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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7542/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 7542/2024 la società “Ricorrente_1 Srl”, con sede in Terranova da Sibari (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3031I01260/2024, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, a mezzo posta elettronica certificata in data 04.10.2024, avente ad oggetto IRES, IRAP e IVA, per l'anno d'imposta
2018, per un totale di € 661.898,23.
In particolare, l'Ente impositore, a conclusione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, Nucleo di
Polizia economico-finanziaria di Cosenza e del consequenziale processo verbale di constatazione, ha proceduto ad un accertamento ex art. 39, co. 2, del DPR 600/1973, ritenendo inattendibile la contabilità della società, in particolare per i seguenti motivi: “-presenza di differenze fra giacenze contabili e giacenze effettive rilevata fisicamente di cui al rilievo n. 1 (si veda il verbale redatto dall'ICQRF in data
18.07.2018); -palese inattendibilità dei valori delle rimanenze riportati in bilancio (circostanza immediatamente verificabile confrontando tali valori con i dati comunicati dalla stessa società sul portale
SIAN); -totale antieconomicità della gestione aziendale (vendite sottocosto) che in base ai dati comunicati al portale SIAN avrebbe generato un ricarico addirittura negativo rispetto al costo di acquisto delle merci commercializzate;
-vendite sottocosto che generano perdite e rendono necessario “gonfiare” il magazzino attraverso una sopravvalutazione delle rimanenze che compensi in bilancio le perdite stesse”.
Con corposo atto e copiosa documentazione la società ricorrente ha contestato l'accertamento, eccependo in sintesi: a) illegittimità dell'atto impugnato per asserita omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito. Illegittimità e irrazionalità del metodo di accertamento utilizzato;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, dpr n. 600/1973, in ordine: - alle asserite differenze fra giacenza contabile ed effettiva al 18.07.2018; - alla rideterminazione rimanenze e calcolo vendite 2018; -sull'illegittimità del metodo di accertamento applicato dall'ufficio; c) nel merito, sull'irrazionalità del metodo di accertamento applicato dall'ufficio: - in ordine ai costi indeducibili per
€ 201.923,09; d) illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di prova da parte dell'ufficio.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto e del contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito ad ogni motivo del ricorso richiamando nella sua interezza la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento e sostenendone la legittimità, avendo regolarmente proceduto in base all'art. 39, co. 2, lett. d), del DPR n. 600/1973, applicato a seguito della verifica di alcune irregolarità ed al PVC della GdF che rendevano inattendibile la contabilità per i seguenti motivi: - presenza di differenze fra giacenze contabili e giacenze effettive rilevata fisicamente di cui al rilievo n. 1
(cita il verbale redatto dall'ICQRF in data 18.07.2018); - palese inattendibilità dei valori delle rimanenze riportati in bilancio (circostanza immediatamente verificabile confrontando tali valori con i dati comunicati dalla stessa società sul portale SIAN); - totale antieconomicità della gestione aziendale (vendite sottocosto) che in base ai dati comunicati al portale SIAN avrebbe generato un ricarico addirittura negativo rispetto al costo di acquisto delle merci commercializzate;
- vendite sottocosto che generano perdite e rendono necessario “gonfiare” il magazzino attraverso una sopravvalutazione delle rimanenze che compensi in bilancio le perdite stesse.
L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa la società ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, ribadendo i motivi del ricorso.
Con Ordinanza n. 146/2025 pronunciata il 6/2/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva.
All'udienza de 14/01/2026, a cui la causa è pervenuta a seguito di riassunzione ad opera del curatore della liquidazione giudiziale della società, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie il ricorso per quanto di seguito: il motivo principale del ricorso è la legittimità o meno del metodo di accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, del DPR n. 600/1973 utilizzato dall'Ufficio, per come
Esso stesso dichiara nell'avviso di accertamento e per come si desume dal contenuto dell'atto.
Orbene, il citato art. 39, co. 2, del DPR 600/1973 disciplina un metodo di accertamento sussidiario all'accertamento analitico, applicabile solo al verificarsi di specifiche e tassative condizioni previste dalla legge, che sono: - omessa presentazione della dichiarazione;
- mancata indicazione del reddito d'impresa in dichiarazione;
- rilevazione, mediante verbale d'ispezione, di omessa tenuta della contabilità, sottrazione all'ispezione di una o più scritture contabili (rileva il rifiuto di esibizione), o di scritture contabili non disponibili per forza maggiore;
-rilevazione, mediante verbale d'ispezione, della generale inattendibilità della contabilità; - inottemperanza del contribuente agli inviti disposti dagli uffici.
Al di fuori delle condizioni sopra evidenziate, l'accertamento induttivo è illegittimo e, comunque, anche laddove sussistano i presupposti l'ufficio, a pena di nullità, è tenuto a motivare le modalità attraverso le quali è giunto alla determinazione del reddito, nonché le ragioni per cui ha ritenuto necessario procedere con questo tipo di determinazione del reddito.
Orbene, nel caso di specie non sussiste alcuna delle su elencate condizioni, stante la regolare tenuta delle scritture contabili, la regolarità degli adempimenti fiscali, l'ottemperanza agli inviti dell'Ufficio e, quindi, la fattiva collaborazione della società verificata. Va sottolineato, inoltre, che il controllo contabile effettuato dalla GdF ha avuto esito positivo (pag. 8 PVC), mentre l'Ufficio -discostandosi dal verbale dei verificatori- ha ritenuto inattendibile la contabilità, senza tuttavia fornire valida motivazione.
Quanto alla ricostruzione induttiva del maggior reddito derivante dalla vendita all'ingrosso di olio extra vergine di oliva, che l'A.F. ha basato solo ed esclusivamente sulle quotazioni fornite dall'Istituto ISMEA, questa Corte -in linea con precedente decisione- ritiene che l'Ufficio avrebbe dovuto specificare perché nella fattispecie in esame abbia ritenuto congrue solo le suddette quotazioni, non considerandone altre presenti nel mercato italiano dell'olio, quali, ad es., le quotazioni settimanali dell'olio extravergine di oliva che vengono fornite dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari -borsa merci - commissione olio-, dalla rivista “Teatro Naturale” ecc..
Invero, partendo dalle quotazioni di “Teatro Naturale” (che sono allegate al ricorso), i prezzi praticati dalla società possono ritenersi in linea con quelli di mercato.
Sul punto il contribuente ha precisato, e il dato risulta incontroverso, che l'utilizzo delle predette quotazioni avrebbe azzerato ogni addebito, facendo venir meno la voce riportata a pag. 27 dell'avviso di accertamento “Ricavi non contabilizzati” per euro 716.716,00. Da quanto sopra scaturisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento che, pertanto, vie-ne annullato.
All'annullamento dell'atto principale consegue anche l'annullamento del conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La particolarità e la complessità del caso, oggetto di contrastante giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7542/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01260 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 7542/2024 la società “Ricorrente_1 Srl”, con sede in Terranova da Sibari (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3031I01260/2024, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, a mezzo posta elettronica certificata in data 04.10.2024, avente ad oggetto IRES, IRAP e IVA, per l'anno d'imposta
2018, per un totale di € 661.898,23.
In particolare, l'Ente impositore, a conclusione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, Nucleo di
Polizia economico-finanziaria di Cosenza e del consequenziale processo verbale di constatazione, ha proceduto ad un accertamento ex art. 39, co. 2, del DPR 600/1973, ritenendo inattendibile la contabilità della società, in particolare per i seguenti motivi: “-presenza di differenze fra giacenze contabili e giacenze effettive rilevata fisicamente di cui al rilievo n. 1 (si veda il verbale redatto dall'ICQRF in data
18.07.2018); -palese inattendibilità dei valori delle rimanenze riportati in bilancio (circostanza immediatamente verificabile confrontando tali valori con i dati comunicati dalla stessa società sul portale
SIAN); -totale antieconomicità della gestione aziendale (vendite sottocosto) che in base ai dati comunicati al portale SIAN avrebbe generato un ricarico addirittura negativo rispetto al costo di acquisto delle merci commercializzate;
-vendite sottocosto che generano perdite e rendono necessario “gonfiare” il magazzino attraverso una sopravvalutazione delle rimanenze che compensi in bilancio le perdite stesse”.
Con corposo atto e copiosa documentazione la società ricorrente ha contestato l'accertamento, eccependo in sintesi: a) illegittimità dell'atto impugnato per asserita omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito. Illegittimità e irrazionalità del metodo di accertamento utilizzato;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, dpr n. 600/1973, in ordine: - alle asserite differenze fra giacenza contabile ed effettiva al 18.07.2018; - alla rideterminazione rimanenze e calcolo vendite 2018; -sull'illegittimità del metodo di accertamento applicato dall'ufficio; c) nel merito, sull'irrazionalità del metodo di accertamento applicato dall'ufficio: - in ordine ai costi indeducibili per
€ 201.923,09; d) illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di prova da parte dell'ufficio.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto e del contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito ad ogni motivo del ricorso richiamando nella sua interezza la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento e sostenendone la legittimità, avendo regolarmente proceduto in base all'art. 39, co. 2, lett. d), del DPR n. 600/1973, applicato a seguito della verifica di alcune irregolarità ed al PVC della GdF che rendevano inattendibile la contabilità per i seguenti motivi: - presenza di differenze fra giacenze contabili e giacenze effettive rilevata fisicamente di cui al rilievo n. 1
(cita il verbale redatto dall'ICQRF in data 18.07.2018); - palese inattendibilità dei valori delle rimanenze riportati in bilancio (circostanza immediatamente verificabile confrontando tali valori con i dati comunicati dalla stessa società sul portale SIAN); - totale antieconomicità della gestione aziendale (vendite sottocosto) che in base ai dati comunicati al portale SIAN avrebbe generato un ricarico addirittura negativo rispetto al costo di acquisto delle merci commercializzate;
- vendite sottocosto che generano perdite e rendono necessario “gonfiare” il magazzino attraverso una sopravvalutazione delle rimanenze che compensi in bilancio le perdite stesse.
L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa la società ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, ribadendo i motivi del ricorso.
Con Ordinanza n. 146/2025 pronunciata il 6/2/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva.
All'udienza de 14/01/2026, a cui la causa è pervenuta a seguito di riassunzione ad opera del curatore della liquidazione giudiziale della società, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie il ricorso per quanto di seguito: il motivo principale del ricorso è la legittimità o meno del metodo di accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, del DPR n. 600/1973 utilizzato dall'Ufficio, per come
Esso stesso dichiara nell'avviso di accertamento e per come si desume dal contenuto dell'atto.
Orbene, il citato art. 39, co. 2, del DPR 600/1973 disciplina un metodo di accertamento sussidiario all'accertamento analitico, applicabile solo al verificarsi di specifiche e tassative condizioni previste dalla legge, che sono: - omessa presentazione della dichiarazione;
- mancata indicazione del reddito d'impresa in dichiarazione;
- rilevazione, mediante verbale d'ispezione, di omessa tenuta della contabilità, sottrazione all'ispezione di una o più scritture contabili (rileva il rifiuto di esibizione), o di scritture contabili non disponibili per forza maggiore;
-rilevazione, mediante verbale d'ispezione, della generale inattendibilità della contabilità; - inottemperanza del contribuente agli inviti disposti dagli uffici.
Al di fuori delle condizioni sopra evidenziate, l'accertamento induttivo è illegittimo e, comunque, anche laddove sussistano i presupposti l'ufficio, a pena di nullità, è tenuto a motivare le modalità attraverso le quali è giunto alla determinazione del reddito, nonché le ragioni per cui ha ritenuto necessario procedere con questo tipo di determinazione del reddito.
Orbene, nel caso di specie non sussiste alcuna delle su elencate condizioni, stante la regolare tenuta delle scritture contabili, la regolarità degli adempimenti fiscali, l'ottemperanza agli inviti dell'Ufficio e, quindi, la fattiva collaborazione della società verificata. Va sottolineato, inoltre, che il controllo contabile effettuato dalla GdF ha avuto esito positivo (pag. 8 PVC), mentre l'Ufficio -discostandosi dal verbale dei verificatori- ha ritenuto inattendibile la contabilità, senza tuttavia fornire valida motivazione.
Quanto alla ricostruzione induttiva del maggior reddito derivante dalla vendita all'ingrosso di olio extra vergine di oliva, che l'A.F. ha basato solo ed esclusivamente sulle quotazioni fornite dall'Istituto ISMEA, questa Corte -in linea con precedente decisione- ritiene che l'Ufficio avrebbe dovuto specificare perché nella fattispecie in esame abbia ritenuto congrue solo le suddette quotazioni, non considerandone altre presenti nel mercato italiano dell'olio, quali, ad es., le quotazioni settimanali dell'olio extravergine di oliva che vengono fornite dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari -borsa merci - commissione olio-, dalla rivista “Teatro Naturale” ecc..
Invero, partendo dalle quotazioni di “Teatro Naturale” (che sono allegate al ricorso), i prezzi praticati dalla società possono ritenersi in linea con quelli di mercato.
Sul punto il contribuente ha precisato, e il dato risulta incontroverso, che l'utilizzo delle predette quotazioni avrebbe azzerato ogni addebito, facendo venir meno la voce riportata a pag. 27 dell'avviso di accertamento “Ricavi non contabilizzati” per euro 716.716,00. Da quanto sopra scaturisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento che, pertanto, vie-ne annullato.
All'annullamento dell'atto principale consegue anche l'annullamento del conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La particolarità e la complessità del caso, oggetto di contrastante giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.