Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, difeso dall'avvocato CARLO BOSTICCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MI IA SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3109/00 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 30/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per inammissibilità o rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Proc. NO BR chiese al Giudice di pace di Torino, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna di IA SA IM al pagamento in suo favore della somma di lire 1.720.181, oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali effettuate in suo nome e conto.
IA SA IM propose opposizione: affermò che le 150.000 lire che aveva anticipato al Dott. NO BR erano adeguato compenso per l'attività da lui svolta, essendosi egli limitato a sottoscrivere un atto giudiziario predisposto da altro procuratore, che aveva anche provveduto alla sua notificazione, come risultava da un esposto dello stesso NO BR presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ed allegato agli atti di causa. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Torino ha accolto l'opposizione, perché la tesi difensiva della opponente aveva puntuale riscontro nel detto esposto;
ed ha ritenuto tale documento probante al punto da rendere superfluo l'interrogatorio formale di controparte e la prova testimoniale chiesti da NO BR.
NO BR ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
IA SA IM non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso NO BR afferma che il Giudice di Pace di Torino, per un evidente errore di percezione, ha errato nell'individuare l'esatto significato di quanto da lui dichiarato nell'esposto di cui si è detto in narrativa, e non ha tenuto conto di quanto da lui in proposito osservato nella sua comparsa di costituzione;
sostiene che tale vizio della motivazione rende quest'ultima in realtà apparente, e denunzia violazione dell'art. 132 n. 4 del codice di rito.
La censura è inammissibile.
Il Giudice di pace di Torino ha esposto nella sua sentenza la ragione per cui ha adottato la decisione censurata, e tale sentenza non può dirsi dunque carente di motivazione.
L'errore di percezione che a dire del ricorrente egli ha commesso, se davvero esistente, si risolve nella errata valutazione del documento esaminato, e dunque in un vizio di motivazione, che non può essere denunziato con il ricorso per Cassazione, essendo stata la sentenza impugnata pronunziata dal Giudice di pace secondo equità. Quanto poi all'omesso esame delle argomentazioni sviluppate da NO BR nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata, volte a scongiurare la commissione dell'errore denunziato, si osserva con l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice espone in positivo le ragioni della sua decisione, non essendo necessario a tal fine che prenda in esame tutte le contrarie argomentazioni sviluppate dalle parti, che con la sua pronunzia devono ritenersi implicitamente disattese.
Nulla sulle spese, perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004