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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9521/2023 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3 Parte_1
Parte_4 Parte_1
Pt_5 Parte_1 CP_1
[...] Controparte_2
CP_3 CP_4 Parte_1
Controparte_5 Pt_6
[...] Controparte_6 CP_7
Controparte_8 Parte_7
[...] Parte_1 [...]
Parte_8 Parte_1
CP_9 Parte_1 CP_10
RICORRENTI
e
Controparte_11
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 21.03.2025 alle ore 12:00, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv. Claudia Santoro per parte ricorrente. Nessuno è presente per il CP_11
resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_11
costituzione, ne dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9521/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...] - SP – Parte_1
BRASILE, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a
– sul figlio;
Controparte_12 Persona_1
, nato il [...], a [...] – Persona_1
BRASILE, rappresentato dal padre e dalla madre;
Controparte_12
, nata il [...] a [...] - SP – Parte_9
BRASILE, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a
[...]
– su CP_13 Persona_2
nata il [...] a [...] - SP – BRASILE, Persona_2
rappresentata dalla madre e dal padre Controparte_13
2 , nato il [...] a [...] - SP – Controparte_14
BRASILE;
, nata il [...] a [...] - SP – Parte_10
BRASILE;
, nato il [...] a [...] - SP – BRASILE;
Controparte_15
nata il [...] a [...] - SP Parte_11
– BRASILE;
nata il [...] a [...] - SP – Persona_3
BRASILE, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a
– su;
CP_16 Persona_4
, nata il [...] a [...] - SP – Persona_4
BRASILE;
, nata il [...] a [...] - SP – BRASILE;
Parte_12
nato il [...] a [...] - SP – Parte_13
BRASILE; tutti in residenza come da scheda allegata alle note depositate il 17.01.2025 con il patrocinio dell'Avv. Claudia Santoro contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_11
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Per_5
, nato il [...] nel Comune di Campagna Lupia (VE) come
[...] risultante dall'Estratto dell'atto di nascita, figlio di e Persona_6 Per_7
3 , cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e Per_8
senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_11
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il Signor di non era mai stato naturalizzato Persona_5
cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della
4 cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_11
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino . Persona_5
5 Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara la compensazione delle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 21.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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