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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4460/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Torresan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 4460/2022 R.G., promossa da
(C.F./P.IVA ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. JAPPELLI, N. 3, PADOVA, presso l'avv. Parte_2
TALARICO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._1
TOMMASEO, N. 68, PADOVA, presso l'avv. LO PRESTI FILIPPO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Contro
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Come da nota, depositato in via telematica in data 16 aprile 2025.
PER LA CONVENUTA
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica in data 7 maggio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 24 maggio 2022 cessionaria del credito di Parte_1
rappresentata da (oggi Controparte_3 Parte_3
, conveniva in giudizio e esponendo di essere Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
creditrice nei confronti di della somma di € 293.501,22 in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2367/2025 emesso dal Tribunale di Padova in data 30 giugno 2015 e di aver instaurato l'esecuzione immobiliare R.G.E. 363/2016, che era stata sospesa al fine di procedere alla divisione degli immobili siti in NF e Asolo (TV), di provenienza ereditaria, appartenenti per la quota di
½ all'esecutata e per la quota di ½ di fratello della stessa. Controparte_1 Controparte_2
Tale compendio risulta così catastalmente censito:
Comune di NF (F360):
1) NCT, Fg. 5, Part. 171, Nat. T, Are 09, Centiare 71;
2) NCT, Fg. 5, Part. 263, Nat. T, Are 60, Centiare 20;
3) NCT, Fg. 5, Part. 299, Nat. T, Are 93, Centiare 50;
4) NCT, Fg. 5, Part. 302, Nat. T, Are 06, Centiare 87;
5) NCT, Fg. 5, Part. 316, Nat. T, Are 12, Centiare 15;
6) NCT, Fg. 5, Part. 379, Nat. T, Are 04, Centiare 10;
7) NCT, Fg. 6, Part. 13, Nat. T, Are 23, Centiare 89;
8) NCT, Fg. 6, Part. 15, Nat. T, Are 51, Centiare 71.
9) NCU, Sez. A, Fg. 5, Part. 1071, Nat. A3, Vani 10,5, Via Chiesa NF n.
57, P. T -1 -2;
10) NCU, Sez. A, Fg. 6, Part. 520, Nat. F2, Via Chiesa NF n. 57, P. T.
Comune di Asolo (A471):
1) NCT, Fg. 6, Part. 3, Nat. T, Ettari 01, Are 19, Centiare 32;
2) NCT, Fg. 6, Part. 4, Nat. T, Are 96, Centiare 88;
3) NCT, Fg. 6, Part. 5, Nat. T, Are 05, Centiare 21. La creditrice chiedeva lo scioglimento della comunione sui beni sopra indicati e la vendita dell'intero compendio, con conseguente assegnazione a ciascun comproprietario della somma ricavata in ragione della propria quota di proprietà.
Con comparsa di costituzione del 9 dicembre 2022 si costituiva deducendo che Controparte_1
nel corso della procedura esecutiva era emersa la carenza della continuità delle trascrizioni in morte di e rispettivamente madre e fratello dell'esecutata e che la Persona_1 Parte_4
creditrice aveva avviato il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 313/2020) per ottenere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, conclusosi con ordinanza del 13 dicembre 2022,
che accerta che è erede di e in virtù di Controparte_1 Persona_1 Parte_4
accettazione tacita di eredità (cfr. doc. 3).
All'udienza dell'8 giugno 2023, tenutasi dopo una serie di rinvii disposti per la pendenza di trattative,
le parti chiedevano l'aggiornamento della perizia di stima del 25 ottobre 2019 e, con ordinanza del
10 giugno 2023, veniva nominata la consulente d'ufficio dott.ssa . Persona_2
Con l'aggiornamento della perizia di stima emergeva la carenza di continuità delle trascrizioni relativamente all'esecutata e al comproprietario in particolare, la Controparte_1 Pt_4 CP_1
perizia evidenziava che il bene era pervenuto a e in virtù della successione CP_1 Controparte_2
ereditaria del padre, della madre e del fratello ed evidenziava che per non risultava Controparte_1
la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del padre, mentre per non sussisteva Controparte_2
alcuna trascrizione di accettazione di eredità.
All'udienza del 2 maggio 2024 la convenuta si opponeva all'eventuale concessione di ulteriori termini per sanare la continuità delle trascrizioni, deducendo che il ripristino della stessa sarebbe dovuto avvenire in sede esecutiva, mentre parte attrice rilevava che la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni sarebbe emersa solo a seguito dell'aggiornamento della perizia di stima in sede divisionale. Con ordinanza del 5 giugno 2024 il Giudice, rilevato che era sorta contestazione fra le parti in relazione alla continuità delle trascrizioni sia nei confronti dell'esecutata, sia nei confronti del comproprietario, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024.
Con atto depositato il 9 ottobre 2024 parte attrice deduceva di aver instaurato un giudizio ex art. 281
decies c.p.c. (R.G. 3424/2024) per l'accertamento della qualità di erede in capo a e Controparte_2
chiedeva il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni per consentire la definizione del giudizio.
Il Giudice, con ordinanza dell'11 ottobre 2024, differiva l'udienza del 14 novembre 2024 all'8
maggio 2025, nella quale parte attrice deduceva la continuità delle trascrizioni in relazione all'esecutata e precisava le conclusioni come da nota depositata il 16 aprile 2025, mentre CP_1
evidenziava che dalla nota di trascrizione risultava la sola trascrizione dell'accettazione
[...]
tacita di eredità della madre . Persona_1
Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La società attrice, con comparsa conclusionale di data 3 luglio 2025, deduceva la continuità delle trascrizioni per e per evidenziando che quest'ultimo, contumace Controparte_1 Controparte_2
nel presente giudizio, si era costituito nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede, giurando di essere erede per ½ (cfr. all. 1 depositato il 3 aprile 2025).
Parte attrice precisava che vi era stata la trascrizione, in data 11 aprile 2022, dell'ordinanza con la quale era stata accertata la qualità di erede di e deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione relativa alla mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità del fratello posto che nel “riquadro D” della nota di trascrizione (depositata nel fascicolo Parte_4
telematico R.G.E. 363/2016 in data 10 maggio 2022) è specificato che ha accettato Controparte_1
tacitamente l'eredità di entrambi. La trascrizione della suddetta ordinanza, inoltre, sarebbe avvenuta secondo le indicazioni del
Conservatore, il quale aveva riferito che nel riquadro C doveva essere indicato “il defunto morto per primo se il secondo è premorto prima di accettare”.
La creditrice rilevava, inoltre, che dalla certificazione notarile originariamente depositata nella procedura esecutiva risultava la “mancanza dagli atti di accettazione delle eredità” del padre ER
(deceduto nel 1986), della madre (deceduta nel 2004) e del fratello
[...] Persona_1 [...]
(deceduto nel 2005) ma che il G.E., con ordinanza del 5 settembre 2018, aveva disposto Pt_4
l'avvio di giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'esecutata solo con riguardo ad e rispettivamente madre e fratello Persona_1 Parte_4
dell'esecutata, nulla disponendo in merito all'accettazione dell'eredità del padre, Persona_3
Il G.E., pertanto, avrebbe ritenuto non necessaria la trascrizione dell'accettazione della quota di 2/9
dell'eredità del padre, acquisita per usucapione, avendo pacificamente posseduto uti dominus per oltre
20 anni i beni ereditari.
La creditrice evidenziava, inoltre, che il giudizio di divisione non presuppone il pregiudiziale accertamento dell'accettazione della qualità di erede in capo ai coeredi convenuti, essendo necessario solo ove risulti impossibile in corso di giudizio la separazione e/o la vendita della quota dell'erede.
Con comparsa conclusionale del 7 luglio 2025 parte convenuta eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di divisione per mancanza di una delle condizioni dell'azione esecutiva, mancando la prova della proprietà dei beni in capo ai condividenti.
ribadiva, infatti, il difetto di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del Controparte_1
fratello posto che dal riquadro C della nota di trascrizione dell'11 aprile 2022 risulta Parte_4
unicamente la trascrizione “contro ” (doc. 4) e, per quanto riguarda il comproprietario Persona_1
deduceva la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità del padre, della Controparte_2
madre e del fratello.
*** Preliminarmente deve essere osservato che nell'ambito del processo esecutivo che abbia od oggetto beni di provenienza ereditaria, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità assicura il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1048/95), compresa la trascrizione del pignoramento e del successivo decreto di trasferimento,
essendo altresì indispensabile per preservare dall'evizione l'acquisto dell'aggiudicatario e assicurare così la stabilità della vendita.
Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'esecuzione forzata è quella di garantire l'acquisto dell'aggiudicatario, la trascrizione non può essere considerata un presupposto processuale che deve esistere al momento dell'inizio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita (cfr. Cass.
civ., sent. n. 11638/2014).
Con l'ulteriore precisazione che nel caso in cui fosse disposta la vendita senza che il difetto di trascrizione sia stato sanato, la stessa non sarà né invalida, né inefficace, ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c. e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c., senza alcun limite temporale.
Il creditore procedente, pertanto, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione di quell'atto anche dopo la trascrizione del pignoramento, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Se, invece, il chiamato ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore sia accertata con sentenza. Tanto premesso, deve essere osservato che il giudizio di divisione endoesecutiva, pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è,
tuttavia, ad esso funzionalmente correlato (Cass. civ., sent. n. 6072/2012).
Ne consegue che anche in tale giudizio il difetto di continuità delle trascrizioni deve essere sanato prima della messa in vendita dell'intero compendio pignorato, al fine di garantire i terzi acquirenti dal rischio di evizione e assicurare quindi la stabilità dell'acquisto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge il difetto della continuità delle trascrizioni sia con riguardo all'esecutata che al comproprietario CP_1 CP_2
La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, infatti, deve riguardare l'eredità della madre
, del fratello e del padre Persona_1 Parte_4 Persona_3
In relazione all'esecutata risulta la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità Controparte_1
della madre, e del fratello, mentre difetta la trascrizione Persona_1 Parte_4
dell'accettazione dell'eredità del padre, deceduto nel 1986. Persona_3
Quanto al comproprietario, parte attrice ha dato atto di aver instaurato un giudizio ex Controparte_2
art. 281 decies c.p.c. volto all'accertamento della qualità di erede dei defunti e Persona_1 [...]
(cfr. doc. n. 1 parte attrice). Parte_4
Prima della messa in vendita dell'intero compendio immobiliare nel giudizio di divisione dovrà,
pertanto, essere ripristinata la continuità delle trascrizioni, per entrambi i fratelli convenuti, anche con riferimento all'accettazione dell'eredità del padre Persona_3
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Torresan,
disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione endoesecutiva.
Treviso, lì 8 settembre 2025 IL GIUDICE dott.ssa Paola Torresan
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Torresan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 4460/2022 R.G., promossa da
(C.F./P.IVA ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. JAPPELLI, N. 3, PADOVA, presso l'avv. Parte_2
TALARICO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._1
TOMMASEO, N. 68, PADOVA, presso l'avv. LO PRESTI FILIPPO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Contro
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Come da nota, depositato in via telematica in data 16 aprile 2025.
PER LA CONVENUTA
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica in data 7 maggio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 24 maggio 2022 cessionaria del credito di Parte_1
rappresentata da (oggi Controparte_3 Parte_3
, conveniva in giudizio e esponendo di essere Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
creditrice nei confronti di della somma di € 293.501,22 in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2367/2025 emesso dal Tribunale di Padova in data 30 giugno 2015 e di aver instaurato l'esecuzione immobiliare R.G.E. 363/2016, che era stata sospesa al fine di procedere alla divisione degli immobili siti in NF e Asolo (TV), di provenienza ereditaria, appartenenti per la quota di
½ all'esecutata e per la quota di ½ di fratello della stessa. Controparte_1 Controparte_2
Tale compendio risulta così catastalmente censito:
Comune di NF (F360):
1) NCT, Fg. 5, Part. 171, Nat. T, Are 09, Centiare 71;
2) NCT, Fg. 5, Part. 263, Nat. T, Are 60, Centiare 20;
3) NCT, Fg. 5, Part. 299, Nat. T, Are 93, Centiare 50;
4) NCT, Fg. 5, Part. 302, Nat. T, Are 06, Centiare 87;
5) NCT, Fg. 5, Part. 316, Nat. T, Are 12, Centiare 15;
6) NCT, Fg. 5, Part. 379, Nat. T, Are 04, Centiare 10;
7) NCT, Fg. 6, Part. 13, Nat. T, Are 23, Centiare 89;
8) NCT, Fg. 6, Part. 15, Nat. T, Are 51, Centiare 71.
9) NCU, Sez. A, Fg. 5, Part. 1071, Nat. A3, Vani 10,5, Via Chiesa NF n.
57, P. T -1 -2;
10) NCU, Sez. A, Fg. 6, Part. 520, Nat. F2, Via Chiesa NF n. 57, P. T.
