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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/10/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 3438/2021 e vertente tra:
nata Messina il 29 gennaio 1988, c.f. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi anagrafici in agricoltura.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/10/2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Naturamica coop. sociale per 102 giornate annue;
che, l' le aveva comunicato di CP_2 averla cancellata dagli elenchi per tali anni e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni dal 2015 al 2019 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni dal 2015 al
2019 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Naturamica coop. sociale.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, che li ha attentamente osservati ed esaminati al fine di verificarne l'attendibilità, è emerso che la ricorrente, negli anni oggetto di causa, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Naturamica, coop. Sociale per 102 giornate annue.
Detti testimoni hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo prodotto dall si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la Naturamica ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
Dunque la ditta ha regolarmente svolto attività avvalendosi di manodopera bracciantile, che gli stessi ispettori riconoscono sussistente.
Certamente l'attività svolta dalla ricorrente non può che qualificarsi come agricola.
Non risultano prodotte nei termini di legge le dichiarazioni dei lavoratori né peraltro alcun riferimento viene fatto nel corso del giudizio.
CP_ L' ha prodotto esclusivamente il verbale ispettivo dal quale nulla si deduce relativamente alla parte oggi ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019, per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta Naturamica coop. sociale coop agricola, per 102 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa CP_2 iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in euro: 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 20/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 3438/2021 e vertente tra:
nata Messina il 29 gennaio 1988, c.f. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi anagrafici in agricoltura.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/10/2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Naturamica coop. sociale per 102 giornate annue;
che, l' le aveva comunicato di CP_2 averla cancellata dagli elenchi per tali anni e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni dal 2015 al 2019 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni dal 2015 al
2019 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Naturamica coop. sociale.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, che li ha attentamente osservati ed esaminati al fine di verificarne l'attendibilità, è emerso che la ricorrente, negli anni oggetto di causa, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Naturamica, coop. Sociale per 102 giornate annue.
Detti testimoni hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo prodotto dall si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la Naturamica ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
Dunque la ditta ha regolarmente svolto attività avvalendosi di manodopera bracciantile, che gli stessi ispettori riconoscono sussistente.
Certamente l'attività svolta dalla ricorrente non può che qualificarsi come agricola.
Non risultano prodotte nei termini di legge le dichiarazioni dei lavoratori né peraltro alcun riferimento viene fatto nel corso del giudizio.
CP_ L' ha prodotto esclusivamente il verbale ispettivo dal quale nulla si deduce relativamente alla parte oggi ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019, per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta Naturamica coop. sociale coop agricola, per 102 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa CP_2 iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in euro: 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 20/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena