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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2651/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ripetizione indebito”,
PROMOSSA DA
nata il [...] in [...] residente in [...]
Colle di
Papa 9 C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CodiceFiscale_1
AS (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Stumpo (c.f.: ) C.F._3
e EL OB (c.f.: , giusta procura generale allegata alla C.F._4 memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/5/2024, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “1) dichiarare totalmente o parzialmente irripetibile - l'indebito per il periodo dal 01.7.2020 al 31.12.2021, azionato con nota INPS ricevuta il 17.1.2023 e di conseguenza non dovuta la somma di € 1.819,13.
2) condannare l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 25/11/2024 per chiedere di:
“rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 12/12/2024, con rinvio per discussione con termine per note all'udienza del 23/10/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: in data 11/1/2022 l'INPS accertava un indebito sulla pensione percepita dalla ricorrente CAT. INV. CIV. 07580998 pari ad €
1810,79 per il periodo dall'1/1/2020 al 30/11/2021.
5. La ricorrente in data 12/2/2022 provvedeva al pagamento dell'indebito sopra indicato (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
2 6. Successivamente, in data 17/1/2023 comunicava alla ricorrente un ulteriore indebito sempre sulla stessa prestazione CAT. INV. CIV. 07580998 per il periodo dall'1/7/2020 al
31/12/2021 pari ad € 1819,13, con rateizzazione in 24 rate a partire da febbraio 2023.
7. La ricorrente promuoveva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data
29/12/2023, eccependo l'avvenuto pagamento a seguito di nota INPS dell'11/1/2022, che veniva rigettato con provvedimento del 30/6/2024 (v. doc. 5 allegato al ricorso); veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Osserva il decidente che, dall'esame degli atti di causa, è emerso che l' ha duplicato, CP_1 nei confronti della ricorrente, il provvedimento di ripetizione di indebito, poichè il provvedimento qui impugnato riguarda la medesima prestazione e il medesimo periodo - con una minima differenza - dall'1/7/2020 al 31/12/2021 e per il medesimo importo, rispetto a quello comunicato l'11/1/2022 per il periodo dall'1/1/2020 al 30/11/2021 per un importo pari ad € 1810,79 già pagato in data 12/2/2022 (v. doc. 8 allegato al ricorso); ne consegue che il provvedimento di ripetizione dell'indebito in questa sede impugnato costituisce duplicazione del medesimo indebito già comunicato e restituito dalla ricorrente anteriormente alla comunicazione del provvedimento in questa sede opposto;
per l'effetto, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1819,13 comunicato alla ricorrente con nota del 17/1/2023 per duplicazione della pretesa restitutoria già adempiuta dalla ricorrente in data 12/2/2022; per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
5. Le spese di lite.
9. Attesa la soccombenza, condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 1819,13 compreso nel II scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
3 2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
10. Condanna, dunque, l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1819,13 comunicato alla ricorrente con nota del 17/1/2023 per duplicazione della pretesa restitutoria già adempiuta dalla ricorrente in data 12/2/2022;
- condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Velletri, il 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ripetizione indebito”,
PROMOSSA DA
nata il [...] in [...] residente in [...]
Colle di
Papa 9 C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CodiceFiscale_1
AS (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Stumpo (c.f.: ) C.F._3
e EL OB (c.f.: , giusta procura generale allegata alla C.F._4 memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/5/2024, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “1) dichiarare totalmente o parzialmente irripetibile - l'indebito per il periodo dal 01.7.2020 al 31.12.2021, azionato con nota INPS ricevuta il 17.1.2023 e di conseguenza non dovuta la somma di € 1.819,13.
2) condannare l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario per averne anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 25/11/2024 per chiedere di:
“rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 12/12/2024, con rinvio per discussione con termine per note all'udienza del 23/10/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue: in data 11/1/2022 l'INPS accertava un indebito sulla pensione percepita dalla ricorrente CAT. INV. CIV. 07580998 pari ad €
1810,79 per il periodo dall'1/1/2020 al 30/11/2021.
5. La ricorrente in data 12/2/2022 provvedeva al pagamento dell'indebito sopra indicato (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
2 6. Successivamente, in data 17/1/2023 comunicava alla ricorrente un ulteriore indebito sempre sulla stessa prestazione CAT. INV. CIV. 07580998 per il periodo dall'1/7/2020 al
31/12/2021 pari ad € 1819,13, con rateizzazione in 24 rate a partire da febbraio 2023.
7. La ricorrente promuoveva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data
29/12/2023, eccependo l'avvenuto pagamento a seguito di nota INPS dell'11/1/2022, che veniva rigettato con provvedimento del 30/6/2024 (v. doc. 5 allegato al ricorso); veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Osserva il decidente che, dall'esame degli atti di causa, è emerso che l' ha duplicato, CP_1 nei confronti della ricorrente, il provvedimento di ripetizione di indebito, poichè il provvedimento qui impugnato riguarda la medesima prestazione e il medesimo periodo - con una minima differenza - dall'1/7/2020 al 31/12/2021 e per il medesimo importo, rispetto a quello comunicato l'11/1/2022 per il periodo dall'1/1/2020 al 30/11/2021 per un importo pari ad € 1810,79 già pagato in data 12/2/2022 (v. doc. 8 allegato al ricorso); ne consegue che il provvedimento di ripetizione dell'indebito in questa sede impugnato costituisce duplicazione del medesimo indebito già comunicato e restituito dalla ricorrente anteriormente alla comunicazione del provvedimento in questa sede opposto;
per l'effetto, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1819,13 comunicato alla ricorrente con nota del 17/1/2023 per duplicazione della pretesa restitutoria già adempiuta dalla ricorrente in data 12/2/2022; per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
5. Le spese di lite.
9. Attesa la soccombenza, condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 1819,13 compreso nel II scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
3 2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
10. Condanna, dunque, l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1819,13 comunicato alla ricorrente con nota del 17/1/2023 per duplicazione della pretesa restitutoria già adempiuta dalla ricorrente in data 12/2/2022;
- condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Velletri, il 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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