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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1413/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1413/2022 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 399/2022 dell'1/02/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento n. R.G. n. 10833/2019 - vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Spaziano, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Vairano NO (CE), Via Volturno, n. 93;
appellante
e
(P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore - e per essa la mandataria (già (P.IVA: CP_2 CP_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Alessandro Fastoso, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazzetta Giulio
Rodinò, n. 18 presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Caiazzo;
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 con atto di citazione del 5.12.2019 deduceva che: a) con atto di Parte_1
pagina 1 di 19 precetto notificato il 18/10/2019, la aveva intimato all'opponente Controparte_1 il pagamento della somma di Euro 99.299,40 oltre interessi convenzionali dal 09/10/2019, cpa e iva, nonché spese e diritti successivi, dovuta in virtù del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15/10/1999 (Repertorio n. 266.273 – Raccolta n. 32.455), con il quale veniva erogata la somma di € 77.468,53 (£ 150.000.000); b) in virtù dell'art. 4 del contratto, la somma capitale mutuata doveva essere restituita entro 15 anni dal 01/11/1999 mediante trimestralità posticipate da pagarsi senza interruzioni presso gli sportelli della banca;
c) nel contratto era previsto che dette trimestralità comprendessero una quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di anno 15 oltre ad interessi;
d) ai sensi dell'art. 5, il mutuo veniva regolato “ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 in essere per valuta data di decorrenza delle singole rate e cioè variabile ogni tre mesi a partire dal 1.2.2000 maggiorato di due (2) punti percentuali in ragione d'anno. Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 in essere per valuta data di messa a disposizione dell'importo, maggiorato di due (2) punti in ragione d'anno”; e) in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata venivano stabiliti interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di riferimento previsto dall'articolo 2, c.1 , D.Lgs 213/98 (già TUS) in vigore, maggiorato di 8,50 punti percentuali in ragione d'anno; f) a garanzia dell'esatto adempimento a carico della parte mutuataria, veniva concessa, in favore della Banca, ipoteca sull'immobile sito nel Comune di Galluccio (CE), Via S. Bartolomeo/ex Via Martoni, n. 23, riportato nel N.C.E.U.. del
Comune di Galluccio al foglio 29, p.lla 53 sub. 4; g) la parte opposta, a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, aveva promosso procedura immobiliare innanzi al Tribunale di Cassino RGE 115/2002, di cui l'opponente non era parte, ed a seguito della quale veniva parzialmente soddisfatta. ha dedotto: 1) la prescrizione del diritto;
2) l'inesistenza di un titolo Parte_1 esecutivo;
3) la natura usuraria degli interessi;
4) l'illegittimità del tasso di mora applicato sull'intera rata;
5) l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” applicato nel contratto di mutuo e chiedeva: “Dichiarare la prescrizione nei confronti della sig.ra
[...]
di tutti i diritti derivanti dal contratto di mutuo azionato dalla banca Parte_1 opposta per tutto quanto esposto nel punto sub A) della premessa del presente atto.
In via gradata, ma pur sempre preliminarmente
- Dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per tutto quanto esposto nel punto sub B) della premessa del presente atto.
In via subordinata, senza accettazione del contraddittorio e acquiescenza - Accertare e
pagina 2 di 19 dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo stipulato in data 15/10/1999, per tutto quanto esposto nel punto sub C) della premessa del presente atto.
- Conseguentemente, dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interessi.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del tasso di mora applicato sull'intera rata, per tutto quanto esposto nel punto sub D) della premessa del presente atto.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”, con conseguente declaratoria di nullità parziale, ex art. 1419 c.c., per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c., del contratto di mutuo ipotecario, per tutto quanto esposto nel punto sub E) della premessa del presente atto…”.
Si costituiva la , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
1.2 All'esito, il Tribunale, con la pronuncia in esame, ha rigettato l'opposizione.
Il Giudice di primo grado ha superato l'eccezione di prescrizione e ha ritenuto che il contratto configurasse titolo esecutivo.
Inoltre, “quanto alla doglianza relativa all'applicazione di un tasso effettivo usurario, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica e priva di qualsivoglia idoneo supporto probatorio e documentale, limitandosi parte opponente ad affermarne la sussistenza senza neppure indicare le modalità di calcolo di tale “tasso effettivamente applicato”. In particolare, l'analisi tecnica di parte depositata in allegato all'atto di citazione deve ritenersi totalmente inattendibile perché si limita ad affermare la sussistenza di un tasso effettivamente applicato superiore al tasso soglia, senza minimamente indicare le formule matematiche applicate ed i relativi calcoli.
Ad ogni modo, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, dal momento che il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione risultava pari al 5,405%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente, per quanto indicato dalla stessa parte opponente, era pari al 7,35%.
Il “tasso effettivamente applicato”, indicato da parte opponente come pari al 11,97%, appare, presumibilmente, determinato dalla scorretta sommatoria tra TAEG, indicato dall'opponente come pari a 3,47%, senza alcuna precisazione sulle modalità di calcolo, e tasso di mora, indicato come pari all'8,50% (cfr. tabella contenuta nell'analisi tecnica di parte)”.
Circa la dedotta usurarietà del tasso degli interessi moratori, il Tribunale ne ha evidenziato sia la tardività sia la genericità, anche se poi ne ha comunque valutato l'infondatezza nel merito.
Ancora, in ordine alla contestazione relativa alla capitalizzazione degli interessi anche pagina 3 di 19 collegata al cd. ammortamento alla francese, il Tribunale, dopo avere ricostruito la fattispecie, ha scritto: “…dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr., ex multis, Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Verona 24.3.2015; Trib.
Modena 11.11.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c.
Infatti, occorre osservare come le doglianze degli opponenti si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.). Infine, non è illegittimo, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, il meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate – comprensive di capitale ed interessi – in quanto esso, oltre che espressamente consentito dall'art. 3 della Delibera Cicr 9.2.2000 (cfr. Trib. Milano
5.5.2014), si giustifica in virtù del fatto che, costituendo interessi di mora e interessi corrispettivi grandezze del tutto disomogenee, ognuno di essi va rapportato a quello che è il suo naturale punto di riferimento: gli interessi corrispettivi al finanziamento erogato;
gli interessi di mora all'inadempimento (cfr. Trib. Cremona ord. 30.10.2014). Da questo punto di vista la rata impagata perde la sua scomposizione in quota capitale e quota interessi, per divenire solo e semplicemente la prestazione inadempiuta ex art. 1218 c.c., sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 1224 c.c.”.
pagina 4 di 19 1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 3.3.2022, con atto del
31.3.2022, ha promosso appello, costituendosi il medesimo giorno. Parte_1
Con il primo motivo (pagine da 1 a 6), l'istante ha dedotto che il mutuo non costituisce valido titolo esecutivo.
Con una complessiva seconda censura (pagine da 6 a 21), l'istante ha allegato come il
Tribunale avesse erroneamente ritenuto corretto l'importo azionato dalla banca nonostante le contestazioni mosse.
In particolare, l'appellante, in primo luogo, ha prospettato la non corretta valutazione del tasso usurario sia con riguardo agli interessi corrispettivi, che con riferimento a quelli moratori.
La Signora ha poi richiamato quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, Parte_1 circa l'illegittimità dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata (pagine da 10 a 13).
Infine, l'istante ha ulteriormente ribadito l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese (pagine da 14 a 17) e ha poi chiesto esperirsi approfondimento istruttorio tecnico.
Parte appellante, mutando per vero, le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, e riportando quelle ulteriori avanzate in prime grado solo con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc, ha chiesto: “Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza impugnata:
In accoglimento del motivo di appello n. 1
- Dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per tutto quanto esposto nei punti sub 1.A) e 1.B) della premessa del presente atto.
In via subordinata
In accoglimento del motivo di appello n. 2
- Accogliere l'opposizione a precetto per tutti i motivi esposti nei punti sub 2.A) e 2.B) della premessa del presente atto.
IN VIA ISTRUTTORIA, SENZA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Parte appellante reitera l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata nella memoria istruttoria ex art. 186 VI comma, n. 2 c.p.c. in promo grado, al fine di:
1) Accertare il tasso effettivo globale pattuito dall'Istituto alla stipula del contratto di mutuo;
in ipotesi di tasso indicizzato o variabile, verificare se il tasso di interesse corrispettivo sia indicato con parametri determinati o determinabili secondo parametri certi ed univoci e non prevedenti ipotesi tra loro incompatibili.
2) Verificare qual è il tasso di interesse effettivamente applicato, precisando se coincide con quello espressamente pattuito.
3) Verificare la sussistenza di uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto (usura genetica); in capo
pagina 5 di 19 positivo, applicare il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c. all'intero piano di ammortamento.
4) Accertare altresì il TEG applicato dall'istituto nell'esecuzione del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove venga riscontrato uno sconfinamento del teg utilizzato al tempo del pagamento rispetto al tasso soglia vigente
(usura sopravenuta) allora, in via alternativa, si dovrà:
- applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
- rideterminare la rata applicando il tasso sostitutivo secondo quanto previsto dal TUB.
5) Qualora sia stato applicato un tasso di interessi superiore a quello espressamente pattuito, ma non usurario, in virtù di quanto esplicitamente indicato dall'art. 117 comma 7
TUB, sostituire il tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
6) In riferimento al tasso di mora, verificare che detto tasso non risulti pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo. Laddove fosse riscontrato uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto, si dovrà applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora;
diversamente, laddove lo sconfinamento del tasso di mora applicato sia relativo all'esecuzione del rapporto, alternativamente, si dovrà:
- applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
- rideterminare la mora applicando il tasso sostitutivo / il TEGM / il tasso soglia.
7) Verificare se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario, si dovrà rideterminare il corretto piano di ammortamento, senza capitalizzazione degli interessi.
8) Escludere qualsivoglia onere economico qualora sia addebitato in violazione del principio della trasparenza nella determinazione degli oneri economici”.
Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto.
Con la comparsa conclusionale, parte appellante ha sostenuto la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
2. Il merito
[...]
2.1 In via preliminare va chiarito che, a prescindere dalle conclusioni rese nell'atto di appello, come detto ulteriori rispetto a quelle della citazione in primo grado, ogni questione non oggetto di univoca impugnazione mediante argomentazione volta a confutare la pronuncia, deve reputarsi coperta dal giudicato.
pagina 6 di 19 Sempre in via preliminare, si rileva che l'esistenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il medesimo rapporto alcun condizionamento può assumere in questa sede, stante la natura del presente giudizio e cioè di opposizione all'esecuzione fondata su altro titolo.
Alcuna rilevanza sarà dunque possibile attribuire all'accertamento cognitivo disposto in quella sede, se non della relazione tecnica espletata e prodotta dall'appellata, quale risultanza istruttoria atipica (Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024, n. 15969).
Sin da ora, in ragione sia dell'indicata produzione sia delle argomentazioni che seguono, va poi chiarito come appaia superata la doglianza di parte appellante inerente alla mancata disposizione di CTU contabile.
In detta relazione si richiama certificato ex art. 50 TUB “in cui si evince che il capitale residuo risulta essere pari ad euro 73.933,60” e si ipotizza il pagamento di cinque rate (cfr. pag. 8).
In nota, sempre a pag. 8, si legge che “il capitale residuo con il pagamento della rata n.5 è pari ad € 73.475,05 a fronte del capitale residuo pari ad € 73.933,60 indicato nel certificato ex art 50 TUB, la differenza è da imputarsi sicuramente ad un leggera differenza dei tassi applicati”.
Ancora, dalla complessiva produzione si desume l'esistenza di precedente procedura esecutiva, chiusa con soddisfazione parziale, nonché di altro atto di precetto.
2.2 Infine, come accennato, si rileva che l'istante, solo con la comparsa conclusionale ha formulato contestazioni inerenti alla posizione della cessionaria . Controparte_1
Si ritiene che tale complessivo atteggiamento non possa in alcun modo essere valutato come di effettiva contestazione.
Ed invero, secondo insegnamento della Suprema Corte, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta pagina 7 di 19 disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, non solo non vi è stata contestazione in primo grado (l'atto di citazione è stato notificato proprio a all'attuale appellata), ma neppure con l'appello, per cui alla Corte, nonostante l'atteggiamento assolutamente tardivo dell'istante, è precluso ogni esame sul punto.
2.3 Nel merito, a prescindere da ogni considerazione sulla dedotta carenza di successivo piano di ammortamento, non può essere sottaciuta la produzione di contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,53.
Dunque, va in ogni caso applicato il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/05/2019, n.
13685).
Inoltre, parte opponente, non solo alcuna prova specifica ha fornito del pagamento, anche parziale, del debito (per vero, nemmeno allegato), ma neppure può essere sottaciuto, che, quantomeno in base agli atti acquisiti, il rapporto è degenerato dopo poco tempo dalla stipulazione, atteso che, proprio nella citazione in primo grado, a fronte della conclusione pagina 8 di 19 del contratto nell'ottobre 1999, con prima rata dal gennaio 2000, si legge: “la parte opposta, a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, promuoveva procedura immobiliare innanzi al Tribunale di Cassino RGE 115/2002, della quale l'odierna opponente non era parte, a seguito della quale veniva parzialmente soddisfatta” (pag. 2).
Dunque, queste circostanze vanno tenute in debita considerazione, anche in ragione del fatto che l'incertezza che aleggia nel presente procedimento e che ha indotto il Consulente nominato in altro giudizio ad ipotesi ricostruttive è dovuta non solo a carenza di produzione dell'appellata, ma anche della stessa appellante.
2.2 Ciò posto, per ciò che concerne il primo motivo di appello, vale richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a tenore del quale il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
06/03/2025, n. 5968).
Nella specie, all'art. 1 del contratto si legge che “la banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzie ipotecarie per complessive lire 150.000.000…”; agli articoli 2 e 3 si regola il deposito cauzionale, mentre, all'art. 4, si legge: “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di lire 150.000.000…entro anni 15 mediante Trimestralità posticipate…”.
Le Sezioni Unite hanno quindi confermato l'impostazione secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229).
Il primo motivo va pertanto rigettato.
pagina 9 di 19 2.3 Quello inerente alla dedotta applicazione di un tasso di interessi usurario è in parte infondato e in parte inammissibile.
Si è già vista la motivazione resa dal giudice di prime cure ( “quanto alla doglianza relativa all'applicazione di un tasso effettivo usurario, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica e priva di qualsivoglia idoneo supporto probatorio e documentale… l'analisi tecnica di parte depositata in allegato all'atto di citazione deve ritenersi totalmente inattendibile perché si limita ad affermare la sussistenza di un tasso effettivamente applicato superiore al tasso soglia, senza minimamente indicare le formule matematiche applicate ed i relativi calcoli.
Ad ogni modo, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, dal momento che il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione risultava pari al 5,405%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente, per quanto indicato dalla stessa parte opponente, era pari al 7,35%.
Il “tasso effettivamente applicato”, indicato da parte opponente come pari al 11,97%, appare, presumibilmente, determinato dalla scorretta sommatoria tra TAEG, indicato dall'opponente come pari a 3,47%, senza alcuna precisazione sulle modalità di calcolo, e tasso di mora, indicato come pari all'8,50%)”.
Questa motivazione, oltre che condivisibile - stante l'eccessiva genericità della deduzione - seppure trascritta nell'appello, in ogni caso non è stata univocamente contestata, per cui va fatta applicazione dei principi sottesi all'art. 342 cpc, ratione temporis vigente ed espressi dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso
Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Infatti, operando un mutamento di strategia rispetto all'iniziale difesa, l'appellante (pag. 12 dell'impugnazione), ha dedotto che “nessuna prova in ordine ai tassi di interesse applicati
pagina 10 di 19 nel successivo sviluppo del piano di ammortamento veniva fornita dalla banca.
In effetti, la banca opposta omette di allegare il piano di ammortamento con l'indicazione dei tassi effettivi e dell'importo delle rate, sviluppato fino alla data di risoluzione del contratto sulla scorta dei tassi variabili indicati, con la conseguente impossibilità di stabilire se i tassi effettivamente applicati siano corrispondenti alle condizioni contrattuali.
Pertanto, al contrario di quanto stabilito da giudice di prime cure, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla correttezza del tasso di interessi applicato;
in effetti, senza il piano di ammortamento non è in alcun modo possibile determinare l'importo delle singole rate, il tasso d'interesse effettivamente applicato e, dunque, se tale tasso sia conforme a quello convenzionalmente pattuito, nonché alla normativa vigente;
di conseguenza, non è possibile determinare il capitale residuo alla data della risoluzione.
L'omessa prova della correttezza del credito azionato dalla banca, dunque, impone
l'accoglimento dell'opposizione proposta”.
Fermo quanto già scritto in rito, il motivo non può comunque essere accolto in quanto presuppone un'inversione dell'onere probatorio in favore della stessa appellante.
Vale richiamare recente passo motivazionale della suprema Corte, ritenuto applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio: “come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. sez. un. 19597/ 2020). Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto da parte attrice nella specie non adeguatamente provata la natura usuraria, non avendo rispettato tale onere probatorio…” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,11/10/2024, n. 26525).
Per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, questo motivo va disatteso.
2.4 In ordine alla dedotta natura usuraria del tasso di mora ed all'illegittimità dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata, si evidenzia come questo motivo sia il più articolato, anche in ragione dell'atteggiamento processuale delle parti.
In linea di principio va detto, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Ed infatti, sul punto sono intervenute le Sezioni unite che, nell'ammettere la valutazione di questi interessi ai fini usura, hanno precisato il criterio di calcolo: “ii.2. - Individuazione del
pagina 11 di 19 limite per gli interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 4).
La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà:
(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9); dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,18-09-2020, n. 19597, in motivazione).
E la Corte ha anche avuto modo di chiarire che “sull'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. (cfr., ex multis, Cass. civ., III,
13/06/2024, n. 16526).
Ciò posto, nella specie, anche a volere recepire integralmente quanto sostenuto da parte appellante [nel caso di specie, il tasso soglia degli interessi di mora, al momento della stipula dell'atto di mutuo, era pari al 10,50% (ottenuto sommando al tasso soglia dei corrispettivi 7,35% il valore medio degli interessi di mora 2,1% maggiorato del 50%). Il tasso di mora invece è dato dal tasso ufficiale di riferimento previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 213/98 (già T.U.S.) maggiorato di 8,50 punti percentuali in ragione d'anno ed è dunque pari all'11% (2,50% + 8,50%), pertanto esso è usurario], tenuto conto del criterio sviluppato dai Giudici di legittimità, il tasso soglia sarebbe pari a 12,5: (4,90 e cioè il TEGM - come indicato nella relazione di parte appellante - riferito all'ottobre 1999, +
1,9) x 1,25 + 4 = 12,5.
Ma in ogni caso, non occorre ulteriore approfondimento tematico volto, ad esempio, alla verifica della correttezza del detto calcolo e/o della possibilità, per il giudice del merito, di procedere di ufficio all'esame dei D.M. riferiti allo specifico rapporto in esame (per la tesi positiva, Cass. Civ., I, 31/07/2024, n. 21427; per quella negativa, Cass. civ., III,
11/10/2024, n. 26525), posto che occorre, doverosa, una precisazione riguardo la pagina 12 di 19 contestazione della previsione degli interessi moratori sull'intera rata, ed anche in ragione dell'atteggiamento processuale manifestato dalle parti.
Ed infatti, a seguito di invito del Collegio volto alla ricostruzione del rapporto, parte appellata, in sostanza, ha fatto propria la relazione di Consulenza redatta in altro procedimento e prodotta in questo, avendo dedotto che “dalle risultanze della C.T.U. è emersa una creditoria di € 88.387,22= azionata di € Parte_2
99.028,90= (vedi originario atto di precetto opposto) ed è emerso, altresì, che non sono stati applicati interessi usurari” (cfr. anche comparsa conclusionale del 26.5.2025, a pag.
14: “la espletata C.T.U. contabile a firma del dott. , nell'ambito del Persona_1 procedimento di opposizione a D.I. n. 1782/2021 del Tribunale di S. Maria C.V., depositata dal sottoscritto difensore anche nel presente giudizio di appello in ottemperanza a quanto richiesto dalla Ecc.ma Corte di Appello, ha evidenziato, seppure in parziale diminuzione, la sussistenza della creditoria per € 88.387,22 = e l'esistenza, agli atti del giudizio, della documentazione probatoria del credito”).
Ebbene, nella detta relazione vengono riportate le osservazioni, soprattutto di parte opponente (pag. 12): “4) Errore di calcolo degli interessi di mora.
Infine, la scrivente (si tratta della CTP dell'istante) ribadisce, innanzitutto quanto sopra esposto, ma chiede altresì il ricalcolo degli interessi di mora, in quanto, essi sono calcolati non solo sul capitale residuo (€ 73.475,05, che è comunque oggetto di contestazione), ma altresì sugli interessi sulle rate scadute, determinando un effetto anatocistico;
inoltre, per mero errore, il CTU ha riportato un conteggio sbagliato dei giorni poiché tra le date dal
01/01/2016 al 04/10/2016 non è possibile che trascorrano n. 362 giorni…
Il tecnico di ufficio, poi, scrive: “lo scrivente CTU ritiene corretta l'eccezione sollevata dal
CTP e, con riferimento al calcolo degli interessi di mora, ha provveduto al calcolo degli stessi solo sul capitale residuo (come richiesto dal CTP di parte opponente) ed a imputare le somme incassate dalla procedura esecutiva a deconto degli interessi maturati (come richiesto dal CTP di parte opposta); di seguito il calcolo degli interessi di mora al tasso legale…”.
Dunque, in applicazione dei principi appena riportati, nonché del comportamento posto in essere dall'appellata, non occorre valutare né il criterio di calcolo prima operato né quanto sostenuto da parte appellante, che, come visto, ha dedotto non solo la violazione della normativa antiusura per ciò che riguarda gli interessi moratori, ma anche il calcolo degli stessi interessi sull'intera rata.
Il motivo va dunque in parte, assorbito, seppure con accoglimento parziale delle doglianze della Signora stante l'applicazione di un tasso legale sostanzialmente recepito Parte_1 dalla parte appellata, calcolato sul capitale.
pagina 13 di 19 2.5 Per ciò che concerne il motivo inerente al piano di ammortamento alla francese (motivo che si reputa assuma rilevanza, in concreto, in ordine al limitato importo di euro 12.015,39, come si desume a pag. 8 della relazione di CTU), vanno richiamati due principi.
A tenore del primo, recentissimo, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7382).
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, nella motivazione di questa pronuncia, con richiamo al secondo dei principi, espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 15130 del 29.5.2024, si legge: “le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
pagina 14 di 19 produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
A fronte di tali nuove e recenti indicazioni generali, nonché delle argomentazioni contenute della sentenza impugnata, spettava all'istante, ex art. 342 cpc, individuare, in maniera dettagliata e specifica, le violazioni ai detti principi.
pagina 15 di 19 Quanto poi alla presunta indeterminatezza, la deduzione è eccessivamente generica è già tale rilievo si reputa dirimente.
In ogni caso, e quale ulteriore ragione, a fronte della motivazione resa dal Giudice di prime cure, non può essere sottaciuto che il contratto - che all'art. 5 regola compiutamente il regime di calcolo degli interessi - riporta in allegato piano di ammortamento recante a sua volta l'indicazione dell'importo erogato, della durata, del tasso naturalmente indicativo, delle rate di rimborso, della scadenza, della quota capitale, della quota interessi e del capitale residuo.
Di contro, spettava all'istante dimostrare, in concreto, un'eventuale violazione non solo in termini di trasparenza (cfr. tasso nominale e tasso effettivo), ma soprattutto tale da determinare un effettivo vulnus alla citata trasparenza, requisito ritenuto non concretamente dimostrato mediante ricorso a formule stereotipate attraverso richiami a precedenti giudiziari, anche tenuto conto del fatto che, come visto, la Corte ha ribadito che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile è meramente indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto e che il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
In ogni caso, vale la pena di riportare anche passo motivazionale delle Sezioni Unite
(15130/2024 cit.) i cui principi, come appena detto, sono stati ritenuti applicabili anche nella specie, in forza di Cass. 7382/2025 cit.: “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti…..
…Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero
e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come
pagina 16 di 19 riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
(recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Dunque, a prescindere dall'esame del caso sottoposto in concreto alle Sezioni Unite, ad avviso del Collegio la mancata indicazione del Taeg non incide sulla validità parziale del rapporto: “…a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)…”.
“…in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori")…”.
Pertanto, anche nella ritenuta mancanza di analitiche indicazioni riferite a questo specifico aspetto, e tali da poter ritenere, in concreto, l'insufficienza del piano di ammortamento, in forza delle argomentazioni fin qui riportate, anche il quarto motivo va rigettato.
2.6 Nondimeno, in ragione della contestazione mossa e riferita agli interessi, si reputa fare pagina 17 di 19 applicazione del calcolo operato dal CTU nominato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la precisazione che sembra controverso se il calcolo andasse effettuato, o con riguardo alla data di notifica del precetto indicata nel 6.11.2004 (la notifica sembra del 9.11.2004 ma trattasi di differenza minima), anche tenuto conto dell'art. 7 delle conduzioni generali di contratto - poiché, in applicazione dei riferiti principi in tema di onere della prova, solo da questo momento si ha contezza certa della risoluzione – oppure come stabilito dal CTU (15.9.2004 e dunque data di poco precedente), seppure in forza di criteri di grave ed importante presunzione.
Tuttavia, e ribadito che la differenza è minima (vi sarebbe solamente una rata scaduta da conteggiare), e tenuto conto altresì di quanto detto a proposito dell'atteggiamento di parte appellata, il criterio utilizzato dal Consulente appare comunque maggiormente favorevole
(seppure, come detto, di poco) in favore dell'appellante (atteso che i calcoli successivi sono stati operati dal Tecnico con riguardo al tasso legale: si veda a tal proposito la rata 20 della ricostruzione operata dal CTU alle pagine 6 e 7, riferita a quella del 31.10.2004, in cui è previsto un tasso del 4,18 % ), per cui si reputa possibile procedere oltre.
Pertanto, può essere riportata la tabella elaborata dal CTU (“Quota Capitale residua €
73.475,05; Interessi su rate scadute al 15.09.2004 € 12.015,39; Interessi di mora dal
19.09.2004 al 04.10.2016; Somme incassate dalla proc. Esec. RGE 115/2022 Tribunale di
Cassino -€ 15.193,20; Interessi di mora dal 05.10.2016 al 31.12.2019 € 916,74; Totale €
88.387,22”).
3. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va accolto per quanto di ragione e va dichiarato il diritto di parte appellata a procedere ad esecuzione forzata nei limiti di euro
88.387,22, anche se su questa somma vanno poi calcolati gli stessi interessi di mora, al tasso legale, successivamente maturati (dall'1.1.2020) sul capitale di euro 73.475,05, fino al soddisfo, secondo le indicazioni fornite dal CTU nominato in altro procedimento, che ha operato il calcolo, come appena visto, fino al 31.12.2019.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello e dunque la sostanziale soccombenza reciproca, nonché l'assoluta complessità delle questioni esaminate e l'emissione di recenti pronunce della Suprema Corte su questioni controverse, inducono il Collegio a dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 399/2022 dell'1/02/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. RG n. 10833/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto - dichiara il diritto di
[...] di procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo di euro Controparte_1
88.387,22, oltre interessi di mora calcolati al tasso legale sulla somma di euro
73.475,05 dall'1.1.2020 fino al soddisfo;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1413/2022 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 399/2022 dell'1/02/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento n. R.G. n. 10833/2019 - vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Spaziano, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Vairano NO (CE), Via Volturno, n. 93;
appellante
e
(P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore - e per essa la mandataria (già (P.IVA: CP_2 CP_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Alessandro Fastoso, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazzetta Giulio
Rodinò, n. 18 presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Caiazzo;
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 con atto di citazione del 5.12.2019 deduceva che: a) con atto di Parte_1
pagina 1 di 19 precetto notificato il 18/10/2019, la aveva intimato all'opponente Controparte_1 il pagamento della somma di Euro 99.299,40 oltre interessi convenzionali dal 09/10/2019, cpa e iva, nonché spese e diritti successivi, dovuta in virtù del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15/10/1999 (Repertorio n. 266.273 – Raccolta n. 32.455), con il quale veniva erogata la somma di € 77.468,53 (£ 150.000.000); b) in virtù dell'art. 4 del contratto, la somma capitale mutuata doveva essere restituita entro 15 anni dal 01/11/1999 mediante trimestralità posticipate da pagarsi senza interruzioni presso gli sportelli della banca;
c) nel contratto era previsto che dette trimestralità comprendessero una quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di anno 15 oltre ad interessi;
d) ai sensi dell'art. 5, il mutuo veniva regolato “ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 in essere per valuta data di decorrenza delle singole rate e cioè variabile ogni tre mesi a partire dal 1.2.2000 maggiorato di due (2) punti percentuali in ragione d'anno. Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 in essere per valuta data di messa a disposizione dell'importo, maggiorato di due (2) punti in ragione d'anno”; e) in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata venivano stabiliti interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di riferimento previsto dall'articolo 2, c.1 , D.Lgs 213/98 (già TUS) in vigore, maggiorato di 8,50 punti percentuali in ragione d'anno; f) a garanzia dell'esatto adempimento a carico della parte mutuataria, veniva concessa, in favore della Banca, ipoteca sull'immobile sito nel Comune di Galluccio (CE), Via S. Bartolomeo/ex Via Martoni, n. 23, riportato nel N.C.E.U.. del
Comune di Galluccio al foglio 29, p.lla 53 sub. 4; g) la parte opposta, a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, aveva promosso procedura immobiliare innanzi al Tribunale di Cassino RGE 115/2002, di cui l'opponente non era parte, ed a seguito della quale veniva parzialmente soddisfatta. ha dedotto: 1) la prescrizione del diritto;
2) l'inesistenza di un titolo Parte_1 esecutivo;
3) la natura usuraria degli interessi;
4) l'illegittimità del tasso di mora applicato sull'intera rata;
5) l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” applicato nel contratto di mutuo e chiedeva: “Dichiarare la prescrizione nei confronti della sig.ra
[...]
di tutti i diritti derivanti dal contratto di mutuo azionato dalla banca Parte_1 opposta per tutto quanto esposto nel punto sub A) della premessa del presente atto.
In via gradata, ma pur sempre preliminarmente
- Dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per tutto quanto esposto nel punto sub B) della premessa del presente atto.
In via subordinata, senza accettazione del contraddittorio e acquiescenza - Accertare e
pagina 2 di 19 dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo stipulato in data 15/10/1999, per tutto quanto esposto nel punto sub C) della premessa del presente atto.
- Conseguentemente, dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interessi.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del tasso di mora applicato sull'intera rata, per tutto quanto esposto nel punto sub D) della premessa del presente atto.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”, con conseguente declaratoria di nullità parziale, ex art. 1419 c.c., per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c., del contratto di mutuo ipotecario, per tutto quanto esposto nel punto sub E) della premessa del presente atto…”.
Si costituiva la , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
1.2 All'esito, il Tribunale, con la pronuncia in esame, ha rigettato l'opposizione.
Il Giudice di primo grado ha superato l'eccezione di prescrizione e ha ritenuto che il contratto configurasse titolo esecutivo.
Inoltre, “quanto alla doglianza relativa all'applicazione di un tasso effettivo usurario, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica e priva di qualsivoglia idoneo supporto probatorio e documentale, limitandosi parte opponente ad affermarne la sussistenza senza neppure indicare le modalità di calcolo di tale “tasso effettivamente applicato”. In particolare, l'analisi tecnica di parte depositata in allegato all'atto di citazione deve ritenersi totalmente inattendibile perché si limita ad affermare la sussistenza di un tasso effettivamente applicato superiore al tasso soglia, senza minimamente indicare le formule matematiche applicate ed i relativi calcoli.
Ad ogni modo, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, dal momento che il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione risultava pari al 5,405%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente, per quanto indicato dalla stessa parte opponente, era pari al 7,35%.
Il “tasso effettivamente applicato”, indicato da parte opponente come pari al 11,97%, appare, presumibilmente, determinato dalla scorretta sommatoria tra TAEG, indicato dall'opponente come pari a 3,47%, senza alcuna precisazione sulle modalità di calcolo, e tasso di mora, indicato come pari all'8,50% (cfr. tabella contenuta nell'analisi tecnica di parte)”.
Circa la dedotta usurarietà del tasso degli interessi moratori, il Tribunale ne ha evidenziato sia la tardività sia la genericità, anche se poi ne ha comunque valutato l'infondatezza nel merito.
Ancora, in ordine alla contestazione relativa alla capitalizzazione degli interessi anche pagina 3 di 19 collegata al cd. ammortamento alla francese, il Tribunale, dopo avere ricostruito la fattispecie, ha scritto: “…dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr., ex multis, Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Verona 24.3.2015; Trib.
Modena 11.11.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c.
Infatti, occorre osservare come le doglianze degli opponenti si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.). Infine, non è illegittimo, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, il meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate – comprensive di capitale ed interessi – in quanto esso, oltre che espressamente consentito dall'art. 3 della Delibera Cicr 9.2.2000 (cfr. Trib. Milano
5.5.2014), si giustifica in virtù del fatto che, costituendo interessi di mora e interessi corrispettivi grandezze del tutto disomogenee, ognuno di essi va rapportato a quello che è il suo naturale punto di riferimento: gli interessi corrispettivi al finanziamento erogato;
gli interessi di mora all'inadempimento (cfr. Trib. Cremona ord. 30.10.2014). Da questo punto di vista la rata impagata perde la sua scomposizione in quota capitale e quota interessi, per divenire solo e semplicemente la prestazione inadempiuta ex art. 1218 c.c., sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 1224 c.c.”.
pagina 4 di 19 1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 3.3.2022, con atto del
31.3.2022, ha promosso appello, costituendosi il medesimo giorno. Parte_1
Con il primo motivo (pagine da 1 a 6), l'istante ha dedotto che il mutuo non costituisce valido titolo esecutivo.
Con una complessiva seconda censura (pagine da 6 a 21), l'istante ha allegato come il
Tribunale avesse erroneamente ritenuto corretto l'importo azionato dalla banca nonostante le contestazioni mosse.
In particolare, l'appellante, in primo luogo, ha prospettato la non corretta valutazione del tasso usurario sia con riguardo agli interessi corrispettivi, che con riferimento a quelli moratori.
La Signora ha poi richiamato quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, Parte_1 circa l'illegittimità dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata (pagine da 10 a 13).
Infine, l'istante ha ulteriormente ribadito l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese (pagine da 14 a 17) e ha poi chiesto esperirsi approfondimento istruttorio tecnico.
Parte appellante, mutando per vero, le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, e riportando quelle ulteriori avanzate in prime grado solo con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc, ha chiesto: “Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza impugnata:
In accoglimento del motivo di appello n. 1
- Dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per tutto quanto esposto nei punti sub 1.A) e 1.B) della premessa del presente atto.
In via subordinata
In accoglimento del motivo di appello n. 2
- Accogliere l'opposizione a precetto per tutti i motivi esposti nei punti sub 2.A) e 2.B) della premessa del presente atto.
IN VIA ISTRUTTORIA, SENZA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Parte appellante reitera l'istanza di ammissione di CTU contabile formulata nella memoria istruttoria ex art. 186 VI comma, n. 2 c.p.c. in promo grado, al fine di:
1) Accertare il tasso effettivo globale pattuito dall'Istituto alla stipula del contratto di mutuo;
in ipotesi di tasso indicizzato o variabile, verificare se il tasso di interesse corrispettivo sia indicato con parametri determinati o determinabili secondo parametri certi ed univoci e non prevedenti ipotesi tra loro incompatibili.
2) Verificare qual è il tasso di interesse effettivamente applicato, precisando se coincide con quello espressamente pattuito.
3) Verificare la sussistenza di uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto (usura genetica); in capo
pagina 5 di 19 positivo, applicare il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c. all'intero piano di ammortamento.
4) Accertare altresì il TEG applicato dall'istituto nell'esecuzione del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove venga riscontrato uno sconfinamento del teg utilizzato al tempo del pagamento rispetto al tasso soglia vigente
(usura sopravenuta) allora, in via alternativa, si dovrà:
- applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
- rideterminare la rata applicando il tasso sostitutivo secondo quanto previsto dal TUB.
5) Qualora sia stato applicato un tasso di interessi superiore a quello espressamente pattuito, ma non usurario, in virtù di quanto esplicitamente indicato dall'art. 117 comma 7
TUB, sostituire il tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
6) In riferimento al tasso di mora, verificare che detto tasso non risulti pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo. Laddove fosse riscontrato uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto, si dovrà applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora;
diversamente, laddove lo sconfinamento del tasso di mora applicato sia relativo all'esecuzione del rapporto, alternativamente, si dovrà:
- applicare il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
- rideterminare la mora applicando il tasso sostitutivo / il TEGM / il tasso soglia.
7) Verificare se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario, si dovrà rideterminare il corretto piano di ammortamento, senza capitalizzazione degli interessi.
8) Escludere qualsivoglia onere economico qualora sia addebitato in violazione del principio della trasparenza nella determinazione degli oneri economici”.
Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto.
Con la comparsa conclusionale, parte appellante ha sostenuto la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
2. Il merito
[...]
2.1 In via preliminare va chiarito che, a prescindere dalle conclusioni rese nell'atto di appello, come detto ulteriori rispetto a quelle della citazione in primo grado, ogni questione non oggetto di univoca impugnazione mediante argomentazione volta a confutare la pronuncia, deve reputarsi coperta dal giudicato.
pagina 6 di 19 Sempre in via preliminare, si rileva che l'esistenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il medesimo rapporto alcun condizionamento può assumere in questa sede, stante la natura del presente giudizio e cioè di opposizione all'esecuzione fondata su altro titolo.
Alcuna rilevanza sarà dunque possibile attribuire all'accertamento cognitivo disposto in quella sede, se non della relazione tecnica espletata e prodotta dall'appellata, quale risultanza istruttoria atipica (Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024, n. 15969).
Sin da ora, in ragione sia dell'indicata produzione sia delle argomentazioni che seguono, va poi chiarito come appaia superata la doglianza di parte appellante inerente alla mancata disposizione di CTU contabile.
In detta relazione si richiama certificato ex art. 50 TUB “in cui si evince che il capitale residuo risulta essere pari ad euro 73.933,60” e si ipotizza il pagamento di cinque rate (cfr. pag. 8).
In nota, sempre a pag. 8, si legge che “il capitale residuo con il pagamento della rata n.5 è pari ad € 73.475,05 a fronte del capitale residuo pari ad € 73.933,60 indicato nel certificato ex art 50 TUB, la differenza è da imputarsi sicuramente ad un leggera differenza dei tassi applicati”.
Ancora, dalla complessiva produzione si desume l'esistenza di precedente procedura esecutiva, chiusa con soddisfazione parziale, nonché di altro atto di precetto.
2.2 Infine, come accennato, si rileva che l'istante, solo con la comparsa conclusionale ha formulato contestazioni inerenti alla posizione della cessionaria . Controparte_1
Si ritiene che tale complessivo atteggiamento non possa in alcun modo essere valutato come di effettiva contestazione.
Ed invero, secondo insegnamento della Suprema Corte, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta pagina 7 di 19 disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, non solo non vi è stata contestazione in primo grado (l'atto di citazione è stato notificato proprio a all'attuale appellata), ma neppure con l'appello, per cui alla Corte, nonostante l'atteggiamento assolutamente tardivo dell'istante, è precluso ogni esame sul punto.
2.3 Nel merito, a prescindere da ogni considerazione sulla dedotta carenza di successivo piano di ammortamento, non può essere sottaciuta la produzione di contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,53.
Dunque, va in ogni caso applicato il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato (tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/05/2019, n.
13685).
Inoltre, parte opponente, non solo alcuna prova specifica ha fornito del pagamento, anche parziale, del debito (per vero, nemmeno allegato), ma neppure può essere sottaciuto, che, quantomeno in base agli atti acquisiti, il rapporto è degenerato dopo poco tempo dalla stipulazione, atteso che, proprio nella citazione in primo grado, a fronte della conclusione pagina 8 di 19 del contratto nell'ottobre 1999, con prima rata dal gennaio 2000, si legge: “la parte opposta, a seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, promuoveva procedura immobiliare innanzi al Tribunale di Cassino RGE 115/2002, della quale l'odierna opponente non era parte, a seguito della quale veniva parzialmente soddisfatta” (pag. 2).
Dunque, queste circostanze vanno tenute in debita considerazione, anche in ragione del fatto che l'incertezza che aleggia nel presente procedimento e che ha indotto il Consulente nominato in altro giudizio ad ipotesi ricostruttive è dovuta non solo a carenza di produzione dell'appellata, ma anche della stessa appellante.
2.2 Ciò posto, per ciò che concerne il primo motivo di appello, vale richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a tenore del quale il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
06/03/2025, n. 5968).
Nella specie, all'art. 1 del contratto si legge che “la banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzie ipotecarie per complessive lire 150.000.000…”; agli articoli 2 e 3 si regola il deposito cauzionale, mentre, all'art. 4, si legge: “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di lire 150.000.000…entro anni 15 mediante Trimestralità posticipate…”.
