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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza
SEZIONE 2^ CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°9243 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2032, vertente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nova Milanese, vicolo Cortelunga n. 1, presso lo studio dell'avv. Mario Confalonieri, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attrice e
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Lissone, piazza Libertà n. 10. presso lo studio dell'avv. Lino
Fossati, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato convenuta
Motivi della decisione
1. L'attrice nel presupposto di essere proprietaria del Parte_1
fondo in Desio al fg. 56 mapp. 221, confinante con il fondo distinto al mapp.
102 di proprietà della convenuta ed asserendo che il confine CP_1
pagina 1 di 8 tra le due proprietà dovesse essere individuato come da atto di frazionamento in due lotti (approvato dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Milano — Territorio in data 11 febbraio 2021 con il Protocollo n.
2021/MI0041290, cfr. all. sub doc. 6 alla citazione), ha lamentato che i danneggiamenti della rete metallica e dei pali di sostegno della recinzione all'interno del fondo mapp. 221 (con asportazione della rete, estrazione dei pali dal terreno, rovesciamento di cisterne e serbatoi) da parte della convenuta (a partire dal mese di dicembre 2021) avrebbe comportato l'affermazione di un diritto o comunque di pretese sulla proprietà di essa esponente, con “grave pericolo … di un asservimento del fondo della SI.ra Pt_1
ed a favore del lotto attualmente di proprietà della convenuta”.
Ha chiesto pertanto (a) la cessazione delle molestie e turbative del
“legittimo, pieno e pacifico” esercizio del diritto di proprietà della SI.ra ; Pt_1
(b) di ordinare alla convenuta la rimessione in pristino dei luoghi e (c) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta,
, la quale, nel contestare la pretesa avversaria, non contestava CP_1
che l'attrice avesse ricevuto mediante il citato atto di divisione del
20/09/2023 a ministero Notaio (all. sub doc. 8 alla Persona_1
citazione) il diritto di proprietà del bene immobile censito al Foglio 56, mappale 221, oggetto dell'azione ex art. 949 c.c., evidenziando, tuttavia, “…
l'insufficienza della documentazione avversa al fine della necessaria “probatio diabolica” dell'affermato suo diritto di proprietà del terreno in contestazione, così come di quello posto a confine di esso”. Affermava inoltre che la porzione di terreno in questione era in realtà ricompresa nel terreno di sua proprietà, pur in assenza di “… alcun interesse attuale ad ottenere sentenza dichiarativa o accertativa del … suo diritto, come in effetti usucapito”.
Articolate le istanze istruttorie e rigettate le prove orali, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva trattenuta in decisione ai sensi pagina 2 di 8 dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 14/11/2024.
2. L'azione svolta dalla SI.ra va qualificata a termini di actio Pt_1
negatoria (art. 949 c.c.) corredata da azione risarcitoria (pure prevista dal comma 2° della disposizione citata), azione a tutela della proprietà concessa non solo in caso di turbative di diritto (cioè in presenza di pretese di essere titolari di ius in re aliena sul fondo dell'attore) che provengano da terzi, ma anche allorché sia creata una “situazione di fatto” che appaia astrattamente idonea a comportare la costituzione di pesi o servitù a carico del fondo dell'attore (cfr. sul punto, per tutte Cass. 16495/2005: “in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui”).
Come già detto, essa è proposta in forma di richiesta di inibitoria volta a far cessare le turbative o molestie derivanti dall'esercizio, di fatto, di una servitù di passaggio, abusivamente creata dalla convenuta con l'asserito danneggiamento della rete di recinzione e dei pali di sostegno.
Innanzi tutto, va respinta l'eccezione riconvenzionale di usucapione svolta dalla convenuta, che non può dirsi adeguatamente dimostrata nei suoi fatti costitutivi in esito all'istruttoria. All'allegazione, del tutto generica, della convenuta, aggiungasi che le prove raccolte non danno affatto conto di un confine diverso da quello evincibile dall'esame della documentazione catastale, indicato come confine reale dall'attrice, né dell'intervenuto acquisto, per usucapione, da parte della convenuta di porzioni del fondo pagina 3 di 8 mapp. 221. In altre parole, (a) incombeva alla convenuta dare dimostrazione della fattispecie acquisitiva in suo favore, della porzione del mapp. 221 posta al di là del confine catastale tra i due fondi, quindi di aver acquistato, per tale titolo (originario) la proprietà di una parte del fondo;
(b) ad entrambe le parti incombeva di fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del confine, dovendosi in mancanza fare riferimento al confine catastale (ritenuto dalla parte attrice quello derivante dal frazionamento dell'11/02/2021) e, dacché è la sola convenuta a propalare la preesistenza di un confine diverso da quello catastale, incombeva a quest'ultima di darne dimostrazione.
D'altronde, parte convenuta non ha prodotto alcun titolo di acquisto, né ha fornito alcun elemento utile all'individuazione dell'esatta collocazione del confine tra i fondi de quibus agitur.
Nemmeno sono stati articolati capitoli di prova orale volti a dimostrare che la convenuta utilizzasse, quale proprietaria esclusiva e per oltre un ventennio anche la porzione del fondo di parte attrice.
3. Ciò posto, e respinta l'eccezione riconvenzionale di usucapione, va aggiunto che l'accoglimento dell'actio negatoria presuppone esclusivamente, sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene costituente oggetto della situazione materiale lamentata come antigiuridica, considerate le finalità della specifica domanda in questione (cfr. Cass.
14442/2006; Cass. 12233/2002: “l'azione negatoria “servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo”; ancora, Cass.
4120/2001; Cass. 2838/1999; Cass. 4803/1992; Cass. 4336/1979: “l'actio negatoria servitutis, concessa al proprietario per fare dichiarare l'inesistenza di diritti costituenti servitù, affermati da altri sulla cosa sua, e diretta non solo all'accertamento della inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la
pagina 4 di 8 cessazione della situazione posta in essere dal proprietario del fondo vicino e a fare affermare la libertà del proprio fondo ingiustamente asservito”).
Dunque la domanda reale va respinta solo se manchi la prova della stessa situazione antigiuridica di cui si chiede la rimozione, ovvero se – essendo svolta (come nella specie) una domanda/eccezione di usucapione – quest'ultima risulti infondata, a prescindere da ogni questione sul danno materiale/patrimoniale subito dall'attore, quale conseguenza ulteriore della situazione antigiuridica dedotta in lite (cfr. sul punto Cass. 2576/1974: “il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della cosa stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sulla cosa e legittima il proprietario a chiedere non solo la cessazione di tale turbativa, ma anche il risarcimento dei danni”; ovvero, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, Cass. 24028/2004: “l'azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività”; v. ancora Cass. 10149/2004, secondo cui al convenuto incombe di provare “l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
pagina 5 di 8 natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”; in termini Cass. 2838/1999; il principio è assolutamente pacifico).
Posto che nella fattispecie: (a) il diritto di proprietà dell'attrice sul fondo de quo agitur, oltre a non essere minimamente contestato dalla convenuta (sì da potersi considerare processualmente pacifico), risulta comunque provato dal titolo di provenienza prodotto quale doc. 8 al fascicolo di parte attrice
(atto di divisione del 20/09/2023 a ministero Notaio;
(b) vi Persona_1
è prova (fornita dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice, e non specificamente contestata) del pericolo di asservimento del fondo di parte attrice al fondo della convenuta, per effetto della documentata
“invasione” del fondo attoreo;
(c) la convenuta non ha dimostrato l'acquisto
(per usucapione) del diritto (reale) che la legittimerebbe a compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte;
per tutto quanto detto l'actio negatoria va accolta così come proposta, con la condanna della convenuta ad astenersi da qualsiasi turbativa e molestia che impedisca o riduca il libero godimento della striscia di terreno e della restante proprietà della SI.ra
. Pt_1
4. La domanda svolta dall'attrice, volta al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni consistenti nei disagi derivanti dalla condotta di controparte va ricondotta, per come articolata, nella generale azione risarcitoria ex lege de damno di cui all'art. 2043 c.c., che dottrina Pt_2
e giurisprudenza ritengono tranquillamente cumulabile con la tutela “reale”, cioè ripristinatoria ed inibitoria (cfr. per un esempio, in tema di distanze legali, Cass. 2558/1980).
Secondo l'insegnamento del giudice nomofilattico, l'abusiva imposizione di una servitù sul fondo altrui costituisce danno in re ipsa (in tal senso ad es.
Cass. 2576/1984; Cass. 682/1965); peraltro incombe all'attore (in via risarcitoria) di dimostrare anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) componente la fattispecie sanzionabile a termini dell'art. 2043 c.c. (cfr. in tal pagina 6 di 8 senso Cass. 2007/1962: “il danno che il proprietario subisce per l'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo è in re ipsa, e conseguente alla limitazione del godimento e del valore del medesimo, salvo la concreta
Determinazione del danno stesso in Sede di liquidazione. Il giudice del merito, tuttavia, non può omettere l'indagine sul dolo o sulla colpa di chi, avendo commesso il fatto, e obbligato al risarcimento”; conf. Cass. 1243/1960).
Posto che questo aspetto della controversia (attinente alla colpa in concreto della convenuta) non risulta minimamente istruito, perché le prove richieste dall'attrice sono attinenti ad altri profili del contenzioso e per lo più volte a confermare il contenuto delle foto prodotte in atti;
la documentazione fotografica offerta a corredo della descrizione dei prospettati danneggiamenti non costituisce elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento dei sinistri, essendo stata raccolta dalla stessa parte attrice, al di fuori del contraddittorio, ed essendo priva di riferimenti che consentano di escludere che la situazione possa essersi aggravata successivamente al sinistro;
né – ad esempio – vi è prova di richiami e segnalazioni indirizzate alla convenuta, prima dell'introduzione del giudizio,
e considerato in sintesi che l'attrice non ha assolto in parte qua l'onere incombentegli, la domanda risarcitoria va respinta.
5. Inaccoglibile è anche la richiesta spiegata dall'attrice con riguardo all'emissione del provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. che determini la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento, dovendosi ritenere manifestamente iniquo emettere un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. allorché risulti, come nella specie, la volontà dell'obbligato di provvedere all'adempimento della condanna (v. note autorizzate del 13/09/2024 in cui la convenuta rifiutava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per come modificata da controparte, ma si dichiarava comunque “disposta alla rinuncia alla contestazione della proprietà, previo accesso sul posto dei difensori con tecnico incaricato”).
pagina 7 di 8 6. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo;
la distribuzione della soccombenza tra le parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'azione negatoria proposta da Pt_1
e per l'effetto condanna la convenuta, ad astenersi da
[...] CP_1
qualsiasi turbativa e molestia che impedisca o riduca il libero godimento dell'immobile in Desio, censito al fg. 56 mapp. 221, di proprietà della SI.ra
; Pt_1
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Monza, 14/01/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza
SEZIONE 2^ CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°9243 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2032, vertente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nova Milanese, vicolo Cortelunga n. 1, presso lo studio dell'avv. Mario Confalonieri, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione attrice e
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Lissone, piazza Libertà n. 10. presso lo studio dell'avv. Lino
Fossati, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato convenuta
Motivi della decisione
1. L'attrice nel presupposto di essere proprietaria del Parte_1
fondo in Desio al fg. 56 mapp. 221, confinante con il fondo distinto al mapp.
102 di proprietà della convenuta ed asserendo che il confine CP_1
pagina 1 di 8 tra le due proprietà dovesse essere individuato come da atto di frazionamento in due lotti (approvato dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Milano — Territorio in data 11 febbraio 2021 con il Protocollo n.
2021/MI0041290, cfr. all. sub doc. 6 alla citazione), ha lamentato che i danneggiamenti della rete metallica e dei pali di sostegno della recinzione all'interno del fondo mapp. 221 (con asportazione della rete, estrazione dei pali dal terreno, rovesciamento di cisterne e serbatoi) da parte della convenuta (a partire dal mese di dicembre 2021) avrebbe comportato l'affermazione di un diritto o comunque di pretese sulla proprietà di essa esponente, con “grave pericolo … di un asservimento del fondo della SI.ra Pt_1
ed a favore del lotto attualmente di proprietà della convenuta”.
Ha chiesto pertanto (a) la cessazione delle molestie e turbative del
“legittimo, pieno e pacifico” esercizio del diritto di proprietà della SI.ra ; Pt_1
(b) di ordinare alla convenuta la rimessione in pristino dei luoghi e (c) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta,
, la quale, nel contestare la pretesa avversaria, non contestava CP_1
che l'attrice avesse ricevuto mediante il citato atto di divisione del
20/09/2023 a ministero Notaio (all. sub doc. 8 alla Persona_1
citazione) il diritto di proprietà del bene immobile censito al Foglio 56, mappale 221, oggetto dell'azione ex art. 949 c.c., evidenziando, tuttavia, “…
l'insufficienza della documentazione avversa al fine della necessaria “probatio diabolica” dell'affermato suo diritto di proprietà del terreno in contestazione, così come di quello posto a confine di esso”. Affermava inoltre che la porzione di terreno in questione era in realtà ricompresa nel terreno di sua proprietà, pur in assenza di “… alcun interesse attuale ad ottenere sentenza dichiarativa o accertativa del … suo diritto, come in effetti usucapito”.
Articolate le istanze istruttorie e rigettate le prove orali, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva trattenuta in decisione ai sensi pagina 2 di 8 dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 14/11/2024.
2. L'azione svolta dalla SI.ra va qualificata a termini di actio Pt_1
negatoria (art. 949 c.c.) corredata da azione risarcitoria (pure prevista dal comma 2° della disposizione citata), azione a tutela della proprietà concessa non solo in caso di turbative di diritto (cioè in presenza di pretese di essere titolari di ius in re aliena sul fondo dell'attore) che provengano da terzi, ma anche allorché sia creata una “situazione di fatto” che appaia astrattamente idonea a comportare la costituzione di pesi o servitù a carico del fondo dell'attore (cfr. sul punto, per tutte Cass. 16495/2005: “in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui”).
Come già detto, essa è proposta in forma di richiesta di inibitoria volta a far cessare le turbative o molestie derivanti dall'esercizio, di fatto, di una servitù di passaggio, abusivamente creata dalla convenuta con l'asserito danneggiamento della rete di recinzione e dei pali di sostegno.
Innanzi tutto, va respinta l'eccezione riconvenzionale di usucapione svolta dalla convenuta, che non può dirsi adeguatamente dimostrata nei suoi fatti costitutivi in esito all'istruttoria. All'allegazione, del tutto generica, della convenuta, aggiungasi che le prove raccolte non danno affatto conto di un confine diverso da quello evincibile dall'esame della documentazione catastale, indicato come confine reale dall'attrice, né dell'intervenuto acquisto, per usucapione, da parte della convenuta di porzioni del fondo pagina 3 di 8 mapp. 221. In altre parole, (a) incombeva alla convenuta dare dimostrazione della fattispecie acquisitiva in suo favore, della porzione del mapp. 221 posta al di là del confine catastale tra i due fondi, quindi di aver acquistato, per tale titolo (originario) la proprietà di una parte del fondo;
(b) ad entrambe le parti incombeva di fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del confine, dovendosi in mancanza fare riferimento al confine catastale (ritenuto dalla parte attrice quello derivante dal frazionamento dell'11/02/2021) e, dacché è la sola convenuta a propalare la preesistenza di un confine diverso da quello catastale, incombeva a quest'ultima di darne dimostrazione.
D'altronde, parte convenuta non ha prodotto alcun titolo di acquisto, né ha fornito alcun elemento utile all'individuazione dell'esatta collocazione del confine tra i fondi de quibus agitur.
Nemmeno sono stati articolati capitoli di prova orale volti a dimostrare che la convenuta utilizzasse, quale proprietaria esclusiva e per oltre un ventennio anche la porzione del fondo di parte attrice.
3. Ciò posto, e respinta l'eccezione riconvenzionale di usucapione, va aggiunto che l'accoglimento dell'actio negatoria presuppone esclusivamente, sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene costituente oggetto della situazione materiale lamentata come antigiuridica, considerate le finalità della specifica domanda in questione (cfr. Cass.
14442/2006; Cass. 12233/2002: “l'azione negatoria “servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo”; ancora, Cass.
4120/2001; Cass. 2838/1999; Cass. 4803/1992; Cass. 4336/1979: “l'actio negatoria servitutis, concessa al proprietario per fare dichiarare l'inesistenza di diritti costituenti servitù, affermati da altri sulla cosa sua, e diretta non solo all'accertamento della inesistenza della pretesa servitù, ma anche a conseguire la
pagina 4 di 8 cessazione della situazione posta in essere dal proprietario del fondo vicino e a fare affermare la libertà del proprio fondo ingiustamente asservito”).
Dunque la domanda reale va respinta solo se manchi la prova della stessa situazione antigiuridica di cui si chiede la rimozione, ovvero se – essendo svolta (come nella specie) una domanda/eccezione di usucapione – quest'ultima risulti infondata, a prescindere da ogni questione sul danno materiale/patrimoniale subito dall'attore, quale conseguenza ulteriore della situazione antigiuridica dedotta in lite (cfr. sul punto Cass. 2576/1974: “il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della cosa stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sulla cosa e legittima il proprietario a chiedere non solo la cessazione di tale turbativa, ma anche il risarcimento dei danni”; ovvero, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, Cass. 24028/2004: “l'azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività”; v. ancora Cass. 10149/2004, secondo cui al convenuto incombe di provare “l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
pagina 5 di 8 natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”; in termini Cass. 2838/1999; il principio è assolutamente pacifico).
Posto che nella fattispecie: (a) il diritto di proprietà dell'attrice sul fondo de quo agitur, oltre a non essere minimamente contestato dalla convenuta (sì da potersi considerare processualmente pacifico), risulta comunque provato dal titolo di provenienza prodotto quale doc. 8 al fascicolo di parte attrice
(atto di divisione del 20/09/2023 a ministero Notaio;
(b) vi Persona_1
è prova (fornita dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice, e non specificamente contestata) del pericolo di asservimento del fondo di parte attrice al fondo della convenuta, per effetto della documentata
“invasione” del fondo attoreo;
(c) la convenuta non ha dimostrato l'acquisto
(per usucapione) del diritto (reale) che la legittimerebbe a compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte;
per tutto quanto detto l'actio negatoria va accolta così come proposta, con la condanna della convenuta ad astenersi da qualsiasi turbativa e molestia che impedisca o riduca il libero godimento della striscia di terreno e della restante proprietà della SI.ra
. Pt_1
4. La domanda svolta dall'attrice, volta al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni consistenti nei disagi derivanti dalla condotta di controparte va ricondotta, per come articolata, nella generale azione risarcitoria ex lege de damno di cui all'art. 2043 c.c., che dottrina Pt_2
e giurisprudenza ritengono tranquillamente cumulabile con la tutela “reale”, cioè ripristinatoria ed inibitoria (cfr. per un esempio, in tema di distanze legali, Cass. 2558/1980).
Secondo l'insegnamento del giudice nomofilattico, l'abusiva imposizione di una servitù sul fondo altrui costituisce danno in re ipsa (in tal senso ad es.
Cass. 2576/1984; Cass. 682/1965); peraltro incombe all'attore (in via risarcitoria) di dimostrare anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) componente la fattispecie sanzionabile a termini dell'art. 2043 c.c. (cfr. in tal pagina 6 di 8 senso Cass. 2007/1962: “il danno che il proprietario subisce per l'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo è in re ipsa, e conseguente alla limitazione del godimento e del valore del medesimo, salvo la concreta
Determinazione del danno stesso in Sede di liquidazione. Il giudice del merito, tuttavia, non può omettere l'indagine sul dolo o sulla colpa di chi, avendo commesso il fatto, e obbligato al risarcimento”; conf. Cass. 1243/1960).
Posto che questo aspetto della controversia (attinente alla colpa in concreto della convenuta) non risulta minimamente istruito, perché le prove richieste dall'attrice sono attinenti ad altri profili del contenzioso e per lo più volte a confermare il contenuto delle foto prodotte in atti;
la documentazione fotografica offerta a corredo della descrizione dei prospettati danneggiamenti non costituisce elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento dei sinistri, essendo stata raccolta dalla stessa parte attrice, al di fuori del contraddittorio, ed essendo priva di riferimenti che consentano di escludere che la situazione possa essersi aggravata successivamente al sinistro;
né – ad esempio – vi è prova di richiami e segnalazioni indirizzate alla convenuta, prima dell'introduzione del giudizio,
e considerato in sintesi che l'attrice non ha assolto in parte qua l'onere incombentegli, la domanda risarcitoria va respinta.
5. Inaccoglibile è anche la richiesta spiegata dall'attrice con riguardo all'emissione del provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. che determini la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento, dovendosi ritenere manifestamente iniquo emettere un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. allorché risulti, come nella specie, la volontà dell'obbligato di provvedere all'adempimento della condanna (v. note autorizzate del 13/09/2024 in cui la convenuta rifiutava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per come modificata da controparte, ma si dichiarava comunque “disposta alla rinuncia alla contestazione della proprietà, previo accesso sul posto dei difensori con tecnico incaricato”).
pagina 7 di 8 6. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo;
la distribuzione della soccombenza tra le parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'azione negatoria proposta da Pt_1
e per l'effetto condanna la convenuta, ad astenersi da
[...] CP_1
qualsiasi turbativa e molestia che impedisca o riduca il libero godimento dell'immobile in Desio, censito al fg. 56 mapp. 221, di proprietà della SI.ra
; Pt_1
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Monza, 14/01/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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