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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del giudice dott.ssa LA FR
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7735/2024 RG, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con avv. Alessia Cavallin
parte attrice opponente contro
, in proprio e n.q. di titolare ditta individuale MI CP_1
COSTRUZIONI DI ZO KU
con avv. Alberto Furlanetto
parte convenuta opposta e con la chiamata in causa di con avv. Michela Sabatini Controparte_2
AC con avv. Antonio Ferraguto Controparte_3
Conclusioni della parte attrice opponente: come da note conclusive
Conclusioni della parte convenuta opposta: come da note conclusive
Conclusioni del terzo chiamato Arch. : come da comparsa di risposta Controparte_2
Conclusioni della terza chiamata DAC: come da note Controparte_3 conclusive
***
1
Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 2936/24 del 12.3.24 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta Parte_1 CP_1 individuale MI COSTRUZIONI DI ZO KU (da ora in avanti
[...]
la somma di € 39.515,10 oltre interessi e spese di procedura, come Controparte_4 corrispettivo per lavori eseguiti - in forza di subappalto intercorso tra le parti - presso il Condominio “Volta 6” in Jesolo – Ve.
Con atto datato 13.4.24 si è opposta al d.i. chiedendo in via Parte_1 preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa il Direttore dei Lavori Arch. CP_2 [...]
nel merito la revoca del decreto e, in via riconvenzionale ha chiesto (con CP_2 numerazione introdotta dalla scrivente, per mera praticità): oltre alla condanna di IM alla restituzione dell'acconto versato di € 15.000,00,
1)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro - al risarcimento derivante da CP_2
“mancato guadagno in relazione al contratto di appalto di data 7/10/23, quantificabile in € 95.650,00 nonchè degli ulteriori costi ed oneri per l'intervento urgente di un'altra impresa di costruzioni, da quantificarsi in corso di causa”
2)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie del Condominio Volta
6 nonché dei condomini proprietari”
3)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie spiegate nei suoi confronti da parte del sig. , e nonché da parte del CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Condominio Volta 6, per tutti i danni arrecati alle loro proprietà”
4)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti a titolo di mancato guadagno per l'impossibilità di locare gli appartamenti del Condominio Volta 6 per la stagione estiva 2024, da quantificarsi in corso di causa”
5) la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti per tutti i danni subiti dall'immobile (…) e le somme necessarie per il ripristino dello stesso, danne e somme da quantificarsi in corso di causa”.
6) la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti a titoli di perdita del bonus fiscale per il mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione, danni da quantificarsi in corso di causa”
Si è costituita in giudizio MI COSTRUZIONI in data 26.6.24, contestando gli assunti dell'attrice opponente e opponendosi alla chiamata in causa del terzo Arch. la CP_2 opposta ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito il rigetto della opposizione e di ogni avversa domanda, in subordine la pronuncia di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento di
, con condanna al pagamento della somma già oggetto di decreto Parte_1 ingiuntivo.
A seguito di chiamata in causa autorizzata dal Giudice, si è costituito in data 25.20.24 l'Arch. Direttore dei Lavori, che a sua volta ha chiamato in causa la Controparte_2 compagnia assicurativa (costituitasi il 10.3.25). Controparte_3
La prima udienza di è svolta in data 16.6.25; a seguito di variazione tabellare del 16.7.25 la causa è stata assegnata al G.I. LA FR che con ordinanza depositata il 10.9.25 ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ha ammesso le prove orali.
I testi sono stati sentiti alla udienza 20.10.25, dopodichè il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc.
Ragioni della decisione
La causa riguarda un contratto di subappalto concluso tra l'attrice opponente
– subappaltante - e la convenuta opposta MI - subappaltatrice - pertanto Parte_1
è opportuno partire dall'esame delle tesi delle parti principali, riservando di analizzare successivamente le posizioni del Direttore dei Lavori e della sua compagnia assicuratrice.
