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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.01.2025 da
1) , nata il [...] in [...], cittadino romeno, Parte_1
(C.F. , e C.F._1
2) Il SI. , nato il [...] in [...], cittadino Parte_2
romeno, (C.F. ), entrambi residenti in [...]N. 136, C.F._2
20812- LIMBIATE (MB),
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Florin Zamfir del Foro di Cassino
(C.F.: , P.E.C.: – Fax: 0771.281166), ai fini del presente CodiceFiscale_3 Email_1 procedimento elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Florin Zamfir sito in 04020- Itri
(LT), Via San Gennaro n° 79,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 17/02/2005 a MILANO (MI), atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1, con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._4
cittadino romeno;
pagina 1 di 10 , nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._5
entrambi residenti in [...]N. 136, 20812- LIMBIATE (MB), cittadino romeno,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno fissando in piena autonomia la propria residenza e dimora;
2. LA LEGGE APPLICABILE
2.1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la SI. ra e Parte_1
il 17/02/2005 a MILANO (MI), Atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Parte_2
Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1 (certificato di matrimonio seria CE nr. 583933 emesso dal
Consolato Generale di Romania a Milano), in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi, ed in particolare degli artt. 373 lett. a, 374 co. 1, 383 co.1 del codice civile rumeno, corroborata con l'applicazione del artt. 1 e 3 del Regolamento CE del ConSIlio
N°1111/2019 e del art. 5 paragrafo 1 lett. c del Regolamento (UE) n. 1259/2010 e l'art 31, paragrafo
1 della legge 218/1995 dell'ordinamento italiano;
2.2. Disporre, la applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 1 co. 2, artt. 7,8, 10,11 del
Regolamento (CE) n.1111/2019 con riferimento alle domande relative all'affidamento, competenza della autorità giudiziale, scelta del foro e diritto di visita dei figli Persona_1
e ;
[...] Parte_3
2.3. Disporre, la applicazione della legge italiana per l'esercizio della responsabilità
genitoriale ai sensi dell'art.17 in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101;
2.4. Disporre, la applicazione della legge italiana relativa all'obbligazione alimentare, ai sensi dell'art. 3 e dell'articolo 15 del regolamento n.4/2009 che rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea;
pagina 2 di 10
3. LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA
3.1. Disporre, che il Comune di Milano provveda alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio disponendo altresì, che la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri di stato civile in Romania rimanga a carico delle parti, con eventuali spese a carico della SI.ra ; Pt_1
4. AFFIDAMENTO CONDIVISO, LE DECISIONI RELATIVAMENTE A FIGLI
4.1. Disporre, che i figli e saranno Persona_1 Parte_3
affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre SI.ra
[...]
. Le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute Pt_1
ed alla residenza abituale del minore e del figlio maggiorenne non indipendente economicamente saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.2. Dare atto, che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito;
- Che per gli atti di straordinaria amministrazione, quali operazioni chirurgiche, trattamenti continuativi e prolungati, psicoterapia, ecc., è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può esercitare la responsabilità genitoriale a causa di un impedimento giustificato, motivato e inviato all'altro genitore, come: lontananza, incapacità, o altro impedimento, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore (art. 317
c.c.), senza che sia necessario il rilascio di consenso scritto da parte dell'altro genitore, che dovrà però esserne informato prima.
5. MODALITÀ DI VISITA
5.1. Disporre, che il padre SI. previo accordo con la SI.ra Parte_2
potrà vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 Persona_1 Parte_3
quando vorrà, impegnandosi comunque a rispettare la volontà e le eSIenze dei figli;
5.2. Dare atto, che i genitori si impegnano a facilitare l'instaurazione di un costante e valido rapporto dei figli con entrambe le figure materna e paterna;
in particolare, la SI.ra
[...]
