservazioni dell'attrice, che “nel corso della degenza presso il P.O. di Palermo, ha sviluppato un CP_1
lesione da decubito al I stadio che, tuttavia, non ha in alcun modo alterato la storia naturale della patologia della paziente, anche perché ad esito di un eventuale trattamento chirurgico della lussazione protesica di anca si ritiene più probabile rispetto alla ipotesi alternativa che la paziente non avrebbe più riacquisito le già estremamente precarie capacità di deambulazione dalla stessa posseduta prima del sinistro occorsole” (v. pag. 37 relazione di consulenza).
3 I c.t.u. hanno, quindi, concluso che “anche ove la sig.ra fosse stata sottoposta a Parte_1
correzione della lussazione protesica verificatasi a causa dell'applicazione di una protesi non adeguata a
, la stessa, alla luce delle gravi comorbidità presenti, con peculiare interessamento dell'arto CP_1 fratturato, difficilmente avrebbe riguadagnato la stazione eretta” (v. pag. 34 relazione di consulenza).
Infine, il consenso informato è stato prestato per l'intervento poi effettivamente praticato
(protesi) sebbene la descrizione del tipo di protesi non sia riportato nel modello di consenso informato.
Il modulo reca la generica indicazione relativa a una esaustiva informazione su “atto terapeutico e/o diagnostico e/o riabilitativo (specificare natura, tipo, sede, modalità, tempi, rischio di complicazioni, benefici attesi, eventuali ulteriori interventi o ripetizioni previste, tempi di convalescenza, prescrizioni da rispettare)”. I cc.tt.uu. ha, quindi, concluso che il consenso è stringato ma non presenta vizi formali o sostanziali.
3) Acclarata la sussistenza di profili di responsabilità professionale per non corretta scelta del dispositivo protesico da applicare alla paziente, il ctu ha evidenziato, circa i postumi dell'intervento, che la primigenia frattura femorale, indipendente da qualsiasi forma di malpractice medica, avrebbe di per sé comportato un periodo di ricovero per il trattamento chirurgico (che pur differente, avrebbe comunque comportato l'applicazione di un dispositivo protesico) e un periodo congruo di FKT.
Ciò posto, i cc.tt.uu. ha stimato il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno assoluto è in giorni 30 (ricovero a Messina, assumendo che le peculiari comorbidità presentate dalla paziente avrebbero comunque imposto un ricovero in ambiente specialistico riabilitativo) e il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno parziale mediamente al 50% in ulteriori giorni
30 (assumendo di tale durata il prolungamento del periodo riabilitativo rispetto a quanto si sarebbe verificato in caso di trattamento a regola d'arte).
Per la valutazione del danno biologico permanente jatrogeno, i cc.tt.uu. hanno considerato che la presentava una situazione di partenza estremamente compromessa già prima del Parte_1
trauma occorsole il 18/07/2017 e che tale trauma è stato responsabile di una frattura mediale sottocapitata del femore che di per sé avrebbe imposto un trattamento chirurgico (era indicata l'artroprotesi) e che quindi di per sé avrebbe comportato un peggioramento del già precario quadro clinico presentato dall'attrice, non potendosi escludere la perdita della capacità deambulatoria anche in caso di un corretto trattamento secondo leges artis.
I cc.tt.uu. hanno, poi, ritenuto il quadro clinico attuale assimilabile a una “perdita anatomica di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace” (range valutativo 65-80%) o a una “paraplegia” (valore tabellare
4 dell'80%), ossia stimabile in misura dell'80%. Quindi, ha considerato che i verosimili postumi di una frattura di femore come quella verificatasi il 18/07/2017 anche trattata a regola d'arte, avrebbero comportato un quadro clinico ancor più severo delle previsioni della voce “paraparesi con deficit di forza moderato-grave e possibilità di deambulazione solo con appoggio” (range valutativo 41-65%), arrivando ad attestarsi alla misura del 75%.
Sulla base di dette considerazioni, i cc.tt.uu. hanno stimato il maggior danno biologico jatrogeno residuato a carico dell'attrice in ragione della malpractice medica nella misura del 5%
(danno differenziale tra l'odierno 80% ed il 75% che sarebbe comunque residuato in caso di trattamento a regola d'arte della frattura femorale).
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche
"di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 18610/2015).
Per quanto concerne il danno biologico lo stesso deve determinarsi nella misura di invalidità temporanea e permanente accertata dai cc.tt.uu..
In particolare, dalla condotta dei sanitari sono derivati alla un danno biologico Parte_1
permanente del 5% e una inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e una inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50%.
Queste valutazioni appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui perviene l'ausiliare sono fatte proprie dal decidente.
In merito alla quantificazione dei danni, deve trovare applicazione l'art. 3, comma 3, D.L. n.
158/2012, convertito in L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale
5 conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), dell'età della parte lesa all'epoca del fatto
(65 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 5.150,94
(espressa in moneta attuale), l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in € 2.485,80, per un totale di € 7.636,74=.
La somma di € 7.636,74, espressa in valori attuali, va devalutata all'epoca del fatto, giungendosi così all'importo di € 6.353,36.
Sulla suddetta somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, l' deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di € 8.407,74, oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM
55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.001).
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 8.407,74, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo;
condanna l' alla rifusione a Controparte_1
favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per Parte_1
compensi e € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Palermo, 05/05/2025 Il Giudice
Cinzia Ferreri
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