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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1948 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Picco Francesco del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/03/1951 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Picco Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Forio d'Ischia (NA) il 13/05/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 27, Parte II
- Serie A, Anno 1973.
pagina 1 di 3 Pers Dall'unione sono nate le figlie e oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Forio d'Ischia (NA) il 13/05/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 27, Parte II - Serie A, Anno 1973 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il signor occuperà il piano secondo dell'unità immobiliare Parte_1 descritta al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trino al F. 69/a, mappale 1326 (doc. 2) mentre la signora occuperà il piano terra ed il primo piano essendo possibile Pt_2 rendere, così, indipendenti le due aree per l'esistenza di due locali servizi;
2. DISPONE che il signor versi a titolo di mantenimento alla signora la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 150,00 (centocinquanta)
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 4010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1948 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Picco Francesco del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/03/1951 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Picco Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Forio d'Ischia (NA) il 13/05/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 27, Parte II
- Serie A, Anno 1973.
pagina 1 di 3 Pers Dall'unione sono nate le figlie e oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Forio d'Ischia (NA) il 13/05/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 27, Parte II - Serie A, Anno 1973 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il signor occuperà il piano secondo dell'unità immobiliare Parte_1 descritta al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trino al F. 69/a, mappale 1326 (doc. 2) mentre la signora occuperà il piano terra ed il primo piano essendo possibile Pt_2 rendere, così, indipendenti le due aree per l'esistenza di due locali servizi;
2. DISPONE che il signor versi a titolo di mantenimento alla signora la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 150,00 (centocinquanta)
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3