TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2819/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(CF: ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22.04.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tinto (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio in Succivo (CE), Piazza IV Novembre n. 14-16, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025 le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 30.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti pagina 1 di 3 [...]
e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli Pt_1 Parte_2
(NA), il 26.06.2004, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nasceva il 03.10.2005 il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dedotta una crisi coniugale tale da Persona_1 rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sent. n. 706/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 23.12.2024 e passata in giudicato, veniva omologata la separazione consensuale e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio per l'udienza del 03.07.2025 a trattazione scritta.
All'udienza del 03.07.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.07.2025 i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi alla Dr.ssa Scognamiglio Anna del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza non definitiva n. 706/2024 pubblicata il 23.12.2024 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni indicate di cui alla separazione consensuale, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Poiché tali condizioni non sono contrarie a norme imperative possono essere integralmente recepite da questo Collegio.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 in Napoli (NA) da
, nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2 di Napoli (NA) il 22.04.1974, alle condizioni di cui alla separazione consensuale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Sez. S dell'anno
2004) per le incombenze di cui al DPR 396/2000; pagina 2 di 3 - nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(CF: ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22.04.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tinto (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio in Succivo (CE), Piazza IV Novembre n. 14-16, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03.07.2025 le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 30.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti pagina 1 di 3 [...]
e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli Pt_1 Parte_2
(NA), il 26.06.2004, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nasceva il 03.10.2005 il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dedotta una crisi coniugale tale da Persona_1 rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sent. n. 706/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 23.12.2024 e passata in giudicato, veniva omologata la separazione consensuale e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio per l'udienza del 03.07.2025 a trattazione scritta.
All'udienza del 03.07.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.07.2025 i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi alla Dr.ssa Scognamiglio Anna del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza non definitiva n. 706/2024 pubblicata il 23.12.2024 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni indicate di cui alla separazione consensuale, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Poiché tali condizioni non sono contrarie a norme imperative possono essere integralmente recepite da questo Collegio.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 in Napoli (NA) da
, nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2 di Napoli (NA) il 22.04.1974, alle condizioni di cui alla separazione consensuale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Sez. S dell'anno
2004) per le incombenze di cui al DPR 396/2000; pagina 2 di 3 - nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3