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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Riccardo Gilardoni appellante contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
23.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1° aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
– dal 2015 Dirigente Scolastico del presso Parte_1 Controparte_1
l' con sede in Pieve Santo Parte_2
Stefano (AR) in virtù di contratto confermato due volte con scadenza ultima del 31/08/2024, e attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno (PI) – conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Pisa, impugnando il Controparte_1 provvedimento con il quale quest'ultimo aveva disposto il trasferimento della lavoratrice per incompatibilità ambientale.
In data 5/09/2022, infatti, alla ricorrente veniva comunicato l'avvio di una procedura ispettiva volta alla verifica della sussistenza di criticità “con riferimento alla serenità del clima scolastico, alle
1 relazioni tra il personale scolastico e con il contesto territoriale”, finalizzata all'individuazione di eventuali responsabilità e possibili soluzioni per il superamento di dette difficoltà.
A fronte della richiesta di accesso agli atti, disponibili presso la segreteria tecnica del Servizio
Ispettivo, veniva resa edotta del differimento dell'accesso fino alla conclusione del Parte_1
procedimento ispettivo in corso ed il 21/11/2022 inviava ampia e documentata relazione sul clima e i rapporti inter-relazionali presenti nell'ambito scolastico.
Il 5/01/2023 alla ricorrente veniva notificata la relazione redatta all'esito dell'accertamento ispettivo, nonché la comunicazione di avvio del procedimento per incompatibilità ambientale, per la quale inoltrava istanza formale di accesso agli atti. A distanza di pochi giorni, alla stessa Parte_1
veniva comunicato altresì il decreto direttoriale che la sospendeva dal servizio ex art. Parte_3
468 D.lgs. n. 297/1994, con sospensione della retribuzione e riconoscimento del solo assegno alimentare ex art. 500 D.lgs. n. 297/1994. A fronte di detto provvedimento, lamentando l'illegittimità della procedura svoltasi in violazione del diritto di accesso agli atti, del diritto di partecipazione alla formazione degli atti amministrativi, nonché del diritto di difesa, parte ricorrente produceva al una memoria difensiva con la quale chiedeva non convalidarsi il CP_1
provvedimento di sospensione dal servizio, in difetto dei presupposti oggettivi affinché fosse disposto un trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e, a maggior ragione, per una sospensione “cautelativa” in vista dello stesso.
Convalidato il provvedimento di sospensione dal servizio in data 18/01/2023, nominato presso l'istituto scolastico un reggente, veniva accolta parzialmente l'istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente.
convocata dall' , ribadiva le eccezioni e le contestazioni già Parte_1 Controparte_2
svolte, ed indicava, quali preferenze per la prossima assegnazione, l'Istituto Professionale “De'
Franceschi – Pacinotti” di ST, l'Istituto “Tito Sarocchi” di Siena, e l'Istituto Comprensivo di
Santa Croce sull'Arno, sede – quest'ultima – presso cui in data 8/02/2023 veniva decretato il trasferimento, con sottoscrizione del contratto il giorno seguente. adiva, pertanto, il Tribunale di Pisa affinché: Parte_1
- accertasse l'illegittimità del trasferimento d'ufficio, quanto meno in relazione all'assegnata sede dell'Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno ed alla durata dell'incarico sino al 31/08/2024;
- condannasse il alla riassegnazione all'I.C. o, in ipotesi, al “De' CP_1 Parte_2
Franceschi – Pacinotti” di ST, e, comunque, ad attribuire all'assegnazione della sede di destinazione la scadenza contrattuale del 31/08/2023, consentendo alla ricorrente la partecipazione alla procedura di trasferimento a domanda come titolare di contratto in scadenza;
2 - accertasse l'illegittimità del provvedimento di sospensione e del trattamento retributivo, con condanna del alla corresponsione di € 4.627,79 in favore di quale differenza CP_1 Parte_1 tra il trattamento ordinario e l'assegno alimentare;
- condannasse il al risarcimento dei danni patrimoniali e non per il trasferimento, CP_1 determinati in via equitativa in € 2.000,00 mensili a far data dal 9/02/2023.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1
pretese.
Il Tribunale di Pisa richiamava integralmente il contenuto dell'art. 468 D.lgs. n. 297/1994 sul trasferimento d'ufficio e la giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
10833/2017 sulla natura cautelare – e non disciplinare – del provvedimento e, dunque, sulla conseguente inapplicabilità degli artt. 503 e 504 del medesimo decreto, con garanzia del diritto di difesa della parte mediante l'invio di osservazioni;
diritto, quest'ultimo, esercitato da parte ricorrente con la relazione del 28/01/2023, con cui la stessa faceva pervenire all' CP_2 CP_2
le proprie osservazioni in merito al trasferimento oggetto di causa.
[...]
Quanto alla lamentata illegittimità del provvedimento di trasferimento in ragione del difetto dei presupposti di cui all'art. 468 D.lgs. n. 297/1994, il giudice di prime cure osservava come nel caso di specie la relazione ispettiva avesse evidenziato profili di criticità dell'istruzione scolastica a cui era preposta e che le attività ispettive a tal fine compiute potessero essere positivamente Parte_1
valorizzate – anche unitamente alle dichiarazioni allegate alla relazione (doc. sub 5 ) – nel CP_1
ritenere acclarata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà ambientale rilevante ai sensi dell'art. 468 D.lgs. n. 297/1994. Il provvedimento di trasferimento, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva dato atto anche delle ragioni di urgenza cui è subordinato il trasferimento in corso di anno scolastico, laddove aveva fatto riferimento a “comprovate ragioni organizzative, alla luce delle criticità emerse nella gestione di un contesto articolato quale quello dell'Istituto omnicomprensivo di provenienza, sia opportuno assegnare la dipendente alla direzione di un istituto comprensivo, che rispetto agli istituti di istruzione superiore seppure di pari fascia e complessità presenta un ambiente strutturale più coerente con il curriculum vitae della DS”.
Sulla censura della violazione delle disposizioni che consentono l'accesso agli atti, configuratosi – secondo parte ricorrente – con il differimento della richiesta in sede di procedimento ispettivo, il
Tribunale richiamava l'art. 3 del D.M. n. 60/1996, a norma del quale, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente di enti vigilati o, come nel caso di specie, di istituzioni scolastiche, il diritto di accesso alla relazione finale e alla documentazione in esso richiamata è riconosciuto, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, solo dal momento della conclusione del procedimento avviato.
3 Quanto, poi, alla richiesta di accesso agli atti proposta successivamente alla conclusione del suddetto procedimento, il Tribunale escludeva che l'omessa indicazione dei nominativi del personale sentito o di parte degli atti potesse aver arrecato un pregiudizio alla sfera giuridica della dirigente, rilevando invece in tal caso la situazione di ingovernabilità della istituzione scolastica, facilmente evincibile dagli atti consultabili. Né la dirigente, durante il giudizio, aveva dato prova dell'insussistenza di tali profili di criticità. Il diritto di difesa era stato poi tutelato con la possibilità di presentare osservazioni (fatte pervenire il 28.1.2023)
Nemmeno con riguardo alla censura relativa alla errata individuazione della sede di nuova assegnazione il provvedimento avrebbe potuto ritenersi illegittimo. Come sottolineato nella sentenza di primo grado, infatti, era stata la stessa dirigente ad indicare l'Istituto Comprensivo Santa
Croce sull'Arno tra le sedi preferite;
i criteri di viciniorità e raggiungibilità – soddisfatti con l'invito alla dirigente a esprimere la preferenza – dovevano contemperarsi con le ragioni organizzative del
, che aveva assegnato la sede individuando quella più confacente al profilo professionale CP_1
della ricorrente.
Quanto alla scadenza dell'incarico fissata al 31/08/2024, che secondo parte ricorrente le avrebbe impedito la partecipazione alle procedure di trasferimento a domanda, il aveva dedotto CP_1
come il procedimento di incompatibilità ambientale non precludesse tale partecipazione, circostanza dalla quale il Tribunale deduceva il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Infine, la domanda risarcitoria era da respingersi, stante la legittimità del provvedimento di trasferimento e l'assenza di fattispecie di responsabilità del . CP_1
Non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la procedura ex artt. 503 e 504 D.lgs.
297/1994, valevole per i soli procedimenti disciplinari e non anche per quelli, come quello che dispone il trasferimento, avente natura cautelare, il giudice di prime cure aveva ritenuto da accogliersi, invece, la domanda di illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio sotto il profilo della corresponsione in favore di del solo assegno alimentare previsto dall'art. Parte_1
500 D.lgs. 297/1994. Anche quest'ultima disposizione, infatti, al pari degli articoli summenzionati, vedeva il proprio campo d'applicazione limitato alla sola materia disciplinare.
Per tale motivo, accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale di Pisa condannava il
[...]
al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 4.627,79 oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione ex L. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione, rigettava le altre domande, e compensava le spese di lite per reciproca soccombenza. aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con l'accoglimento Parte_1
delle medesime conclusioni rassegnate con ricorso in primo grado;
richiesta fondata su sei motivi di appello che, in sintesi, afferivano alla ritenuta correttezza della sufficienza della relazione ispettiva
4 come fondamento della asserita situazione di incompatibilità ambientale (contestandosi le modalità di svolgimento del procedimento ispettivo, con lesione del contraddittorio, oscuramento dei nominativi di coloro che avevano rilasciato dichiarazioni); alla mancata motivazione sulle ragioni di urgenza del trasferimento in corso di anno;
alla assegnazione dell'ultima sede indicata dalla dipendente in luogo delle altre dalla stessa indicate e disponibili;
al fatto che nell'assegnazione avrebbe dovuto farsi riferimento non alla scadenza del contratto triennale di provenienza
(31.8.2024), ma al 31.8.2023 (termine dell'anno scolastico); alla domanda risarcitoria dei danni subiti per effetto del trasferimento;
al regime delle spese del primo grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio, contestando quanto eccepito da controparte. Controparte_1
In particolare, quanto all'illegittimità del provvedimento di trasferimento lamentata da controparte,
l'amministrazione resistente sottolineava la conformità del procedimento all'esito del quale lo stesso era stato emesso alle norme vigenti in materia sopra richiamate, senza lesione alcuna del contraddittorio tra le parti, avendo avuto la dirigente la possibilità di difesa mediante l'audizione da parte degli ispettori incaricati nonché la presentazione di memorie. Anche l'oscuramento dei nominativi dei dichiaranti – specificava il – non avrebbe potuto incidere sull'effettivo CP_1
esercizio del diritto di partecipazione dell'appellante al procedimento di trasferimento;
trovando la propria ratio nella tutela dei dichiaranti da potenziali ritorsioni, in ogni caso, il diritto dell'anonimato dei medesimi doveva comunque prevalere sul diritto di difesa della dirigente.
La sede assegnata era situata ad una distanza uguale rispetto a quella di ST (come comprovato documentalmente) ed era più consona al curriculum della dipendente. Infine, quanto alla scadenza dell'incarico, questa rimaneva quella originaria (triennale, ex art 19 d.l.vo n. 165/2001).
Il chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di CP_1
Pisa.
******
Preliminarmente, si osserva come in primo grado il Tribunale di Pisa abbia accolto la sola domanda formulata da parte appellante in merito al trattamento retributivo durante la sospensione dal servizio, questione dunque passata in giudicato, in assenza di impugnazione.
Secondo il Collegio, il ricorso è da ritenersi infondato ed è, pertanto, da respingersi.
Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Pisa per aver il giudice di prime cure ritenuto sussistente una situazione di grave difficoltà ambientale, e dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 468 D.lgs. 297/1994, sulla base della sola relazione ispettiva adottata (in violazione del contraddittorio fra le parti) da personale non terzo, bensì dipendente del CP_1
resistente.
