Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 140
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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Massime1

Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande; tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.

Commentario1

  • 1La procura alle liti contenente formule generiche non consente la rinunzia agli atti del giudizio
    Sara Sciotti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    E' escluso che la procura alle liti data al difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche consenta a quest'ultimo di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19907 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso compensando le spese del giudizio. La vicenda. La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 336/2017. Anteriormente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 140
Data del deposito : 8 gennaio 2002

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