Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande; tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Commentario • 1
- 1. La procura alle liti contenente formule generiche non consente la rinunzia agli atti del giudizioSara Sciotti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
E' escluso che la procura alle liti data al difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche consenta a quest'ultimo di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19907 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso compensando le spese del giudizio. La vicenda. La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 336/2017. Anteriormente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'AN IL, IO PP, IC OL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 219, presso lo studio dell'avvocato BUCCI C., difesi dall'avvocato POLITO PP, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN IG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ARTE 66, difesa dall'avvocato SBARRO FLAVIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/99 del Tribunale di LATINA, depositata il 18/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 e 10 ottobre 1986 GI RU conveniva in giudizio innanzi al PR di IN GI IO, OL CA e OM D'SS per sentir accertare l'esatta linea di confine tra il proprio terreno, sito in Comune di IN alla località Via Mediana, esteso per una superficie complessiva di are 19.88, in catasto riportato al foglio 207 particella 66, ed altri due appezzamenti limitrofi, l'uno di proprietà di OL CA e GI IO, esteso are 8.08, in catasto al foglio 207 particella 71, l'altro appartenente a OM D'SS di are 7 e richiamato in catasto al foglio 207 particella 70.
Deduceva la resistente che il confine era divenuto incerto;
che i tentativi esperiti per una bonaria individuazione erano falliti;
che pertanto si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria da una parte per il richiesto regolamento e dall'altra perché i convenuti fossero tenuti a restituire quanto, in caso di sconfinamento, risultasse da loro occupato senza titolo, con ogni altra accessoria e consequenziale pronuncia.
Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda, eccepivano l'incompetenza per valore del giudice adito, spiegavano domanda riconvenzionale per aver usucapito la porzione di fondo da loro detenuta;
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 21 giugno 1990, il PR di IN, dichiarata la contumacia della D'SS, in accoglimento della domanda attrice, regolava il confine conformemente alle risultanze della C.T.U., ordinava ai convenuti di rilasciare le porzioni di fondo indebitamente occupate ed oggetto di sconfinamento, e compensava per intero le spese tra le parti.
Avverso questa decisione proponevano appello i convenuti, che chiedevano al Tribunale dichiararsi: a) erronea e di nessun effetto la contumacia di OM D'SS; b) la nullità del giudizio di primo grado per incompetenza per valore del giudice adito;
c) prescritta l'azione attorea di rivendicazione dei confini;
d) acquisiti per usucapione i fondi;
e) ammissibili nuovi mezzi di prova;
f) disporre la riconvocazione del C.T.U. per chiarimenti e l'ammissione di prova orale con testi indicati.
Si costituiva l'appellata che insisteva per la conferma della censurata sentenza e spiegava a sua volta impugnazione incidentale per la mancata condanna degli appellanti principali alle spese del giudizio di primo grado.
Il Tribunale di IN, con sentenza in data 18.1.1999, respingeva l'appello.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione D'SS OM, IO GI e IC OL con quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso GI RU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 291 e segg. c.p.c. e nullità del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza anche in ordine al motivo di appello;
nonché violazione dell'art. 360 c.p.c. per erroneità, difetto e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado per illegittima dichiarazione di contumacia della convenuta D'SS per avere il pretore erroneamente dichiarato la contumacia di D'SS OM soltanto in sede di pronuncia della sentenza, pur essendosi costei costituita con il proprio difensore mediante mandato e per avere, in ogni caso, violato la disposizione di cui all'art. 292 c.p.c., non avendo dato comunicazione alla D'SS della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti IO e CA.
I due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente;
essi sono infondati.
Ai sensi dell'art. 291 c.p.c., se il convenuto non si costituisce ed il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla;
qualora all'udienza fissata il convenuto non si costituisca, sarà dichiarata la sua contumacia. La fattispecie in esame è completamente diversa, perché la citazione era stata ritualmente notificata alla convenuta OM D'SS, nel rispetto del termine di cui all'art. 313, 1° e 2° comma c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente.
D'altra parte la D'SS aveva conferito regolare mandato in calce alla citazione notificatagli all'avv. Angeloni UI, costituitosi in giudizio. Quindi erroneamente il PR di IN aveva dichiarato la contumacia della D'SS nella sentenza di primo grado, perché nel verbale di prima udienza in data 22.10.1986 si legge che "per i convenuti è presente e si costituisce in virtù di delega in calce all'atto passivo di lite l'avv. UI AN, il quale peraltro depositava le procure rilasciategli dai convenuti, compresa quella della D'SS.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 15 e 38 e segg. c.p.c.; nullità del giudizio di primo grado e del successivo giudizio di appello.
I ricorrenti deducono che il valore delle cause relative ai beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res" in contestazione;
che gli elementi su cui fondare il giudizio di valore "ex actis" devono risultare "ab initio" e disponibili alla preliminare valutazione del giudice;
che l'attrice non ha esibito i certificati catastali dei tre lotti di terreno, oggetto del presente giudizio;
che pertanto era fondata la sollevata eccezione di incompetenza per valore;
che i giudici di merito, infine, non avevano tenuto conto del valore di tutti e tre i lotti di terreno per i quali era stato richiesto il regolamento di confini, ma avevano attribuito rilevanza valutativa al solo terreno di proprietà della RU.
Il motivo è infondato.
È, infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 867/95, n. 8602/95, n. 10600/95, n. 3394/96, n. 4654/98, n. 7615/97, e da ultimo n. 2827/99) che nelle cause relative ai beni immobili il criterio sussidiario di determinazione del valore della controversia, previsto dal terzo comma dell'art. 15 c.p.c. e concernente la determinazione del valore secondo quanto risulta dagli atti, può essere utilizzato soltanto qualora il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore e sul quale grava il relativo onere, alleghi e provi che il reddito dominicale o la rendita catastale, relativi all'immobile e che l'attore non è tenuto ad indicare, sono difformi da quelli presupposti per radicare la competenza del giudice adito (e sempre che lo stesso convenuto non provi l'esistenza di un reddito o di una rendita di per sè idonei ad escludere la competenza del giudice adito), oppure qualora il convenuto alleghi e provi che l'immobile non è censito per esenzione o per altra causa.
Nulla ha provato il convenuto in ordine al reddito dominicale o alla rendita catastale, per cui la sua eccezione va respinta alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Col quarto motivo i ricorrenti denunciano difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello con i quali si è eccepita la prescrizione dell'azione nonché l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti delle zone di terreno in contestazione.
Il motivo è infondato, perché nelle conclusioni rassegnate dai convenuti davanti al pretore di IN non vi è alcun cenno alla domanda riconvenzionale spiegata nell'atto di costituzione dei convenuti alla prima udienza di trattazione del 22.10.1986, nelle conclusioni sono riportate richieste del tutto incompatibili con la riconvenzionale, ne' di questa vi è cenno neppure nella comparsa conclusionale dell'avv. Angeloni del 14.12.1989, per cui la domanda riconvenzionale risultava definitivamente abbandonata. È, infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 1047/95, n. 10268/1994, n. 6691/94) che, qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettono strettamente con altre specificamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere firma la domanda o la eccezione - ma entrambe le due ipotesi non ricorrono nella fattispecie - debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. La rinuncia alla domanda o di singoli capi della domanda, o all'eccezione o alla domanda riconvenzionale, è espressione della facoltà della parte di modificare, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni in precedenza formulate e rientra tra i poteri del difensore, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatto solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 1.340.000 (Euro 692,47) di cui L. 1.200.000 (Euro 619,75) per onorari.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 GENNAIO 2002