si impegna a garantire colloqui giornalieri/settimanali tra i figli e il padre, mediante Pt_1
strumenti telefonici e/o comunque con altri mezzi di comunicazione, nonché a garantire incontri tra il padre e i figli, comunque rispettando la volontà e le eSIenze dei figli;
pagina 3 di 10 5.3. In ogni caso, Disporre che il SI. compatibilmente con le Parte_2
proprie eSIenze lavorative e/o con quelle della SI.ra e della effettiva volontà Parte_1
dei figli, potrà vedere e tenere con sé i figli e : Persona_1 Parte_3
a. A fine settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato fino la domenica alle ore 18:00;
b. Festività Natalizie: ad anni alterni i giorni del 24 o del 25 dicembre;
Ad anni alterni i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio;
Ad anni alterni il giorno del 6 gennaio;
c. Festività Pasquali: Ad anni alterni il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore 09:00 alle ore 21:00;
d. Vacanze estive: un periodo di venti giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
e. Festività varie (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.): i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle eSIenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante e contemporanea presenza nell'esclusivo interesse dei figli.
6. MANTENIMENTO DEI FIGLI
6.1. Disporre, che il padre , a titolo di concorso del mantenimento Parte_2
dei figli e verserà all'altro genitore, una somma mensile di € Persona_1 Parte_3
400,00, finché non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
6.2. Disporre, che il padre contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
MILANO, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 4 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2. Dare atto, che le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali dei genitori;
6.3. Dare atto, che il padre autorizza e consente alla SI.ra Parte_2
di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico spettante per i figli;
Parte_1
7. CONSENSO PER RILASCIO DEI DOCUMENTI E CONSENSO ALL'ESPATRIO
7.1. Dare atto e autorizza, che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati delle autorità italiane;
7.2. Dare atto, che la SI.ra autorizza e consente al SI. Parte_1 Parte_2
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta di
[...]
pagina 5 di 10 identità romena, passaporto) dei figli e , salvo le eccezioni Persona_1 Parte_3
sollevate dalle autorità romene;
7.3. Dare atto, che il SI. autorizza e consente alla SI.ra Parte_2 [...]
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta di Pt_1
identità romena, passaporto) dei figli e , salvo le eccezioni Persona_1 Parte_3
sollevate dalle autorità romene;
8. IL COGNOME DELLA MOGLIE DOPO DIVORZIO
8.1. Dare atto, che la SI. ra voglia rimanere con il suo cognome di nascita;
Pt_1 Pt_1
8.2. Dare atto, che il SI. acconsentirà alla SI. ra di Parte_4 Pt_1
rimanere con il cognome di nascita di;
Pt_1
8.3. Disporre, ai sensi del art. 383 comma 1 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 19841, che la SI. ra rimanga con il cognome di Parte_1
“ ” Pt_1
9. PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO
9.1. Dare atto, che entrambi i coniugi hanno sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario fondiario (firmato in data 13/03/2008 con la “BANCA PER LA CASA S.P.A” con sede in
MILANO, via TORTONA n. 33 ed appartenente al Gruppo Bancario Uni Credito italiano), rimanendo dunque solidalmente responsabili nei confronti della banca anche a seguito di divorzio.
Il SI. nel superiore interesse dei figli, si rende disponibile a corrispondere alla banca anche la Pt_2
quota del 50% di spettanza della SI.ra , purché la stessa – anche in ragione di quanto previsto Pt_1 dall'art. 337-sexies c.c. - si impegni a non far frequentare la casa familiare e/o comunque a non instaurare una convivenza all'interno della stessa con altri soggetti. In caso contrario tale disponibilità verrà meno, con la conseguenza che la SI.ra sarà nuovamente tenuta a Pt_1
corrispondere alla banca la quota di sua spettanza del mutuo;
9.2. Dare atto, che le spese condominiali ordinarie sono poste a carico dell'assegnatario, cioè a carico della SI. ra , mentre quelle straordinarie graveranno tanto sul Parte_1
marito quanto sulla moglie in ragione del 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno;
10. LA CASA CONGIUGALE 1 Cass. sent. n. 23291/2015 “i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana)”. pagina 6 di 10 10.1. Disporre che la casa coniugale sita in VIALE DEI MILLE N. 136, 20812- LIMBIATE
(MB) sarà assegnata alla madre insieme ai figli e Parte_1 Persona_1 Pt_3
;
[...]
10.2. Disporre che l'altro coniuge se ne allontanerà entro 90 giorni della pubblicazione della sentenza, recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
11. ACCORDI SUI RAPPORTI ECONOMICI
11.1. Dare atto, che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra esse intercorrenti, di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica;
11.2. Dichiarare le spese legali compensate tra le parti;
12. IMPUGNAZIONE DELL' EMANANDA SENTENZA
12.1. Dare atto, che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, autorizzando la Cancelleria al rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato.
13. RICHIESTA NEL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
DI CELEBRAZIONE DI UDIENZA CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.473 bis.51
c.p.c.
13.1. Dare atto, che le parti dichiarano espressamente, ai sensi del ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e sottoscrivono il presente ricorso, inoltre hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) punto i) del Reg. UE 1111/2019, a tenore del quale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
è l'Autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (i quali hanno vissuto in Italia a LIMBIATE (MB), negli ultimi anni).
pagina 7 di 10 La legge applicabile, per quanto concerne la pronuncia sullo status, è la legge dello Stato di cittadinanza dei coniugi ovvero la legge romena, scelta di comune accordo da entrambi ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del Reg. UE 1259/2201. Sussistono i presupposti dell'art.373 lettera a) del
Codice civile romeno per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ritenuta la domanda congiunta dei coniugi.
Per quanto concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei figli minori in Italia, trova applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art.7 del Reg. UE n.1111/2019 e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja.
È altresì applicabile la legge italiana per quanto riguarda le obbligazioni alimentari nell'interesse dei figli, ai sensi dell'art.3 lettera d) del Reg. UE n.4/2009 e dell'art.3 del Protocollo dell'Aja del 2007.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/02/2005 a MILANO (MI), atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1 (certificato di matrimonio seria CE nr. 583933 emesso dal Consolato Generale di Romania a Milano), tra Parte_2
e
[...] Pt_1 Pt_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 8 di 10 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.01.2025 da
1) , nata il [...] in [...], cittadino romeno, Parte_1
(C.F. , e C.F._1
2) Il SI. , nato il [...] in [...], cittadino Parte_2
romeno, (C.F. ), entrambi residenti in [...]N. 136, C.F._2
20812- LIMBIATE (MB),
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Florin Zamfir del Foro di Cassino
(C.F.: , P.E.C.: – Fax: 0771.281166), ai fini del presente CodiceFiscale_3 Email_1 procedimento elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Florin Zamfir sito in 04020- Itri
(LT), Via San Gennaro n° 79,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 17/02/2005 a MILANO (MI), atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1, con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._4
cittadino romeno;
pagina 1 di 10 , nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._5
entrambi residenti in [...]N. 136, 20812- LIMBIATE (MB), cittadino romeno,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno fissando in piena autonomia la propria residenza e dimora;
2. LA LEGGE APPLICABILE
2.1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la SI. ra e Parte_1
il 17/02/2005 a MILANO (MI), Atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Parte_2
Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1 (certificato di matrimonio seria CE nr. 583933 emesso dal
Consolato Generale di Romania a Milano), in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi, ed in particolare degli artt. 373 lett. a, 374 co. 1, 383 co.1 del codice civile rumeno, corroborata con l'applicazione del artt. 1 e 3 del Regolamento CE del ConSIlio
N°1111/2019 e del art. 5 paragrafo 1 lett. c del Regolamento (UE) n. 1259/2010 e l'art 31, paragrafo
1 della legge 218/1995 dell'ordinamento italiano;
2.2. Disporre, la applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 1 co. 2, artt. 7,8, 10,11 del
Regolamento (CE) n.1111/2019 con riferimento alle domande relative all'affidamento, competenza della autorità giudiziale, scelta del foro e diritto di visita dei figli Persona_1
e ;
[...] Parte_3
2.3. Disporre, la applicazione della legge italiana per l'esercizio della responsabilità
genitoriale ai sensi dell'art.17 in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101;
2.4. Disporre, la applicazione della legge italiana relativa all'obbligazione alimentare, ai sensi dell'art. 3 e dell'articolo 15 del regolamento n.4/2009 che rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea;
pagina 2 di 10
3. LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA
3.1. Disporre, che il Comune di Milano provveda alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio disponendo altresì, che la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri di stato civile in Romania rimanga a carico delle parti, con eventuali spese a carico della SI.ra ; Pt_1
4. AFFIDAMENTO CONDIVISO, LE DECISIONI RELATIVAMENTE A FIGLI
4.1. Disporre, che i figli e saranno Persona_1 Parte_3
affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre SI.ra
[...]
