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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18216/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Silenzio, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATE contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9500/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 5 aprile 2024.
Conclusioni: all'udienza del 22 gennaio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da e ha conseguentemente dichiarato non dovuta la somma di Controparte_1
€ 972,63 iscritta nella cartella esattoriale n. 07120200005716545000, notificata alla contribuente il 18 novembre 2021 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2016. Controparte_2
La pronuncia censurata, dopo avere qualificato la domanda spiegata in primo grado ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, l'ha dichiarata inammissibile per quel che concerne l'omessa notifica del verbale di accertamento n. V126/002675760 sotteso alla cartella. Rispetto agli altri motivi di opposizione, invece, il Giudice di pace ha qualificato la domanda come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, atteso che dal ruolo prodotto si evince che il verbale ad essa sotteso è stato elevato il 31 agosto 2016 e presuntivamente notificato il 16 settembre 2016, sicché è evidente che alla data di notifica della cartella, avvenuta il 18 novembre 2021, il termine quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 era già decorso. Ha altresì condannato le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma e notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 29 agosto 2024.
A sostegno della propria domanda, l'appellante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di computare la sospensione dei termini di prescrizione disposta con il Decreto Cura Italia e con i successivi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19. Il ha concluso dunque per CP_3
l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e competenze di lite.
e la , sebbene regolarmente citati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
- 2 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 [...]
. CP_2
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli con cui è stata disposta la non debenza delle somme iscritte nella cartella esattoriale n. 07120200005716545000 per l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria in essa incorporata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981. Tale cartella di pagamento è stata emessa per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di nel 2016 e la relativa notifica CP_2 risulta avvenuta in data 18 novembre 2021, senza alcun ulteriore riscontro probatorio.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per contestare l'avvenuta declaratoria di prescrizione del credito, in quanto – a suo dire - il primo giudice non avrebbe preso in considerazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto con il Decreto Cura Italia, né i successivi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19.
Tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Invero, la pretesa creditoria iscritta nella cartella di pagamento n. 07120200005716545000 soggiace al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981. Ai fini del computo dello stesso termine, è il caso di ribadire che non vi è prova alcuna della regolare notifica del verbale di accertamento dell'infrazione n. V123/00026757360, che dall'estratto di ruolo depositato risulterebbe avvenuta il 16 settembre 2016.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento n. V123/00026757360 alla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 18 novembre 2021, era già spirato al momento della notifica di quest'ultima.
Invero, non trova applicazione il periodo di sospensione dei termini disposto in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui il ruolo n. 2020/001354, oggetto del presente giudizio, è stato affidato all'Agente della Riscossione, dunque il 31 dicembre 2019, come si evince dalla documentazione versata in atti dal Concessionario.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai
- 3 - carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Tale circostanza non viene in rilievo nel caso di specie e, di conseguenza, la relativa disciplina non risulta applicabile.
Ad ogni buon conto, l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria incorporata nella cartella di pagamento impugnata è in ogni caso estinta ex art. 201, co. 5, C.d.S. poiché l'Ente impositore, contumace nel doppio grado di giudizio, non ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione dei verbali di contestazione, sebbene incombesse su di esso l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova dell'avvenuta e rituale notifica degli stessi.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5403 del 25.2.2019, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass. n. 8267/2010)”.
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la fondatezza dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello dunque va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della contumacia delle parti appellate nel presente grado di giudizio, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
iscritta al n. 18216/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e la;
Controparte_1 Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese di lite del grado.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18216/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Silenzio, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATE contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9500/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 5 aprile 2024.
Conclusioni: all'udienza del 22 gennaio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da e ha conseguentemente dichiarato non dovuta la somma di Controparte_1
€ 972,63 iscritta nella cartella esattoriale n. 07120200005716545000, notificata alla contribuente il 18 novembre 2021 ed emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2016. Controparte_2
La pronuncia censurata, dopo avere qualificato la domanda spiegata in primo grado ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, l'ha dichiarata inammissibile per quel che concerne l'omessa notifica del verbale di accertamento n. V126/002675760 sotteso alla cartella. Rispetto agli altri motivi di opposizione, invece, il Giudice di pace ha qualificato la domanda come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, atteso che dal ruolo prodotto si evince che il verbale ad essa sotteso è stato elevato il 31 agosto 2016 e presuntivamente notificato il 16 settembre 2016, sicché è evidente che alla data di notifica della cartella, avvenuta il 18 novembre 2021, il termine quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 era già decorso. Ha altresì condannato le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma e notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 29 agosto 2024.
A sostegno della propria domanda, l'appellante ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di computare la sospensione dei termini di prescrizione disposta con il Decreto Cura Italia e con i successivi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19. Il ha concluso dunque per CP_3
l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e competenze di lite.
e la , sebbene regolarmente citati, non si Controparte_1 Controparte_2 sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
- 2 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 [...]
. CP_2
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli con cui è stata disposta la non debenza delle somme iscritte nella cartella esattoriale n. 07120200005716545000 per l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria in essa incorporata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981. Tale cartella di pagamento è stata emessa per un'infrazione al Codice della Strada elevata dalla Prefettura di nel 2016 e la relativa notifica CP_2 risulta avvenuta in data 18 novembre 2021, senza alcun ulteriore riscontro probatorio.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per contestare l'avvenuta declaratoria di prescrizione del credito, in quanto – a suo dire - il primo giudice non avrebbe preso in considerazione il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto con il Decreto Cura Italia, né i successivi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19.
Tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Invero, la pretesa creditoria iscritta nella cartella di pagamento n. 07120200005716545000 soggiace al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981. Ai fini del computo dello stesso termine, è il caso di ribadire che non vi è prova alcuna della regolare notifica del verbale di accertamento dell'infrazione n. V123/00026757360, che dall'estratto di ruolo depositato risulterebbe avvenuta il 16 settembre 2016.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento n. V123/00026757360 alla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 18 novembre 2021, era già spirato al momento della notifica di quest'ultima.
Invero, non trova applicazione il periodo di sospensione dei termini disposto in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui il ruolo n. 2020/001354, oggetto del presente giudizio, è stato affidato all'Agente della Riscossione, dunque il 31 dicembre 2019, come si evince dalla documentazione versata in atti dal Concessionario.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai
- 3 - carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Tale circostanza non viene in rilievo nel caso di specie e, di conseguenza, la relativa disciplina non risulta applicabile.
Ad ogni buon conto, l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria incorporata nella cartella di pagamento impugnata è in ogni caso estinta ex art. 201, co. 5, C.d.S. poiché l'Ente impositore, contumace nel doppio grado di giudizio, non ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione dei verbali di contestazione, sebbene incombesse su di esso l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova dell'avvenuta e rituale notifica degli stessi.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5403 del 25.2.2019, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass. n. 8267/2010)”.
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la fondatezza dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello dunque va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della contumacia delle parti appellate nel presente grado di giudizio, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
iscritta al n. 18216/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e la;
Controparte_1 Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese di lite del grado.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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