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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F.
) del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del foro di Milano, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in 22063 Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97, giusta procura in atti, i quali, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 031.2450345 ed agli indirizzi pec: Email_1
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– PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in 30174 Venezia – Mestre, Via Terraglio 63 e, per essa, quale mandataria, (C.F. e P. VA , in Controparte_2 P.VA_3 P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 30174 Venezia – Mestre, Via
Terraglio 63, nonché del procuratore generale alle liti, Avv. Senes Antonello (C.F.
) del foro di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Anthony Macchia (C.F. C.F._4 pagina 1 di 9 ), del foro di Monza con studio in 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via C.F._5
Dante Alighieri 64 unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Senes Antonello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anthony Macchia.
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
Le parti hanno rassegnato le seguenti definitive
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Il procuratore dell'attrice opponente insiste nell'accoglimento dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e chiede la caducazione degli effetti del secondo atto di precetto notificato (per le medesime ragioni espresse dal Tribunale di Monza, Sez. III Civile, Dott.ssa Caterina Rizzotto, causa n.
5543/2023, sentenza n. 2796/2024, pubblicata il 19.11.2024), ovverosia per la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale della sedicente cessionaria, nonché l'invalidità dei contratti di cessione non avendo la controparte prodotto nel presente giudizio alcun documento volto a provare la cessione in oggetto. Si chiede l'ammissione della C.T.U. tecnico contabile e della richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. come formulata in atti.”
Per la convenuta:
“Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione a precetto ex artt. 615, I comma, e 617, I comma, c.p.c. nella parte in cui viene richiesta la sospensione degli effetti del decreto ingiuntivo;
2) in via preliminare, principale e nel merito, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto, in quanto infondata per insussistenza dei relativi presupposti, e per l'effetto rigettare le domande proposte dal sig.
[...] nei confronti della Banca;
Pt_1
3) in via subordinata, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti della Banca, siccome Parte_1 inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
4) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e pagina 2 di 9 giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132
n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498;
Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ.
12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib.
Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• quale mandataria di in data Controparte_2 Controparte_1
11.4.2022 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1159/2022 nei confronti del sig.
Pt_1
• il summenzionato decreto ingiuntivo non veniva opposto nei termini di legge dal debitore e, pertanto, diveniva esecutivo;
• sulla base di tale titolo, la creditrice notificava al sig. un primo atto di precetto, opposto Pt_1 dal debitore;
• con un secondo atto di precetto, notificato in forza del medesimo decreto ingiuntivo,
[...] ngiungeva al debitore il pagamento di € 9.257,69; Controparte_1
• con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. promuoveva opposizione avverso tale Pt_1 secondo atto di precetto, deducendo i seguenti motivi di illegittimità: a) la presenza di pagina 3 di 9 clausole abusive nel contratto di finanziamento con apertura di credito su carta revolving; b)
l'incertezza del credito azionato;
c) l'applicazione di un tasso di interesse usurario al contratto di finanziamento sopra menzionato;
d) il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e della prova circa l'avvenuta cessione del credito in blocco;
• sulla base dei motivi sopra indicati, il sig. formulava istanza di sospensione del titolo e Pt_1 del precetto inaudita altera parte;
• parallelamente, il debitore promuoveva altresì opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1159/2022, stante l'asserita presenza nello stesso di clausole abusive;
• il giudice investito del merito, con provvedimento del 26.09.2024 non disponeva la sospensione dell'esecutività del titolo “posto che, anche nell'ipotesi di accertata nullità di clausole, sarebbe comunque dovuto in restituzione il capitale finanziato”;
• con comparsa del 9.12.2024 si costituiva in giudizio e per Controparte_1 essa eccependo l'insussistenza dei gravi motivi necessari per Controparte_2 concedere la sospensiva, a fortiori a fronte del provvedimento del 26.09.2024 emesso dal
Giudice dell'opposizione tardiva, con il quale non è stata disposta la sospensione dell'esecutività del titolo;
• sulla base di tali assunti, la convenuta, contestando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva rigettarsi l'istanza di sospensione e, nel merito,
l'opposizione promossa;
• con provvedimento del 14.11.2024, il Giudice, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la necessità di decidere all'esito del contraddittorio, fissava udienza al 12.12.2024 per la comparizione delle parti avanti a sé;
• all'udienza così fissata, le parti, richiamati i propri atti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi tratte e il Giudice si riservava;
• a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 21.01.2025 il Giudice dell'esecuzione, preso atto del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo con provvedimento del 26.09.2024 del giudice dell'opposizione tardiva, rigettava a sua volta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto “…..il decreto ingiuntivo n. 1159/2022 dell'11.4.2022 costituisce(va) un titolo esecutivo pienamente valido ed efficace”;
pagina 4 di 9 • depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 31.03.2025 le parti insistevano per le relative conclusioni e il Giudice si riservava;
• con provvedimento del 18.06.2025 il Giudice investito dell'opposizione tardiva, ritenendo infondate tutte le doglianze sollevate dal debitore in relazione alla presunta presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1159/2022 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.;
• a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 28.04.2025 il Giudice fissava per la spedizione della causa a sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 10.07.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
• depositate le memorie ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 10.07.2025 causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato in diritto che:
• nel giudizio di opposizione all'esecuzione avviato sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo qualora ne comportino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione possono essere sollevati, ove ancora possibile, unicamente nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo (Cass. Ci. Sez. II, n. 2785 del 04/02/2025);
• con riferimento al caso di specie, l'unico motivo di opposizione non inerente al merito della formazione del titolo, e quindi meritevole di vaglio, è quello relativo alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente e alla prova della cessione di crediti in blocco;
• la prova della titolarità del credito ceduto “in blocco” trova disciplina nelle Leggi n. 52/1991 in materia di factoring (il cui art. 3 menziona espressamente la cessione in “massa” dei crediti pecuniari di impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato) e n. 130/1999, che sulla cessione in blocco innesta la cd. cartolarizzazione (o “securitisation”);
pagina 5 di 9 • in particolare l'art. 4 della L. n. 130/1999, nell'intento di agevolare il cessionario nell'espletamento degli incombenti post-cessione con richiamo all'art. 58, commi 2, 3 e 4
T.U.B., dispone che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica al debitore ceduto;
• tanto premesso, le contestazioni sollevate dal debitore in sede di opposizioni in ambito esecutivo (siano esse a precetto, ovvero all'esecuzione già avviata) determinano un'inversione della posizione processuale, tale da porre in capo al creditore l'onere della prova della propria titolarità;
• pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
• per soddisfare tale onere può non essere sufficiente la produzione dell'estratto della cessione iscritto nel Registro delle Imprese e pubblicato sulla G.U., elementi che – di converso – sicuramente consentono l'opponibilità della cessione al debitore ai sensi dell'art. 4 L.
130/1999 (ponendosi sullo stesso piano degli oneri probatori di cui all'art. 1264 c.c.);
• tuttavia, con una recente pronuncia, che ha ripreso e condiviso un orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire (Cass. 13 giugno 2019 n. 15884; Cass. 26 giugno
2019 n. 17110; Cass. 29 dicembre 2017 n. 31118), la Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che in caso di cessione in “blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 TUB, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua
pagina 6 di 9 di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n.5 c.p.c.”;
• peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 12007 del 2024);
• inoltre, l'art. 1262 cc postula che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, essendo tale consegna funzionale a consentire al cessionario di esibire il documento a fini probatori del credito, presupponendone la disponibilità, e dunque, la titolarità;
• ne consegue che, in presenza di un estratto dettagliato e idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti, il Giudice può prescindere dalla produzione del contratto di cessione e ritenere provata la cessione del credito anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti;
• in particolare, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n.
31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).” (Cass. civ.
7.10.2024, n. 26127).
Applicando suddetti principi al caso di specie il Tribunale ritiene che:
• le doglianze formulate dal debitore nel presente giudizio di opposizione rappresentano meri richiami e riproposizioni dei motivi già formulati nell'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, pertanto, costituiscono motivi riservati alla cognizione di merito inammissibili in questa sede;
pagina 7 di 9 • l'opposizione tardiva è stata integralmente rigettata con provvedimento del 18.06.2025, e il decreto ingiuntivo n. 1159/2022 è stato dichiarato esecutivo;
• tale titolo, pertanto, allo stato è pienamente valido ed efficace;
• l'unica questione ancora riservata al vaglio del Giudice dell'opposizione esecutiva inerisce la sussistenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente, cessionaria del credito;
• pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione, la documentazione depositata dalla creditrice è idonea a dimostrare inequivocabilmente la sussistenza di legittimazione attiva in capo alla stessa;
• in particolare, la creditrice ha prodotto:
- l'atto di cessione del 13.12.2022, composto da proposta a firma di
[...]
accettazione di Controparte_3 Controparte_1
- l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24.12.2022 (codice redazionale TX22AAB13710), ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/93 (TUB);
- la “Lista Amaltea”, contenente l'elenco analitico dei crediti oggetto di cessione, tra cui figura anche la posizione creditoria relativa al Sig. ; Parte_1
- la comunicazione di avvenuta cessione ex art. 1264 c.c., datata 16.01.2023 e regolarmente ricevuta dall'opponente in data 25.01.2023, attestante il trasferimento del credito da
Controparte_3 Controparte_1
- il contratto di finanziamento, fonte del credito oggetto di cessione, a suo tempo sottoscritto dal Sig. con AG (cfr. doc. n. 8 fasc. opposta); Pt_1
- comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (in data 6.7.2016) inviata da AG al Sig. (cfr. doc. n. 9 fasc. cit.); Pt_1
• tale corredo documentale nella disponibilità del cessionario, costituente presunzioni gravi, precise e concordanti, consente di provare l'intervenuta cessione nonché la titolarità del CP_ credito in capo a .
Per tutte le considerazioni sopra svolte, l'opposizione non è fondata e va rigettata.
Le spese ex art 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ed in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex artt. 615 comma
1 e 617 comma 1 c.p.c. instaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale mandataria, ogni altra istanza eccezione e
[...] Controparte_2 deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento della somma di € 3.000,00, oltre VA, CPA e spese Parte_1 generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Sentenza ex lege esecutiva per il capo di condanna.
Così deciso in Monza, lì 28 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 9 di 9