Comune di Asolo (A471):
1) NCT, Fg. 6, Part. 3, Nat. T, Ettari 01, Are 19, Centiare 32;
2) NCT, Fg. 6, Part. 4, Nat. T, Are 96, Centiare 88;
3) NCT, Fg. 6, Part. 5, Nat. T, Are 05, Centiare 21. La creditrice chiedeva lo scioglimento della comunione sui beni sopra indicati e la vendita dell'intero compendio, con conseguente assegnazione a ciascun comproprietario della somma ricavata in ragione della propria quota di proprietà.
Con comparsa di costituzione del 9 dicembre 2022 si costituiva deducendo che Controparte_1
nel corso della procedura esecutiva era emersa la carenza della continuità delle trascrizioni in morte di e rispettivamente madre e fratello dell'esecutata e che la Persona_1 Parte_4
creditrice aveva avviato il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 313/2020) per ottenere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, conclusosi con ordinanza del 13 dicembre 2022,
che accerta che è erede di e in virtù di Controparte_1 Persona_1 Parte_4
accettazione tacita di eredità (cfr. doc. 3).
All'udienza dell'8 giugno 2023, tenutasi dopo una serie di rinvii disposti per la pendenza di trattative,
le parti chiedevano l'aggiornamento della perizia di stima del 25 ottobre 2019 e, con ordinanza del
10 giugno 2023, veniva nominata la consulente d'ufficio dott.ssa . Persona_2
Con l'aggiornamento della perizia di stima emergeva la carenza di continuità delle trascrizioni relativamente all'esecutata e al comproprietario in particolare, la Controparte_1 Pt_4 CP_1
perizia evidenziava che il bene era pervenuto a e in virtù della successione CP_1 Controparte_2
ereditaria del padre, della madre e del fratello ed evidenziava che per non risultava Controparte_1
la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del padre, mentre per non sussisteva Controparte_2
alcuna trascrizione di accettazione di eredità.
All'udienza del 2 maggio 2024 la convenuta si opponeva all'eventuale concessione di ulteriori termini per sanare la continuità delle trascrizioni, deducendo che il ripristino della stessa sarebbe dovuto avvenire in sede esecutiva, mentre parte attrice rilevava che la necessità di sanare la continuità delle trascrizioni sarebbe emersa solo a seguito dell'aggiornamento della perizia di stima in sede divisionale. Con ordinanza del 5 giugno 2024 il Giudice, rilevato che era sorta contestazione fra le parti in relazione alla continuità delle trascrizioni sia nei confronti dell'esecutata, sia nei confronti del comproprietario, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024.
Con atto depositato il 9 ottobre 2024 parte attrice deduceva di aver instaurato un giudizio ex art. 281
decies c.p.c. (R.G. 3424/2024) per l'accertamento della qualità di erede in capo a e Controparte_2
chiedeva il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni per consentire la definizione del giudizio.
Il Giudice, con ordinanza dell'11 ottobre 2024, differiva l'udienza del 14 novembre 2024 all'8
maggio 2025, nella quale parte attrice deduceva la continuità delle trascrizioni in relazione all'esecutata e precisava le conclusioni come da nota depositata il 16 aprile 2025, mentre CP_1
evidenziava che dalla nota di trascrizione risultava la sola trascrizione dell'accettazione
[...]
tacita di eredità della madre . Persona_1
Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La società attrice, con comparsa conclusionale di data 3 luglio 2025, deduceva la continuità delle trascrizioni per e per evidenziando che quest'ultimo, contumace Controparte_1 Controparte_2
nel presente giudizio, si era costituito nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede, giurando di essere erede per ½ (cfr. all. 1 depositato il 3 aprile 2025).
Parte attrice precisava che vi era stata la trascrizione, in data 11 aprile 2022, dell'ordinanza con la quale era stata accertata la qualità di erede di e deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione relativa alla mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità del fratello posto che nel “riquadro D” della nota di trascrizione (depositata nel fascicolo Parte_4
telematico R.G.E. 363/2016 in data 10 maggio 2022) è specificato che ha accettato Controparte_1
tacitamente l'eredità di entrambi. La trascrizione della suddetta ordinanza, inoltre, sarebbe avvenuta secondo le indicazioni del
Conservatore, il quale aveva riferito che nel riquadro C doveva essere indicato “il defunto morto per primo se il secondo è premorto prima di accettare”.
La creditrice rilevava, inoltre, che dalla certificazione notarile originariamente depositata nella procedura esecutiva risultava la “mancanza dagli atti di accettazione delle eredità” del padre ER
(deceduto nel 1986), della madre (deceduta nel 2004) e del fratello
[...] Persona_1 [...]
(deceduto nel 2005) ma che il G.E., con ordinanza del 5 settembre 2018, aveva disposto Pt_4
l'avvio di giudizio volto all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'esecutata solo con riguardo ad e rispettivamente madre e fratello Persona_1 Parte_4
dell'esecutata, nulla disponendo in merito all'accettazione dell'eredità del padre, Persona_3
Il G.E., pertanto, avrebbe ritenuto non necessaria la trascrizione dell'accettazione della quota di 2/9
dell'eredità del padre, acquisita per usucapione, avendo pacificamente posseduto uti dominus per oltre
20 anni i beni ereditari.
La creditrice evidenziava, inoltre, che il giudizio di divisione non presuppone il pregiudiziale accertamento dell'accettazione della qualità di erede in capo ai coeredi convenuti, essendo necessario solo ove risulti impossibile in corso di giudizio la separazione e/o la vendita della quota dell'erede.
Con comparsa conclusionale del 7 luglio 2025 parte convenuta eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di divisione per mancanza di una delle condizioni dell'azione esecutiva, mancando la prova della proprietà dei beni in capo ai condividenti.
ribadiva, infatti, il difetto di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del Controparte_1
fratello posto che dal riquadro C della nota di trascrizione dell'11 aprile 2022 risulta Parte_4
unicamente la trascrizione “contro ” (doc. 4) e, per quanto riguarda il comproprietario Persona_1
deduceva la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità del padre, della Controparte_2
madre e del fratello.
*** Preliminarmente deve essere osservato che nell'ambito del processo esecutivo che abbia od oggetto beni di provenienza ereditaria, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità assicura il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1048/95), compresa la trascrizione del pignoramento e del successivo decreto di trasferimento,
essendo altresì indispensabile per preservare dall'evizione l'acquisto dell'aggiudicatario e assicurare così la stabilità della vendita.
Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'esecuzione forzata è quella di garantire l'acquisto dell'aggiudicatario, la trascrizione non può essere considerata un presupposto processuale che deve esistere al momento dell'inizio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita (cfr. Cass.
civ., sent. n. 11638/2014).
Con l'ulteriore precisazione che nel caso in cui fosse disposta la vendita senza che il difetto di trascrizione sia stato sanato, la stessa non sarà né invalida, né inefficace, ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c. e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c., senza alcun limite temporale.
Il creditore procedente, pertanto, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione di quell'atto anche dopo la trascrizione del pignoramento, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.
Se, invece, il chiamato ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore sia accertata con sentenza. Tanto premesso, deve essere osservato che il giudizio di divisione endoesecutiva, pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è,
tuttavia, ad esso funzionalmente correlato (Cass. civ., sent. n. 6072/2012).
Ne consegue che anche in tale giudizio il difetto di continuità delle trascrizioni deve essere sanato prima della messa in vendita dell'intero compendio pignorato, al fine di garantire i terzi acquirenti dal rischio di evizione e assicurare quindi la stabilità dell'acquisto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge il difetto della continuità delle trascrizioni sia con riguardo all'esecutata che al comproprietario CP_1 CP_2
La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, infatti, deve riguardare l'eredità della madre
, del fratello e del padre Persona_1 Parte_4 Persona_3
In relazione all'esecutata risulta la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità Controparte_1
della madre, e del fratello, mentre difetta la trascrizione Persona_1 Parte_4
dell'accettazione dell'eredità del padre, deceduto nel 1986. Persona_3
Quanto al comproprietario, parte attrice ha dato atto di aver instaurato un giudizio ex Controparte_2
art. 281 decies c.p.c. volto all'accertamento della qualità di erede dei defunti e Persona_1 [...]
(cfr. doc. n. 1 parte attrice). Parte_4
Prima della messa in vendita dell'intero compendio immobiliare nel giudizio di divisione dovrà,
pertanto, essere ripristinata la continuità delle trascrizioni, per entrambi i fratelli convenuti, anche con riferimento all'accettazione dell'eredità del padre Persona_3
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Torresan,
disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione endoesecutiva.
Treviso, lì 8 settembre 2025 IL GIUDICE dott.ssa Paola Torresan