Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al R.G. 1230/2017
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 8 GELA rappresentato e difeso dall'
COMANDATORE DOMENICA A. M. parte attrice
CONTRO
residente in C.SO VITTORIO Controparte_1
EMANUELE 231 93012 GELA C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MARLETTA GIOACCHINO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 18.9.2017 chiamava in giudizio la Parte_1
per sentire e dichiarare l'inesistenza di Controparte_1
servitù di passaggio gravanti sul terreno di proprietà dell'attore distinto in catasto al fgl. 132 p.lle 351 e 353 in favore della convenuta conseguentemente, ordinare alla stessa la cessazione di ogni condotta diretta a turbare i pacifico e pieno godimento da parte di del suo diritto di proprietà sul fondo Parte_1
predetto; condannare la convenuta, previa nomina di un c.t.u., al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza della arbitraria invasione ed Parte_1
1
Si costituiva la convenuta contestando le domande avversarie e formulando domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio sulla stradella insistente sul fondo sito a Gela nella c.da Femminamorta, distinto in catasto al foglio 132 particelle 351 e 353, in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato della società convenuta per oltre venti anni. In via riconvenzionale subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore della concludente e a carico del fondo di proprietà dell'attore, al fine di consentire alla convenuta l'accesso al proprio fondo intercluso.
Espletata l'attività istruttoria con l'assunzione delle prove orali formulate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI
In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. civ.
n. 1905/2023). Per tali motivi la mancata allegazione del titolo di proprietà da parte dell'attore non inficia la domanda reale posto che anche la cooperativa edilizia convenuta non ha mai contestato la proprietà del fondo introducendo peraltro domanda riconvenzionale di usucapione che va, come noto, esperita nei
2 confronti del\dei proprietari del fondo, come risultano dalle tavole dei registri
Immobiliari ipocatastali, non allegate però da nessuna delle parti.
Non ha opposto la convenuta alcun valido titolo relativo al diritto di passaggio nel fondo dell'attore ma ha rilevato avere maturato il diritto all'acquisto del transito per decorso del ventennio. Per contro non risulta effettuato medio termine alcun atto interruttivo dell'usucapione da parte dell'attore, tranne quello dell'avvio della mediazione che può ritenersi il primo atto utile ai fini dell'interruzione che porta la data del 5.10.2015.
Né, per contro, può attribuirsi valore dirimente o efficacia interruttiva agli atti presentati dall'attore al Comune di Gela per ottenere i permessi di costruire e le lettere di diffida con ordine di rilascio del fondo trasmesse al convenuto, atteso che per unanime giurisprudenza il possesso utile ai fini dell'usucapione può essere esercitato anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del bene (“in tema di usucapione - poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso - non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente” (cfr. Cass. 25.7.2011, n. 16234;
Cass. 21.5.2001, n. 6910; Cass. n. 24176/2021). Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss.
c.c. anche in materia di usucapione, stante il rinvio espresso operato dall'art. 1165
c.c., va ricordato come l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n.
11698/2017).
3 In ordine al computo del periodo necessario all'acquisto per usucapione va rilevato che la data di concessione edilizia, da cui il convenuto in riconvenzionale fa decorrere l'inizio del ventennio, è quella del 13.5.1994 e gli atti autorizzativi successivi sono emessi nell'agosto e settembre dello stesso anno. Anche i testi sentiti si sono riferiti a forniture avvenute negli anni successivi al 2000. È emerso dall'istruttoria che i residenti del condominio hanno attraversato i fondi di proprietà per raggiungere il proprio fondo e che lo stesso, non Parte_1
volendo impedire l'accesso alle loro abitazioni, ha tollerato il passaggio, tranne brevi interruzioni avvenute più per sollecitare i vari interlocutori coinvolti nella vicenda a cominciare dal Comune di Gela, che per la volontà di interrompere il passaggio. Ne deriva che, non è emerso con certezza il momento iniziale nel quale tale accesso non è stato più sporadico ma ha assunto il carattere della costanza da parte dei residenti, esso non può che essere avvenuto in un momento successivo rispetto al 1994, ovvero una volta completate le villette ed all'occupazione dei proprietari, ma tale dato non è emerso, con la conseguenza che alla data di avvio della mediazione non è certo il completamento del ventennio.
Giova pure rilevare che colui che agisce o resiste in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene per avvenuto decorso del termine ai fini dell'usucapione è obbligato a fornire la prova specifica e rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., infatti, per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. Civ. n. 1069/1985). Pertanto, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., grava sull'attore
4 (convenuto in riconvenzionale) che intenda ottenere l'accertamento giudiziale del proprio acquisto per usucapione dimostrare, secondo la regola della
“preponderanza dell'evidenza” (Cass. n. 3487/2019) e anche a mezzo di testimoni (e sempre che in tal caso alleghi e specifichi i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche proprie, collocando con sufficiente precisione i fatti nel tempo e nello spazio, cfr. Cass. n. 2977/2019; il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva, dunque nel dettaglio: -di aver esercitato, per il tempo prescritto dalla legge, il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale che si afferma essere stato acquisito (Cass. n. 15446/2007; Cass.
n. 11000/2001; Cass. n. 708/2001) – dovendosi osservare che per continuità del possesso si intende anche la conseguente manifestazione dello stesso attraverso atti conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (Cass. n. 15145/2004);
l'intenzione soggettiva di esercitare tale diritto la quale è pacifico possa desumersi dall'elemento oggettivo (Cass. n. 15755/2001).
In materia di servitù di passaggio va pure rilevato l'art. 1061 c.c. relativamente all'ipotesi di costituzione di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione .., si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo, pertanto, sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. nn.
13238/10, 14189/04, 2994/04, 8633/98, 6207/98 e 11254/96). Univocità di destinazione all'esercizio della servitù che, a sua volta, non viene meno
5 nell'ipotesi in cui le opere visibili e permanenti insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo (cfr. Cass. nn. 7817/06, 3695/89 e 282/80)
Non essendo provato con certezza che il possesso da parte del convenuto, come sopra connotato, si sia protratto per un periodo ultraventennale, sufficiente al maturare dell'usucapione; ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
Residuando l'esame della domanda subordinata di servitù coattiva per fondo intercluso, avente la medesima capacità paralizzatrice rispetto alla domanda attorea, va rilevato che nella relazione tecnica a firma del Geom.
[...]
prodotta dalla convenuta che dall'accesso posto sul lato ovest, fino al Per_1
complesso della , si sviluppa una strada in parte asfaltata e in parte CP_1 in cemento armato, che ricade sulle particelle n. 377-541-371; che la via della
Valeriana insiste catastalmente su diverse particelle, infatti partendo dalla via delle Dune interessa in parte le particelle n. 9-642-350-351-352-353, di cui solo la
351 e la 353 risultano di proprietà del Sig. , odierno attore. Parte_1
Ritenuto che va accertata la fattibilità della costituzione della chiesta servitù coattiva alla luce della evidenziata interclusione del fondo di parte convenuta e della acquisita disponibilità delle ulteriori aree necessarie a garantire la continuità del percorso da parte della . Ritenuto pertanto di dovere CP_1 rimettere sul ruolo per il prosieguo del giudizio, come peraltro richiesto dalla parte convenuta fino alle memorie conclusive, disponendo fin d'ora la nomina di ctu tecnica, con separato provvedimento.
p.q.m.
parzialmente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla cooperativa convenuta.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Gela, 01/04/2025
Il G.o.p.
Giuseppe Di Legami
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