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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
VE RA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025102105000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: Entrambi assenti alle ore 11:10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120220025102105000 notificatagli in data 14.14.2023 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Comune di Favara, avente ad oggetto l'IMU relativa all'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di € 16.147,00 comprensivo di imposta, sanzioni, interessi, aggio e spese.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, nonché la carenza di sottoscrizione dei ruoli e il difetto di motivazione della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione che ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, sostenendo la regolarità della notifica della cartella e la piena legittimità del titolo esecutivo, richiamando la giurisprudenza in tema di sanatoria dei vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo.
Con atto di chiamata di terzo in causa, l'Agenzia ha integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di
Favara, quale ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999.
Il Comune di Favara si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva con la quale ha confermato la legittimità del proprio operato. Ha evidenziato che l'avviso di accertamento IMU anno 2017, era stato regolarmente notificato al contribuente e che, non essendo stato impugnato, aveva dato luogo alla successiva iscrizione a ruolo.
Il Comune ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo processuale è documentalmente provato che l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 21 febbraio 2021
e non è stato oggetto di impugnazione, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva.
La definitività dell'atto presupposto determina l'inammissibilità di ogni censura inerente al merito della pretesa articolata avverso la cartella di pagamento, la quale costituisce atto meramente consequenziale, privo di autonomia sostanziale e vincolato nei suoi contenuti.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le doglianze concernenti la debenza del tributo.
Contrariamente a quanto sostenuto, la notifica della cartella risulta ritualmente eseguita ed anche qualora si volesse ipotizzare un'irregolarità, la stessa sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, essendo il contribuente pienamente edotto dell'atto e avendolo tempestivamente impugnato.
Riguardo all'eccepita omessa sottoscrizione del ruolo, osserva il Collegio che l'eventuale difetto di sottoscrizione del ruolo esattoriale da parte del titolare dell'ufficio o delegato non determina la illegittimità del medesimo giacché, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I.
n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass. n. 1449 del 19.06.2017; Cass. n. 26546 del
21.12.2016).
Orbene, nella specie, dall'esame della cartella risulta che il ruolo è stato reso esecutivo in data 30.09.2022 e che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1, sicché la doglianza è priva di consistenza.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione della cartella impugnata, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo motivazionale della cartella di pagamento.
La Corte distingue, in particolare, tra l'ipotesi in cui la cartella sia preceduta dalla notifica di un atto impositivo e quella in cui essa costituisca il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria.
Nel primo caso, che ricorre nella presente controversia, la cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento già notificato al contribuente non richiede una motivazione autonoma e analitica, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto, conosciuto dal destinatario.
In tali situazioni, la cartella non può essere annullata per difetto di motivazione, anche qualora non riproduca il contenuto essenziale dell'atto impositivo, poiché il contribuente è già stato posto in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. 28873/2019).
Diversamente, quando la cartella costituisce il primo atto impositivo, essa deve essere motivata alla stregua di un vero e proprio avviso di accertamento, contenendo tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione e di esercitare efficacemente il diritto di difesa (Cass.
11722/2010).
Tali principi sono stati sistematizzati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22281/2022, che ha ribadito l'obbligo, per ogni atto tributario, di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, qualora l'atto prodromico non abbia determinato gli interessi e la cartella li richieda per la prima volta, è necessario che essa indichi il debito d'imposta, il quantum degli interessi, la decorrenza e la base normativa applicata, anche mediante motivazione per relationem.
Viceversa, quando, come nel caso di specie, l'avviso di accertamento abbia già determinato gli interessi dovuti per il ritardato pagamento, la cartella svolge la sola funzione di avviare la riscossione coattiva e non richiede ulteriori specificazioni, essendo sufficiente il riferimento all'atto presupposto.
In tali ipotesi, l'obbligo motivazionale è circoscritto all'indicazione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'importo complessivo dovuto, poiché la quantificazione degli interessi trova già compiuta determinazione nell'atto genetico.
La Corte di cassazione ha recentemente confermato tali principi, escludendo il vizio di motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi quando la cartella sia stata preceduta da avvisi di accertamento e ruoli che abbiano già determinato la pretesa accessoria (Cass. 6203/2023). Nello stesso solco si colloca l'ordinanza n. 11597/2025, secondo cui la cartella è congruamente motivata anche quando non esplicita analiticamente i criteri di calcolo degli interessi, qualora tali elementi siano già determinati o determinabili sulla base dell'atto presupposto.
Applicando tali principi al caso in esame, la cartella impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché richiama l'avviso di accertamento IMU 2017, regolarmente notificato e divenuto definitivo, nel quale erano già stati determinati gli importi dovuti, inclusi gli interessi.
La presenza nella cartella dell'indicazione, a pag. 1, del tasso applicato e del periodo di maturazione conferma ulteriormente la correttezza dell'atto, escludendo qualsivoglia vizio motivazionale.