L'attrice , società che opera nel campo edile, opponendosi al decreto Parte_1 ingiuntivo notificatole da MI, ha rappresentato di aver stipulato in data 7.10.23 - nella veste di appaltatrice - un contratto di appalto per efficientamento energetico, consolidamento strutturale e ristrutturazione con Condominio Volta 6 di Jesolo – VE, nella veste di committente/appaltante; ha riferito di aver subappaltato con contratto siglato il
22.11.23 alcuni lavori alla ditta MI, che tale ditta non sarebbe stata in grado di porli in essere, non avrebbe fornito la gru di cantiere, e avrebbe preteso di siglare un nuovo accordo (firmato il 18.12.23); ha inoltre lamentato che – successivamente - “di fatto e senza che nulla fosse comunicato dalla IM Costruzioni, né tantomeno dall'Arch. il Controparte_2 cantiere del Condominio Volta 6 era stato abbandonato e lasciato incustodito” (par 4 citazione); secondo la ricostruzione attorea, il terzo chiamato Arch. sarebbe CP_2 responsabile, nella qualità di Direttore dei Lavori (DDLL), per non aver “adeguatamente sorvegliato e controllato i lavori né la realizzazione degli stessi in conformità al progetto” e per non aver ritenuto di “avvisare o i Committenti dell'abbandono del Parte_1 cantiere da parte della IM Costruzioni” (pag, 6 citazione).
La convenuta MI - nei propri atti - ha contestato gli assunti dell'attrice opponente, ribadendo la debenza degli importi per la parte di lavori effettivamente eseguiti, negando di aver abbandonato il cantiere ma spiegando di non essere più stata nelle condizioni di proseguire i lavori a causa dell'inadempimento di , che non aveva Parte_1 corrisposto per intero l'importo della fattura 2.11.23 (doc. 2 fase d.i.) ma soprattutto non aveva fornito la gru e il materiale necessari al proseguimento delle operazioni, pur essendo stata diffidata e sollecitata dal Direttore dei Lavori in tal senso (pag. 7 comparsa).
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (MI COSTRUZIONI) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente è convenuto sostanziale Parte_1
(C.C. 25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., MI risulta aver assolto l'onere probatorio perchè ha prodotto in causa, oltre alle fatture 2.11.23 e 12.2.24 (doc. 2 e 10 fase d.i.), il preventivo 98/23 firmato da entrambe le parti il 22.11.23 (doc. 1 fase d.i.) da cui si evincono i lavori che la ditta si era impegnata a fare, che va letto in uno con il contratto di subappalto prodotto dalla opponente sub doc. 1 e 1 bis (si veda in particolare, Parte_1 sull'obbligo di fornire i materiali in capo alla subappaltante, l'art. 3); ha prodotto inoltre la diffida via pec 13.12.23 e il precedente sollecito del DDLL Arch. nei confronti di CP_2
(doc. 3 e 4 fase d.i.; si vedano anche i doc. 3 e 4 della difesa , Parte_1 CP_2
l'accordo siglato il 18.12.23 (doc. 6 fase d.i.), il Sal - Stato Avanzamento Lavori - al 14.12.23 siglato dal DDLL (doc. 5 fase d.i.) e la risposta di questo alle osservazioni di
(doc. 9); ha infine dimostrato, tramite la produzione di fotografie (doc. 15, Parte_1
16, 17, 22, 27) e la deposizione dei testi sentiti alla udienza 20.10.25, che i lavori di cui ha chiesto il pagamento sono stati effettivamente eseguiti, che a dicembre 2023 questi si sono interrotti (perché mancava la gru e altro materiale per la costruzione del tetto), che il cantiere – prima del blocco - è stato messo in sicurezza e ricoperto con telo bianco per difenderlo dagli agenti atmosferici.
Riguardo la gru e l'altro materiale (per il tetto) che MI afferma non essere mai arrivati in cantiere, la circostanza che la loro fornitura fosse in capo a si evince dalla Parte_1 lettura combinata di contratto di subappalto 22.11.23, preventivo 22.11.23, accordo 18.12.23 sopra citati, oltre che dalle comunicazioni via mail della stessa Parte_1
(doc. 18, 19, 20) e dalle deposizioni dei testi alla udienza 20.10.25.
Si vedano in particolare le dichiarazioni sulla gru del teste : “ricordo che Testimone_1 qualcuno di (non l'impiegata, ma un geometra o ingegnere) mi chiamò per fare Parte_1 un sopralluogo in cantiere in Jesolo e fare un preventivo per il noleggio di una gru (…)
Adr preciso che il cliente era interessato alla offerta, mi chiese due volte la consegna della gru ma non erano disponibili ad accettare la mia richiesta economica perciò io non diedi la gru, mi pare di aver sempre parlato con la stessa persona, sin da primo contatto”.
Per contro, non risulta aver dato prova dei propri assunti;
nessuno dei Parte_1 documenti prodotti dalla parte opponente è utile a confutare le tesi della opposta;
dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie si evince che la prima contestazione della società subappaltante è del 7.2.24 - quasi a due mesi dal preteso “abbandono” del cantiere (doc. 5 opponente) - ed è successiva alla richiesta di pagamento di MI del 23.1.24 (doc. 7 fase d.i.); risulta che il giorno seguente 8.2.24 abbia chiesto al DDLL Parte_1 spiegazioni in merito ai conteggi e abbia avuto da questi risposta il 9.2.24 (doc. 8 e 9 fase d.i.), senza muovere contestazioni o osservazioni, quantomeno nell'immediato.
Ne deriva che deve ritenersi raggiunta la prova del credito del MI e non provate le tesi di circa l'inadempimento contrattuale della prima. Parte_1
Alla luce delle fatture su cui MI fonda la sua pretesa - fatt.
2.11.23 per € 30.000,00 e fatt. 12.2.24 per € 24.515,10 (per un totale di € 54.515.10) avendo la somma di Parte_1
€ 15.000,00 (fatto documentato e pacifico), è tutt'oggi debitrice nei confronti di MI di € 39.515,10 (differenza tra la somma degli importi portati dalle), oltre interessi, come da decreto ingiuntivo opposto.
Venendo ora all'esame delle domande riconvenzionali, che coinvolgono anche la posizione dell'Arch. Direttore dei Lavori e terzo chiamato, (nonché della compagnia Controparte_2 assicuratrice da questi citata a manleva), si osserva quanto segue.
La richiesta di di restituzione della somma versata (€ 15.000,00) non può Parte_1 essere accolta per le ragioni già esposte sopra, legate alla fondatezza del credito della opposta.
La considerazione che non ha provato l'inadempimento di MI vale di Parte_1 per sé a rendere infondata la richiesta del risarcimento del danno verso la stessa.
Non risultano elementi di prova circa la condotta negligente dell'Arch. Controparte_2 nell'adempimento della sua prestazione.
In ogni caso e per completezza: la richiesta di risarcimento del danno, avanzata da tramite la formulazione di 6 ulteriori domande (o sub-domande) in via Parte_1 riconvenzionale, nei confronti tanto di MI quanto del DDLL Arch. è Controparte_2 generica oltre che infondata.
Non risulta adeguatamente assolto l'onere di allegazione e di prova del danno, talchè il giudice non è nelle condizioni di operare adeguata valutazione.
Negli atti di viene fatto riferimento solo genericamente alle voci di danno Parte_1 per le quali si chiede il risarcimento: per esempio si legge “danneggiamento dell'intero appartamento del sig. ”, oppure “perdita del bonus fiscale” (pag. 7 citazione); si CP_5 legge anche di una “perdita di mancato guadagno (…) ammontante ad € 95.650,00” (sempre pag. 7 citazione); tuttavia manca l'allegazione e la prova del danno nella sua concretezza – inteso come decurtazione patrimoniale (danno emergente) o mancato guadagno (lucro cessante), ed anche del “quantum debeatur”.
Le lettere prodotte da parte opponente sub 8 e 9 non provano certamente il danno emergente
(decurtazione patrimoniale) perché si tratta di mere comunicazioni con cui il Condominio e alcuni Condomini rendono nota a la volontà di richiedere la rifusione di Parte_1 danni che sono “ancora in corso di quantificazione”; ancor più, devono considerarsi irrilevanti le lettere con cui ha lamentato danni rivolgendosi a MI (ad Parte_1 esempio, doc. 5 bis, 6 bis, 7 bis).
La missiva 15.3.24 del Direttore dei Lavori e il verbale di assemblea in atti prodotti su doc. 25 e 25 bis dalla opponente, nonostante il testo in queste riportato (che potrebbe generare il dubbio sul fatto che IM abbia ricoperto inadeguatamente l'immobile prima di lasciare il cantiere), non valgono ad accertare alcun danno, anche in considerazione del fatto che - per quanto risulta dall'istruttoria - i lavori sono stati interrotti a dicembre 2023 a causa dell'inadempimento di e dopo breve - a gennaio 2024 - un'altra ditta da Parte_1 questa incaricata lavorava già in cantiere (cfr. testimonianze di e Testimone_2 [...] alla udienza 20.10.25). Tes_3
La comunicazione inoltrata via mail prodotta dal Direttore dei Lavori sub doc. 5, se letta unitamente alle precedenti (doc. 3 e 4 non lascia spazio a dubbi: alla data del CP_2
11.12.23, pochi giorni prima del blocco del cantiere, egli stava per denunziare l'inadempimento di e annunciare l'arresto dei lavori da parte di MI (con Parte_1 le inequivoche parole “il cantiere per queste ragioni “purtroppo” non per colpa del sub- appaltatore ma da voi dovrà essere chiuso e non potrà proseguire i lavori per la vostra INADEMPIENZA”); non risulta che l'attrice opponente abbia contestato (se non in modo generico) il documento e la sua ricezione, non risulta che abbia risposto alle comunicazioni menzionate (doc. 3,4,5 . CP_2
La perizia allegata sub doc. 26 da è documento di parte, formato fuori dal Parte_1 giudizio e senza il rispetto del principio del contraddittorio, privo di particolare significato per la estrema genericità del suo contenuto.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va confermato in toto e debbono essere rigettate tutte le domande della opponente.
Al termine della causa, sussiste soccombenza totale in capo ad che Parte_1 giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, che è indeterminabile in ragione delle domande svolte in via riconvenzionale dalla opponente (scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00), operando un abbattimento per via della non particolare complessità delle questioni trattate.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 7735/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1) rigetta l'opposizione di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e per l'effetto conferma il d.i. n. 578/24 rg del Tribunale di Venezia emesso il 12.3.23 in ogni sua parte;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta individuale MI CP_1
COSTRUZIONI DI ZO KU, a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione, la somma di € 10.000.00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare ad Arch. a titolo di spese legali per il presente giudizio di Controparte_2 opposizione la somma di € 10.000,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9
a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione, la somma di € 10.000,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 10.12.25 Il GOT LA FR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del giudice dott.ssa LA FR
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7735/2024 RG, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
con avv. Alessia Cavallin
parte attrice opponente contro
, in proprio e n.q. di titolare ditta individuale MI CP_1
COSTRUZIONI DI ZO KU
con avv. Alberto Furlanetto
parte convenuta opposta e con la chiamata in causa di con avv. Michela Sabatini Controparte_2
AC con avv. Antonio Ferraguto Controparte_3
Conclusioni della parte attrice opponente: come da note conclusive
Conclusioni della parte convenuta opposta: come da note conclusive
Conclusioni del terzo chiamato Arch. : come da comparsa di risposta Controparte_2
Conclusioni della terza chiamata DAC: come da note Controparte_3 conclusive
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Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 2936/24 del 12.3.24 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta Parte_1 CP_1 individuale MI COSTRUZIONI DI ZO KU (da ora in avanti
[...]
la somma di € 39.515,10 oltre interessi e spese di procedura, come Controparte_4 corrispettivo per lavori eseguiti - in forza di subappalto intercorso tra le parti - presso il Condominio “Volta 6” in Jesolo – Ve.
Con atto datato 13.4.24 si è opposta al d.i. chiedendo in via Parte_1 preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa il Direttore dei Lavori Arch. CP_2 [...]
nel merito la revoca del decreto e, in via riconvenzionale ha chiesto (con CP_2 numerazione introdotta dalla scrivente, per mera praticità): oltre alla condanna di IM alla restituzione dell'acconto versato di € 15.000,00,
1)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro - al risarcimento derivante da CP_2
“mancato guadagno in relazione al contratto di appalto di data 7/10/23, quantificabile in € 95.650,00 nonchè degli ulteriori costi ed oneri per l'intervento urgente di un'altra impresa di costruzioni, da quantificarsi in corso di causa”
2)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie del Condominio Volta
6 nonché dei condomini proprietari”
3)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie spiegate nei suoi confronti da parte del sig. , e nonché da parte del CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Condominio Volta 6, per tutti i danni arrecati alle loro proprietà”
4)la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti a titolo di mancato guadagno per l'impossibilità di locare gli appartamenti del Condominio Volta 6 per la stagione estiva 2024, da quantificarsi in corso di causa”
5) la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti per tutti i danni subiti dall'immobile (…) e le somme necessarie per il ripristino dello stesso, danne e somme da quantificarsi in corso di causa”.
6) la condanna di IM e Arch. - in solido tra loro – a risarcire CP_2 Parte_1
“di tutti i danni dalla stessa patiti a seguito delle richieste risarcitorie da parte dei proprietari delle singole unità abitative del Condominio Volta 6, nonché del Condominio Volta 6, spiegate nei suoi confronti a titoli di perdita del bonus fiscale per il mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione, danni da quantificarsi in corso di causa”
Si è costituita in giudizio MI COSTRUZIONI in data 26.6.24, contestando gli assunti dell'attrice opponente e opponendosi alla chiamata in causa del terzo Arch. la CP_2 opposta ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito il rigetto della opposizione e di ogni avversa domanda, in subordine la pronuncia di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento di
, con condanna al pagamento della somma già oggetto di decreto Parte_1 ingiuntivo.
A seguito di chiamata in causa autorizzata dal Giudice, si è costituito in data 25.20.24 l'Arch. Direttore dei Lavori, che a sua volta ha chiamato in causa la Controparte_2 compagnia assicurativa (costituitasi il 10.3.25). Controparte_3
La prima udienza di è svolta in data 16.6.25; a seguito di variazione tabellare del 16.7.25 la causa è stata assegnata al G.I. LA FR che con ordinanza depositata il 10.9.25 ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ha ammesso le prove orali.
I testi sono stati sentiti alla udienza 20.10.25, dopodichè il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc.
Ragioni della decisione
La causa riguarda un contratto di subappalto concluso tra l'attrice opponente
– subappaltante - e la convenuta opposta MI - subappaltatrice - pertanto Parte_1
è opportuno partire dall'esame delle tesi delle parti principali, riservando di analizzare successivamente le posizioni del Direttore dei Lavori e della sua compagnia assicuratrice.
L'attrice , società che opera nel campo edile, opponendosi al decreto Parte_1 ingiuntivo notificatole da MI, ha rappresentato di aver stipulato in data 7.10.23 - nella veste di appaltatrice - un contratto di appalto per efficientamento energetico, consolidamento strutturale e ristrutturazione con Condominio Volta 6 di Jesolo – VE, nella veste di committente/appaltante; ha riferito di aver subappaltato con contratto siglato il
22.11.23 alcuni lavori alla ditta MI, che tale ditta non sarebbe stata in grado di porli in essere, non avrebbe fornito la gru di cantiere, e avrebbe preteso di siglare un nuovo accordo (firmato il 18.12.23); ha inoltre lamentato che – successivamente - “di fatto e senza che nulla fosse comunicato dalla IM Costruzioni, né tantomeno dall'Arch. il Controparte_2 cantiere del Condominio Volta 6 era stato abbandonato e lasciato incustodito” (par 4 citazione); secondo la ricostruzione attorea, il terzo chiamato Arch. sarebbe CP_2 responsabile, nella qualità di Direttore dei Lavori (DDLL), per non aver “adeguatamente sorvegliato e controllato i lavori né la realizzazione degli stessi in conformità al progetto” e per non aver ritenuto di “avvisare o i Committenti dell'abbandono del Parte_1 cantiere da parte della IM Costruzioni” (pag, 6 citazione).
La convenuta MI - nei propri atti - ha contestato gli assunti dell'attrice opponente, ribadendo la debenza degli importi per la parte di lavori effettivamente eseguiti, negando di aver abbandonato il cantiere ma spiegando di non essere più stata nelle condizioni di proseguire i lavori a causa dell'inadempimento di , che non aveva Parte_1 corrisposto per intero l'importo della fattura 2.11.23 (doc. 2 fase d.i.) ma soprattutto non aveva fornito la gru e il materiale necessari al proseguimento delle operazioni, pur essendo stata diffidata e sollecitata dal Direttore dei Lavori in tal senso (pag. 7 comparsa).
