Articolo 7 della Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
Articolo 6Articolo 8
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12 novembre 1960
Art. 7.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall' articolo 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' stabilita come segue:
a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;
b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.
Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , il contributo e' fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie.
Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi.
Entrata in vigore il 12 novembre 1960
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