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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12227/2020 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. BASSO CLAUDIA Parte_1
e dall'avv. MOSCOGIURI SANDRA
Ricorrente
C O N T R O
, CONTUMACE Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1. La ricorrente lavora dal 5.10.2018 alle dipendenze della Controparte_2
, in virtù di contratto di natura subordinata, con mansioni di
[...]
Educatrice. La cooperativa Solidarietà ha come oggetto sociale l'erogazione di servizi di assistenza in favore di persone disabili.
2. Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 la lavoratrice ha subito una riduzione della sua attività lavorativa, per effetto della riduzione della attività sociale della predetta cooperativa, disposta in conseguenza della situazione di pandemia COVID 19 dichiarata per l'intero territorio nazionale.
3. Sicchè per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 la lavoratrice ha percepito l'indennità del Fondo di solidarietà a parziale copertura delle ore di lavoro non prestate (si vedano buste paga). Invero, posto che la cooperativa datrice di lavoro opera in un settore non coperto dalla Cassa integrazione, il c.d. Fondo di solidarietà,
1 interviene in via sostitutiva alla CIG, fornendo strumenti di sostegno al reddito in caso di riduzione, sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti.
4. Il coniuge della ricorrente, sig. , è un lavoratore autonomo del settore privato (si Persona_1 veda prospetto modello ISEE per lavoratori autonomi). Il nucleo familiare è composto anche da un figlio minore,
, nato il [...] (si veda certificato di famiglia). Persona_2
5. In data 11.06.2020 la ricorrente ho presentato domanda “Bonus baby-sitter” per fruire delle connesse prestazioni con riferimento al minore . Persona_2
6. Con provvedimento del 24.06.2020, rigettava la domanda dell'istante, sulla base della CP_3 seguente motivazione: “Il richiedente risulta beneficiario di altre forme di sostegno al reddito - FONDI SI
COVID Richiedente”.
In particolare, ha eccepito: Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.l. 18 del 17.03.2020: diritto al riconoscimento del bonus baby sitting in caso di genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per riduzione dell'attività lavorativa.
Nel merito, parte ricorrente ritiene che la condizione di cui al comma 4 (…ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.) rileverebbe solo in caso di totale sospensione del rapporto di lavoro e non in caso di integrazione salariale per riduzione dell'orario di lavoro.
Ha così motivato in diritto:
A seguito delle prime applicazioni dell'istituto, con CIRCOLARE 73 DEL 17.06.20, l ha chiarito CP_3 come “i bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale,
l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata”.
Dunque, conformemente al richiamato dettato legislativo che fa espresso riferimento (esclusivamente) ai casi di
“sospensione o cessazione dell'attività lavorativa”, conferma che nel caso in cui il genitore sia beneficiario CP_3 di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, non opera la prescritta incompatibilità, ed il lavoratore avrà diritto a fruire del c.d. Bonus baby sitting.
2 Ebbene, tutto ciò premesso, atteso che l'odierna ricorrente ha subito una riduzione (non una sospensione totale) della sua attività lavorativa, percependo (in luogo della CIG, non prevista per il settore di riferimento)
l'assegno ordinario del Fondo di solidarietà in proporzione alle ore di riduzione della sua attività lavorativa, che nel nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa e vi è un minore di due anni che necessita di cura ed assistenza continua, sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento del bonus richiesto.
Si specifica, inoltre, che l'assegno ordinario del Fondo di solidarietà, corrisposto nella misura dell'80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della CIGO), è del tutto speculare rispetto all'istituto della cassa integrazione ordinaria;
sicchè, sarebbe in palese contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché con il principio di ragionevolezza e legittimo affidamento, escludere dai beneficiari del bonus baby sitting coloro che, in possesso dei requisiti previsti ex lege, abbiano subito una riduzione (e non una sospensione) della propria attività lavorativa, ed abbiano in conseguenza fruito dell'indennità del
Fondo di Solidarietà, in luogo della CIGO, in ragione dello specifico settore lavorativo di appartenenza …
pur ritualmente evocato in giudizio (cfr. deposito del 7.10.21) è rimasto contumace. CP_3
***
Il ricorso va rigettato. Da un lato, va premesso che la misura richiesta era temporanea e non più utilizzabile. Inoltre, va affermato come parte ricorrente abbia proposto ricorso dopo la scadenza del termine ultimo per la fruizione del bonus.
Quanto sopra fa ritenere che non possa essere disposto il riconoscimento della prestazione in forma specifica in quanto oramai non più esistente. Di questo appare consapevole lo stesso ricorso nella parte in cui, nelle conclusioni, chiede di: … condannare in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a provvedere al pagamento, secondo le modalità ritenute più opportune, …
Tra l'altro la modalità di erogazione non è quella diretta ma quella mediante accredito sul c.d. libretto di famiglia. Ed, inoltre, va ribadito come la somma di 1200 euro fosse il limite massimo di erogabilità ma non la cifra automaticamente erogata e che la stessa doveva quindi venire accreditata sul libretto di famiglia e usata in tale modalità in favore del prestatore di servizi di baby-sitting. Il venir meno del periodo di validità della provvidenza fa quindi residuare solo una ipotesi risarcitoria (che questa sia l'unica ipotesi residuale è confermato dal fatto che la p.es. anche per la carta docente il risarcimento in forma specifica è subordinato al permanere
3 nell'ordinamento scolastico. Nel caso di specie, il venir meno del periodo di riferimento normativo già al momento del deposito del ricorso giurisdizionale fa residuare la sola ipotesi risarcitoria).
Nel caso di specie, per quanto riguarda l'ipotesi risarcitoria va fatto presente che – non solo la parte non ha provato di avere subito un danno effettivo – ma neppure risulta allegato il teorico numero di ore mensili o settimanali che si sarebbe voluto utilizzare, la circostanza di avere rinunciato a usufruire (anche solo in parte dei servizi). Si ribadisce che 1200 euro rappresenta il limite massimo dei bonus da erogare, bonus soggetti – per le persone nelle condizioni della ricorrente – comunque un controllo di compatibilità dato che la fruizione di fondi parziali
Covid risulta solo parzialmente compatibile con la prestazione.
Inoltre, la modalità di accredito sul libretto di famiglia ipotizzava una funzionalizzazione della spese, già più non possibile al momento del deposito del ricorso giurisdizionale (il che comporta che solo domanda risarcitoria avrebbe potuto proporsi), e in ogni caso – anche a voler prescindere dalla necessaria azione risarcitoria – la parte doveva indicare in ricorso l'ammontare accreditabile in quanto la prestazione richiesta era solo parzialmente compatibile con la parziale integrazione e le somme – data la natura dell'accredito su libretto di famiglia – erano da intendersi da retrocedere laddove non utilizzate. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la modalità di domanda in forma specifica da un lato si ritiene non possibile in quanto azionata in giudizio dopo la scadenza legale del beneficio e dall'altro non risulta correttamente proposta né la provata la domanda in veste risarcitoria, unica che questo giudice ritiene possibile.
Quanto sopra rende non accoglibile il ricorso. Nulla per le spese data la contumacia di CP_3
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12227/2020, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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