Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3086
Articolo 1
Versione
30 gennaio 1953
Art. 2.
Alla maggiore spesa di complessive lire 13.000.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 gennaio 1953