5 Improprio e inefficace sarebbe – secondo la difesa di parte ricorrente – il richiamo all'art. 3 D.M.
60/1996 contenuto nella sentenza in punto di differimento dell'accesso agli atti alla conclusione del procedimento, trattandosi nel caso di specie di ispezione relativa al clima scolastico, e non di ispezione nei confronti della dirigente, tale da giustificare l'applicazione della suddetta norma alla medesima. In ogni caso, non avrebbe dovuto essere invocata, da parte del giudice di primo grado, una limitazione disposta con decreto ministeriale di un diritto sancito nella L. n. 241/1990.
Quanto alla violazione del contraddittorio nella fase successiva alla ispezione, la parte sottolinea come la relazione ispettiva fosse stata censurata con copiosi “omissis”, sì da impedire la formulazione di osservazioni critiche nel contraddittorio tra le parti ai fini della corretta e compiuta ricostruzione della realtà fattuale;
erano stati oscurati nomi nonché parti dei documenti, circostanza, questa, che non aveva consentito alla interessata di offrire un contributo all'esame dei documenti né, tanto meno, di indicare l'attendibilità o meno dei dichiaranti;
alla luce di quanto rappresentato, irrilevante avrebbe dovuto, pertanto, ritenersi il fatto che la stessa avesse presentato una sua relazione.
Inoltre, parte ricorrente ritiene insoddisfatti i requisiti cui l'art. 468 D.lgs. 297/1994 subordina il trasferimento, potendosi parlare di una situazione di “sostanziale ingovernabilità” dell'istituzione scolastica solo laddove le contestazioni all'operato del dirigente provengano dalla quasi totalità dei dipendenti, individuati anche numericamente rispetto al complessivo dell'organico.
Infine, errata dovrebbe considerarsi anche l'affermazione secondo la quale l'onere della prova dell'insussistenza della ingovernabilità sarebbe ricaduta in capo alla dirigente.
Il primo motivo è da ritenersi infondato nel suo complesso.
Il Collegio osserva infatti, preliminarmente, che con il motivo in esame l'appellante non contesta il merito dell'accertamento ispettivo presupposto della procedura di trasferimento – la relazione all'esito del quale evidenzia un clima emergenziale nell'ambito del quale i docenti, il personale Ata, le componenti sindacali ecc. denunciavano vessazioni, umiliazioni, aggressioni verbali, con ripercussioni sulla vita scolastica e sulle famiglie, dalle quali pervenivano ulteriori segnalazioni – ma soltanto la violazione del principio del contraddittorio fra le parti, nel corso sia del procedimento ispettivo che di quello di trasferimento, e del diritto di difesa.
Quanto al richiamo all'art. D.M. n. 60/1996, si precisa che lo stesso dispone che “ai sensi dell'art.
24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi”. Dalla norma risulta chiaro, dunque,
6 che la secretazione degli atti debba essere disposta quando sottoposto a verifica ispettiva sia il dipendente o la scuola. Nella specie, l'ispezione era stata disposta “al fine della rilevazione della presenza di criticità, con riferimento alla serenità del clima scolastico, alle relazioni tra il personale scolastico e con il contesto territoriale, al fine di individuare eventuali responsabilità e possibili soluzioni per il superamento delle criticità riscontrate”; quindi, essendo l'attività ispettiva espletata nei confronti dell'istituzione scolastica alla cui guida era posta la dirigente, la secretazione
è stata correttamente disposta, così come corretto è il riferimento, contenuto nella decisione del giudice di prime cure, alla norma in questione.
Sulle osservazioni effettuate da parte appellante in merito alla presunta mancata terzietà dei soggetti chiamati ad espletare le attività ispettive, si precisa come gli ispettori, sia pur dipendenti del
, fossero comunque da considerare soggetti terzi, le cui funzioni si esplicano in un mero CP_1
accertamento di situazioni mediante verifiche basate su documenti e su assunzioni di dichiarazioni
(come correttamente dedotto dal , gli ispettori erano per legge soggetti la cui CP_1
professionalità era caratterizzata da autonomia e imparzialità; oltre ad essere chiamati soltanto a
“fotografare” in modo obiettivo una situazione di disagio e non a formulare accuse).
Diversamente argomentando, infatti, nessuna ispezione potrebbe essere effettuata e sarebbe, di per sé, sempre censurabile.
Quanto alla lesione del contraddittorio durante il procedimento di trasferimento d'ufficio, si osserva che alla stessa furono messi a disposizioni gli atti, come dalla consistente documentazione dalla stessa prodotta. Considerato il clima di particolare difficoltà venuto a crearsi all'interno della scuola, il fatto che fossero oscurati i nominativi dei dichiaranti o certe parti di documenti appare circostanza atta ad evitare, come affermato dal Ministero, possibili ritorsioni. Peraltro, nelle memorie del 28/01/2023, la dirigente, pur lamentando dette carenze, si difendeva analiticamente e in modo completo, contestando punto per punto le argomentazioni di cui alle singole pagine della relazione ispettiva.
Inoltre, la situazione di ingovernabilità poteva ben desumersi dal fatto che, come evincibile dagli atti, le lamentele provenivano da soggetti appartenenti a più settori dell'ambito scolastico (docenti,
Ata, ecc).
Infine, nulla veniva allegato dalla dipendente a fondamento delle sue richieste e al fine di ritenere l'insussistenza di tale situazione di ingovernabilità, attraverso la allegazione e prova di circostanze positive relative ad un diverso clima esistente all'interno della scuola.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, delle ragioni d'urgenza alla cui sussistenza è subordinato il trasferimento d'ufficio in corso di anno scolastico, che il Tribunale assumeva invece esistenti ed esplicitate: la pronuncia era, infatti,
7 censurabile, laddove il suddetto presupposto veniva ravvisato nella parte del provvedimento di trasferimento in cui si affermava l'esistenza di ragioni organizzative tali da assegnare alla dirigente un istituto meno complesso, senza tuttavia la specifica indicazione di ragioni di urgenza.
Anche il presente motivo è infondato.
Il provvedimento di trasferimento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, era infatti motivato anche sulle ragioni di urgenza. Nel provvedimento, immediatamente prima del passo riportato dal Tribunale in sentenza a fondamento di dette ragioni, l'Amministrazione aveva affermato: “pertanto, sussiste una situazione di insanabile conflittualità tra la dirigenza scolastica
e le varie componenti scolastiche di istituto, con riguardo alle relazioni sindacali e ai rapporti con i rappresentanti degli Enti istituzionali territoriali, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità con la permanenza in servizio nella scuola di titolarità della dirigente, tale da inficiare gravemente il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e comprometterne insanabilmente il clima scolastico e lavorativo”.
E' evidente come in tale motivazione sia insita l'urgenza del provvedimento di trasferimento, a maggior ragione ove questo sia letto alla luce dei risultati dell'espletata attività ispettiva che avevano dato atto di una situazione di assoluta gravità nonché del malcontento del personale dinanzi alla prospettiva di una possibile permanenza della dirigente che avrebbe ingenerato possibili reazioni di protesta, da cui l'eventualità di un pregiudizio al buon andamento dell'anno scolastico che rendeva indifferibile l'adozione del provvedimento (tanto che la nomina del reggente era stata accolta con sollievo).
Con il terzo motivo, l'appello censura la sentenza nella parte relativa all'assegnazione della sede di destinazione, avendo il scelto l'ultima tra le sedi indicate come preferite da CP_1 Parte_1
pur essendo libere anche le altre indicate e che meglio rispondevano ai criteri di vicinorietà e raggiungibilità di cui all'art. 469 D.lgs. 297/1994.
Il motivo è infondato.
Quanto al fatto che non era stata assegnata la sede di prima scelta, l'Amministrazione aveva così motivato sulla sede assegnata: “RITENUTO che per comprovate ragioni organizzative, alla luce delle criticità emerse nella gestione di un contesto articolato quale quello dell'istituto omnicomprensivo di provenienza, sia opportuno assegnare la dipendente alla direzione di un istituto comprensivo, che rispetto agli istituti di istruzione superiore, seppure di pari fascia di complessità, presenta un ambiente strutturale più coerente con il curriculum vitae della DS;
VISTE le attuali disponibilità organiche nel ruolo regionale della dell'area dirigenziale;
Pt_3
8 RITENUTO che la sede di assegnazione debba essere individuata tra quelle rientranti nella medesima fascia di complessità dell'istituzione scolastica di provenienza della Dirigente
Scolastica;
VISTE le preferenze espresse dalla Dirigente scolastica in ordine alla sede di assegnazione e acquisite da questa amministrazione nel corso dell'incontro tenutosi in data 6.2.2023 (prot. DRTO
1361), che comprendono due istituti di istruzione superiore e un istituto comprensivo. […]”
È condivisibile la constatazione del Tribunale secondo cui, comunque, la sede assegnata era una tra quelle indicate dalla stessa la scuola di ST e quella assegnata sono ugualmente Parte_1
distanti dalla residenza di San Sepolcro dell'interessata (come da estratti google map) e da quest'ultima non erano state indicate difficoltà nell'eventuale raggiungimento della stessa sede.
I criteri di vicinorietà e raggiungibilità di cui all'art. 469 D.lgs. 297/1994, pertanto, devono considerarsi rispettati.
Devono poi considerarsi le valutazioni discrezionali effettuate dall'Amministrazione sulla tipologia di istituto più facilmente gestibile dalla dirigente secondo la professionalità della stessa, come affermato nel medesimo provvedimento.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l'errato riferimento (nell'assegnazione alla nuova sede) alla scadenza del contratto triennale di provenienza, fissata per il 31/08/2024, anziché alla diversa data del 31/08/2023 (termine dell'anno scolastico). Una simile scadenza, infatti, avrebbe comportato per – come si sottolinea nell'appello – la partecipazione alle operazioni di Parte_1
trasferimento in una fase successiva rispetto ai colleghi il cui contratto avesse scadenza il
31/08/2023, con evidente pregiudizio arrecato alla medesima, che avrebbe avuto scelta solo sui posti rimasti liberi dopo tale procedura di mobilità.
Sul punto, l'appellante dichiara cessata la materia del contendere per mancanza di interesse;
tuttavia, tale profilo rileverebbe, a suo dire, ai fini del regolamento delle spese processuali.
Il Collegio rileva che sul motivo è effettivamente cessata la materia controversa.
In ogni caso, il motivo di appello in esame avrebbe dovuto dichiararsi infondato sulla base di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), ai sensi del quale la durata dell'incarico – salvo il caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato – non può essere inferiore a tre anni (a prescindere, quindi, dalla sede).
Quanto al quinto motivo di appello, sulla richiesta di risarcimento danni, la sentenza di primo grado
è impugnata per aver il Tribunale respinto la domanda, in ragione della mancata declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento. Sotto il profilo del danno economico, in primo grado parte ricorrente aveva fatto riferimento alle spese sostenute da a seguito del Parte_1
9 trasferimento (doc. 28); con l'appello, chiede che venga acquisita in questo grado documentazione su contratto di locazione e spese per pedaggio autostradale per i rientri (rispettivamente, doc. 33 e
34), dovendo la stessa assistere persone dotate di certificazione ex L. 104/1992 (doc. 27).
Sul punto, il Collegio ritiene il motivo infondato sul presupposto della legittimità dell'agire dell'Amministrazione e con conferma della decisione di primo grado.
Con il sesto motivo, la sentenza del Tribunale di Pisa viene impugnata anche in ordine alle spese di lite, avendo il giudice di prime cure disposto l'integrale compensazione sulla base di un “fallace presupposto di una ritenuta parziale soccombenza reciproca”.
