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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63555/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63555/2019 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore speciale dei signori Parte_1 C.F._1
e con il patrocinio Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO,
5 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3
dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. RODOLFI MARCO ( ); elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA TURATI, 32 MILANO, presso il difensore avv. MARTINI FILIPPO
parte convenuta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
conducente dell'autovettura Fiat Punto targata CP479LT ed assicurata per la r.c. da Controparte_1
in forza di polizza n. 2301300102650, di proprietà della signora , nata a [...]_2
(Albania) il 20 aprile 1975 e residente in [...], nella causazione
dell'evento descritto in narrativa incidente stradale verificatosi il 25 marzo 2018 alle ore 4.00 del
mattino circa lungo la SP 290 nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN) in località Cappelli,
in corrispondenza dell'ingresso E dello stabilimento produttivo della in seguito al quale CP_4
veniva travolta e uccisa la signorina e conseguentemente, per l'effetto, condannare Persona_1
la signora , nata a [...] il [...] e residente 2 in Marene (CN) CP_2
alla via Marconi, n. 23 nella qualità di proprietaria del veicolo targato CP479LT in solido con
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 20141 Milano, alla Via Controparte_1
G. Spadolini, n. 7 – Centro Leoni, Edificio B in solido con , nato a [...] il 5 CP_3
maggio 1996 e residente in [...], conducente del veicolo targato
CP479LT al risarcimento, in favore di ciascuno degli esponenti, per i titoli meglio specificati in
narrativa, di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi, ivi comprese
le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno
per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi
compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia.
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso
che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti.
In via istruttoria si richiede:
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, da intendersi tutti preceduti dalla
locuzione “Vero che”:
19). in conseguenza della condotta di guida del signor veniva disposto il ritiro della patente di CP_3
questo ultimo;
20). i genitori e la sorella di condividevano la passione per la musica, l'arte ed il teatro;
Per_1
21). e la sorella collaboravano insieme nel coro della città di Chios;
Per_1
24). , nel 2017/2018 si trovava a Barcellona per ragioni di studio (corso postlaurea); Per_1
25). i genitori di la aiutavano economicamente mentre si trovava a Barcellona;
Per_1
26). lavorava durante gli studi per alleviare lo sforzo economico della famiglia Per_1
30). sorella di , in conseguenza della morte di questa ultima è caduta in uno Controparte_5 Per_1
stato di prostrazione;
31). in conseguenza delle condizioni di prostrazione dovute alla morte della sorella, Controparte_5
ha smesso di lavorare;
32). il padre e la madre di , a causa del decesso della figlia, sono caduti in stato di Per_1
prostrazione;
33). Sia i genitori che la sorella di , a causa della morte della rispettiva figlia e sorella, si sono Per_1
rivolti ad uno psichiatra;
Si indicano a testi:
pagina 3 di 15 il signor , residente a [...], corso Spezia, n. 31 sui capp. da n. 5 a n. 16 e da Testimone_1
n. 20 a n. 33
la signora residente a [...] sui capp. da n. 20 a n. 33 Testimone_2
, presso Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta – Tes_3 Testimone_4
Compagnia di Bra – nucleo radiomobile, sui capp. di prova n. 11 e da n. 13 a n. 19
Vice Brigadiere presso Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta – Compagnia Testimone_5
di Bra – nucleo radiomobile, sui capp. di prova n. 11 da n. 13 a n. 19
Per parte convenuta:
1) IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha corrisposto ante causam Controparte_1
l'importo di € 137.400,00 in favore degli attori, respingere ogni avversa pretesa avanzata nei confronti
dei convenuti, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
2) IN
OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede:
- disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c., presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Asti, di copia integrale del fascicolo d'indagine relativo al procedimento penale RGNR
n. 1361/2018, a carico di;
CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
e conveniva in giudizio la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti
[...] CP_2 CP_3
a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
pagina 4 di 15 - che il giorno 25 marzo 2018, alle ore 4.00 del mattino circa, alla guida CP_3
dell'automobile Fiat Punto targata CP479LT di proprietà di percorreva la SP CP_2
290 all'interno del territorio del comune di Ceresole d'Alba, tenendo la direzione Ceresole
d'Alba – Carmagnola, rientrando a casa con amici da una festa locale tradizionale che si era tenuta a Ceresole d'Alba chiamata “Cantè j'euv”;
- che che si trovava in Italia a far visita ad amici, aveva a sua volta trascorso Persona_1
con questi ultimi la serata alla medesima manifestazione;
- che , giunto all'altezza dell'ingresso E dello stabilimento della ditta CP_3 CP_4
ubicato lungo la SP 290 (uno dei luoghi in cui si trovavano i parcheggi a disposizione dei visitatori della manifestazione) si avvedeva della presenza, sulla carreggiata all'interno della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, di un pedone - la signorina - che aveva avviato l'attraversamento della strada;
Persona_1
- che accortasi del sopraggiungere dell'auto condotta dal convenuto, si Persona_1
fermava all'interno della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto a quello percorso dal signor (precisamente a circa 1,50 metri dal margine sinistro CP_3
della carreggiata) così da consentire il transito al veicolo da questo ultimo condotto;
- che, viceversa, il convenuto, improvvisamente ed improvvidamente, deviava la marcia della propria auto verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia e travolgendo la signorina che veniva trascinata sull'asfalto per trenta metri e perdeva la vita sul posto a causa Per_1
delle lesioni patite;
- che la , compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal ravvisando una CP_1 CP_3
responsabilità della vittima pari al 70% nella causazione dell'incidente, corrispondeva le pagina 5 di 15 seguenti somme:
€ 60.000,00 in favore del signor – padre della vittima;
Parte_2
€ 60.000,00 in favore della signora – madre della vittima;
Parte_3
€ 15.000,00 in favore della signorina – sorella della vittima;
Parte_4
€ 2.400,00 per rimborso spese funerarie;
- che dette somme venivano trattenute a titolo di acconto sul maggior danno subito;
- che i convenuti erano tenuti all'integrale risarcimento dei danni patiti dai prossimi congiunti della vittima, sia con riferimento al danno morale da lesione del rapporto parentale, sia con riferimento al danno patrimoniale, rappresentato dalle spese funerarie e dal compenso pagato all'agenzia che aveva curato nel loro interesse la trattazione del sinistro in sede stragiudiziale.
Si costituivano solo nel corso del giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando il concorso di colpa della vittima del sinistro stradale.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste delle parti, nei limiti i cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A seguito della riassegnazione in data 11.7.2025 della presente causa a questo giudice, la controversia veniva rimessa sul ruolo e all'udienza del 22.7.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281
sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.
pagina 6 di 15 Responsabilità del sinistro.
La dinamica del sinistro nel suo nucleo fattuale centrale non ha formato oggetto di specifica e puntuale contestazione ad opera dei convenuti e, sostanzialmente, va ricostruita sulla base dei rilievi effettuati dagli operanti e dalle immagini estratte da telecamere di sorveglianza presenti nella zona.
Va, pertanto, confermato come il sinistro sia avvenuto alle ore 4 circa del mattino del 25.3.2018 lungo una delle strade di accesso a una manifestazione locale che si era protratta sino a quell'ora.
Sia il conducente del veicolo che la vittima, infatti, avevano partecipato alla festa di paese e si stavano allontanando dal luogo della sagra, il già a bordo della vettura da lui condotta, mentre la CP_3
era ancora a piedi, attendendo di poter salire sulla autovettura degli amici con cui era giunta Per_1
sul posto.
La vittima, per come riferito dall'amico esaminato come testimone, aveva Testimone_1
attraversato la strada e si accingeva a riattraversarla, per tornare dal lato di essa dove si trovavano i conoscenti, in attesa che gli altri amici sopraggiungessero con l'automobile che era stata parcheggiata un po' distante.
Il tratto stradale interessato dai fatti si presenta con una carreggiata unica a due corsie di marcia contrapposte, affiancata a destra da uno spazio adibito a parcheggio di una confinante azienda e nell'occasione utilizzato per parcheggiare le automobili dei frequentatori della festa, mentre sul lato sinistro era costeggiata da campi;
il tratto stradale, inoltre, era illuminato e il punto esatto dell'urto era preceduto a poche decine di metri da un passaggio pedonale.
Dai rilievi condotti in occasione del sinistro, inoltre, emerge come la sede stradale fosse larga 5,4 metri e che la vittima avesse intrapreso l'attraversamento della provinciale, per fermarsi a circa 1,5 metri dalla banchina che si affaccia sui campi, avendo scorto che nella direzione opposta stava pagina 7 di 15 sopraggiungendo la Fiat Punto condotta dal la sede stradale immediatamente prima al punto CP_3
d'urto, era inoltre leggermente ristretta per la presenza di una vettura parcheggiata sul ciglio della strada nella direzione di marcia della Fiat Punto.
In questo contesto è stato ricostruito come il non è dato sapere se spaventato per avere visto la CP_3
ragazza che stava attraversando o per altro motivo non emerso, perdeva il controllo della vettura o,
quanto meno, intraprendeva una manovra di emergenza logicamente del tutto errata, svoltando verso la sua sinistra e andando in tal modo a impiegare interamente la corsia di marca opposta alla sua direzione di transito, attingendo la vittima sul lato dentro anteriore del veicolo, a riprova che il mezzo era stato portato completamente sulla sinistra della sede stradale.
Comunque sia, la reazione del alla situazione di pericolo risulta del tutto inappropriata e tardiva, CP_3
se solo si consideri come il conducente del mezzo non abbia in alcun modo cercato di rallentare l'automobile, frenando, se non dopo che l'urto fatale si era già verificato (così ha riferito il teste oculare ed è stato confermato dagli operanti, che non hanno riscontrato alcuna traccia di frenata nei metri precedenti il punto d'urto).
A ciò si aggiunga la velocità di marcia del veicolo, stimata in sede di perizia cinematica nell'ambito del procedimento penale (dato peraltro non contestato nel presente giudizio) in 75/80 Km/h, quindi al di sotto del limite previsto su quel tratto di strada (90 Km/h), ma certamente non congruo considerate le circostanze specifiche del momento, ossia orario notturno, con visibilità parziale, sebbene il tratto stradale fosse illuminato e con la presenza di persone in occasione del defluire dei partecipanti alla sagra e alla presenza di una area adibita a parcheggio per la circostanza.
Da parte sua, anche la condotta adottata dalla vittima non risulta esente da rilievi critici, considerato non solo l'attraversamento della strada in un punto non consentito, nonostante qualche decina di metri pagina 8 di 15 prima ci fossero delle strisce pedonali, ma, soprattutto, il fermarsi all'interno della sede stradale,
avendo notato sopraggiungere la vettura, anziché attendere il suo passaggio prima di intraprendere l'attraversamento.
La valutazione complessiva delle cause del tragico sinistro porta chi scrive a riconoscere un concorso di colpa in capo alla vittima e a considerarne l'efficienza causale rispetto all'infausto esito nella misura del 30%.
Le domande attoree, dirette a ottenere il risarcimento del danno patito per la perdita del rapporto parentale con la vittima, pertanto, devono trovare accoglimento nella misura in cui è stata riconosciuta la responsabilità del conducente della vettura.
Liquidazione del danno.
Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale,
rappresentato dalla perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della figlia/sorella degli attori,
nonché il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese funerarie e dalle spese sostenute per la gestione con la compagnia assicuratrice della controversia in sede stragiudiziale.
La stessa parte attrice, peraltro, dà atto di come, a seguito della gestione stragiudiziale della controversia, la compagnia assicuratrice abbia versato un indennizzo nei seguenti termini: € 60.000,00
in favore del signor – padre della vittima;
€ 60.000,00 in favore della signora Parte_2
– madre della vittima;
€ 15.000,00 in favore della signorina – sorella Parte_3 Parte_4
della vittima;
€ 2.400,00 per rimborso spese funerarie.
Gli importi sono stati trattenuto dagli attori a titolo di acconto sul maggior dovuto.
- Danno da perdita parentale.
Il danno da perdita parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un pagina 9 di 15 individuo perde un familiare stretto a causa di un evento traumatico come, appunto, un incidente stradale. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti.
Tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali.
Questo tipo di danno può generare una profonda crisi di identità, dubbi esistenziali e una sensazione di vuoto e smarrimento nell'affrontare la vita quotidiana.
La Corte di Cassazione, in proposito, richiama il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica. Ne consegue che, ai fini risarcitori, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Sez. 3
Sez. 3 – , Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)
In tema risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma pagina 10 di 15 ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del
04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del
08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire sia un'adeguata valutazione del caso concreto. Come osservato dalle note sentenze della Cassazione n. 26300/2021 e n.
26440/2022, il giudice, nella liquidazione del danno, ha la possibilità di applicare sull'importo finale,
derivante dall'applicazione delle tabelle, dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Con riferimento al caso di specie, va osservato in primo luogo come la vittima non fosse convivente con i genitori e la sorella, essendosi trasferita in Spagna per ragioni di lavoro;
peraltro le testimonianze raccolte riferiscono di un legame rimasto solido con la famiglia d'origine, con contatti telefonici costanti con la sorella e visite nel corso dell'anno in Grecia, oltre che ricongiungimenti in Spagna da parte degli attori.
Le testimonianze riferiscono, inoltre, una comunanza di interessi culturali esistente fra la vittima e la famiglia di origine, essendo gli interessati coinvolti in rappresentazioni teatrali e di canto.
Tali dati consentono di concretizzare il danno suscettibile di liquidazione facendo applicazione delle pagina 11 di 15 Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, rispondendo le stesse ai principi fatti propri e dettati dalla giurisprudenza richiamata.
Applicata, pertanto, la riduzione ricollegabile all'accertato concorso di colpa della vittima, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in euro 183.425,90 in favore di ciascuno genitore e in euro 72.504,60 in favore della sorella.
Detti importi, tuttavia, vanno devalutati alla data del sinistro (25.3.2018), per essere poi rivalutati alla data di corresponsione dell'acconto (13.12.2018); da tale importo andrà quindi detratto l'acconto, in modo che la somma residua sia poi nuovamente rivalutata alla data odierna, con l'effetto che gli importo ad oggi dovuti vanno quantificati in euro 123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori e in euro
60.249,89 quanto alla sorella.
- Danno patrimoniale.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, parte attrice ha per prima cosa chiesto il rimborso delle spese funerarie sostenute, pari a euro 8.000,00, come da fattura prodotta in atti.
Anche detto importo deve essere rideterminato in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima e dall'importo così ottenuto (euro 5.600,00) va detratto l'acconto versato di euro 2.400,00.
L'importo residuo, pari a euro 3.200,00 deve essere maggiorato di interessi secondo il tasso legale dalla data dell'esborso (29.3.2018) al saldo.
Detto importo, infatti, costituendo sin dall'origine oggetto di una obbligazione di valuta, non va maggiorato di rivalutazione monetaria, in difetto di prova di un danno maggiore rispetto a quello destinato a essere già rifuso tramite la corresponsione degli interessi.
Va, viceversa, disattesa la domanda attorea rispetto all'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui viene chiesto il risarcimento, costituita dalle spese sostenute per l'incarico affidato a una agenzia per la pagina 12 di 15 gestione in sede stragiudiziale della pratica risarcitoria.
Conformemente alla obiezione sul punto sollevata dai convenuti, deve osservarsi come la spesa in esame costituisca un costo non necessario, ma liberamente assunto dalla parte attrice per proprie ragioni di convenienza, costo che per tale motivo non può essere sic et simpliciter riversato sulla parte responsabile del sinistro e sui suoi debitori solidali.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, previo riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla vittima del sinistro stradale nella misura del 30% e considerate le somme già versate a titolo di risarcimento del danno, i convenuti, rispettivamente nella loro qualità di proprietaria del veicolo investitore, del conducente di esso e della compagnia assicuratrice, vanno condannati in via tra di loro solidale al pagamento a titolo di risarcimento del danno dei seguenti ulteriori importi ad oggi già rivalutati: euro
123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori ( e ed euro 60.249,89 Parte_2 Parte_3
quanto alla sorella della vittima. Parte_4
Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
I convenuti vanno altresì condannati a pagare l'ulteriore somma di euro 3.200,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data dell'esborso (29.3.2018) al saldo, per rimborso delle spese funerarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dei convenuti, si liquidano in complessivi euro 21.040,65, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 2.670,0 per spese generali ed euro 570,65
per rimborso spese.
Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento parziale delle domande proposte da , quale procuratore speciale Parte_1
di e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , riconosciuto un concorso di colpa nella Controparte_1 CP_2 CP_3
misura del 30% in capo alla vittima del sinistro stradale, condanna i convenuti a pagare gli attori in via tra di loro solidale la somma di euro 123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori e ed euro 60.249,89 quanto alla sorella Parte_2 Parte_3 [...]
della vittima, il tutto oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente Parte_4
sentenza al saldo;
- condanna i convenuti a pagare in via tra di loro solidale a parte attrice l'ulteriore somma di euro
3.200,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 29.3.2018 al saldo;
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale parte attrice delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 21.040,65, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 2.670,0 per spese generali ed euro 570,65 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il giudice
FR ER
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63555/2019 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore speciale dei signori Parte_1 C.F._1
e con il patrocinio Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO,
5 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3
dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. RODOLFI MARCO ( ); elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA TURATI, 32 MILANO, presso il difensore avv. MARTINI FILIPPO
parte convenuta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
conducente dell'autovettura Fiat Punto targata CP479LT ed assicurata per la r.c. da Controparte_1
in forza di polizza n. 2301300102650, di proprietà della signora , nata a [...]_2
(Albania) il 20 aprile 1975 e residente in [...], nella causazione
dell'evento descritto in narrativa incidente stradale verificatosi il 25 marzo 2018 alle ore 4.00 del
mattino circa lungo la SP 290 nel territorio del Comune di Ceresole d'Alba (CN) in località Cappelli,
in corrispondenza dell'ingresso E dello stabilimento produttivo della in seguito al quale CP_4
veniva travolta e uccisa la signorina e conseguentemente, per l'effetto, condannare Persona_1
la signora , nata a [...] il [...] e residente 2 in Marene (CN) CP_2
alla via Marconi, n. 23 nella qualità di proprietaria del veicolo targato CP479LT in solido con
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 20141 Milano, alla Via Controparte_1
G. Spadolini, n. 7 – Centro Leoni, Edificio B in solido con , nato a [...] il 5 CP_3
maggio 1996 e residente in [...], conducente del veicolo targato
CP479LT al risarcimento, in favore di ciascuno degli esponenti, per i titoli meglio specificati in
narrativa, di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi, ivi comprese
le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno
per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi
compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia.
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso
che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti.
In via istruttoria si richiede:
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati, da intendersi tutti preceduti dalla
locuzione “Vero che”:
19). in conseguenza della condotta di guida del signor veniva disposto il ritiro della patente di CP_3
questo ultimo;
20). i genitori e la sorella di condividevano la passione per la musica, l'arte ed il teatro;
Per_1
21). e la sorella collaboravano insieme nel coro della città di Chios;
Per_1
24). , nel 2017/2018 si trovava a Barcellona per ragioni di studio (corso postlaurea); Per_1
25). i genitori di la aiutavano economicamente mentre si trovava a Barcellona;
Per_1
26). lavorava durante gli studi per alleviare lo sforzo economico della famiglia Per_1
30). sorella di , in conseguenza della morte di questa ultima è caduta in uno Controparte_5 Per_1
stato di prostrazione;
31). in conseguenza delle condizioni di prostrazione dovute alla morte della sorella, Controparte_5
ha smesso di lavorare;
32). il padre e la madre di , a causa del decesso della figlia, sono caduti in stato di Per_1
prostrazione;
33). Sia i genitori che la sorella di , a causa della morte della rispettiva figlia e sorella, si sono Per_1
rivolti ad uno psichiatra;
Si indicano a testi:
pagina 3 di 15 il signor , residente a [...], corso Spezia, n. 31 sui capp. da n. 5 a n. 16 e da Testimone_1
n. 20 a n. 33
la signora residente a [...] sui capp. da n. 20 a n. 33 Testimone_2
, presso Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta – Tes_3 Testimone_4
Compagnia di Bra – nucleo radiomobile, sui capp. di prova n. 11 e da n. 13 a n. 19
Vice Brigadiere presso Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta – Compagnia Testimone_5
di Bra – nucleo radiomobile, sui capp. di prova n. 11 da n. 13 a n. 19
Per parte convenuta:
1) IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha corrisposto ante causam Controparte_1
l'importo di € 137.400,00 in favore degli attori, respingere ogni avversa pretesa avanzata nei confronti
dei convenuti, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
2) IN
OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede:
- disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c., presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Asti, di copia integrale del fascicolo d'indagine relativo al procedimento penale RGNR
n. 1361/2018, a carico di;
CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
e conveniva in giudizio la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti
[...] CP_2 CP_3
a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
pagina 4 di 15 - che il giorno 25 marzo 2018, alle ore 4.00 del mattino circa, alla guida CP_3
dell'automobile Fiat Punto targata CP479LT di proprietà di percorreva la SP CP_2
290 all'interno del territorio del comune di Ceresole d'Alba, tenendo la direzione Ceresole
d'Alba – Carmagnola, rientrando a casa con amici da una festa locale tradizionale che si era tenuta a Ceresole d'Alba chiamata “Cantè j'euv”;
- che che si trovava in Italia a far visita ad amici, aveva a sua volta trascorso Persona_1
con questi ultimi la serata alla medesima manifestazione;
- che , giunto all'altezza dell'ingresso E dello stabilimento della ditta CP_3 CP_4
ubicato lungo la SP 290 (uno dei luoghi in cui si trovavano i parcheggi a disposizione dei visitatori della manifestazione) si avvedeva della presenza, sulla carreggiata all'interno della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, di un pedone - la signorina - che aveva avviato l'attraversamento della strada;
Persona_1
- che accortasi del sopraggiungere dell'auto condotta dal convenuto, si Persona_1
fermava all'interno della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto a quello percorso dal signor (precisamente a circa 1,50 metri dal margine sinistro CP_3
della carreggiata) così da consentire il transito al veicolo da questo ultimo condotto;
- che, viceversa, il convenuto, improvvisamente ed improvvidamente, deviava la marcia della propria auto verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia e travolgendo la signorina che veniva trascinata sull'asfalto per trenta metri e perdeva la vita sul posto a causa Per_1
delle lesioni patite;
- che la , compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal ravvisando una CP_1 CP_3
responsabilità della vittima pari al 70% nella causazione dell'incidente, corrispondeva le pagina 5 di 15 seguenti somme:
€ 60.000,00 in favore del signor – padre della vittima;
Parte_2
€ 60.000,00 in favore della signora – madre della vittima;
Parte_3
€ 15.000,00 in favore della signorina – sorella della vittima;
Parte_4
€ 2.400,00 per rimborso spese funerarie;
- che dette somme venivano trattenute a titolo di acconto sul maggior danno subito;
- che i convenuti erano tenuti all'integrale risarcimento dei danni patiti dai prossimi congiunti della vittima, sia con riferimento al danno morale da lesione del rapporto parentale, sia con riferimento al danno patrimoniale, rappresentato dalle spese funerarie e dal compenso pagato all'agenzia che aveva curato nel loro interesse la trattazione del sinistro in sede stragiudiziale.
Si costituivano solo nel corso del giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando il concorso di colpa della vittima del sinistro stradale.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste delle parti, nei limiti i cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A seguito della riassegnazione in data 11.7.2025 della presente causa a questo giudice, la controversia veniva rimessa sul ruolo e all'udienza del 22.7.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281
sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.
pagina 6 di 15 Responsabilità del sinistro.
La dinamica del sinistro nel suo nucleo fattuale centrale non ha formato oggetto di specifica e puntuale contestazione ad opera dei convenuti e, sostanzialmente, va ricostruita sulla base dei rilievi effettuati dagli operanti e dalle immagini estratte da telecamere di sorveglianza presenti nella zona.
Va, pertanto, confermato come il sinistro sia avvenuto alle ore 4 circa del mattino del 25.3.2018 lungo una delle strade di accesso a una manifestazione locale che si era protratta sino a quell'ora.
Sia il conducente del veicolo che la vittima, infatti, avevano partecipato alla festa di paese e si stavano allontanando dal luogo della sagra, il già a bordo della vettura da lui condotta, mentre la CP_3
era ancora a piedi, attendendo di poter salire sulla autovettura degli amici con cui era giunta Per_1
sul posto.
La vittima, per come riferito dall'amico esaminato come testimone, aveva Testimone_1
attraversato la strada e si accingeva a riattraversarla, per tornare dal lato di essa dove si trovavano i conoscenti, in attesa che gli altri amici sopraggiungessero con l'automobile che era stata parcheggiata un po' distante.
Il tratto stradale interessato dai fatti si presenta con una carreggiata unica a due corsie di marcia contrapposte, affiancata a destra da uno spazio adibito a parcheggio di una confinante azienda e nell'occasione utilizzato per parcheggiare le automobili dei frequentatori della festa, mentre sul lato sinistro era costeggiata da campi;
il tratto stradale, inoltre, era illuminato e il punto esatto dell'urto era preceduto a poche decine di metri da un passaggio pedonale.
Dai rilievi condotti in occasione del sinistro, inoltre, emerge come la sede stradale fosse larga 5,4 metri e che la vittima avesse intrapreso l'attraversamento della provinciale, per fermarsi a circa 1,5 metri dalla banchina che si affaccia sui campi, avendo scorto che nella direzione opposta stava pagina 7 di 15 sopraggiungendo la Fiat Punto condotta dal la sede stradale immediatamente prima al punto CP_3
d'urto, era inoltre leggermente ristretta per la presenza di una vettura parcheggiata sul ciglio della strada nella direzione di marcia della Fiat Punto.
