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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 5.12.2024, letti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3218/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Walter Mauriello presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaele Barone, ed elettivamente domiciliata come in memoria RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- Di aver prestato servizio presso la con sede lavorativa in Pomigliano Controparte_1
D'Arco alla Via Luraghi, dal 20.09.2016 al 21.06.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa;
- Di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, in qualità di tecnico progettista meccanico ed inquadrato al livello 8° del CCNL Metalmeccanica Industria,
1 con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali, e retribuzione mensile pari ad € 3.965,85 lorde;
- Che, a fronte della grave inadempienza della società - scaturente dal mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017, che gli ha reso impossibile la continuazione del rapporto di lavoro-, in data
21.06.2017 interrompeva il rapporto presentando le dimissioni per giusta causa e chiedendo l'indennità sostitutiva di preavviso e le ulteriori spettanze comprensive di
TFR;
- Che, con diffida del 31.10.2017, richiedeva alla società le mensilità non corrisposte, le ulteriori spettanze retributive, nonché il trattamento di fine rapporto maturato e l'indennità sostitutiva di preavviso;
- Che, tuttavia, riceveva soltanto 3 bonifici per acconto su competenze di marzo 2017 e acconto su competenze a chiusura rapporto di lavoro ,per un importo complessivo di € 3.000,00;
- Che, illegittimamente, gli è stato trattenuto dall'ultima busta paga del 6.07.2017 il mancato preavviso;
- Che, pertanto, vanta un credito nei confronti della convenuta datrice di lavoro per un importo complessivo di € 20.123,27, come da conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione;
- Che, in particolare, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 5.948,77, calcolata nella misura della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso, così come stabilito dall'art. 2118, co.2 c.c., nonché alle differenze retributive nette spettanti, al TFR ed interessi, nella misura di € 14.174,46 come da conteggi allegati;
- Che, ancora, stante l'omesso pagamento della retribuzione protrattosi nel tempo, egli ha diritto ad ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale subito per inadempimento contrattuale della nella misura di € 20.000,00, nonché al risarcimento Controparte_1 del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la chiedendo: “In via preliminare, Controparte_1 accertata e dichiarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.. al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità Controparte_1 sostitutiva del preavviso di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, pari a €
5.948,77; b) In ogni caso, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di € 14.174,46, a titolo di differenze retributive, TFR e interessi maturati, così come risulta dai conteggi allegati, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
c) Condannare la al risarcimento danni per inadempimento contrattuale Controparte_1 quantificato in € 20.000,00 o nella diversa misura che l'On.le Giudice adito riterrà opportuna con
2 riferimento alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto non fosse stato interrotto prematuramente;
d) Condannare, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno esistenziale per i motivi innanzi esposti, da calcolarsi in via equitativa. e) Condannare, in ogni caso, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. “
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la Società convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Avellino,
e l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum, stante l'omessa notifica dei conteggi allo stesso allegati. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda rappresentando: l'inesistenza di alcun residuo credito in capo al ricorrente in relazione alle retribuzioni da marzo a giugno 2017 ed alla 13ma mensilità 2016, stante gli acconti ed i saldi effettuati in favore dell'istante per i suddetti titoli, nonché l'ulteriore versamento di euro 1000 del 9.4.2018 (oltre ai 3000 euro indicati in ricorso); l'infondatezza della domanda di risarcimento danni(patrimoniale ed esistenziale), nonché della domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Concludeva dunque chiedendo. “via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino per quanto inerisce alle richieste de qua;
II) Sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di nullità del ricorso in quanto del tutto generico e carente;
III) Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed inammissibile;
IV) In via meramente gradata dichiararsi dovuto a titolo di TFR e differenze retributive l'importo complessivo di 5.270,79, giusta comunicazione del 22/11/2017, defalcata della somma portata dal bonifico del 09/04/2018; V) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note, ritenuta la stessa matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
Disposta la trattazione scritta in sostituzione della udienza del 5.12.2024 le parti provvedevano al deposito di note di trattazione consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione-
Preliminarmente, quanto alla eccezione di incompetenza territoriale in favore di Tribunale di Avellino sollevata dalla società resistente, si osserva che, a fondamento della stessa, la datrice di lavoro ha dedotto che il contratto di lavoro è stato stipulato presso la sede legale sita in
Avellino, e che presso il luogo indicato dal ricorrente, ossia Pomigliano d'Arco (NA), non esiste una sede distaccata operativa della resistente con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Va brevemente premesso che l'art. 413 c.p.c. radica la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro con riferimento alle controversie previste dall'articolo 409
3 c.p.c.. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dell'art.413 commi1 e 2 c.p.c. “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto “ .
La norma individua i predetti tre fori come alternativi, attribuendo all'attore la facoltà di scegliere quale adire ed al giudice di valutare la competenza in base a quello che risulta dagli atti;
la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro (e previdenza) è inderogabile.
Nel caso di specie, dalle allegazioni in fatto del ricorso emerge chiaramente che il criterio di collegamento con riguardo al quale parte ricorrente ha ritenuto sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Nola, è quello della sede della dipendenza alle quale era addetto al momento della cessazione del rapporto, atteso che parte ricorrente deduce di avere lavorato presso la sede di Pomigliano D'Arco, Comune rientrante nel circondario di questo Tribunale.
Ebbene, nel contratto di assunzione del 20.9.20216 viene indicato quale luogo di lavoro dell'istante la “sede operativa “ di Pomigliano D'Arco alla via G. Luraghi, e nella comunicazione di recesso viene indicato il Comune di Pomigliano D'arco, quale Pt_2
Comune in cui è ubicata la sede di lavoro (v.si doc. prod. ricorrente). Anche nella visura
CCIAA prodotta da parte resistente risulta indicata l'esistenza di una “sede secondaria-unità locale” in Pomigliano D'Arco.
Parte resistente ha, di contro, eccepito l'inesistenza di una sede “distaccata operativa” con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ma, a fronte delle evidenze documentali sopra analizzate, che riportano l'esistenza di una sede operativa nel Comune di Pomigliano D'Arco, nulla ha chiesto di provare sul punto.
Ed invero “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.”( Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019).
4 Deve dunque concludersi per l'infondatezza della eccezione che si sta esaminando, alla luce della documentazione in atti, già sopra analizzata.
Quanto alla eccezione di nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi allegati, si osserva che tale eccezione è infondata e, come tale, va respinta, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.)" (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n.
3126 del 08/02/2011).
Nel caso di specie parte ricorrente ha compiutamente indicato il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto la somma complessivamente pretesa ed i relativi titoli rimanendo irrilevante la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.
Vendo ora all'esame del merito, il ricorso risulta solo parzialmente fondato, e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ai fini della preliminare e necessaria perimetrazione del tema di indagine, deve evidenziarsi che
è pacifica (oltre che documentata, v.si contratto, buste paga , prod.ricorrente) tra le parti la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato dal 20.9.2016 al 21.6.2017 a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento del ricorrente nell'8° livello del CCNL
Metalmeccanico, in qualità di tecnico progettista meccanico, ed orario di lavoro dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali.
Parte ricorrente lamenta in sintesi: l'omesso pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2017; l'omesso pagamento del TFR;
la spettanza della indennità sostitutiva del preavviso;
la spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali.
Deve dunque sin da subito evidenziarsi che nulla può riconoscersi a parte istante a titolo di retribuzione di settembre 2016 e 13ma mensilità 2016, posto che tali voci economiche si rinvengono unicamente nei conteggi, mentre alcuna allegazione fattuale è presente in ricorso sul punto, con la conseguenza che tali emolumenti esulano chiaramente dall'oggetto del presente giudizio.
5 Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento
(fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua, mancante.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che, con le note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 18.11.21 (v. deposito del 16.11.21) il difensore di parte ricorrente, - premesso di avere ottenuto in proprio favore il Decreto Ingiuntvo in. 106/2021 dal Tribunale di Avellino, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento dell'importo di € Controparte_1
7.160,07-, dichiarava, tra l'altro “…si precisa che, in virtù del summenzionato decreto ingiuntivo opposto, la cui prima udienza dinanzi al Tribunale di Avellino è fissata per il 19.11.2021, è intenzione dell'Ing.
[...] rinunciare in questa sede alla parte della domanda relativa al TFR e alle differenze retributive, avendo Pt_1 ottenuto il presente Decreto Ingiuntivo.”(v.si note di trattazione).
Con le note di trattazione scritta per l' udienza del 9.11.2023, parte ricorrente - rappresentando che, nelle more, in accoglimento dell' opposizione proposta dalla avverso il Controparte_1
DI precedentemente ottenuto, il Tribunale di Avellino, ritenendo la litispendenza con il presente giudizio innanzi al Tribunale di Nola, revocava il Decreto Ingiuntivo opposto- insisteva per l'accoglimento integrale della domanda introduttiva, comprensiva anche delle richieste delle ultime 3 retribuzioni, TFR e differenze retributive, “essendo venuto meno il presupposto per il quale con le precedenti note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 19.11.2021, aveva manifestato di rinunciarvi”.(v.note di trattazione scritta).
Ebbene deve rilevarsi, in via assorbente, che la “rinuncia” alla domanda afferente al TFR ed alle differenze retributive manifestata con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.11.2021, integrando un atto dispositivo negoziale del diritto (rectius dei diritti) oggetto di lite, non può ritenersi validamente effettuata dal difensore in mancanza di procura speciale ad hoc, trattandosi dell' esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. nr. 1439/02; Cass. nr. 140/02; Cass. nr. 2572(98).
Ne discende che alcuna efficacia può riconoscersi a detta “rinuncia”, con conseguente superfluità di ogni considerazione in relazione alla validità o efficacia della successiva “revoca”.
Tanto chiarito, e così delimitato l'oggetto del giudizio, vendo in primo luogo al credito reclamato in relazione alle retribuzioni da marzo a giugno, nonché al TFR, si osserva che parte istante deduce in ricorso di avere ricevuto 3 bonifici, dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
a titolo di acconto sulle competenze di marzo 2017 e di acconto sulle competenze di fine rapporto, per un complessivo importo di euro 3000.
Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate parte istante ha precisato di avere ricevuto un totale di € 4.000,00, di cui € 500 quale acconto delle competenze di marzo 2017 ed
6 € 3.500,00 come acconto chiusura del rapporto di lavoro, così ammettendo di avere ricevuto, oltre ai 3000 euro già riportati in ricorso, l'ulteriore importo di euro 1000 in data 10.4.2018, come eccepito dalla resistente in memoria, e dunque sostenendo di dovere ancora ricevere il saldo della retribuzione per il mese di marzo 2017 e le intere mensilità di aprile, maggio e giugno 2017, oltre al TFR (v.si note di trattazione in sostituzione della udienza del 5.12.24)
Parte resistente in ricorso ha genericamente dedotto che la pretesa creditoria è smentita dagli estratti bancari, da cu emergerebbero gli acconti ed i pagamenti effettuati per le mensilità da marzo a giugno, sostenendo che l'istante avrebbe incassato, dopo l'interruzione del rapporto (segnatamente dal 22.6.2017 al 9.4.2018), la somma di euro 4563,00.
È noto che fronte della allegazione da parte del creditore-lavoratore dell'inadempimento del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass. civ. ss. uu. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 16324/2021).
È stato ancora affermato che “ spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.(Cass. n. 4512/1992).
Ebbene, a fronte della puntale allegazione da parte del lavoratore dei crediti rimasti insoddisfatti- ossia le mensilità da marzo a giugno 2017 per gli importi emergenti dalle buste paga emesse dal datore di lavoro - le allegazioni della società concernenti l'asserito pagamento risultano generiche, essendosi la stessa limitata ad affermare che l'omesso pagamento delle retribuzioni è smentito “ in toto dagli estratti bancari ( all. 3) ove si evincono ictu oculi gli acconti ed i saldi versati al ricorrente a titolo di retribuzioni per i mesi suindicati…”, senza dunque puntualmente allegare (prima ancora che provare) le date dei pagamenti relativi alle rivendicate mensilità, gli importi in acconto e quelli saldo da imputare proprio alle singole retribuzioni rivendicate dal lavoratore, e per l' esatto ammontare emergente dalle buste paga depositate dal ricorrente.
Peraltro l'estratto conto depositato dalla resistente non reca una puntale indicazione delle causali dei vari pagamenti ivi riportati (si legge, ad. es., “acconto su compet”), né parte resistente ha provveduto ad illustrarne analiticamente il contenuto, in modo da evidenziare e rendere palese l'imputazione dei vari pagamenti proprio agli specifici crediti rivendicati in questa sede dal lavoratore.
Deve dunque concludersi per la mancanza di prova del pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Ne discende che, posto che alla luce delle buste paga dei mesi da marzo a giugno (v.si doc.fasc.ricorrente) risulta un complessivo credito netto (così come da richiesta) ammontante ad euro 13.550,44 (precisandosi in relazione alla busta paga del giugno 2017 - di chiusura del rapporto – che all'importo netto indicato come dovuto, ammontante ad euro 114,67, deve aggiungersi l'importo di euro 5948,77 , ivi indicato come trattenuto per mancato preavviso),
7 avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto euro 500 a titolo di retribuzione del mese di marzo ed euro 3500 a titolo di anticipo sulle competenze di fine rapporto (dunque nel complesso 4000 euro), ne discende che risulta ancora creditore della somma netta di euro
9550,44 a titolo differenze retributive per il periodo da marzo a giugno 2017.
Quanto poi al TFR, nel conteggio di parte ricorrente risulta indicato un credito netto di euro
2558,41.
Tale importo non è stato espressamente contestato dalla parte resistente, con la conseguenza che esso deve ritenersi definitivamente accertato.(”nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11).
Nulla ha poi dedotto (né conseguentemente provato) la resistente in relazione al pagamento del TFR. Deve pertanto concludersi che l'istante sia ancora creditore dell'importo suddetto. Tuttavia, poiché nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate parte istante ha concluso chiedendo a tale titolo l' importo di euro 2296,25, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art 112 c.p.c., la condanna deve essere contenuta nei limiti di quanto da ultimo richiesto a tale titolo, ossia euro 2296,25.
Deve a questo punto dell'iter argomentativo valutarsi se i fatti posti dal ricorrente alla base delle dimissioni costituiscano giusta causa delle stesse e, di conseguenza, se allo stesso spetti la indennità di mancato preavviso.
Con comunicazione del 20.6.17 il ricorrente rassegava le proprie dimissioni per giusta causa, rappresentandone le ragioni (“mancato pagamento delle retribuzioni saldo febbraio, marzo, aprile e maggio).(v.si doc. prod.ricorr.)
In ricorso l'istante deduce la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e, dunque, del diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del mancato pagamento della retribuzione dal mese di marzo al mese di giugno 2017, e si è visto che risulta provato il mancato puntuale pagamento delle retribuzioni di cui sopra.
In punto di diritto va, seppur brevemente, premesso che ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso,
8 esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Invero, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze;
tale meccanismo è inibito soltanto qualora intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore, segnatamente di 3 mensilità, ossia dal marzo al maggio 2017 (dunque espungendo il mese di giugno, posto che le dimissioni sono state rassegnate prima della maturazione del diritto alla relativa retribuzione), integra certamente una giusta causa in presenza della quale il lavoratore può legittimamente recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro.
Ed invero “ Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del
23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001).” (cfr. C.App. Milano n. 1788/2019).
Ne discende che spetta al ricorrente l'indennità di mancato preavviso.
La stessa è stata quantificata dall'istante in euro 5948,77 e tale quantificazione non è stata specificamente contestata dalla resistente;
del resto, detto importo è stato espressamente così determinato dalla resistente stessa nella busta paga di giugno 2017 quale “trattenuta mancato preavviso”.(cfr.busta paga).
Ne discende che spetta all'istante l'importo di cui sopra a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Venendo ora all'esame delle domande di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale per l'inadempimento contrattuale, deve rilevarsi che le stesse appaiono infondate e, come tali, vanno rigettate poiché assolutamente generiche.
Nel sistema dell'illecito civile l'ingiusta lesione dell'altrui interesse determina il sorgere dell'obbligazione di risarcire i danni che ne siano derivati, posto che il sistema della
9 responsabilità civile, sia che si tratti di responsabilità contrattuale-da inadempimento ex art.1218 c.c., sia che si verta in tema di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 ss cc, è finalizzato alla riparazione delle conseguenze dannose che l'illecito abbia prodotto nella sfera giuridica del soggetto danneggiato.
Da quanto detto discende l'assoluta centralità, nella struttura dell'illecito, della effettiva sussistenza, da una parte di un evento dannoso che sia conseguenza del fatto, ovvero che sia ricollegabile ezilogicamente al comportamento assunto come violativo dell'interesse giuridicamente protetto(c.d. causalità materiale), dall'altra di conseguenze dannose riconducibili all'evento dannoso stesso (c.d. causalità giuridica”) ( cfr. Cass., sez.un., n.
581/2008) e, pertanto, risarcibili. Rileva sul tema la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.. L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa sì che non è possibile pretendere il risarcimento, sol perchè si sia provata la lesione del diritto.” ( cass.18494/2015) .
Tanto in caso di responsabilità contrattuale, che in caso di responsabilità aquiliana - che pure differiscono quanto a distribuzione dell'onere probatorio,- spetterà al creditore ovvero al danneggiato, che agiscano per ottenere il risarcimento, fornire la prova del danno lamentato.
Applicando le suvviste coordinate ermeneutiche alla fattispecie per la quale è causa, in relazione ai prospettati danni (patrimoniale ed esistenziale) deve rilevarsi, in via assorbente, che difetta una specifica e puntuale allegazione a monte (con conseguente inammissibilità di prova,
a valle) in ordine alla natura e alle caratteristiche dei pregiudizi concretamente subiti dal ricorrente. La domanda risarcitoria va, dunque, rigettata.
Quanto, infine, alla richiesta formulata da parte resistente nel corso del presente giudizio, Co volta ad ottenere la compensazione delle somme che il deve alla a titolo di spese Pt_1 giudiziali-giusta ordinanza di litispendenza del Tribunale di Avellino-(v.si doc. in atti), con Co quelle eventualmente accertate come dovute dalla deve rilevarsi che tale eccezione appare inammissibile, essendo stata tardivamente proposta rispetto alla preclusioni e decadenze di cui all'art 416 c.p.c ( a mente del quale i fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, che ampliano il thema decidendum -qual è pacificamente l'eccezione di compensazione- devono essere dedotti con la memoria di costituzione), e non avendo parte convenuta formulato apposita istanza di rimessione in termini ex art 153 c.p.c.
Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità: “ L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata
10 applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.”(Cass.19395/2024).
In definitiva, alla luce delle motivazioni espresse, il ricorso va parzialmente accolto con accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della somma netta di euro 17795,46, per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo, con conseguente condanna della società convenuta a pagare detta somma.
Va precisato sul punto che il Tribunale non ignora il consolidato orientamento secondo cui «in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte>>; e ciò, in quanto
<<l e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere>
effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952,
n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire» (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015;
21010/2013; 13164/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che «Il criterio di calcolo delle differenze di retribuzione per detrazione dagli importi lordi dovuti delle somme nette percepite è stato indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. 25 maggio 2018 n. 13164 e giurisprudenza ivi citata) sul presupposto di fatto che i contributi e le imposte a carico del lavoratore non siano stati versati dal datore di lavoro- sostituto agli enti competenti;
in caso diverso il meccanismo della rivalsa del datore di lavoro in ordine alla quota dei contributi a carico del lavoratore (L. n. 218 del 1952, art. 19) ed alle imposte da questi dovute sul reddito da lavoro (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1) comporta che nel percepito si debba tenere conto anche di quanto versato dall'imprenditore nell'interesse del lavoratore per contributi ed imposte. Nell'applicazione del suddetto principio è evidente che in caso di rapporti di lavoro non regolari il mancato versamento dei contributi e delle imposte da parte del sostituto è presunto mentre nei casi in cui, come nella fattispecie di causa, il rapporto di lavoro è stato accertato limitatamente al periodo di regolare inquadramento, con emissione della busta paga, l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte deve essere specificamente allegato dal lavoratore, allegazione che nella fattispecie di causa non risulta essere stata compiuta» (Cass. n. 25199/2019).