Secondo il Collegio, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche in punto di spese;
la decisione adottata sul punto era oltretutto più favorevole alla dirigente, prevalentemente soccombente in relazione alle vicende oggetto di causa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore indeterminabile della causa, per l'importo di € 3.473,00, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 1 Aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
10
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Riccardo Gilardoni appellante contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
23.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1° aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
– dal 2015 Dirigente Scolastico del presso Parte_1 Controparte_1
l' con sede in Pieve Santo Parte_2
Stefano (AR) in virtù di contratto confermato due volte con scadenza ultima del 31/08/2024, e attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno (PI) – conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Pisa, impugnando il Controparte_1 provvedimento con il quale quest'ultimo aveva disposto il trasferimento della lavoratrice per incompatibilità ambientale.
In data 5/09/2022, infatti, alla ricorrente veniva comunicato l'avvio di una procedura ispettiva volta alla verifica della sussistenza di criticità “con riferimento alla serenità del clima scolastico, alle
1 relazioni tra il personale scolastico e con il contesto territoriale”, finalizzata all'individuazione di eventuali responsabilità e possibili soluzioni per il superamento di dette difficoltà.
A fronte della richiesta di accesso agli atti, disponibili presso la segreteria tecnica del Servizio
Ispettivo, veniva resa edotta del differimento dell'accesso fino alla conclusione del Parte_1
procedimento ispettivo in corso ed il 21/11/2022 inviava ampia e documentata relazione sul clima e i rapporti inter-relazionali presenti nell'ambito scolastico.
Il 5/01/2023 alla ricorrente veniva notificata la relazione redatta all'esito dell'accertamento ispettivo, nonché la comunicazione di avvio del procedimento per incompatibilità ambientale, per la quale inoltrava istanza formale di accesso agli atti. A distanza di pochi giorni, alla stessa Parte_1
veniva comunicato altresì il decreto direttoriale che la sospendeva dal servizio ex art. Parte_3
468 D.lgs. n. 297/1994, con sospensione della retribuzione e riconoscimento del solo assegno alimentare ex art. 500 D.lgs. n. 297/1994. A fronte di detto provvedimento, lamentando l'illegittimità della procedura svoltasi in violazione del diritto di accesso agli atti, del diritto di partecipazione alla formazione degli atti amministrativi, nonché del diritto di difesa, parte ricorrente produceva al una memoria difensiva con la quale chiedeva non convalidarsi il CP_1
provvedimento di sospensione dal servizio, in difetto dei presupposti oggettivi affinché fosse disposto un trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e, a maggior ragione, per una sospensione “cautelativa” in vista dello stesso.
Convalidato il provvedimento di sospensione dal servizio in data 18/01/2023, nominato presso l'istituto scolastico un reggente, veniva accolta parzialmente l'istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente.
convocata dall' , ribadiva le eccezioni e le contestazioni già Parte_1 Controparte_2
svolte, ed indicava, quali preferenze per la prossima assegnazione, l'Istituto Professionale “De'
Franceschi – Pacinotti” di ST, l'Istituto “Tito Sarocchi” di Siena, e l'Istituto Comprensivo di
Santa Croce sull'Arno, sede – quest'ultima – presso cui in data 8/02/2023 veniva decretato il trasferimento, con sottoscrizione del contratto il giorno seguente. adiva, pertanto, il Tribunale di Pisa affinché: Parte_1
- accertasse l'illegittimità del trasferimento d'ufficio, quanto meno in relazione all'assegnata sede dell'Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno ed alla durata dell'incarico sino al 31/08/2024;
- condannasse il alla riassegnazione all'I.C. o, in ipotesi, al “De' CP_1 Parte_2
Franceschi – Pacinotti” di ST, e, comunque, ad attribuire all'assegnazione della sede di destinazione la scadenza contrattuale del 31/08/2023, consentendo alla ricorrente la partecipazione alla procedura di trasferimento a domanda come titolare di contratto in scadenza;
2 - accertasse l'illegittimità del provvedimento di sospensione e del trattamento retributivo, con condanna del alla corresponsione di € 4.627,79 in favore di quale differenza CP_1 Parte_1 tra il trattamento ordinario e l'assegno alimentare;
- condannasse il al risarcimento dei danni patrimoniali e non per il trasferimento, CP_1 determinati in via equitativa in € 2.000,00 mensili a far data dal 9/02/2023.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_1
pretese.
Il Tribunale di Pisa richiamava integralmente il contenuto dell'art. 468 D.lgs. n. 297/1994 sul trasferimento d'ufficio e la giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
10833/2017 sulla natura cautelare – e non disciplinare – del provvedimento e, dunque, sulla conseguente inapplicabilità degli artt. 503 e 504 del medesimo decreto, con garanzia del diritto di difesa della parte mediante l'invio di osservazioni;
diritto, quest'ultimo, esercitato da parte ricorrente con la relazione del 28/01/2023, con cui la stessa faceva pervenire all' CP_2 CP_2
le proprie osservazioni in merito al trasferimento oggetto di causa.
[...]
Quanto alla lamentata illegittimità del provvedimento di trasferimento in ragione del difetto dei presupposti di cui all'art. 468 D.lgs. n. 297/1994, il giudice di prime cure osservava come nel caso di specie la relazione ispettiva avesse evidenziato profili di criticità dell'istruzione scolastica a cui era preposta e che le attività ispettive a tal fine compiute potessero essere positivamente Parte_1
valorizzate – anche unitamente alle dichiarazioni allegate alla relazione (doc. sub 5 ) – nel CP_1
ritenere acclarata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà ambientale rilevante ai sensi dell'art. 468 D.lgs. n. 297/1994. Il provvedimento di trasferimento, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva dato atto anche delle ragioni di urgenza cui è subordinato il trasferimento in corso di anno scolastico, laddove aveva fatto riferimento a “comprovate ragioni organizzative, alla luce delle criticità emerse nella gestione di un contesto articolato quale quello dell'Istituto omnicomprensivo di provenienza, sia opportuno assegnare la dipendente alla direzione di un istituto comprensivo, che rispetto agli istituti di istruzione superiore seppure di pari fascia e complessità presenta un ambiente strutturale più coerente con il curriculum vitae della DS”.
