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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6630/18 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6630 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30
maggio 2018 resa dall' e vertente Controparte_1
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Citra il 9.07.1980, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
(con sede a Eboli alla via R. Romano, partita IVA rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Michele Cuozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Valva
alla Contrada Mezzena n. 3 in virtù di mandato in atti
OPPONENTE
E
, C.F. Controparte_1
in persona del Direttore ad interim dr. , subentrato P.IVA_2 Controparte_3
nella carica, ente pubblico non economico rappresentato e difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30 maggio
2018 resa dall Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed infatti dalla documentazione in atti, in particolare il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento ispettivo n.29/1 del 2016, che hanno fede privilegiata di atto pubblico, e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'accertamento, risulta provata la violazione contestata dall . CP_1
Le allegazione difensive dell'opponente, volte a contestare la documentazione in atti,
non risultano supportate da alcuna prova.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30 maggio 2018 resa dall
[...]
. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A
del 30 maggio 2018 resa dall;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
complessivi € 750,00, di cui € 130,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 6 marzo 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6630 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30
maggio 2018 resa dall' e vertente Controparte_1
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Citra il 9.07.1980, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
(con sede a Eboli alla via R. Romano, partita IVA rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Michele Cuozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Valva
alla Contrada Mezzena n. 3 in virtù di mandato in atti
OPPONENTE
E
, C.F. Controparte_1
in persona del Direttore ad interim dr. , subentrato P.IVA_2 Controparte_3
nella carica, ente pubblico non economico rappresentato e difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30 maggio
2018 resa dall Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed infatti dalla documentazione in atti, in particolare il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento ispettivo n.29/1 del 2016, che hanno fede privilegiata di atto pubblico, e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'accertamento, risulta provata la violazione contestata dall . CP_1
Le allegazione difensive dell'opponente, volte a contestare la documentazione in atti,
non risultano supportate da alcuna prova.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A del 30 maggio 2018 resa dall
[...]
. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 752/3 9A
del 30 maggio 2018 resa dall;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
complessivi € 750,00, di cui € 130,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 6 marzo 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio