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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI Napoli Nord
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25.9.25 pronuncia, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 10712/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: rendita da infortunio sul lavoro;
T R A
, rappr. e dif. dall'avv.to Marrazzo GIuseppe Parte_1
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.24 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per inabilità CP_1 permanente nella misura tra il 10% e 16%, in luogo del grado di inabilità in precedenza riconosciuto dall' in misura non utile ai fini del riconoscimento CP_1 della prestazione, in relazione all'infortunio sul lavoro, con conseguente condanna dell' al pagamento della rendita corrispondente e degli interessi legali. CP_1
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata consulenza tecnica, all'udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza letta pubblicamente.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 10% dalla data di domanda ammonistrativa. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici, anche alla luce dei dettagliati chiarimenti resi. L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Il ricorso non può essere accolto. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie dettagliate nella relazione. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha constatato che da tali lesioni personali è residuata una inabilità permanente nella misura del 10% che non dà diritto alla rendita oggetto della domanda di parte ricorrente. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ente convenuto, si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della rendita per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 10% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.700,00, da liquidarsi al procuratore antistatario
Aversa, 25.9.25
Il giudice
Dott. Marco Bottino
TRIBUNALE DI Napoli Nord
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25.9.25 pronuncia, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 10712/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: rendita da infortunio sul lavoro;
T R A
, rappr. e dif. dall'avv.to Marrazzo GIuseppe Parte_1
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.24 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per inabilità CP_1 permanente nella misura tra il 10% e 16%, in luogo del grado di inabilità in precedenza riconosciuto dall' in misura non utile ai fini del riconoscimento CP_1 della prestazione, in relazione all'infortunio sul lavoro, con conseguente condanna dell' al pagamento della rendita corrispondente e degli interessi legali. CP_1
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata consulenza tecnica, all'udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza letta pubblicamente.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 10% dalla data di domanda ammonistrativa. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici, anche alla luce dei dettagliati chiarimenti resi. L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Il ricorso non può essere accolto. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie dettagliate nella relazione. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha constatato che da tali lesioni personali è residuata una inabilità permanente nella misura del 10% che non dà diritto alla rendita oggetto della domanda di parte ricorrente. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ente convenuto, si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della rendita per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 10% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.700,00, da liquidarsi al procuratore antistatario
Aversa, 25.9.25
Il giudice
Dott. Marco Bottino