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (MI COSTRUZIONI) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente è convenuto sostanziale Parte_1
(C.C. 25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., MI risulta aver assolto l'onere probatorio perchè ha prodotto in causa, oltre alle fatture 2.11.23 e 12.2.24 (doc. 2 e 10 fase d.i.), il preventivo 98/23 firmato da entrambe le parti il 22.11.23 (doc. 1 fase d.i.) da cui si evincono i lavori che la ditta si era impegnata a fare, che va letto in uno con il contratto di subappalto prodotto dalla opponente sub doc. 1 e 1 bis (si veda in particolare, Parte_1 sull'obbligo di fornire i materiali in capo alla subappaltante, l'art. 3); ha prodotto inoltre la diffida via pec 13.12.23 e il precedente sollecito del DDLL Arch. nei confronti di CP_2
(doc. 3 e 4 fase d.i.; si vedano anche i doc. 3 e 4 della difesa , Parte_1 CP_2
l'accordo siglato il 18.12.23 (doc. 6 fase d.i.), il Sal - Stato Avanzamento Lavori - al 14.12.23 siglato dal DDLL (doc. 5 fase d.i.) e la risposta di questo alle osservazioni di
(doc. 9); ha infine dimostrato, tramite la produzione di fotografie (doc. 15, Parte_1
16, 17, 22, 27) e la deposizione dei testi sentiti alla udienza 20.10.25, che i lavori di cui ha chiesto il pagamento sono stati effettivamente eseguiti, che a dicembre 2023 questi si sono interrotti (perché mancava la gru e altro materiale per la costruzione del tetto), che il cantiere – prima del blocco - è stato messo in sicurezza e ricoperto con telo bianco per difenderlo dagli agenti atmosferici.
Riguardo la gru e l'altro materiale (per il tetto) che MI afferma non essere mai arrivati in cantiere, la circostanza che la loro fornitura fosse in capo a si evince dalla Parte_1 lettura combinata di contratto di subappalto 22.11.23, preventivo 22.11.23, accordo 18.12.23 sopra citati, oltre che dalle comunicazioni via mail della stessa Parte_1
(doc. 18, 19, 20) e dalle deposizioni dei testi alla udienza 20.10.25.
Si vedano in particolare le dichiarazioni sulla gru del teste : “ricordo che Testimone_1 qualcuno di (non l'impiegata, ma un geometra o ingegnere) mi chiamò per fare Parte_1 un sopralluogo in cantiere in Jesolo e fare un preventivo per il noleggio di una gru (…)
Adr preciso che il cliente era interessato alla offerta, mi chiese due volte la consegna della gru ma non erano disponibili ad accettare la mia richiesta economica perciò io non diedi la gru, mi pare di aver sempre parlato con la stessa persona, sin da primo contatto”.
Per contro, non risulta aver dato prova dei propri assunti;
nessuno dei Parte_1 documenti prodotti dalla parte opponente è utile a confutare le tesi della opposta;
dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie si evince che la prima contestazione della società subappaltante è del 7.2.24 - quasi a due mesi dal preteso “abbandono” del cantiere (doc. 5 opponente) - ed è successiva alla richiesta di pagamento di MI del 23.1.24 (doc. 7 fase d.i.); risulta che il giorno seguente 8.2.24 abbia chiesto al DDLL Parte_1 spiegazioni in merito ai conteggi e abbia avuto da questi risposta il 9.2.24 (doc. 8 e 9 fase d.i.), senza muovere contestazioni o osservazioni, quantomeno nell'immediato.
Ne deriva che deve ritenersi raggiunta la prova del credito del MI e non provate le tesi di circa l'inadempimento contrattuale della prima. Parte_1
Alla luce delle fatture su cui MI fonda la sua pretesa - fatt.
2.11.23 per € 30.000,00 e fatt. 12.2.24 per € 24.515,10 (per un totale di € 54.515.10) avendo la somma di Parte_1
€ 15.000,00 (fatto documentato e pacifico), è tutt'oggi debitrice nei confronti di MI di € 39.515,10 (differenza tra la somma degli importi portati dalle), oltre interessi, come da decreto ingiuntivo opposto.
Venendo ora all'esame delle domande riconvenzionali, che coinvolgono anche la posizione dell'Arch. Direttore dei Lavori e terzo chiamato, (nonché della compagnia Controparte_2 assicuratrice da questi citata a manleva), si osserva quanto segue.
La richiesta di di restituzione della somma versata (€ 15.000,00) non può Parte_1 essere accolta per le ragioni già esposte sopra, legate alla fondatezza del credito della opposta.
La considerazione che non ha provato l'inadempimento di MI vale di Parte_1 per sé a rendere infondata la richiesta del risarcimento del danno verso la stessa.
Non risultano elementi di prova circa la condotta negligente dell'Arch. Controparte_2 nell'adempimento della sua prestazione.
In ogni caso e per completezza: la richiesta di risarcimento del danno, avanzata da tramite la formulazione di 6 ulteriori domande (o sub-domande) in via Parte_1 riconvenzionale, nei confronti tanto di MI quanto del DDLL Arch. è Controparte_2 generica oltre che infondata.
Non risulta adeguatamente assolto l'onere di allegazione e di prova del danno, talchè il giudice non è nelle condizioni di operare adeguata valutazione.
Negli atti di viene fatto riferimento solo genericamente alle voci di danno Parte_1 per le quali si chiede il risarcimento: per esempio si legge “danneggiamento dell'intero appartamento del sig. ”, oppure “perdita del bonus fiscale” (pag. 7 citazione); si CP_5 legge anche di una “perdita di mancato guadagno (…) ammontante ad € 95.650,00” (sempre pag. 7 citazione); tuttavia manca l'allegazione e la prova del danno nella sua concretezza – inteso come decurtazione patrimoniale (danno emergente) o mancato guadagno (lucro cessante), ed anche del “quantum debeatur”.
Le lettere prodotte da parte opponente sub 8 e 9 non provano certamente il danno emergente
(decurtazione patrimoniale) perché si tratta di mere comunicazioni con cui il Condominio e alcuni Condomini rendono nota a la volontà di richiedere la rifusione di Parte_1 danni che sono “ancora in corso di quantificazione”; ancor più, devono considerarsi irrilevanti le lettere con cui ha lamentato danni rivolgendosi a MI (ad Parte_1 esempio, doc. 5 bis, 6 bis, 7 bis).
La missiva 15.3.24 del Direttore dei Lavori e il verbale di assemblea in atti prodotti su doc. 25 e 25 bis dalla opponente, nonostante il testo in queste riportato (che potrebbe generare il dubbio sul fatto che IM abbia ricoperto inadeguatamente l'immobile prima di lasciare il cantiere), non valgono ad accertare alcun danno, anche in considerazione del fatto che - per quanto risulta dall'istruttoria - i lavori sono stati interrotti a dicembre 2023 a causa dell'inadempimento di e dopo breve - a gennaio 2024 - un'altra ditta da Parte_1 questa incaricata lavorava già in cantiere (cfr. testimonianze di e Testimone_2 [...] alla udienza 20.10.25). Tes_3
La comunicazione inoltrata via mail prodotta dal Direttore dei Lavori sub doc. 5, se letta unitamente alle precedenti (doc. 3 e 4 non lascia spazio a dubbi: alla data del CP_2
11.12.23, pochi giorni prima del blocco del cantiere, egli stava per denunziare l'inadempimento di e annunciare l'arresto dei lavori da parte di MI (con Parte_1 le inequivoche parole “il cantiere per queste ragioni “purtroppo” non per colpa del sub- appaltatore ma da voi dovrà essere chiuso e non potrà proseguire i lavori per la vostra INADEMPIENZA”); non risulta che l'attrice opponente abbia contestato (se non in modo generico) il documento e la sua ricezione, non risulta che abbia risposto alle comunicazioni menzionate (doc. 3,4,5 . CP_2
La perizia allegata sub doc. 26 da è documento di parte, formato fuori dal Parte_1 giudizio e senza il rispetto del principio del contraddittorio, privo di particolare significato per la estrema genericità del suo contenuto.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va confermato in toto e debbono essere rigettate tutte le domande della opponente.
Al termine della causa, sussiste soccombenza totale in capo ad che Parte_1 giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, che è indeterminabile in ragione delle domande svolte in via riconvenzionale dalla opponente (scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00), operando un abbattimento per via della non particolare complessità delle questioni trattate.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 7735/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1) rigetta l'opposizione di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e per l'effetto conferma il d.i. n. 578/24 rg del Tribunale di Venezia emesso il 12.3.23 in ogni sua parte;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare a , in proprio e n.q. di titolare ditta individuale MI CP_1
COSTRUZIONI DI ZO KU, a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione, la somma di € 10.000.00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare ad Arch. a titolo di spese legali per il presente giudizio di Controparte_2 opposizione la somma di € 10.000,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9
a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione, la somma di € 10.000,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 10.12.25 Il GOT LA FR