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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 998/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUBINO NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2015, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 13920100002706756000, relativa all'anno 2009, e n. 13920100010777540000, relativa ai contributi per gli anni 2008 e
2009, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva. Assumeva il ricorrente che l' , con avviso di accertamento n. 2202000114198, aveva provveduto ad annullare CP_1
le giornate agricole che avevano originato i contributi richiesti, con conseguente insussistenza del credito. Aggiungeva, inoltre, che le somme erano state in parte già incassate dall' in modo indebito, venendo poi compensate. CP_1
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'incompetenza del CP_1
giudice ordinario in favore della giurisdizione delle commissioni tributarie. Nel merito, l' affermava di avere provveduto allo sgravio delle cartelle impugnate CP_2
nelle more del giudizio: in particolare, dichiarava che la cartella n.
13920100002706756000, era stata sgravata integralmente, mentre la cartella n.
13920100010777540000 risultava sgravata solo parzialmente, senza fornire adeguata motivazione circa l'impossibilità di annullare anche la parte residua.
3. Con la memoria di costituzione, l' depositava inoltre copia di una e-mail interna CP_1 inviata all'avvocato dell' , nella quale si comunicava l'intenzione di procedere CP_2
allo sgravio delle cartelle – identificabili, per contenuto e contesto, come quelle oggetto del presente giudizio.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' , che ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione tributaria. CP_1
L'eccezione è infondata.
5. Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 22080 del
22 settembre 2017), la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali appartiene al giudice ordinario, trattandosi di crediti di natura non tributaria. Tale orientamento è consolidato e si fonda sull'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999, che attribuisce la giurisdizione in materia di contributi obbligatori agli enti previdenziali al giudice del lavoro. Ne consegue che l'opposizione alle cartelle emesse per contributi deve essere conosciuta dal giudice ordinario, e non dalle CP_1 commissioni tributarie. Pertanto, l'eccezione di incompetenza va rigettata.
6. Nel merito, l'opposizione è fondata.
2 7. Agli atti risulta che l' ha proceduto (o ha comunque manifestato l'intenzione di CP_1
procedere) allo sgravio totale della cartella n. 13920100002706756000 e allo sgravio parziale della cartella n. 13920100002706756000, Tuttavia, l' non ha fornito CP_2
alcuna spiegazione tecnica o giuridica che giustifichi il mantenimento della residua pretesa contributiva, nonostante l'annullamento delle giornate lavorative da cui essa trae origine. La mancanza di una motivazione puntuale impedisce al giudice di verificare la legittimità residua della cartella e rende fondata la domanda di annullamento integrale.
8. Ulteriore elemento confermativo è rappresentato dalla e-mail prodotta dall' in CP_1 giudizio, che conferma l'intento dell'Istituto di procedere allo sgravio delle cartelle, implicitamente riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico dell' , che ha resistito in giudizio senza fornire una compiuta CP_1
giustificazione alla propria pretesa residua, determinando così la necessità del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente. Non ricorrono nella specie giusti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_2
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dall' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso;
3. Annulla le cartelle di pagamento n. 13920100002706756000 e n.
13920100002706756000;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2
D.M. 55/2014.
Così deciso, 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 998/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUBINO NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2015, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 13920100002706756000, relativa all'anno 2009, e n. 13920100010777540000, relativa ai contributi per gli anni 2008 e
2009, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva. Assumeva il ricorrente che l' , con avviso di accertamento n. 2202000114198, aveva provveduto ad annullare CP_1
le giornate agricole che avevano originato i contributi richiesti, con conseguente insussistenza del credito. Aggiungeva, inoltre, che le somme erano state in parte già incassate dall' in modo indebito, venendo poi compensate. CP_1
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'incompetenza del CP_1
giudice ordinario in favore della giurisdizione delle commissioni tributarie. Nel merito, l' affermava di avere provveduto allo sgravio delle cartelle impugnate CP_2
nelle more del giudizio: in particolare, dichiarava che la cartella n.
13920100002706756000, era stata sgravata integralmente, mentre la cartella n.
13920100010777540000 risultava sgravata solo parzialmente, senza fornire adeguata motivazione circa l'impossibilità di annullare anche la parte residua.
3. Con la memoria di costituzione, l' depositava inoltre copia di una e-mail interna CP_1 inviata all'avvocato dell' , nella quale si comunicava l'intenzione di procedere CP_2
allo sgravio delle cartelle – identificabili, per contenuto e contesto, come quelle oggetto del presente giudizio.
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' , che ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione tributaria. CP_1
L'eccezione è infondata.
5. Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 22080 del
22 settembre 2017), la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali appartiene al giudice ordinario, trattandosi di crediti di natura non tributaria. Tale orientamento è consolidato e si fonda sull'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999, che attribuisce la giurisdizione in materia di contributi obbligatori agli enti previdenziali al giudice del lavoro. Ne consegue che l'opposizione alle cartelle emesse per contributi deve essere conosciuta dal giudice ordinario, e non dalle CP_1 commissioni tributarie. Pertanto, l'eccezione di incompetenza va rigettata.
6. Nel merito, l'opposizione è fondata.
2 7. Agli atti risulta che l' ha proceduto (o ha comunque manifestato l'intenzione di CP_1
procedere) allo sgravio totale della cartella n. 13920100002706756000 e allo sgravio parziale della cartella n. 13920100002706756000, Tuttavia, l' non ha fornito CP_2
alcuna spiegazione tecnica o giuridica che giustifichi il mantenimento della residua pretesa contributiva, nonostante l'annullamento delle giornate lavorative da cui essa trae origine. La mancanza di una motivazione puntuale impedisce al giudice di verificare la legittimità residua della cartella e rende fondata la domanda di annullamento integrale.
8. Ulteriore elemento confermativo è rappresentato dalla e-mail prodotta dall' in CP_1 giudizio, che conferma l'intento dell'Istituto di procedere allo sgravio delle cartelle, implicitamente riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico dell' , che ha resistito in giudizio senza fornire una compiuta CP_1
giustificazione alla propria pretesa residua, determinando così la necessità del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente. Non ricorrono nella specie giusti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_2
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dall' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso;
3. Annulla le cartelle di pagamento n. 13920100002706756000 e n.
13920100002706756000;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2
D.M. 55/2014.
Così deciso, 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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