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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 86 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1 della UN (FG) il 03/02/1965), rappresentata e difesa dall'avv. Parrelli Attilio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ventura
Domenica, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 23, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Castelnuovo della UN (FG) il
27/10/1986;
-considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo della UN (FG) il 27/10/1986; b) dal matrimonio sono nati i figli
(26.07.1987), (01.11.1988), Persona_1 Persona_2 Persona_3
(08.01.1999) e (08.01.1999), tutti maggiorenni ed Persona_4 indipendenti economicamente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate in data 06.03.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo della UN (FG), atto n. 7, parte 2, serie A, anno 1986, alle seguenti condizioni:
- i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di stabilire la propria residenza dove meglio creda, portandosi mutuo rispetto;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
- i coniugi dichiarano che non esistono particolari beni mobili o regali nuziali da suddividere tra loro.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castelnuovo della UN (FG), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.09.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 86 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1 della UN (FG) il 03/02/1965), rappresentata e difesa dall'avv. Parrelli Attilio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ventura
Domenica, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 23, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Castelnuovo della UN (FG) il
27/10/1986;
-considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo della UN (FG) il 27/10/1986; b) dal matrimonio sono nati i figli
(26.07.1987), (01.11.1988), Persona_1 Persona_2 Persona_3
(08.01.1999) e (08.01.1999), tutti maggiorenni ed Persona_4 indipendenti economicamente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate in data 06.03.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo della UN (FG), atto n. 7, parte 2, serie A, anno 1986, alle seguenti condizioni:
- i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di stabilire la propria residenza dove meglio creda, portandosi mutuo rispetto;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
- i coniugi dichiarano che non esistono particolari beni mobili o regali nuziali da suddividere tra loro.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castelnuovo della UN (FG), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.09.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna