Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro 1 1 658/03 Composta dagli Ill.mi sigg i Ma Dott. Erminio residente G.N. 20590/00 Cron.25533BATTIMIELLO Consigliere Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT EN ZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
--- - TOMA' ARGENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
507 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 623/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/07/00 R.G.N. 2640/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di La Spezia rigettava l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalla sig.ra AR Tomà ved. CO. Costei aveva richiesto la liquidazione della pensione di reversibilità a lei spettante dopo la morte del coniuge, che l'Inps le aveva negato richiamando il divieto di cumulo, sancito dall'art. 1, 43° comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, con la rendita ai superstiti erogata dall'Inail in conseguenza del decesso del coniuge AM CO, già titolare della medesima prestazione. Ha rilevato il giudice del gravame che il trattamento di reversibilità in questione derivava da pensione di vecchiaia, di cui il defunto coniuge della appellata era titolare quando era in vita, e che quindi la fattispecie in esame esulava dalla previsione dell'art. 1 della citata legge n. 335 del 1995. Detta norma invece si riferisce, vietandolo, al cumulo dei due trattamenti economici, nel caso in cui le prestazioni dirette erogate al dante causa derivino dal medesimo evento invalidante, la cui unicità qui non sussiste. La rendita Inail, sottolinea il Tribunale, trova la propria causa nel fatto di servizio divenuto poi causa della morte dell'assicurato, mentre la pensione erogata dall'Inps deriva dalla contribuzione obbligatoria e rispetto a tale trattamento l'evento morte si pone solamente quale fatto traslativo dell'obbligazione previdenziale dal lato attivo, e in sostanza la morte produce unicamente il mutamento del soggetto titolare della prestazione, ma non può dirsi causa della pensione di reversibilità. La morte non può evidentemente essere definita evento invalidante e questa locuzione richiama in modo inequivocabile il precedente collegamento della prestazione all'infortunio e alla malattia Inps c. Tomà 3 professionale, “in conseguenza” dei quali deve essere stato liquidato il trattamento a carico dell'Inps.. Di questa pronuncia l'Inps ha richiesto la cassazione sulla base di un motivo, cui l'intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 e deduce che essendo stata liquidata dall'Inail la rendita vitalizia al coniuge superstite, deve ritenersi accertato che la morte del dante causa della resistente è avvenuta per causa dipendente da infortunio o malattia professionale;
con la conseguenza che ricorre l'unicità dell'evento invalidante, da cui traggono il rispettivo titolo le due prestazioni di reversibilità che la resistente vuole cumulare. Il ricorso è infondato. L'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335, dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti". Il divieto di cumulo tra la pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, Inps c. Tomà 4 nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è stato poi abrogato, con decorrenza 1° luglio 2001, dall'art. 73, primo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale ha altresì specificato che la disposizioni di cui al medesimo comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore. L'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie in esame presuppone però che fosse prima operante il precedente divieto. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 22 dicembre 2000 n. 16129, 29 maggio 2001 n. 7331, 3 giugno 2002 n. 8028, 27 settembre 2002 n. 14033), il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortuni o malattia professionale) che hanno determinato anche la concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia. Questo principio deve essere condiviso, in considerazione della ratio del divieto di cumulo, individuata nella esigenza di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, sebbene originate dal medesimo evento invalidante e liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Al fine di escludere la validità della interpretazione proposta dall'Istituto ricorrente, va aggiunto che la morte è il presupposto del trattamento di reversibilità causa della prestazione liquidata al titolare per l'applicazione non la e dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, cui invece si Inps c. Tomà 5 riferisce il citato art. 1, comma 43, laddove dispone la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Se infatti la morte dell'assicurato può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o l'evento conseguenza di una malattia professionale, che dà luogo alla rendita INAIL in favore dei familiari superstiti dell'assicurato, nell'ambito del sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS la morte del lavoratore assicurato non è evento invalidante che dà luogo a prestazione, poiché gli accadimenti che consentono l'erogazione da parte dell'INPS dei benefici in tema di invalidità pensionabile devono riguardare direttamente l'assicurato e incidere sulla sua capacità di lavoro, e ricollegandosi invece il trattamento di reversibilità e la sua misura alla posizione assicurativa del lavoratore deceduto, in cui trova la sua origine. La sentenza impugnata ha deciso in modo conforme all'orientamento sopra riportato e quindi deve andare esente dalle censure che ad essa muove l'Istituto ricorrente. L'Inps, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidate come in dispositivo vanno distratte in favore dell'avv. Rosa Maffei, per dichiarata anticipazione.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 13,00 oltre ad euro ' Inps c. Tomà 1.500=(milecinquecent/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.a.p., da distrarsi in favore dell'avv. Rosa Maffei, antistataria. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003. Il Consigliere extensore Il Presidente humini. Pravag an Алтойго кошоци CANCELLIERE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.9 LUG, 2003 CANCELLIERE Here 3 0 3 I A 1 S 5 D . S , T . A R O T N L A , L ' A 3 L O S L 7 B E - E I P 8 D S D - I I 1 S A 1 N T N G S E E O S O G P I A G D A M I E E O L , A T O D T R A I E T L R S I T L I D N E G E E D S O R E Inps c. Tomà 7