Ebbene, nel caso in esame, in cui il rapporto di lavoro è stato oggetto di regolare inquadramento, il ricorrente alcuna allegazione ha svolto in ordine all'inadempimento del
11 datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte, ed anzi egli stesso ha richiesto il pagamento di somme nette.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.795,46 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi Nola, 08.04.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
12
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 5.12.2024, letti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3218/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Walter Mauriello presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaele Barone, ed elettivamente domiciliata come in memoria RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- Di aver prestato servizio presso la con sede lavorativa in Pomigliano Controparte_1
D'Arco alla Via Luraghi, dal 20.09.2016 al 21.06.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa;
- Di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, in qualità di tecnico progettista meccanico ed inquadrato al livello 8° del CCNL Metalmeccanica Industria,
1 con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali, e retribuzione mensile pari ad € 3.965,85 lorde;
- Che, a fronte della grave inadempienza della società - scaturente dal mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017, che gli ha reso impossibile la continuazione del rapporto di lavoro-, in data
21.06.2017 interrompeva il rapporto presentando le dimissioni per giusta causa e chiedendo l'indennità sostitutiva di preavviso e le ulteriori spettanze comprensive di
TFR;
- Che, con diffida del 31.10.2017, richiedeva alla società le mensilità non corrisposte, le ulteriori spettanze retributive, nonché il trattamento di fine rapporto maturato e l'indennità sostitutiva di preavviso;
- Che, tuttavia, riceveva soltanto 3 bonifici per acconto su competenze di marzo 2017 e acconto su competenze a chiusura rapporto di lavoro ,per un importo complessivo di € 3.000,00;
- Che, illegittimamente, gli è stato trattenuto dall'ultima busta paga del 6.07.2017 il mancato preavviso;
- Che, pertanto, vanta un credito nei confronti della convenuta datrice di lavoro per un importo complessivo di € 20.123,27, come da conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione;
- Che, in particolare, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 5.948,77, calcolata nella misura della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso, così come stabilito dall'art. 2118, co.2 c.c., nonché alle differenze retributive nette spettanti, al TFR ed interessi, nella misura di € 14.174,46 come da conteggi allegati;
- Che, ancora, stante l'omesso pagamento della retribuzione protrattosi nel tempo, egli ha diritto ad ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale subito per inadempimento contrattuale della nella misura di € 20.000,00, nonché al risarcimento Controparte_1 del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la chiedendo: “In via preliminare, Controparte_1 accertata e dichiarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.. al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità Controparte_1 sostitutiva del preavviso di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, pari a €
5.948,77; b) In ogni caso, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di € 14.174,46, a titolo di differenze retributive, TFR e interessi maturati, così come risulta dai conteggi allegati, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
c) Condannare la al risarcimento danni per inadempimento contrattuale Controparte_1 quantificato in € 20.000,00 o nella diversa misura che l'On.le Giudice adito riterrà opportuna con
2 riferimento alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto non fosse stato interrotto prematuramente;
d) Condannare, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno esistenziale per i motivi innanzi esposti, da calcolarsi in via equitativa. e) Condannare, in ogni caso, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. “
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la Società convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Avellino,
e l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum, stante l'omessa notifica dei conteggi allo stesso allegati. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda rappresentando: l'inesistenza di alcun residuo credito in capo al ricorrente in relazione alle retribuzioni da marzo a giugno 2017 ed alla 13ma mensilità 2016, stante gli acconti ed i saldi effettuati in favore dell'istante per i suddetti titoli, nonché l'ulteriore versamento di euro 1000 del 9.4.2018 (oltre ai 3000 euro indicati in ricorso); l'infondatezza della domanda di risarcimento danni(patrimoniale ed esistenziale), nonché della domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Concludeva dunque chiedendo. “via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino per quanto inerisce alle richieste de qua;
II) Sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di nullità del ricorso in quanto del tutto generico e carente;
III) Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed inammissibile;
IV) In via meramente gradata dichiararsi dovuto a titolo di TFR e differenze retributive l'importo complessivo di 5.270,79, giusta comunicazione del 22/11/2017, defalcata della somma portata dal bonifico del 09/04/2018; V) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note, ritenuta la stessa matura per la decisione senza necessità di istruttoria.
Disposta la trattazione scritta in sostituzione della udienza del 5.12.2024 le parti provvedevano al deposito di note di trattazione consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione-
Preliminarmente, quanto alla eccezione di incompetenza territoriale in favore di Tribunale di Avellino sollevata dalla società resistente, si osserva che, a fondamento della stessa, la datrice di lavoro ha dedotto che il contratto di lavoro è stato stipulato presso la sede legale sita in
Avellino, e che presso il luogo indicato dal ricorrente, ossia Pomigliano d'Arco (NA), non esiste una sede distaccata operativa della resistente con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Va brevemente premesso che l'art. 413 c.p.c. radica la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro con riferimento alle controversie previste dall'articolo 409
3 c.p.c.. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dell'art.413 commi1 e 2 c.p.c. “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto “ .
La norma individua i predetti tre fori come alternativi, attribuendo all'attore la facoltà di scegliere quale adire ed al giudice di valutare la competenza in base a quello che risulta dagli atti;
la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro (e previdenza) è inderogabile.
Nel caso di specie, dalle allegazioni in fatto del ricorso emerge chiaramente che il criterio di collegamento con riguardo al quale parte ricorrente ha ritenuto sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Nola, è quello della sede della dipendenza alle quale era addetto al momento della cessazione del rapporto, atteso che parte ricorrente deduce di avere lavorato presso la sede di Pomigliano D'Arco, Comune rientrante nel circondario di questo Tribunale.
