Sentenza 18 aprile 2003
Massime • 2
Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.. Qualora detto giudice, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio.
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.
Commentario • 1
- 1. Liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datoreAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2003, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE EO, elettivamente domiciliato in Roma, via Amiterno n. 3, presso l'avv. Stefano Notarmuzi, e rappresentato e difeso dall'avv. Lamberto Piccininni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR CO,, elettivamente domiciliato la Cancelleria della corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro AL, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 556 del Tribunale di Trani, depositata il 19 aprile 2000 (R.G. n. 2574/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Patrizia Mittiga Zandri per delega avv. Lamberto Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 ottobre 1997, EO AL proponeva opposizione avverso l'esecuzione promossa in suo danno dall'ex dipendente EO RZ per la realizzazione del credito, per trattamento di fine rapporto, di lire 20.431.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed in base al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro di Trani, sez. distaccata di Molfetta.
Deduceva l'opponente l'indebito rifiuto del creditore di riceversi la somma indicata nel precetto, da lui offerta al netto delle ritenute di legge, e la eccessiva entità del pignoramento per lire 35.000.000 eseguito nei suoi confronti in relazione al credito per cui si procedeva esecutivamente.
Il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, con ordinanza del 12 novembre 1997 sospendeva l'esecuzione, e per la causa di opposizione rimetteva le parti dinanzi al Pretore del lavoro, fissando l'udienza del 20 marzo 1998.
Quest'ultimo, anticipata,, su istanza del RZ, l'udienza di discussione, e nel contraddittorio con il AL - che, oltre ad insistere nella proposta opposizione, aveva avanzato domanda di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. - con sentenza del 17 aprile 1998 dichiarava la inammissibilità della riassunzione della causa effettuata dal RZ e compensava integralmente le spese di lite.
La decisione era appellata da entrambe le parti. Il AL lamentava la omessa pronuncia sulla opposizione all'esecuzione e sulla domanda di risarcimento danni, e chiedeva l'ulteriore risarcimento derivante dalla mancata utilizzazione della somma, oggetto del pignoramento presso terzi eseguito dal creditore;
il RZ deduceva l'erronea declaratoria d'inammissibilità della istanza da lui proposta e chiedeva anch'egli il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
Il Tribunale con sentenza del 30 marzo 2002 accoglieva parzialmente le impugnazioni, rigettando però l'opposizione proposta dal AL.
Osservava il giudice del gravame che ai fini della prosecuzione della causa di opposizione, la cui udienza di discussione dinanzi al giudice del lavoro era stata già fissata dal giudice di esecuzione, non era necessario alcun atto di riassunzione e che l'istanza avanzata dal RZ, al di là della imprecisione ravvisabile nella sua intitolazione, ove si faceva riferimento anche alla riassunzione, era soltanto una richiesta di anticipazione dell'udienza. In ordine ai motivi di opposizione formulati dal debitore, il Tribunale rilevava la inammissibilità delle questioni concernenti il contenuto del titolo esecutivo (ove era specificato che la somma per la quale era stato ingiunto il pagamento era al lordo delle ritenute di legge), essendo invece deducibili con i normali mezzi di impugnazione, ed escludeva la lamentata eccessività del pignoramento, considerati l'entità del credito, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese processuali maturate e maturante fino all'esito della procedura esecutiva. Osservava poi che le domande di risarcimento danni per responsabilità aggravata erano sfornite di prove e che quella di ulteriori danni avanzata dal TA per l'indisponibilità della somma pignorata era infondata, essendo priva di fondamento la opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta. Di questa sentenza il AL ha richiesto la cassazione, formulando cinque mezzi di annullamento.
Il RZ ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi, con i quali il ricorrente denuncia rispettivamente violazione degli artt. 409 e 437 cod. proc. civ. (primo motivo), dell'art. 112 stesso codice (secondo motivo) e degli artt. 2909 cod. civ. e 329, ultimo comma, cod. proc. civ. (terzo motivo), si incentrano sull'errore addebitato alla sentenza impugnata dell'annullamento della statuizione di inammissibilità della riassunzione. Il ricorrente assume che tale declaratoria del Pretore non si riferiva al profilo formale dell'istanza del RZ, se cioè atto di riassunzione o di anticipazione dell'udienza, ma alla mancanza di qualsiasi richiesta di rigetto della opposizione all'esecuzione, con la conseguenza della operatività delle preclusioni di cui agli artt. 414 e ss. cod. proc. civ.. Sostiene poi che in considerazione delle doglianze formulate nei due appelli, principale e incidentale - con il primo egli aveva lamentato la omessa pronuncia sulla opposizione all'esecuzione, mentre il RZ aveva concluso per il rigetto dell'appello principale, senza nulla dedurre in ordine alla declaratoria d'inammissibilità - il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il inerito dell'opposizione all'esecuzione, come invece aveva fatto, attribuendo alla impugnazione un contenuto oggettivamente più ampio rispetto a quello devoluto;
il gravame da lui proposto concerneva. sempre il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata anche per le somme dovute all'Erario a titolo d'imposta, e non questioni da demandare al giudice della cognizione per l'entità del credito. Deduce ancora che per il giudicato sulla statuizione d'inammissibilità era precluso al giudice di appello l'esame delle questioni di inerito della opposizione.
Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata per avere considerato sufficientemente specifici i motivi di appello del RZ, pur non investendo essi le argomentazioni con le quali il primo giudice aveva evidenziato la mancanza da parte del creditore opposto di qualsiasi richiesta di rigetto dell'opposizione, la inosservanza del requisito dell'esposizione dei fatti e l'omessa determinazione del petitum.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere sia la domanda risarcitoria sia quella ex art. 96 cod. proc. civ. e censura la pronuncia impugnata per avere affermato il diritto del RZ all'esecuzione forzata sulla base del dispositivo della sentenza, del Pretore di conferma del decreto ingiuntivo opposto, senza tenere conto che il creditore aveva agito in executivis in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per cui le argomentazioni addotte dal Tribunale con la giurisprudenza richiamata erano del tutto insufficienti a giustificare il diritto all'esecuzione.
Aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la documentazione prodotta relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e precisamente il verbale di causa dell'8 luglio 1999, ove risultava la deduzione con la quale il difensore del RZ aveva riconosciuto che la somma spettante a costui, a titolo di trattamento di fine rapporto e al netto delle ritenute di legge, era di lire 18.008-200.
Innanzitutto devono essere trattate, in quanto pregiudiziali, le questioni di inammissibilità dell'appello che il ricorrente pone con i primi quattro motivi di ricorso.
Riguardo alla dedotta nullità dell'atto di riassunzione del processo di primo grado da parte del RZ, è sufficiente rilevare che nella specie non ricorreva alcuna ipotesi di riassunzione, non sussistendo alcuna condizione di quiescenza del processo a seguito della rimessione della causa di opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, al quale era stato proposto il ricorso a norma dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., a quello del lavoro, entrambi appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, la Pretura di Napoli. Come è noto, la riassunzione è atto di impulso processuale che, diretto ad eliminare una situazione di quiescenza del processo, ha la funzione di consentire la sua prosecuzione, evitandone la estinzione, mentre invece ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti;
in tale ipotesi il procedimento continua, senza che si verifichi alcuna situazione di quiescenza, solo applicandosi, in quanto opposizione a titolo giudiziale in materia di lavoro, le norme del rito del lavoro.
Infatti la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato (all'epoca) della stessa pretura (prima cioè della soppressione di tale ufficio giudiziario conseguente alla istituzione del giudice unico di primo grado) non poneva un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio (cfr. fra le tante Cass. 21 maggio 1997 n. 4527), ed il Pretore, investito dell'opposizione all'esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, doveva provvedere alla istruzione della causa ed alla decisione indipendentemente dal valore della causa, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.. Nè è conferente il riferimento alle preclusioni di cui agli artt. 414 e ss. cod. proc. civ., che il AL ha pure richiamato a sostegno della nullità della riassunzione, poiché il creditore nel resistere alla opposizione proposta) non deve formulare alcuna domanda diretta ad accertare il diritto a procedere esecutivamente, derivando tale diritto dal titolo esecutivo già formato. Relativamente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e alla violazione del giudicato in ordine all'unica statuizione della sentenza del pretore, che il AL. addebita alla sentenza impugnata, evidenziando che l'appello da lui proposta non aveva ad oggetto la declaratoria d'inammissibilità, per cui il Tribunale "non avrebbe neppure potuto esaminare il merito dell'opposizione all'esecuzione e, quindi, non avrebbe dovuto dichiarare l'infondatezza della spiegata opposizione, per mancanza di una specifica avversa domanda sul punto", esse restano assorbite dal rigetto della prima censura esaminata. Va inoltre considerato che, essendo stati riproposti con i motivi dell'appello principale del AL i termini della opposizione dallo stesso avanzata, il Tribunale non avrebbe potuto procedere al riesame della controversia se non annullando la declaratoria di inammissibilità di cui alla pronuncia del Pretore.
Per quanto riguarda la doglianza proposta con il quarto motivo, il Tribunale ha messo in luce la specificità delle censure dell'appello incidentale del RZ, richiamando il loro contenuto, quale delineato nella esposizione in fatto, in relazione alla statuizione impugnata (la declaratoria di inammissibilità della riassunzione) e le critiche di omessa pronuncia del risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Sul punto, la sentenza impugnata è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lo quale ha costantemente affermato che l'onere di indicazione dei motivi specifici posto dall'art. 342 cod. proc. civ. è assolto, allorché la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza, come appunto nella specie, le statuizioni investite dal gravame e le ragioni di fatto e di diritto, in base alle quali è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (v. fra le più recenti Cass. 21 novembre 2001 n. 14670). Risolte le questioni pregiudiziali, si deve procedere all'esame dell'altro profilo del secondo mezzo di annullamento, concernente la omessa pronuncia sulla insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata anche per la parte del credito relativa alle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto.
Neppure tale censura è fondata. Nel sistema delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente di cui al titolo terzo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, i sostituti d'imposta specificati nel primo comma dell'art. 23 del medesimo d.P.R. sono obbligati ad operare all'atto del pagamento la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Nella specie, non si discute della legittimità della ritenuta d'acconto, la cui indagine nella controversia vertente fra lavoratore e datore di lavoro costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze Sezioni unite 3 aprile 1998 n. 3472, 9 giugno 1997 n. 5138, 7 maggio 1996 n. 4223 e numerose altre precedenti), non una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma una causa pregiudiziale di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria, e come tale devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Ai fini dell'applicazione di questo principio, si è inoltre precisato (v. Cass. sez. unite 9 marzo 1993 n. 2803, Cass. sez. lavoro 28 gennaio 1993 n. 1052) che a nulla rileva che la suddetta controversia sia insorta in sede di opposizione proposta dal datore di lavoro avverso l'esecuzione forzata promossa dal lavoratore per il pagamento di somme per spettanze retributive: infatti la causa di legittimità della ritenuta di acconto sull'Irpef effettuata dal datore rientra pur sempre nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma la riserva di giurisdizione in favore delle commissioni tributarie non fa venire meno la giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione all'esecuzione.
Qui l'opponente non si duole della legittimità della ritenuta di acconto e neanche mette in discussione le statuizioni contenute nel titolo esecutivo sull'ammontare del credito del lavoratore conteggiato al lordo della ritenuta di acconto, lamentando solo, conte lo stesso ha sottolineato in ricorso, l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata anche per le somme dovute allo Stato a titolo d'imposta. Questa insussistenza parziale del credito deve però derivare da fatti necessariamente successivi alla formazione del titolo esecutivo, in quanto in linea generale il giudicato copre il dedotto e il deducibile. E, del resto, si deve evidenziare, anche qui richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 11 luglio 2000 n. 9198, 26 luglio 1996 n. 6758, 9 giugno 199S n. 6537, 30 dicembre 1992 n. 13735), che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della loro determinazione inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha, come s'è detto innanzi, il potere di interferire. Ma nel caso in esame, il ricorrente, che come è pacifico in atti non ha corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto, non ha neppure dedotto di avere provveduto ad effettuare sulla relativa parte imponibile la ritenuta di acconto, e in definitiva non si può ritenere per tale parte la estinzione del credito, per il quale il lavoratore ha promosso l'esecuzione.
Il rigetto della censura ora esaminata non esclude, ovviamente, che il datore di lavoro assoggettato ad esecuzione forzata possa, sempre che provveda ad operare la ritenuta fiscale a suo carico sul trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, rinnovare l'opposizione all'esecuzione, prima che questa sia portata a compimento, per fare valere la parziale estinzione del credito del lavoratore.
Inammissibile in quanto priva di decisività, è la critica svolta con il primo profilo del quinto motivo, con la quale il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto fondata la esecuzione promossa dal RZ sul dispositivo della sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, mentre invece l'espropriazione era stata intrapresa dal creditore in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Osserva infatti la Corte che il ricorrente non deduce differenze quantitative del credito fra quello indicato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e quello della sentenza definitiva (differenza rilevante solo se il credito indicato nel primo titolo fosse stato di minore entità di quello indicato nel secondo), e neppure deduce soluzioni di continuità dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'esecuzione forzata, che, dapprima provvisoriamente esecutivo, è poi divenuto definitivamente esecutivo, sostituendosi al titolo precedente;
per cui non ha rilievo che il giudice dell'opposizione si sia riferito all'uno piuttosto che all'altro come titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione forzata promossa in danno del AL. Inammissibile, infine, è la doglianza relativa al rigetto delle due domande di risarcimento, poiché il ricorrente, che non ha esposto alcuna ragione a sostegno della dedotta censura, non ha adempiuto alla prescrizione di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2003