Sulla censura della violazione delle disposizioni che consentono l'accesso agli atti, configuratosi – secondo parte ricorrente – con il differimento della richiesta in sede di procedimento ispettivo, il
Tribunale richiamava l'art. 3 del D.M. n. 60/1996, a norma del quale, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente di enti vigilati o, come nel caso di specie, di istituzioni scolastiche, il diritto di accesso alla relazione finale e alla documentazione in esso richiamata è riconosciuto, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, solo dal momento della conclusione del procedimento avviato.
3 Quanto, poi, alla richiesta di accesso agli atti proposta successivamente alla conclusione del suddetto procedimento, il Tribunale escludeva che l'omessa indicazione dei nominativi del personale sentito o di parte degli atti potesse aver arrecato un pregiudizio alla sfera giuridica della dirigente, rilevando invece in tal caso la situazione di ingovernabilità della istituzione scolastica, facilmente evincibile dagli atti consultabili. Né la dirigente, durante il giudizio, aveva dato prova dell'insussistenza di tali profili di criticità. Il diritto di difesa era stato poi tutelato con la possibilità di presentare osservazioni (fatte pervenire il 28.1.2023)
Nemmeno con riguardo alla censura relativa alla errata individuazione della sede di nuova assegnazione il provvedimento avrebbe potuto ritenersi illegittimo. Come sottolineato nella sentenza di primo grado, infatti, era stata la stessa dirigente ad indicare l'Istituto Comprensivo Santa
Croce sull'Arno tra le sedi preferite;
i criteri di viciniorità e raggiungibilità – soddisfatti con l'invito alla dirigente a esprimere la preferenza – dovevano contemperarsi con le ragioni organizzative del
, che aveva assegnato la sede individuando quella più confacente al profilo professionale CP_1
della ricorrente.
Quanto alla scadenza dell'incarico fissata al 31/08/2024, che secondo parte ricorrente le avrebbe impedito la partecipazione alle procedure di trasferimento a domanda, il aveva dedotto CP_1
come il procedimento di incompatibilità ambientale non precludesse tale partecipazione, circostanza dalla quale il Tribunale deduceva il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Infine, la domanda risarcitoria era da respingersi, stante la legittimità del provvedimento di trasferimento e l'assenza di fattispecie di responsabilità del . CP_1
Non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la procedura ex artt. 503 e 504 D.lgs.
297/1994, valevole per i soli procedimenti disciplinari e non anche per quelli, come quello che dispone il trasferimento, avente natura cautelare, il giudice di prime cure aveva ritenuto da accogliersi, invece, la domanda di illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio sotto il profilo della corresponsione in favore di del solo assegno alimentare previsto dall'art. Parte_1
500 D.lgs. 297/1994. Anche quest'ultima disposizione, infatti, al pari degli articoli summenzionati, vedeva il proprio campo d'applicazione limitato alla sola materia disciplinare.
Per tale motivo, accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale di Pisa condannava il
[...]
al pagamento, in favore di parte resistente, della somma di € 4.627,79 oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione ex L. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione, rigettava le altre domande, e compensava le spese di lite per reciproca soccombenza. aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con l'accoglimento Parte_1
delle medesime conclusioni rassegnate con ricorso in primo grado;
richiesta fondata su sei motivi di appello che, in sintesi, afferivano alla ritenuta correttezza della sufficienza della relazione ispettiva
4 come fondamento della asserita situazione di incompatibilità ambientale (contestandosi le modalità di svolgimento del procedimento ispettivo, con lesione del contraddittorio, oscuramento dei nominativi di coloro che avevano rilasciato dichiarazioni); alla mancata motivazione sulle ragioni di urgenza del trasferimento in corso di anno;
alla assegnazione dell'ultima sede indicata dalla dipendente in luogo delle altre dalla stessa indicate e disponibili;
al fatto che nell'assegnazione avrebbe dovuto farsi riferimento non alla scadenza del contratto triennale di provenienza
(31.8.2024), ma al 31.8.2023 (termine dell'anno scolastico); alla domanda risarcitoria dei danni subiti per effetto del trasferimento;
al regime delle spese del primo grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio, contestando quanto eccepito da controparte. Controparte_1
In particolare, quanto all'illegittimità del provvedimento di trasferimento lamentata da controparte,
l'amministrazione resistente sottolineava la conformità del procedimento all'esito del quale lo stesso era stato emesso alle norme vigenti in materia sopra richiamate, senza lesione alcuna del contraddittorio tra le parti, avendo avuto la dirigente la possibilità di difesa mediante l'audizione da parte degli ispettori incaricati nonché la presentazione di memorie. Anche l'oscuramento dei nominativi dei dichiaranti – specificava il – non avrebbe potuto incidere sull'effettivo CP_1
esercizio del diritto di partecipazione dell'appellante al procedimento di trasferimento;
trovando la propria ratio nella tutela dei dichiaranti da potenziali ritorsioni, in ogni caso, il diritto dell'anonimato dei medesimi doveva comunque prevalere sul diritto di difesa della dirigente.
La sede assegnata era situata ad una distanza uguale rispetto a quella di ST (come comprovato documentalmente) ed era più consona al curriculum della dipendente. Infine, quanto alla scadenza dell'incarico, questa rimaneva quella originaria (triennale, ex art 19 d.l.vo n. 165/2001).
Il chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di CP_1
Pisa.
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Preliminarmente, si osserva come in primo grado il Tribunale di Pisa abbia accolto la sola domanda formulata da parte appellante in merito al trattamento retributivo durante la sospensione dal servizio, questione dunque passata in giudicato, in assenza di impugnazione.
Secondo il Collegio, il ricorso è da ritenersi infondato ed è, pertanto, da respingersi.
Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale di Pisa per aver il giudice di prime cure ritenuto sussistente una situazione di grave difficoltà ambientale, e dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 468 D.lgs. 297/1994, sulla base della sola relazione ispettiva adottata (in violazione del contraddittorio fra le parti) da personale non terzo, bensì dipendente del CP_1
resistente.