Ebbene, nel contratto di assunzione del 20.9.20216 viene indicato quale luogo di lavoro dell'istante la “sede operativa “ di Pomigliano D'Arco alla via G. Luraghi, e nella comunicazione di recesso viene indicato il Comune di Pomigliano D'arco, quale Pt_2
Comune in cui è ubicata la sede di lavoro (v.si doc. prod. ricorrente). Anche nella visura
CCIAA prodotta da parte resistente risulta indicata l'esistenza di una “sede secondaria-unità locale” in Pomigliano D'Arco.
Parte resistente ha, di contro, eccepito l'inesistenza di una sede “distaccata operativa” con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ma, a fronte delle evidenze documentali sopra analizzate, che riportano l'esistenza di una sede operativa nel Comune di Pomigliano D'Arco, nulla ha chiesto di provare sul punto.
Ed invero “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.”( Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019).
4 Deve dunque concludersi per l'infondatezza della eccezione che si sta esaminando, alla luce della documentazione in atti, già sopra analizzata.
Quanto alla eccezione di nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi allegati, si osserva che tale eccezione è infondata e, come tale, va respinta, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.)" (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n.
3126 del 08/02/2011).
Nel caso di specie parte ricorrente ha compiutamente indicato il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto la somma complessivamente pretesa ed i relativi titoli rimanendo irrilevante la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.
Vendo ora all'esame del merito, il ricorso risulta solo parzialmente fondato, e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ai fini della preliminare e necessaria perimetrazione del tema di indagine, deve evidenziarsi che
è pacifica (oltre che documentata, v.si contratto, buste paga , prod.ricorrente) tra le parti la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato dal 20.9.2016 al 21.6.2017 a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento del ricorrente nell'8° livello del CCNL
Metalmeccanico, in qualità di tecnico progettista meccanico, ed orario di lavoro dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali.
Parte ricorrente lamenta in sintesi: l'omesso pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2017; l'omesso pagamento del TFR;
la spettanza della indennità sostitutiva del preavviso;
la spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali.
Deve dunque sin da subito evidenziarsi che nulla può riconoscersi a parte istante a titolo di retribuzione di settembre 2016 e 13ma mensilità 2016, posto che tali voci economiche si rinvengono unicamente nei conteggi, mentre alcuna allegazione fattuale è presente in ricorso sul punto, con la conseguenza che tali emolumenti esulano chiaramente dall'oggetto del presente giudizio.
5 Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento
(fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua, mancante.
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che, con le note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 18.11.21 (v. deposito del 16.11.21) il difensore di parte ricorrente, - premesso di avere ottenuto in proprio favore il Decreto Ingiuntvo in. 106/2021 dal Tribunale di Avellino, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento dell'importo di € Controparte_1
7.160,07-, dichiarava, tra l'altro “…si precisa che, in virtù del summenzionato decreto ingiuntivo opposto, la cui prima udienza dinanzi al Tribunale di Avellino è fissata per il 19.11.2021, è intenzione dell'Ing.
[...] rinunciare in questa sede alla parte della domanda relativa al TFR e alle differenze retributive, avendo Pt_1 ottenuto il presente Decreto Ingiuntivo.”(v.si note di trattazione).
Con le note di trattazione scritta per l' udienza del 9.11.2023, parte ricorrente - rappresentando che, nelle more, in accoglimento dell' opposizione proposta dalla avverso il Controparte_1
DI precedentemente ottenuto, il Tribunale di Avellino, ritenendo la litispendenza con il presente giudizio innanzi al Tribunale di Nola, revocava il Decreto Ingiuntivo opposto- insisteva per l'accoglimento integrale della domanda introduttiva, comprensiva anche delle richieste delle ultime 3 retribuzioni, TFR e differenze retributive, “essendo venuto meno il presupposto per il quale con le precedenti note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 19.11.2021, aveva manifestato di rinunciarvi”.(v.note di trattazione scritta).
Ebbene deve rilevarsi, in via assorbente, che la “rinuncia” alla domanda afferente al TFR ed alle differenze retributive manifestata con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.11.2021, integrando un atto dispositivo negoziale del diritto (rectius dei diritti) oggetto di lite, non può ritenersi validamente effettuata dal difensore in mancanza di procura speciale ad hoc, trattandosi dell' esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. nr. 1439/02; Cass. nr. 140/02; Cass. nr. 2572(98).
Ne discende che alcuna efficacia può riconoscersi a detta “rinuncia”, con conseguente superfluità di ogni considerazione in relazione alla validità o efficacia della successiva “revoca”.
Tanto chiarito, e così delimitato l'oggetto del giudizio, vendo in primo luogo al credito reclamato in relazione alle retribuzioni da marzo a giugno, nonché al TFR, si osserva che parte istante deduce in ricorso di avere ricevuto 3 bonifici, dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
a titolo di acconto sulle competenze di marzo 2017 e di acconto sulle competenze di fine rapporto, per un complessivo importo di euro 3000.
Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate parte istante ha precisato di avere ricevuto un totale di € 4.000,00, di cui € 500 quale acconto delle competenze di marzo 2017 ed
6 € 3.500,00 come acconto chiusura del rapporto di lavoro, così ammettendo di avere ricevuto, oltre ai 3000 euro già riportati in ricorso, l'ulteriore importo di euro 1000 in data 10.4.2018, come eccepito dalla resistente in memoria, e dunque sostenendo di dovere ancora ricevere il saldo della retribuzione per il mese di marzo 2017 e le intere mensilità di aprile, maggio e giugno 2017, oltre al TFR (v.si note di trattazione in sostituzione della udienza del 5.12.24)
Parte resistente in ricorso ha genericamente dedotto che la pretesa creditoria è smentita dagli estratti bancari, da cu emergerebbero gli acconti ed i pagamenti effettuati per le mensilità da marzo a giugno, sostenendo che l'istante avrebbe incassato, dopo l'interruzione del rapporto (segnatamente dal 22.6.2017 al 9.4.2018), la somma di euro 4563,00.
È noto che fronte della allegazione da parte del creditore-lavoratore dell'inadempimento del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva (Cass. civ. ss. uu. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 16324/2021).
È stato ancora affermato che “ spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.(Cass. n. 4512/1992).
Ebbene, a fronte della puntale allegazione da parte del lavoratore dei crediti rimasti insoddisfatti- ossia le mensilità da marzo a giugno 2017 per gli importi emergenti dalle buste paga emesse dal datore di lavoro - le allegazioni della società concernenti l'asserito pagamento risultano generiche, essendosi la stessa limitata ad affermare che l'omesso pagamento delle retribuzioni è smentito “ in toto dagli estratti bancari ( all. 3) ove si evincono ictu oculi gli acconti ed i saldi versati al ricorrente a titolo di retribuzioni per i mesi suindicati…”, senza dunque puntualmente allegare (prima ancora che provare) le date dei pagamenti relativi alle rivendicate mensilità, gli importi in acconto e quelli saldo da imputare proprio alle singole retribuzioni rivendicate dal lavoratore, e per l' esatto ammontare emergente dalle buste paga depositate dal ricorrente.
Peraltro l'estratto conto depositato dalla resistente non reca una puntale indicazione delle causali dei vari pagamenti ivi riportati (si legge, ad. es., “acconto su compet”), né parte resistente ha provveduto ad illustrarne analiticamente il contenuto, in modo da evidenziare e rendere palese l'imputazione dei vari pagamenti proprio agli specifici crediti rivendicati in questa sede dal lavoratore.
Deve dunque concludersi per la mancanza di prova del pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Ne discende che, posto che alla luce delle buste paga dei mesi da marzo a giugno (v.si doc.fasc.ricorrente) risulta un complessivo credito netto (così come da richiesta) ammontante ad euro 13.550,44 (precisandosi in relazione alla busta paga del giugno 2017 - di chiusura del rapporto – che all'importo netto indicato come dovuto, ammontante ad euro 114,67, deve aggiungersi l'importo di euro 5948,77 , ivi indicato come trattenuto per mancato preavviso),
7 avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto euro 500 a titolo di retribuzione del mese di marzo ed euro 3500 a titolo di anticipo sulle competenze di fine rapporto (dunque nel complesso 4000 euro), ne discende che risulta ancora creditore della somma netta di euro
9550,44 a titolo differenze retributive per il periodo da marzo a giugno 2017.
Quanto poi al TFR, nel conteggio di parte ricorrente risulta indicato un credito netto di euro
2558,41.
Tale importo non è stato espressamente contestato dalla parte resistente, con la conseguenza che esso deve ritenersi definitivamente accertato.(”nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11).
Nulla ha poi dedotto (né conseguentemente provato) la resistente in relazione al pagamento del TFR. Deve pertanto concludersi che l'istante sia ancora creditore dell'importo suddetto. Tuttavia, poiché nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate parte istante ha concluso chiedendo a tale titolo l' importo di euro 2296,25, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art 112 c.p.c., la condanna deve essere contenuta nei limiti di quanto da ultimo richiesto a tale titolo, ossia euro 2296,25.
Deve a questo punto dell'iter argomentativo valutarsi se i fatti posti dal ricorrente alla base delle dimissioni costituiscano giusta causa delle stesse e, di conseguenza, se allo stesso spetti la indennità di mancato preavviso.
Con comunicazione del 20.6.17 il ricorrente rassegava le proprie dimissioni per giusta causa, rappresentandone le ragioni (“mancato pagamento delle retribuzioni saldo febbraio, marzo, aprile e maggio).(v.si doc. prod.ricorr.)
In ricorso l'istante deduce la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e, dunque, del diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del mancato pagamento della retribuzione dal mese di marzo al mese di giugno 2017, e si è visto che risulta provato il mancato puntuale pagamento delle retribuzioni di cui sopra.
In punto di diritto va, seppur brevemente, premesso che ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso,
8 esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Invero, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze;
tale meccanismo è inibito soltanto qualora intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore, segnatamente di 3 mensilità, ossia dal marzo al maggio 2017 (dunque espungendo il mese di giugno, posto che le dimissioni sono state rassegnate prima della maturazione del diritto alla relativa retribuzione), integra certamente una giusta causa in presenza della quale il lavoratore può legittimamente recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro.
Ed invero “ Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del
23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001).” (cfr. C.App. Milano n. 1788/2019).
Ne discende che spetta al ricorrente l'indennità di mancato preavviso.
