Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1439
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.

In materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo (nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il limite del rispetto dell'originario ordinamento colturale del fondo era da considerarsi violato per avere il conduttore trasformato i terreni dell'azienda, già destinati a pascolo, in seminativi).

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  • 1Arbitrato societario e società semplice (nota a Trib. Roma, 4 luglio 2007)
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    TRIBUNALE DI ROMA, 4 luglio 2007 – Nazzicone, Relatore – Giandomenico Sarti c. Paolo, Emma e Maria Susanna Sarti e Immobiliare Civile Sereno Cerreto s.s. Società – Società semplice – Clausola compromissoria – Disciplina applicabile – Nuovo arbitrato societario – Esclusione (Artt. 34, 35, 36 d.lgs. n. 5/2003; artt. 806-808 c.p.c.) Se è vero che la nuova disciplina del c.d. processo commerciale si applica a tutte le società di persone, non altrettanto può dirsi con riferimento alle norme in tema di arbitrato societario (ex art. 34 d.lgs. n. 5/2003) che sono dettate con esclusivo riferimento alle società di forma commerciale (1). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Con atto di citazione notificato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1439
Data del deposito : 4 febbraio 2002

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