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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 16/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6420 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1
Verzillo, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo;
-Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistenti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.09.2023, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 9.326,62 di cui l' ha CP_1 prospettato l'indebita percezione a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso dal novembre 2021 al settembre 2022, con conseguente condanna dell' alla restituzione di ogni CP_1
importo trattenuto. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A tal fine, il ricorrente deduceva: che con provvedimento del 28.03.2023, pervenuto in data CP_ successiva, l' comunicava, che nel periodo dal novembre 2021 al settembre 2022 gli era stata corrisposta una prestazione Reddito di Cittadinanza non dovuta per un importo di € 9.326,62; che detto provvedimento era illegittimo considerata la genericità dello stesso, essendosi l'istituto
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limitato a contestare l'indebito senza specificare gli estremi del pagamento né le ragioni che non legittimerebbero le somme a lui irrogate;
che come di recente precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 4668/2021 l'indebito assistenziale era ripetibile “solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, con conseguente irrepetibilità nel caso de quo essendo stato ricevuto il provvedimento di indebito solo in data successiva ossia il 28.03.2023; che le somme erano state percepite in assoluta buona fede non configurandosi, quindi, alcuna forma di dolo.
In conseguenza di ciò il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la illegittimità ed irripetibilità del recupero dell'indebito pari ad € 9.326,62 per il periodo novembre 2021/settembre
2022 a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza erogato dall' . Controparte_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale dopo aver confermato che il ricorrente era stato beneficiario del reddito di cittadinanza, deduceva: che l'indebito di € 9.326,62 conseguiva alla revoca della prestazione chiesta con domanda RDC 2021-4902740, in quanto con comunicazione pervenuta telematicamente, il Comune di Bisceglie aveva segnalato allo stesso Istituto Previdenziale la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica;
che dalla comunicazione telematica del
Comune di Bisceglie si ricavava che dalla dichiarazione presentata dal ricorrente, ossia la DSU-
ISEE allegato alla domanda amministrativa, il nucleo familiare era composto da tre persone;
che dall'archivio anagrafico della popolazione residente (“Verifica anagrafica” - applicazione
CONSANPR) emergeva, invece, una differente composizione del nucleo familiare ovvero 2 persone anziché 3 come indicato dal ricorrente, mancando la coniuge sig.ra ; che in virtù Per_1 di quanto disposto dall'art. giusto art. 7 del dl 4-2019 comma 4 l'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, è legittimata a procedere alla revoca del beneficio ex tunc nonché alla richiesta di restituzione di indebito.
Alla luce di ciò ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze legali.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Il D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26 del 28.03.2019 ha istituito il c.d. Reddito di Cittadinanza, definito, all'articolo 1, come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
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L'art. 2 della citata legge prevede i requisiti per ottenere tale prestazione. Sotto il profilo personale, occorre che il richiedente il beneficio sia cumulativamente: “1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno
10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Il successivo comma 5 dell'art. 2 del citato DL4-2019 recita: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare
è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini Firmato dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.” L'articolo 3, commi 1 e 2, DPCM n. 159/2013 invece recita “1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988,
n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.”
Inoltre , l'art. 7, comma 1 dispone che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o
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documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, CP_1
comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per CP_1
essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' CP_1 dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”. CP_ Al riguardo la circolare n. 43/2019, in linea con la normativa di cui alla legge 26/2019, ha così disposto: “L'articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi CP_1 alla trasmissione della domanda all'Istituto, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione all' della domanda. In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui CP_1 all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU. Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell' . Gli altri requisiti, CP_1
autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di
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controllo successivo ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell' . In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale CP_1
comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc.”.
Tornando al caso di specie, il ricorrente, fruitore del reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2021 a settembre 2022, è stato destinatario di un provvedimento di revoca del beneficio e restituzione delle somme ricevute.
La revoca del beneficio è dipesa, come dedotto dall' , dalla discordanza, accertata a seguito di CP_1
verifiche anagrafiche compiute dal Comune di Bisceglie, tra la composizione del nucleo familiare dichiarato nel modulo DSU-ISEE allegato alla domanda amministrativa per ottenere il reddito di cittadinanza (3 componenti) e la composizione del nucleo familiare risultante dall'archivio anagrafico della popolazione residente (2 componenti, mancando in quest'ultimo la coniuge sig.ra
). Per_1
Tale discordanza, consistente nella dichiarazione di un nucleo familiare divergente da quello effettivo come risultante dalla certificazione anagrafica, non comporta, nel caso di specie, la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza, per le seguenti ragioni.
L'articolo 3, commi 1 e 2, DPCM n. 159/2013, richiamato dal D.L. n. 4/2019 ai fini della composizione del nucleo familiare per la DSU - come già detto – espressamente stabilisce:“1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata…”.
Nel caso di specie il ricorrente ha correttamente inserito nella DSU la moglie, sebbene la stessa abbia una residenza anagrafica diversa, perché tanto è espressamente previsto dalla normativa relativa alla composizione del nucleo familiare. Tuttavia, esaminando la DSU allegata dall' , CP_1
egli non ha apposto un flag alla casella relativa alla dichiarazione relativa alla scelta della residenza familiare per il periodo di validità dell'ISEE (se la residenza del dichiarante o del coniuge), dichiarazione prevista proprio nel caso in cui i coniugi abbiano diversa residenza. Tale omissione – peraltro non dedotta da alcuna parte ma rilevata da questo Giudice – non appare idonea a far ritenere mendace la dichiarazione, atteso che, nella parte immediatamente precedente della DSU, è espressamente indicato l'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare, coincidente con la residenza anagrafica del dichiarante e di suo figlio. Può dunque ritenersi che il dichiarante abbia
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scelto come residenza familiare ai fini ISEE la propria abitazione. In definitiva non vi è mendacio nel caso di specie perché è la stessa normativa prevista per la compilazione della DSU necessaria ai fini della domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza a prevedere che i coniugi con diversa residenza anagrafica debbano essere inseriti nel medesimo nucleo familiare. Peraltro è incontroversa la circostanza che la e il dichiarante siano coniugi. Per_1
Pertanto l' ha erroneamente richiesto al ricorrente con provvedimento del 28/3/2023 la CP_1
restituzione della somma corrisposta a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre
2021 a settembre 2022 per il complessivo importo di € 9.326,62. Tale somma non deve essere restituita dal ricorrente perché egli ha correttamente compilato la DSU, inserendo nel nucleo familiare anche la coniuge con diversa residenza anagrafica.
In definitiva la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito comunicato dall' con provvedimento del 28/3/2023, che dunque va annullato, con restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute dall' a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1
misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
04.09.2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito comunicato dall' con provvedimento del 28/3/2023, che dunque annulla, con restituzione delle CP_1 somme eventualmente trattenute dall' a tale titolo;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi al difensore, oltre RSG
CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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