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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 44191/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCCI FEDERICO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dal funzionario AZZARONE CP_1 P.IVA_1
LEONARDO resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei di assegno di invalidità ex art. 13 l.
118/71
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 25.7.2024 - notificato all' in data 2.8.2024 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicchè appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal 27.02.2023;
- in data 19/12/2024 l' abbia liquidato la prestazione n. 07272024 cat. CP_1
INVCIV con decorrenza dal 1 marzo 2023 (allegato 1 fas. . CP_1
Il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato in data 19.12.2024, corrispondente al giorno in cui è stato emesso il provvedimento di liquidazione) e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'ente nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate nella misura minima come in CP_1
dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto
Pag. 2 di 3 conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
13/03/2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 44191/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCCI FEDERICO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dal funzionario AZZARONE CP_1 P.IVA_1
LEONARDO resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei di assegno di invalidità ex art. 13 l.
118/71
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 25.7.2024 - notificato all' in data 2.8.2024 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicchè appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal 27.02.2023;
- in data 19/12/2024 l' abbia liquidato la prestazione n. 07272024 cat. CP_1
INVCIV con decorrenza dal 1 marzo 2023 (allegato 1 fas. . CP_1
Il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato in data 19.12.2024, corrispondente al giorno in cui è stato emesso il provvedimento di liquidazione) e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'ente nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate nella misura minima come in CP_1
dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto
Pag. 2 di 3 conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
13/03/2025 Il Giudice
Rossella Masi
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