. Le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute Pt_1
ed alla residenza abituale del minore e del figlio maggiorenne non indipendente economicamente saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.2. Dare atto, che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito;
- Che per gli atti di straordinaria amministrazione, quali operazioni chirurgiche, trattamenti continuativi e prolungati, psicoterapia, ecc., è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può esercitare la responsabilità genitoriale a causa di un impedimento giustificato, motivato e inviato all'altro genitore, come: lontananza, incapacità, o altro impedimento, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore (art. 317
c.c.), senza che sia necessario il rilascio di consenso scritto da parte dell'altro genitore, che dovrà però esserne informato prima.
5. MODALITÀ DI VISITA
5.1. Disporre, che il padre SI. previo accordo con la SI.ra Parte_2
potrà vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 Persona_1 Parte_3
quando vorrà, impegnandosi comunque a rispettare la volontà e le eSIenze dei figli;
5.2. Dare atto, che i genitori si impegnano a facilitare l'instaurazione di un costante e valido rapporto dei figli con entrambe le figure materna e paterna;
in particolare, la SI.ra
[...]
si impegna a garantire colloqui giornalieri/settimanali tra i figli e il padre, mediante Pt_1
strumenti telefonici e/o comunque con altri mezzi di comunicazione, nonché a garantire incontri tra il padre e i figli, comunque rispettando la volontà e le eSIenze dei figli;
pagina 3 di 10 5.3. In ogni caso, Disporre che il SI. compatibilmente con le Parte_2
proprie eSIenze lavorative e/o con quelle della SI.ra e della effettiva volontà Parte_1
dei figli, potrà vedere e tenere con sé i figli e : Persona_1 Parte_3
a. A fine settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato fino la domenica alle ore 18:00;
b. Festività Natalizie: ad anni alterni i giorni del 24 o del 25 dicembre;
Ad anni alterni i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio;
Ad anni alterni il giorno del 6 gennaio;
c. Festività Pasquali: Ad anni alterni il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore 09:00 alle ore 21:00;
d. Vacanze estive: un periodo di venti giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
e. Festività varie (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.): i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle eSIenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante e contemporanea presenza nell'esclusivo interesse dei figli.
6. MANTENIMENTO DEI FIGLI
6.1. Disporre, che il padre , a titolo di concorso del mantenimento Parte_2
dei figli e verserà all'altro genitore, una somma mensile di € Persona_1 Parte_3
400,00, finché non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
6.2. Disporre, che il padre contribuirà in ragione del 50%, alle spese straordinarie spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
MILANO, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 4 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2. Dare atto, che le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali dei genitori;
6.3. Dare atto, che il padre autorizza e consente alla SI.ra Parte_2
di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico spettante per i figli;
Parte_1
7. CONSENSO PER RILASCIO DEI DOCUMENTI E CONSENSO ALL'ESPATRIO
7.1. Dare atto e autorizza, che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati delle autorità italiane;
7.2. Dare atto, che la SI.ra autorizza e consente al SI. Parte_1 Parte_2
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta di
[...]
pagina 5 di 10 identità romena, passaporto) dei figli e , salvo le eccezioni Persona_1 Parte_3
sollevate dalle autorità romene;
7.3. Dare atto, che il SI. autorizza e consente alla SI.ra Parte_2 [...]
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio (carta di Pt_1
identità romena, passaporto) dei figli e , salvo le eccezioni Persona_1 Parte_3
sollevate dalle autorità romene;
8. IL COGNOME DELLA MOGLIE DOPO DIVORZIO
8.1. Dare atto, che la SI. ra voglia rimanere con il suo cognome di nascita;
Pt_1 Pt_1
8.2. Dare atto, che il SI. acconsentirà alla SI. ra di Parte_4 Pt_1
rimanere con il cognome di nascita di;
Pt_1
8.3. Disporre, ai sensi del art. 383 comma 1 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 19841, che la SI. ra rimanga con il cognome di Parte_1
“ ” Pt_1
9. PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO
9.1. Dare atto, che entrambi i coniugi hanno sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario fondiario (firmato in data 13/03/2008 con la “BANCA PER LA CASA S.P.A” con sede in
MILANO, via TORTONA n. 33 ed appartenente al Gruppo Bancario Uni Credito italiano), rimanendo dunque solidalmente responsabili nei confronti della banca anche a seguito di divorzio.
Il SI. nel superiore interesse dei figli, si rende disponibile a corrispondere alla banca anche la Pt_2
quota del 50% di spettanza della SI.ra , purché la stessa – anche in ragione di quanto previsto Pt_1 dall'art. 337-sexies c.c. - si impegni a non far frequentare la casa familiare e/o comunque a non instaurare una convivenza all'interno della stessa con altri soggetti. In caso contrario tale disponibilità verrà meno, con la conseguenza che la SI.ra sarà nuovamente tenuta a Pt_1
corrispondere alla banca la quota di sua spettanza del mutuo;
9.2. Dare atto, che le spese condominiali ordinarie sono poste a carico dell'assegnatario, cioè a carico della SI. ra , mentre quelle straordinarie graveranno tanto sul Parte_1
marito quanto sulla moglie in ragione del 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno;
10. LA CASA CONGIUGALE 1 Cass. sent. n. 23291/2015 “i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino (nella specie, l'ordinamento svedese), non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato (nella specie, quella italiana)”. pagina 6 di 10 10.1. Disporre che la casa coniugale sita in VIALE DEI MILLE N. 136, 20812- LIMBIATE
(MB) sarà assegnata alla madre insieme ai figli e Parte_1 Persona_1 Pt_3
;
[...]
10.2. Disporre che l'altro coniuge se ne allontanerà entro 90 giorni della pubblicazione della sentenza, recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
11. ACCORDI SUI RAPPORTI ECONOMICI
11.1. Dare atto, che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra esse intercorrenti, di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica;
11.2. Dichiarare le spese legali compensate tra le parti;
12. IMPUGNAZIONE DELL' EMANANDA SENTENZA
12.1. Dare atto, che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, autorizzando la Cancelleria al rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato.
13. RICHIESTA NEL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
DI CELEBRAZIONE DI UDIENZA CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.473 bis.51
c.p.c.
13.1. Dare atto, che le parti dichiarano espressamente, ai sensi del ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e sottoscrivono il presente ricorso, inoltre hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) punto i) del Reg. UE 1111/2019, a tenore del quale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
è l'Autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (i quali hanno vissuto in Italia a LIMBIATE (MB), negli ultimi anni).
pagina 7 di 10 La legge applicabile, per quanto concerne la pronuncia sullo status, è la legge dello Stato di cittadinanza dei coniugi ovvero la legge romena, scelta di comune accordo da entrambi ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del Reg. UE 1259/2201. Sussistono i presupposti dell'art.373 lettera a) del
Codice civile romeno per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ritenuta la domanda congiunta dei coniugi.
Per quanto concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei figli minori in Italia, trova applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art.7 del Reg. UE n.1111/2019 e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja.
È altresì applicabile la legge italiana per quanto riguarda le obbligazioni alimentari nell'interesse dei figli, ai sensi dell'art.3 lettera d) del Reg. UE n.4/2009 e dell'art.3 del Protocollo dell'Aja del 2007.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/02/2005 a MILANO (MI), atto N. 307 parte 1 serie R - anno 2005 - Comune di MILANO (MI) - Ufficio 1 (certificato di matrimonio seria CE nr. 583933 emesso dal Consolato Generale di Romania a Milano), tra Parte_2
e
[...] Pt_1 Pt_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 8 di 10 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10