Le Sezioni Unite hanno quindi confermato l'impostazione secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229).
Il primo motivo va pertanto rigettato.
pagina 9 di 19 2.3 Quello inerente alla dedotta applicazione di un tasso di interessi usurario è in parte infondato e in parte inammissibile.
Si è già vista la motivazione resa dal giudice di prime cure ( “quanto alla doglianza relativa all'applicazione di un tasso effettivo usurario, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica e priva di qualsivoglia idoneo supporto probatorio e documentale… l'analisi tecnica di parte depositata in allegato all'atto di citazione deve ritenersi totalmente inattendibile perché si limita ad affermare la sussistenza di un tasso effettivamente applicato superiore al tasso soglia, senza minimamente indicare le formule matematiche applicate ed i relativi calcoli.
Ad ogni modo, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, dal momento che il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione risultava pari al 5,405%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente, per quanto indicato dalla stessa parte opponente, era pari al 7,35%.
Il “tasso effettivamente applicato”, indicato da parte opponente come pari al 11,97%, appare, presumibilmente, determinato dalla scorretta sommatoria tra TAEG, indicato dall'opponente come pari a 3,47%, senza alcuna precisazione sulle modalità di calcolo, e tasso di mora, indicato come pari all'8,50%)”.
Questa motivazione, oltre che condivisibile - stante l'eccessiva genericità della deduzione - seppure trascritta nell'appello, in ogni caso non è stata univocamente contestata, per cui va fatta applicazione dei principi sottesi all'art. 342 cpc, ratione temporis vigente ed espressi dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso
Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Infatti, operando un mutamento di strategia rispetto all'iniziale difesa, l'appellante (pag. 12 dell'impugnazione), ha dedotto che “nessuna prova in ordine ai tassi di interesse applicati
pagina 10 di 19 nel successivo sviluppo del piano di ammortamento veniva fornita dalla banca.
In effetti, la banca opposta omette di allegare il piano di ammortamento con l'indicazione dei tassi effettivi e dell'importo delle rate, sviluppato fino alla data di risoluzione del contratto sulla scorta dei tassi variabili indicati, con la conseguente impossibilità di stabilire se i tassi effettivamente applicati siano corrispondenti alle condizioni contrattuali.
Pertanto, al contrario di quanto stabilito da giudice di prime cure, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla correttezza del tasso di interessi applicato;
in effetti, senza il piano di ammortamento non è in alcun modo possibile determinare l'importo delle singole rate, il tasso d'interesse effettivamente applicato e, dunque, se tale tasso sia conforme a quello convenzionalmente pattuito, nonché alla normativa vigente;
di conseguenza, non è possibile determinare il capitale residuo alla data della risoluzione.
L'omessa prova della correttezza del credito azionato dalla banca, dunque, impone
l'accoglimento dell'opposizione proposta”.
Fermo quanto già scritto in rito, il motivo non può comunque essere accolto in quanto presuppone un'inversione dell'onere probatorio in favore della stessa appellante.
Vale richiamare recente passo motivazionale della suprema Corte, ritenuto applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio: “come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. sez. un. 19597/ 2020). Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto da parte attrice nella specie non adeguatamente provata la natura usuraria, non avendo rispettato tale onere probatorio…” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,11/10/2024, n. 26525).
Per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, questo motivo va disatteso.
2.4 In ordine alla dedotta natura usuraria del tasso di mora ed all'illegittimità dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata, si evidenzia come questo motivo sia il più articolato, anche in ragione dell'atteggiamento processuale delle parti.
In linea di principio va detto, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Ed infatti, sul punto sono intervenute le Sezioni unite che, nell'ammettere la valutazione di questi interessi ai fini usura, hanno precisato il criterio di calcolo: “ii.2. - Individuazione del
pagina 11 di 19 limite per gli interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 4).
La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà:
(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9); dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,18-09-2020, n. 19597, in motivazione).
E la Corte ha anche avuto modo di chiarire che “sull'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. (cfr., ex multis, Cass. civ., III,
13/06/2024, n. 16526).
Ciò posto, nella specie, anche a volere recepire integralmente quanto sostenuto da parte appellante [nel caso di specie, il tasso soglia degli interessi di mora, al momento della stipula dell'atto di mutuo, era pari al 10,50% (ottenuto sommando al tasso soglia dei corrispettivi 7,35% il valore medio degli interessi di mora 2,1% maggiorato del 50%). Il tasso di mora invece è dato dal tasso ufficiale di riferimento previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 213/98 (già T.U.S.) maggiorato di 8,50 punti percentuali in ragione d'anno ed è dunque pari all'11% (2,50% + 8,50%), pertanto esso è usurario], tenuto conto del criterio sviluppato dai Giudici di legittimità, il tasso soglia sarebbe pari a 12,5: (4,90 e cioè il TEGM - come indicato nella relazione di parte appellante - riferito all'ottobre 1999, +
1,9) x 1,25 + 4 = 12,5.
Ma in ogni caso, non occorre ulteriore approfondimento tematico volto, ad esempio, alla verifica della correttezza del detto calcolo e/o della possibilità, per il giudice del merito, di procedere di ufficio all'esame dei D.M. riferiti allo specifico rapporto in esame (per la tesi positiva, Cass. Civ., I, 31/07/2024, n. 21427; per quella negativa, Cass. civ., III,
11/10/2024, n. 26525), posto che occorre, doverosa, una precisazione riguardo la pagina 12 di 19 contestazione della previsione degli interessi moratori sull'intera rata, ed anche in ragione dell'atteggiamento processuale manifestato dalle parti.
Ed infatti, a seguito di invito del Collegio volto alla ricostruzione del rapporto, parte appellata, in sostanza, ha fatto propria la relazione di Consulenza redatta in altro procedimento e prodotta in questo, avendo dedotto che “dalle risultanze della C.T.U. è emersa una creditoria di € 88.387,22= azionata di € Parte_2
99.028,90= (vedi originario atto di precetto opposto) ed è emerso, altresì, che non sono stati applicati interessi usurari” (cfr. anche comparsa conclusionale del 26.5.2025, a pag.
14: “la espletata C.T.U. contabile a firma del dott. , nell'ambito del Persona_1 procedimento di opposizione a D.I. n. 1782/2021 del Tribunale di S. Maria C.V., depositata dal sottoscritto difensore anche nel presente giudizio di appello in ottemperanza a quanto richiesto dalla Ecc.ma Corte di Appello, ha evidenziato, seppure in parziale diminuzione, la sussistenza della creditoria per € 88.387,22 = e l'esistenza, agli atti del giudizio, della documentazione probatoria del credito”).
Ebbene, nella detta relazione vengono riportate le osservazioni, soprattutto di parte opponente (pag. 12): “4) Errore di calcolo degli interessi di mora.
Infine, la scrivente (si tratta della CTP dell'istante) ribadisce, innanzitutto quanto sopra esposto, ma chiede altresì il ricalcolo degli interessi di mora, in quanto, essi sono calcolati non solo sul capitale residuo (€ 73.475,05, che è comunque oggetto di contestazione), ma altresì sugli interessi sulle rate scadute, determinando un effetto anatocistico;
inoltre, per mero errore, il CTU ha riportato un conteggio sbagliato dei giorni poiché tra le date dal
01/01/2016 al 04/10/2016 non è possibile che trascorrano n. 362 giorni…
Il tecnico di ufficio, poi, scrive: “lo scrivente CTU ritiene corretta l'eccezione sollevata dal
CTP e, con riferimento al calcolo degli interessi di mora, ha provveduto al calcolo degli stessi solo sul capitale residuo (come richiesto dal CTP di parte opponente) ed a imputare le somme incassate dalla procedura esecutiva a deconto degli interessi maturati (come richiesto dal CTP di parte opposta); di seguito il calcolo degli interessi di mora al tasso legale…”.
Dunque, in applicazione dei principi appena riportati, nonché del comportamento posto in essere dall'appellata, non occorre valutare né il criterio di calcolo prima operato né quanto sostenuto da parte appellante, che, come visto, ha dedotto non solo la violazione della normativa antiusura per ciò che riguarda gli interessi moratori, ma anche il calcolo degli stessi interessi sull'intera rata.
Il motivo va dunque in parte, assorbito, seppure con accoglimento parziale delle doglianze della Signora stante l'applicazione di un tasso legale sostanzialmente recepito Parte_1 dalla parte appellata, calcolato sul capitale.
pagina 13 di 19 2.5 Per ciò che concerne il motivo inerente al piano di ammortamento alla francese (motivo che si reputa assuma rilevanza, in concreto, in ordine al limitato importo di euro 12.015,39, come si desume a pag. 8 della relazione di CTU), vanno richiamati due principi.
A tenore del primo, recentissimo, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7382).
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, nella motivazione di questa pronuncia, con richiamo al secondo dei principi, espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 15130 del 29.5.2024, si legge: “le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
pagina 14 di 19 produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
A fronte di tali nuove e recenti indicazioni generali, nonché delle argomentazioni contenute della sentenza impugnata, spettava all'istante, ex art. 342 cpc, individuare, in maniera dettagliata e specifica, le violazioni ai detti principi.
pagina 15 di 19 Quanto poi alla presunta indeterminatezza, la deduzione è eccessivamente generica è già tale rilievo si reputa dirimente.
In ogni caso, e quale ulteriore ragione, a fronte della motivazione resa dal Giudice di prime cure, non può essere sottaciuto che il contratto - che all'art. 5 regola compiutamente il regime di calcolo degli interessi - riporta in allegato piano di ammortamento recante a sua volta l'indicazione dell'importo erogato, della durata, del tasso naturalmente indicativo, delle rate di rimborso, della scadenza, della quota capitale, della quota interessi e del capitale residuo.
Di contro, spettava all'istante dimostrare, in concreto, un'eventuale violazione non solo in termini di trasparenza (cfr. tasso nominale e tasso effettivo), ma soprattutto tale da determinare un effettivo vulnus alla citata trasparenza, requisito ritenuto non concretamente dimostrato mediante ricorso a formule stereotipate attraverso richiami a precedenti giudiziari, anche tenuto conto del fatto che, come visto, la Corte ha ribadito che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile è meramente indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto e che il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
In ogni caso, vale la pena di riportare anche passo motivazionale delle Sezioni Unite
(15130/2024 cit.) i cui principi, come appena detto, sono stati ritenuti applicabili anche nella specie, in forza di Cass. 7382/2025 cit.: “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti…..
…Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero
e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come
pagina 16 di 19 riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
(recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Dunque, a prescindere dall'esame del caso sottoposto in concreto alle Sezioni Unite, ad avviso del Collegio la mancata indicazione del Taeg non incide sulla validità parziale del rapporto: “…a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)…”.
“…in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori")…”.
Pertanto, anche nella ritenuta mancanza di analitiche indicazioni riferite a questo specifico aspetto, e tali da poter ritenere, in concreto, l'insufficienza del piano di ammortamento, in forza delle argomentazioni fin qui riportate, anche il quarto motivo va rigettato.
2.6 Nondimeno, in ragione della contestazione mossa e riferita agli interessi, si reputa fare pagina 17 di 19 applicazione del calcolo operato dal CTU nominato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la precisazione che sembra controverso se il calcolo andasse effettuato, o con riguardo alla data di notifica del precetto indicata nel 6.11.2004 (la notifica sembra del 9.11.2004 ma trattasi di differenza minima), anche tenuto conto dell'art. 7 delle conduzioni generali di contratto - poiché, in applicazione dei riferiti principi in tema di onere della prova, solo da questo momento si ha contezza certa della risoluzione – oppure come stabilito dal CTU (15.9.2004 e dunque data di poco precedente), seppure in forza di criteri di grave ed importante presunzione.
Tuttavia, e ribadito che la differenza è minima (vi sarebbe solamente una rata scaduta da conteggiare), e tenuto conto altresì di quanto detto a proposito dell'atteggiamento di parte appellata, il criterio utilizzato dal Consulente appare comunque maggiormente favorevole
(seppure, come detto, di poco) in favore dell'appellante (atteso che i calcoli successivi sono stati operati dal Tecnico con riguardo al tasso legale: si veda a tal proposito la rata 20 della ricostruzione operata dal CTU alle pagine 6 e 7, riferita a quella del 31.10.2004, in cui è previsto un tasso del 4,18 % ), per cui si reputa possibile procedere oltre.
Pertanto, può essere riportata la tabella elaborata dal CTU (“Quota Capitale residua €
73.475,05; Interessi su rate scadute al 15.09.2004 € 12.015,39; Interessi di mora dal
19.09.2004 al 04.10.2016; Somme incassate dalla proc. Esec. RGE 115/2022 Tribunale di
Cassino -€ 15.193,20; Interessi di mora dal 05.10.2016 al 31.12.2019 € 916,74; Totale €
88.387,22”).
3. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va accolto per quanto di ragione e va dichiarato il diritto di parte appellata a procedere ad esecuzione forzata nei limiti di euro
88.387,22, anche se su questa somma vanno poi calcolati gli stessi interessi di mora, al tasso legale, successivamente maturati (dall'1.1.2020) sul capitale di euro 73.475,05, fino al soddisfo, secondo le indicazioni fornite dal CTU nominato in altro procedimento, che ha operato il calcolo, come appena visto, fino al 31.12.2019.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello e dunque la sostanziale soccombenza reciproca, nonché l'assoluta complessità delle questioni esaminate e l'emissione di recenti pronunce della Suprema Corte su questioni controverse, inducono il Collegio a dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 399/2022 dell'1/02/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. RG n. 10833/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto - dichiara il diritto di
[...] di procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo di euro Controparte_1
88.387,22, oltre interessi di mora calcolati al tasso legale sulla somma di euro
73.475,05 dall'1.1.2020 fino al soddisfo;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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