Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1013 / 2020 (cui è riunito il 2999/20)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. GUARINO ROCCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190007083085000 notificato in data
5.2.2020, afferente a contributi dovuti a titolo di gestione, anno 2012, e avverso la comunicazione del 10.09.2020, Racc. n. 68976738145-8, ricevuta il
22.09.2020, afferente a contributi dovuti a titolo di gestione separata relativamente al periodo 2014. Ha dedotto la prescrizione delle pretese contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'insussistenza della prescrizione dei contributi richiesti, ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e per l'effetto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme risultanti dal provvedimento opposto.
§§§§
Il ricorso è fondato in ragione delle seguenti considerazioni.
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' CP_1.
Deve ritenersi consolidato l'orientamento della Suprema Corte che, intervenuta sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti dovuti alla gestione di cui all'art. 2 L. n. 335/1995, afferma come"in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"
(così Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2018 n. 27950). La Corte di legittimità ha, in particolare, rilevato che "[...] in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) [...]" e che "[...] pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935) [...]”.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa (Cass. sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n.
22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).
Quanto ai contributi relativi all'anno 2012, viene in rilievo il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013.
L'art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce:
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
Si deve avere riguardo al primo termine dell'8 luglio 2013, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l'CP_1 può dunque far valere i propri diritti.
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2012, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era · per quanto detto - da individuarsi
-
al 8.7.2013, sicché alla data di notifica della nota CP 1 con la quale è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (5.2.2020) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale (essendo venuto a scadenza l'8.7.2018).
Stesso discorso per i contributi relativi all'anno 2014.
Per questi viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015, secondo cui i contribuenti, che sono tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2015, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2015. Pertanto, è da tale termine che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l'CP_1 può far valere i propri diritti.
Ebbene, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era per quanto detto da individuarsi al 6.7.2015, pertanto al momento della notifica dell'avviso bonario per il pagamento della contribuzione a titolo di gestione separata anno
2014, avvenuta in data 22.09.2020, risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale (essendo venuto a scadenza il 6.7.2020).
A tanto consegue l'accoglimento dei ricorsi riuniti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese nella dall' Pt 2 nell'avviso di addebito n. 33420190007083085000 e comunicazione del 10.09.2020, Racc. n. 68976738145-8;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO