Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 2785
CASS
Sentenza 4 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 29 gennaio 2025, con numero di registro generale 10468/2023. Le parti in causa erano una banca cessionaria e il fallimento di una società, con la prima che contestava l'opponibilità di una sentenza di condanna emessa nei confronti della cedente, in liquidazione coatta amministrativa. La banca sosteneva che la sentenza non fosse opponibile a causa della sua emissione dopo l'apertura della procedura concorsuale, invocando l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la sentenza impugnata, pur essendo inefficace nei confronti della cedente, non era giuridicamente inesistente. La Corte ha sottolineato che le contestazioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo non potevano essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma dovevano essere trattate nel giudizio di merito, ancora pendente. Inoltre, ha ribadito che la cessione dell'azienda comprendeva anche le passività, rendendo la cessionaria legittimata a rispondere delle obbligazioni derivanti dalla sentenza. La Corte ha quindi confermato la legittimità del titolo esecutivo e la sua opponibilità alla cessionaria, condannando la banca ricorrente al pagamento delle spese legali.

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Massime1

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 2785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2785
Data del deposito : 4 febbraio 2025

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