La stessa è stata quantificata dall'istante in euro 5948,77 e tale quantificazione non è stata specificamente contestata dalla resistente;
del resto, detto importo è stato espressamente così determinato dalla resistente stessa nella busta paga di giugno 2017 quale “trattenuta mancato preavviso”.(cfr.busta paga).
Ne discende che spetta all'istante l'importo di cui sopra a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Venendo ora all'esame delle domande di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale per l'inadempimento contrattuale, deve rilevarsi che le stesse appaiono infondate e, come tali, vanno rigettate poiché assolutamente generiche.
Nel sistema dell'illecito civile l'ingiusta lesione dell'altrui interesse determina il sorgere dell'obbligazione di risarcire i danni che ne siano derivati, posto che il sistema della
9 responsabilità civile, sia che si tratti di responsabilità contrattuale-da inadempimento ex art.1218 c.c., sia che si verta in tema di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 ss cc, è finalizzato alla riparazione delle conseguenze dannose che l'illecito abbia prodotto nella sfera giuridica del soggetto danneggiato.
Da quanto detto discende l'assoluta centralità, nella struttura dell'illecito, della effettiva sussistenza, da una parte di un evento dannoso che sia conseguenza del fatto, ovvero che sia ricollegabile ezilogicamente al comportamento assunto come violativo dell'interesse giuridicamente protetto(c.d. causalità materiale), dall'altra di conseguenze dannose riconducibili all'evento dannoso stesso (c.d. causalità giuridica”) ( cfr. Cass., sez.un., n.
581/2008) e, pertanto, risarcibili. Rileva sul tema la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.. L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa sì che non è possibile pretendere il risarcimento, sol perchè si sia provata la lesione del diritto.” ( cass.18494/2015) .
Tanto in caso di responsabilità contrattuale, che in caso di responsabilità aquiliana - che pure differiscono quanto a distribuzione dell'onere probatorio,- spetterà al creditore ovvero al danneggiato, che agiscano per ottenere il risarcimento, fornire la prova del danno lamentato.
Applicando le suvviste coordinate ermeneutiche alla fattispecie per la quale è causa, in relazione ai prospettati danni (patrimoniale ed esistenziale) deve rilevarsi, in via assorbente, che difetta una specifica e puntuale allegazione a monte (con conseguente inammissibilità di prova,
a valle) in ordine alla natura e alle caratteristiche dei pregiudizi concretamente subiti dal ricorrente. La domanda risarcitoria va, dunque, rigettata.
Quanto, infine, alla richiesta formulata da parte resistente nel corso del presente giudizio, Co volta ad ottenere la compensazione delle somme che il deve alla a titolo di spese Pt_1 giudiziali-giusta ordinanza di litispendenza del Tribunale di Avellino-(v.si doc. in atti), con Co quelle eventualmente accertate come dovute dalla deve rilevarsi che tale eccezione appare inammissibile, essendo stata tardivamente proposta rispetto alla preclusioni e decadenze di cui all'art 416 c.p.c ( a mente del quale i fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, che ampliano il thema decidendum -qual è pacificamente l'eccezione di compensazione- devono essere dedotti con la memoria di costituzione), e non avendo parte convenuta formulato apposita istanza di rimessione in termini ex art 153 c.p.c.
Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità: “ L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata
10 applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.”(Cass.19395/2024).
In definitiva, alla luce delle motivazioni espresse, il ricorso va parzialmente accolto con accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della somma netta di euro 17795,46, per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo, con conseguente condanna della società convenuta a pagare detta somma.
Va precisato sul punto che il Tribunale non ignora il consolidato orientamento secondo cui «in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte>>; e ciò, in quanto
<<l e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere>
effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952,
n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire» (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015;
21010/2013; 13164/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che «Il criterio di calcolo delle differenze di retribuzione per detrazione dagli importi lordi dovuti delle somme nette percepite è stato indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. 25 maggio 2018 n. 13164 e giurisprudenza ivi citata) sul presupposto di fatto che i contributi e le imposte a carico del lavoratore non siano stati versati dal datore di lavoro- sostituto agli enti competenti;
in caso diverso il meccanismo della rivalsa del datore di lavoro in ordine alla quota dei contributi a carico del lavoratore (L. n. 218 del 1952, art. 19) ed alle imposte da questi dovute sul reddito da lavoro (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1) comporta che nel percepito si debba tenere conto anche di quanto versato dall'imprenditore nell'interesse del lavoratore per contributi ed imposte. Nell'applicazione del suddetto principio è evidente che in caso di rapporti di lavoro non regolari il mancato versamento dei contributi e delle imposte da parte del sostituto è presunto mentre nei casi in cui, come nella fattispecie di causa, il rapporto di lavoro è stato accertato limitatamente al periodo di regolare inquadramento, con emissione della busta paga, l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte deve essere specificamente allegato dal lavoratore, allegazione che nella fattispecie di causa non risulta essere stata compiuta» (Cass. n. 25199/2019).
Ebbene, nel caso in esame, in cui il rapporto di lavoro è stato oggetto di regolare inquadramento, il ricorrente alcuna allegazione ha svolto in ordine all'inadempimento del
11 datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte, ed anzi egli stesso ha richiesto il pagamento di somme nette.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.795,46 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi Nola, 08.04.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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