Non sussiste, infine, la dedotta prescrizione, essendo il termine stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento nel 2021, con conseguente piena tempestività dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, per ognuna delle parti resistenti, in €. 1.500,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
L'estensore Il Presidente
AL EL RT NN ON
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
VE RA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025102105000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: Entrambi assenti alle ore 11:10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120220025102105000 notificatagli in data 14.14.2023 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Comune di Favara, avente ad oggetto l'IMU relativa all'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di € 16.147,00 comprensivo di imposta, sanzioni, interessi, aggio e spese.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, nonché la carenza di sottoscrizione dei ruoli e il difetto di motivazione della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione che ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, sostenendo la regolarità della notifica della cartella e la piena legittimità del titolo esecutivo, richiamando la giurisprudenza in tema di sanatoria dei vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo.
Con atto di chiamata di terzo in causa, l'Agenzia ha integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di
Favara, quale ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999.
Il Comune di Favara si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva con la quale ha confermato la legittimità del proprio operato. Ha evidenziato che l'avviso di accertamento IMU anno 2017, era stato regolarmente notificato al contribuente e che, non essendo stato impugnato, aveva dato luogo alla successiva iscrizione a ruolo.
Il Comune ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo processuale è documentalmente provato che l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 21 febbraio 2021
e non è stato oggetto di impugnazione, con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva.
La definitività dell'atto presupposto determina l'inammissibilità di ogni censura inerente al merito della pretesa articolata avverso la cartella di pagamento, la quale costituisce atto meramente consequenziale, privo di autonomia sostanziale e vincolato nei suoi contenuti.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le doglianze concernenti la debenza del tributo.
Contrariamente a quanto sostenuto, la notifica della cartella risulta ritualmente eseguita ed anche qualora si volesse ipotizzare un'irregolarità, la stessa sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, essendo il contribuente pienamente edotto dell'atto e avendolo tempestivamente impugnato.
Riguardo all'eccepita omessa sottoscrizione del ruolo, osserva il Collegio che l'eventuale difetto di sottoscrizione del ruolo esattoriale da parte del titolare dell'ufficio o delegato non determina la illegittimità del medesimo giacché, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I.
n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass. n. 1449 del 19.06.2017; Cass. n. 26546 del
21.12.2016).
Orbene, nella specie, dall'esame della cartella risulta che il ruolo è stato reso esecutivo in data 30.09.2022 e che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1, sicché la doglianza è priva di consistenza.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione della cartella impugnata, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo motivazionale della cartella di pagamento.
La Corte distingue, in particolare, tra l'ipotesi in cui la cartella sia preceduta dalla notifica di un atto impositivo e quella in cui essa costituisca il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria.
Nel primo caso, che ricorre nella presente controversia, la cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento già notificato al contribuente non richiede una motivazione autonoma e analitica, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto, conosciuto dal destinatario.
In tali situazioni, la cartella non può essere annullata per difetto di motivazione, anche qualora non riproduca il contenuto essenziale dell'atto impositivo, poiché il contribuente è già stato posto in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. 28873/2019).
Diversamente, quando la cartella costituisce il primo atto impositivo, essa deve essere motivata alla stregua di un vero e proprio avviso di accertamento, contenendo tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione e di esercitare efficacemente il diritto di difesa (Cass.
11722/2010).
Tali principi sono stati sistematizzati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22281/2022, che ha ribadito l'obbligo, per ogni atto tributario, di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, qualora l'atto prodromico non abbia determinato gli interessi e la cartella li richieda per la prima volta, è necessario che essa indichi il debito d'imposta, il quantum degli interessi, la decorrenza e la base normativa applicata, anche mediante motivazione per relationem.
Viceversa, quando, come nel caso di specie, l'avviso di accertamento abbia già determinato gli interessi dovuti per il ritardato pagamento, la cartella svolge la sola funzione di avviare la riscossione coattiva e non richiede ulteriori specificazioni, essendo sufficiente il riferimento all'atto presupposto.
In tali ipotesi, l'obbligo motivazionale è circoscritto all'indicazione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell'importo complessivo dovuto, poiché la quantificazione degli interessi trova già compiuta determinazione nell'atto genetico.
La Corte di cassazione ha recentemente confermato tali principi, escludendo il vizio di motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi quando la cartella sia stata preceduta da avvisi di accertamento e ruoli che abbiano già determinato la pretesa accessoria (Cass. 6203/2023). Nello stesso solco si colloca l'ordinanza n. 11597/2025, secondo cui la cartella è congruamente motivata anche quando non esplicita analiticamente i criteri di calcolo degli interessi, qualora tali elementi siano già determinati o determinabili sulla base dell'atto presupposto.
Applicando tali principi al caso in esame, la cartella impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché richiama l'avviso di accertamento IMU 2017, regolarmente notificato e divenuto definitivo, nel quale erano già stati determinati gli importi dovuti, inclusi gli interessi.
La presenza nella cartella dell'indicazione, a pag. 1, del tasso applicato e del periodo di maturazione conferma ulteriormente la correttezza dell'atto, escludendo qualsivoglia vizio motivazionale.
Non sussiste, infine, la dedotta prescrizione, essendo il termine stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento nel 2021, con conseguente piena tempestività dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, per ognuna delle parti resistenti, in €. 1.500,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
L'estensore Il Presidente
AL EL RT NN ON