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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
Richiamati gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N° 487 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da
avv. Enrico (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Riccardo Ragni ed Andrea Carmenati per procura in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonino Spada per procura in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Liquidazione compenso avvocato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e dell'art. 28 L. 794/1942
Sulle CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
"Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
- nel merito: liquidare le spese ed i compensi maturati dall'Avv. Enrico Carmenati nell'espletamento dei mandati difensivi assunti in nome e per conto di nei procedimenti civili rubricati al n. 663/2005 R.g. CdA, al n. Controparte_1
CdA ed al n. 584/2009 R.g. CdA e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il resistente è tenuto a corrispondere in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 24.366,38, comprensivi di accessori, spese, CPA ed IVA come per legge, con conseguente condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento dell'importo suddetto o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria: nella denegata e poco creduta ipotesi di ammissione delle prove costituende richieste da in sede di comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, si indica e si ch ammessi a prova contraria sulle medesime circostante mediante l'escussione delle Sig.re , Parte_2 [...]
e " Parte_3 Parte_4
Per il resistente
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: A) Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in atti, che nulla è dovuto dal Sig. all'Avv. Enrico Carmenati in ragione dei rapporti dedotti in Controparte_1 giudizio e
B) Per l'effetto, rigettare in ogni loro parte tutte le domande svolte dall'Avv. Enrico Carmenati nei confronti del Sig. Controparte_1
C) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
D) In via istruttoria, per puro scrupolo difensivo, atteso l'onere della prova esclusivamente gravante su parte ricorrente, si chiede l'ammissione di prova testimoniale a mezzo delle Sig.re e Testimone_1 Testimone_2 [...]
sulle circostanze di fatto ar Tes_3 costituzione del Sig. da intendersi formulati come capitoli di prova CP_1 anticipati dalla locuzio he”.
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
L'avv. Enrico Carmenati si è rivolto a questa Corte ai sensi dell'art. 28 della L.
13.06.1942 n.794 al fine di ottenere la liquidazione del compenso a proprio dire spettante per aver difeso il dr. nei tre giudizi meglio descritti nel Controparte_1 ricorso, rispettivamente definiti con le sentenze pubblicate da questa Corte
d'Appello in data 15.11.2013 (procedimento n.663/2005 R.G.), in data
21.10.2014 (procedimento n. 664/2005 R.G.) e in data 09.05.2016
(procedimento n. 584/2009 R.G.).
Costituendosi nel presente giudizio, il resistente non ha sostanzialmente contestato l'attività professionale svolta dal ricorrente, ma ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. e comunque la remissione del debito in considerazione dei pregressi rapporti di amicizia e soprattutto delle plurime consulenze mediche prestate dal dr. in favore CP_1 dell'odierna controparte.
All'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 275 bis c.p.c., la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 23.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il resistente non contesta l'attività professionale svolta in proprio favore dall'avv. Carmenati, ma eccepisce che vi sarebbe stata la remissione di qualsiasi debito, tenuto conto del risalente rapporto d'amicizia e delle continue consulenze mediche prestate dal dr. in favore del CP_1 ricorrente e dei suoi parenti ed amici.
Tale eccezione dev'essere rigettata.
pagina 3 di 6 E' stato infatti chiarito che la remissione del debito, pur non richiedendo una forma solenne, può essere desunta da “una manifestazione tacita di volontà
o da un comportamento concludente” soltanto ove “siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11749 del 18.05.2006).
Nel caso di specie, dalle comunicazioni intercorse tra le parti non emerge alcun indizio valutabile in tal senso;
maggiori elementi non potrebbero trarsi neppure dalle prove orali richieste dal resistente senza articolare alcun capitolo specifico, ma facendo generico rinvio a tutti i paragrafi della propria comparsa.
Né risulta dirimente il fatto che nel 2018 l'avv. Carmenati abbia chiesto la liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta nei primi due procedimenti sopra indicati solo nei confronti dell'altro cliente in favore del quale aveva svolto la medesima attività e non anche nei confronti del avendo espressamente dichiarato in tale sede di agire CP_1 limitatamente alla posizione del tenuto conto dei rapporti CP_2 intercorsi tra le parti, del resto, non risulta irragionevole che il professionista possa aver operato tale scelta a fronte della richiesta di un differimento da parte del CP_1
2) Il resistente eccepisce poi la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 n.2 c.c.
Anche tale eccezione dev'essere rigettata, essendo stato da tempo chiarito che la prescrizione presuntiva si fonda “sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.17595 del 28.06.2019) e che “tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.15665 del
05.06.2023).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, il resistente ha contestato che il debito sia sussistente ed ha in ogni caso riconosciuto di non aver mai provveduto al pagamento delle somme richieste: risulta quindi irrilevante il fatto che il ricorrente non abbia deferito alla controparte giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2960 c.c., ben potendo il creditore avvalersi ai sensi dell'art. 2959 c.c.
“dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.17071 del
16.06.2021).
3) Per quanto riguarda la determinazione del proprio compenso, l'avv.
Carmenati ha fatto riferimento ai compensi liquidati dal Tribunale di Ancona nei confronti del , pari ad euro 4.408,80 per il primo giudizio e ad CP_2 euro 9.830,75 per il secondo;
con riferimento al terzo contenzioso, poi, chiede che il proprio compenso venga liquidato nel medesimo importo che questa Corte ha riconosciuto in favore della controparte, ovvero nella somma pari ad euro 6.615,00.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali importi, che risultano coerenti con l'attività processuale svolta ed il valore delle cause e che comunque non sono stati sostanzialmente contestati dal resistente.
In accoglimento del ricorso, pertanto, il resistente dovrà versare in favore della controparte la somma complessivamente pari ad euro 24.366,38, comprensiva di ogni accessorio od onere.
4) L'integrale soccombenza del resistente ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte le spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In accoglimento del ricorso,
pagina 5 di 6 il compenso professionale spettante all'avv. Enrico Carmenati nella Pt_5 somma complessivamente pari ad euro 24.366,38, comprensiva di ogni accessorio od onere.
CONDANNA a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1 nell'importo complessivamente pari ad euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
Richiamati gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N° 487 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da
avv. Enrico (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Riccardo Ragni ed Andrea Carmenati per procura in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonino Spada per procura in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Liquidazione compenso avvocato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e dell'art. 28 L. 794/1942
Sulle CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
"Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
- nel merito: liquidare le spese ed i compensi maturati dall'Avv. Enrico Carmenati nell'espletamento dei mandati difensivi assunti in nome e per conto di nei procedimenti civili rubricati al n. 663/2005 R.g. CdA, al n. Controparte_1
CdA ed al n. 584/2009 R.g. CdA e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il resistente è tenuto a corrispondere in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 24.366,38, comprensivi di accessori, spese, CPA ed IVA come per legge, con conseguente condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento dell'importo suddetto o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- in via istruttoria: nella denegata e poco creduta ipotesi di ammissione delle prove costituende richieste da in sede di comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, si indica e si ch ammessi a prova contraria sulle medesime circostante mediante l'escussione delle Sig.re , Parte_2 [...]
e " Parte_3 Parte_4
Per il resistente
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: A) Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in atti, che nulla è dovuto dal Sig. all'Avv. Enrico Carmenati in ragione dei rapporti dedotti in Controparte_1 giudizio e
B) Per l'effetto, rigettare in ogni loro parte tutte le domande svolte dall'Avv. Enrico Carmenati nei confronti del Sig. Controparte_1
C) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
D) In via istruttoria, per puro scrupolo difensivo, atteso l'onere della prova esclusivamente gravante su parte ricorrente, si chiede l'ammissione di prova testimoniale a mezzo delle Sig.re e Testimone_1 Testimone_2 [...]
sulle circostanze di fatto ar Tes_3 costituzione del Sig. da intendersi formulati come capitoli di prova CP_1 anticipati dalla locuzio he”.
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
L'avv. Enrico Carmenati si è rivolto a questa Corte ai sensi dell'art. 28 della L.
13.06.1942 n.794 al fine di ottenere la liquidazione del compenso a proprio dire spettante per aver difeso il dr. nei tre giudizi meglio descritti nel Controparte_1 ricorso, rispettivamente definiti con le sentenze pubblicate da questa Corte
d'Appello in data 15.11.2013 (procedimento n.663/2005 R.G.), in data
21.10.2014 (procedimento n. 664/2005 R.G.) e in data 09.05.2016
(procedimento n. 584/2009 R.G.).
Costituendosi nel presente giudizio, il resistente non ha sostanzialmente contestato l'attività professionale svolta dal ricorrente, ma ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. e comunque la remissione del debito in considerazione dei pregressi rapporti di amicizia e soprattutto delle plurime consulenze mediche prestate dal dr. in favore CP_1 dell'odierna controparte.
All'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 275 bis c.p.c., la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 23.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il resistente non contesta l'attività professionale svolta in proprio favore dall'avv. Carmenati, ma eccepisce che vi sarebbe stata la remissione di qualsiasi debito, tenuto conto del risalente rapporto d'amicizia e delle continue consulenze mediche prestate dal dr. in favore del CP_1 ricorrente e dei suoi parenti ed amici.
Tale eccezione dev'essere rigettata.
pagina 3 di 6 E' stato infatti chiarito che la remissione del debito, pur non richiedendo una forma solenne, può essere desunta da “una manifestazione tacita di volontà
o da un comportamento concludente” soltanto ove “siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11749 del 18.05.2006).
Nel caso di specie, dalle comunicazioni intercorse tra le parti non emerge alcun indizio valutabile in tal senso;
maggiori elementi non potrebbero trarsi neppure dalle prove orali richieste dal resistente senza articolare alcun capitolo specifico, ma facendo generico rinvio a tutti i paragrafi della propria comparsa.
Né risulta dirimente il fatto che nel 2018 l'avv. Carmenati abbia chiesto la liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta nei primi due procedimenti sopra indicati solo nei confronti dell'altro cliente in favore del quale aveva svolto la medesima attività e non anche nei confronti del avendo espressamente dichiarato in tale sede di agire CP_1 limitatamente alla posizione del tenuto conto dei rapporti CP_2 intercorsi tra le parti, del resto, non risulta irragionevole che il professionista possa aver operato tale scelta a fronte della richiesta di un differimento da parte del CP_1
2) Il resistente eccepisce poi la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 n.2 c.c.
Anche tale eccezione dev'essere rigettata, essendo stato da tempo chiarito che la prescrizione presuntiva si fonda “sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.17595 del 28.06.2019) e che “tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.15665 del
05.06.2023).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, il resistente ha contestato che il debito sia sussistente ed ha in ogni caso riconosciuto di non aver mai provveduto al pagamento delle somme richieste: risulta quindi irrilevante il fatto che il ricorrente non abbia deferito alla controparte giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2960 c.c., ben potendo il creditore avvalersi ai sensi dell'art. 2959 c.c.
“dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.17071 del
16.06.2021).
3) Per quanto riguarda la determinazione del proprio compenso, l'avv.
Carmenati ha fatto riferimento ai compensi liquidati dal Tribunale di Ancona nei confronti del , pari ad euro 4.408,80 per il primo giudizio e ad CP_2 euro 9.830,75 per il secondo;
con riferimento al terzo contenzioso, poi, chiede che il proprio compenso venga liquidato nel medesimo importo che questa Corte ha riconosciuto in favore della controparte, ovvero nella somma pari ad euro 6.615,00.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali importi, che risultano coerenti con l'attività processuale svolta ed il valore delle cause e che comunque non sono stati sostanzialmente contestati dal resistente.
In accoglimento del ricorso, pertanto, il resistente dovrà versare in favore della controparte la somma complessivamente pari ad euro 24.366,38, comprensiva di ogni accessorio od onere.
4) L'integrale soccombenza del resistente ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte le spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In accoglimento del ricorso,
pagina 5 di 6 il compenso professionale spettante all'avv. Enrico Carmenati nella Pt_5 somma complessivamente pari ad euro 24.366,38, comprensiva di ogni accessorio od onere.
CONDANNA a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_1 nell'importo complessivamente pari ad euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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