5 Improprio e inefficace sarebbe – secondo la difesa di parte ricorrente – il richiamo all'art. 3 D.M.
60/1996 contenuto nella sentenza in punto di differimento dell'accesso agli atti alla conclusione del procedimento, trattandosi nel caso di specie di ispezione relativa al clima scolastico, e non di ispezione nei confronti della dirigente, tale da giustificare l'applicazione della suddetta norma alla medesima. In ogni caso, non avrebbe dovuto essere invocata, da parte del giudice di primo grado, una limitazione disposta con decreto ministeriale di un diritto sancito nella L. n. 241/1990.
Quanto alla violazione del contraddittorio nella fase successiva alla ispezione, la parte sottolinea come la relazione ispettiva fosse stata censurata con copiosi “omissis”, sì da impedire la formulazione di osservazioni critiche nel contraddittorio tra le parti ai fini della corretta e compiuta ricostruzione della realtà fattuale;
erano stati oscurati nomi nonché parti dei documenti, circostanza, questa, che non aveva consentito alla interessata di offrire un contributo all'esame dei documenti né, tanto meno, di indicare l'attendibilità o meno dei dichiaranti;
alla luce di quanto rappresentato, irrilevante avrebbe dovuto, pertanto, ritenersi il fatto che la stessa avesse presentato una sua relazione.
Inoltre, parte ricorrente ritiene insoddisfatti i requisiti cui l'art. 468 D.lgs. 297/1994 subordina il trasferimento, potendosi parlare di una situazione di “sostanziale ingovernabilità” dell'istituzione scolastica solo laddove le contestazioni all'operato del dirigente provengano dalla quasi totalità dei dipendenti, individuati anche numericamente rispetto al complessivo dell'organico.
Infine, errata dovrebbe considerarsi anche l'affermazione secondo la quale l'onere della prova dell'insussistenza della ingovernabilità sarebbe ricaduta in capo alla dirigente.
Il primo motivo è da ritenersi infondato nel suo complesso.
Il Collegio osserva infatti, preliminarmente, che con il motivo in esame l'appellante non contesta il merito dell'accertamento ispettivo presupposto della procedura di trasferimento – la relazione all'esito del quale evidenzia un clima emergenziale nell'ambito del quale i docenti, il personale Ata, le componenti sindacali ecc. denunciavano vessazioni, umiliazioni, aggressioni verbali, con ripercussioni sulla vita scolastica e sulle famiglie, dalle quali pervenivano ulteriori segnalazioni – ma soltanto la violazione del principio del contraddittorio fra le parti, nel corso sia del procedimento ispettivo che di quello di trasferimento, e del diritto di difesa.
Quanto al richiamo all'art. D.M. n. 60/1996, si precisa che lo stesso dispone che “ai sensi dell'art.
24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi”. Dalla norma risulta chiaro, dunque,
6 che la secretazione degli atti debba essere disposta quando sottoposto a verifica ispettiva sia il dipendente o la scuola. Nella specie, l'ispezione era stata disposta “al fine della rilevazione della presenza di criticità, con riferimento alla serenità del clima scolastico, alle relazioni tra il personale scolastico e con il contesto territoriale, al fine di individuare eventuali responsabilità e possibili soluzioni per il superamento delle criticità riscontrate”; quindi, essendo l'attività ispettiva espletata nei confronti dell'istituzione scolastica alla cui guida era posta la dirigente, la secretazione
è stata correttamente disposta, così come corretto è il riferimento, contenuto nella decisione del giudice di prime cure, alla norma in questione.
Sulle osservazioni effettuate da parte appellante in merito alla presunta mancata terzietà dei soggetti chiamati ad espletare le attività ispettive, si precisa come gli ispettori, sia pur dipendenti del
, fossero comunque da considerare soggetti terzi, le cui funzioni si esplicano in un mero CP_1
accertamento di situazioni mediante verifiche basate su documenti e su assunzioni di dichiarazioni
(come correttamente dedotto dal , gli ispettori erano per legge soggetti la cui CP_1
professionalità era caratterizzata da autonomia e imparzialità; oltre ad essere chiamati soltanto a
“fotografare” in modo obiettivo una situazione di disagio e non a formulare accuse).
Diversamente argomentando, infatti, nessuna ispezione potrebbe essere effettuata e sarebbe, di per sé, sempre censurabile.
Quanto alla lesione del contraddittorio durante il procedimento di trasferimento d'ufficio, si osserva che alla stessa furono messi a disposizioni gli atti, come dalla consistente documentazione dalla stessa prodotta. Considerato il clima di particolare difficoltà venuto a crearsi all'interno della scuola, il fatto che fossero oscurati i nominativi dei dichiaranti o certe parti di documenti appare circostanza atta ad evitare, come affermato dal Ministero, possibili ritorsioni. Peraltro, nelle memorie del 28/01/2023, la dirigente, pur lamentando dette carenze, si difendeva analiticamente e in modo completo, contestando punto per punto le argomentazioni di cui alle singole pagine della relazione ispettiva.
Inoltre, la situazione di ingovernabilità poteva ben desumersi dal fatto che, come evincibile dagli atti, le lamentele provenivano da soggetti appartenenti a più settori dell'ambito scolastico (docenti,
Ata, ecc).
Infine, nulla veniva allegato dalla dipendente a fondamento delle sue richieste e al fine di ritenere l'insussistenza di tale situazione di ingovernabilità, attraverso la allegazione e prova di circostanze positive relative ad un diverso clima esistente all'interno della scuola.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, delle ragioni d'urgenza alla cui sussistenza è subordinato il trasferimento d'ufficio in corso di anno scolastico, che il Tribunale assumeva invece esistenti ed esplicitate: la pronuncia era, infatti,
7 censurabile, laddove il suddetto presupposto veniva ravvisato nella parte del provvedimento di trasferimento in cui si affermava l'esistenza di ragioni organizzative tali da assegnare alla dirigente un istituto meno complesso, senza tuttavia la specifica indicazione di ragioni di urgenza.
Anche il presente motivo è infondato.
