Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2003, n. 6337
CASS
Sentenza 18 aprile 2003

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Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.. Qualora detto giudice, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio.

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.

Commentario1

  • 1Liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datoreAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2003, n. 6337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6337
Data del deposito : 18 aprile 2003

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