Il provvedimento di trasferimento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, era infatti motivato anche sulle ragioni di urgenza. Nel provvedimento, immediatamente prima del passo riportato dal Tribunale in sentenza a fondamento di dette ragioni, l'Amministrazione aveva affermato: “pertanto, sussiste una situazione di insanabile conflittualità tra la dirigenza scolastica
e le varie componenti scolastiche di istituto, con riguardo alle relazioni sindacali e ai rapporti con i rappresentanti degli Enti istituzionali territoriali, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità con la permanenza in servizio nella scuola di titolarità della dirigente, tale da inficiare gravemente il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica e comprometterne insanabilmente il clima scolastico e lavorativo”.
E' evidente come in tale motivazione sia insita l'urgenza del provvedimento di trasferimento, a maggior ragione ove questo sia letto alla luce dei risultati dell'espletata attività ispettiva che avevano dato atto di una situazione di assoluta gravità nonché del malcontento del personale dinanzi alla prospettiva di una possibile permanenza della dirigente che avrebbe ingenerato possibili reazioni di protesta, da cui l'eventualità di un pregiudizio al buon andamento dell'anno scolastico che rendeva indifferibile l'adozione del provvedimento (tanto che la nomina del reggente era stata accolta con sollievo).
Con il terzo motivo, l'appello censura la sentenza nella parte relativa all'assegnazione della sede di destinazione, avendo il scelto l'ultima tra le sedi indicate come preferite da CP_1 Parte_1
pur essendo libere anche le altre indicate e che meglio rispondevano ai criteri di vicinorietà e raggiungibilità di cui all'art. 469 D.lgs. 297/1994.
Il motivo è infondato.
Quanto al fatto che non era stata assegnata la sede di prima scelta, l'Amministrazione aveva così motivato sulla sede assegnata: “RITENUTO che per comprovate ragioni organizzative, alla luce delle criticità emerse nella gestione di un contesto articolato quale quello dell'istituto omnicomprensivo di provenienza, sia opportuno assegnare la dipendente alla direzione di un istituto comprensivo, che rispetto agli istituti di istruzione superiore, seppure di pari fascia di complessità, presenta un ambiente strutturale più coerente con il curriculum vitae della DS;
VISTE le attuali disponibilità organiche nel ruolo regionale della dell'area dirigenziale;
Pt_3
8 RITENUTO che la sede di assegnazione debba essere individuata tra quelle rientranti nella medesima fascia di complessità dell'istituzione scolastica di provenienza della Dirigente
Scolastica;
VISTE le preferenze espresse dalla Dirigente scolastica in ordine alla sede di assegnazione e acquisite da questa amministrazione nel corso dell'incontro tenutosi in data 6.2.2023 (prot. DRTO
1361), che comprendono due istituti di istruzione superiore e un istituto comprensivo. […]”
È condivisibile la constatazione del Tribunale secondo cui, comunque, la sede assegnata era una tra quelle indicate dalla stessa la scuola di ST e quella assegnata sono ugualmente Parte_1
distanti dalla residenza di San Sepolcro dell'interessata (come da estratti google map) e da quest'ultima non erano state indicate difficoltà nell'eventuale raggiungimento della stessa sede.
I criteri di vicinorietà e raggiungibilità di cui all'art. 469 D.lgs. 297/1994, pertanto, devono considerarsi rispettati.
Devono poi considerarsi le valutazioni discrezionali effettuate dall'Amministrazione sulla tipologia di istituto più facilmente gestibile dalla dirigente secondo la professionalità della stessa, come affermato nel medesimo provvedimento.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l'errato riferimento (nell'assegnazione alla nuova sede) alla scadenza del contratto triennale di provenienza, fissata per il 31/08/2024, anziché alla diversa data del 31/08/2023 (termine dell'anno scolastico). Una simile scadenza, infatti, avrebbe comportato per – come si sottolinea nell'appello – la partecipazione alle operazioni di Parte_1
trasferimento in una fase successiva rispetto ai colleghi il cui contratto avesse scadenza il
31/08/2023, con evidente pregiudizio arrecato alla medesima, che avrebbe avuto scelta solo sui posti rimasti liberi dopo tale procedura di mobilità.
Sul punto, l'appellante dichiara cessata la materia del contendere per mancanza di interesse;
tuttavia, tale profilo rileverebbe, a suo dire, ai fini del regolamento delle spese processuali.
Il Collegio rileva che sul motivo è effettivamente cessata la materia controversa.
In ogni caso, il motivo di appello in esame avrebbe dovuto dichiararsi infondato sulla base di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), ai sensi del quale la durata dell'incarico – salvo il caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato – non può essere inferiore a tre anni (a prescindere, quindi, dalla sede).
Quanto al quinto motivo di appello, sulla richiesta di risarcimento danni, la sentenza di primo grado
è impugnata per aver il Tribunale respinto la domanda, in ragione della mancata declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento. Sotto il profilo del danno economico, in primo grado parte ricorrente aveva fatto riferimento alle spese sostenute da a seguito del Parte_1
9 trasferimento (doc. 28); con l'appello, chiede che venga acquisita in questo grado documentazione su contratto di locazione e spese per pedaggio autostradale per i rientri (rispettivamente, doc. 33 e
34), dovendo la stessa assistere persone dotate di certificazione ex L. 104/1992 (doc. 27).
Sul punto, il Collegio ritiene il motivo infondato sul presupposto della legittimità dell'agire dell'Amministrazione e con conferma della decisione di primo grado.
Con il sesto motivo, la sentenza del Tribunale di Pisa viene impugnata anche in ordine alle spese di lite, avendo il giudice di prime cure disposto l'integrale compensazione sulla base di un “fallace presupposto di una ritenuta parziale soccombenza reciproca”.
Secondo il Collegio, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche in punto di spese;
la decisione adottata sul punto era oltretutto più favorevole alla dirigente, prevalentemente soccombente in relazione alle vicende oggetto di causa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore indeterminabile della causa, per l'importo di € 3.473,00, oltre
15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.473,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 1 Aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
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