In questo contesto è stato ricostruito come il non è dato sapere se spaventato per avere visto la CP_3
ragazza che stava attraversando o per altro motivo non emerso, perdeva il controllo della vettura o,
quanto meno, intraprendeva una manovra di emergenza logicamente del tutto errata, svoltando verso la sua sinistra e andando in tal modo a impiegare interamente la corsia di marca opposta alla sua direzione di transito, attingendo la vittima sul lato dentro anteriore del veicolo, a riprova che il mezzo era stato portato completamente sulla sinistra della sede stradale.
Comunque sia, la reazione del alla situazione di pericolo risulta del tutto inappropriata e tardiva, CP_3
se solo si consideri come il conducente del mezzo non abbia in alcun modo cercato di rallentare l'automobile, frenando, se non dopo che l'urto fatale si era già verificato (così ha riferito il teste oculare ed è stato confermato dagli operanti, che non hanno riscontrato alcuna traccia di frenata nei metri precedenti il punto d'urto).
A ciò si aggiunga la velocità di marcia del veicolo, stimata in sede di perizia cinematica nell'ambito del procedimento penale (dato peraltro non contestato nel presente giudizio) in 75/80 Km/h, quindi al di sotto del limite previsto su quel tratto di strada (90 Km/h), ma certamente non congruo considerate le circostanze specifiche del momento, ossia orario notturno, con visibilità parziale, sebbene il tratto stradale fosse illuminato e con la presenza di persone in occasione del defluire dei partecipanti alla sagra e alla presenza di una area adibita a parcheggio per la circostanza.
Da parte sua, anche la condotta adottata dalla vittima non risulta esente da rilievi critici, considerato non solo l'attraversamento della strada in un punto non consentito, nonostante qualche decina di metri pagina 8 di 15 prima ci fossero delle strisce pedonali, ma, soprattutto, il fermarsi all'interno della sede stradale,
avendo notato sopraggiungere la vettura, anziché attendere il suo passaggio prima di intraprendere l'attraversamento.
La valutazione complessiva delle cause del tragico sinistro porta chi scrive a riconoscere un concorso di colpa in capo alla vittima e a considerarne l'efficienza causale rispetto all'infausto esito nella misura del 30%.
Le domande attoree, dirette a ottenere il risarcimento del danno patito per la perdita del rapporto parentale con la vittima, pertanto, devono trovare accoglimento nella misura in cui è stata riconosciuta la responsabilità del conducente della vettura.
Liquidazione del danno.
Parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale,
rappresentato dalla perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della figlia/sorella degli attori,
nonché il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese funerarie e dalle spese sostenute per la gestione con la compagnia assicuratrice della controversia in sede stragiudiziale.
La stessa parte attrice, peraltro, dà atto di come, a seguito della gestione stragiudiziale della controversia, la compagnia assicuratrice abbia versato un indennizzo nei seguenti termini: € 60.000,00
in favore del signor – padre della vittima;
€ 60.000,00 in favore della signora Parte_2
– madre della vittima;
€ 15.000,00 in favore della signorina – sorella Parte_3 Parte_4
della vittima;
€ 2.400,00 per rimborso spese funerarie.
Gli importi sono stati trattenuto dagli attori a titolo di acconto sul maggior dovuto.
- Danno da perdita parentale.
Il danno da perdita parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un pagina 9 di 15 individuo perde un familiare stretto a causa di un evento traumatico come, appunto, un incidente stradale. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti.
Tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali.
Questo tipo di danno può generare una profonda crisi di identità, dubbi esistenziali e una sensazione di vuoto e smarrimento nell'affrontare la vita quotidiana.
La Corte di Cassazione, in proposito, richiama il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica. Ne consegue che, ai fini risarcitori, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Sez. 3
Sez. 3 – , Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)
In tema risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma pagina 10 di 15 ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del
04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del
08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire sia un'adeguata valutazione del caso concreto. Come osservato dalle note sentenze della Cassazione n. 26300/2021 e n.
26440/2022, il giudice, nella liquidazione del danno, ha la possibilità di applicare sull'importo finale,
derivante dall'applicazione delle tabelle, dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Con riferimento al caso di specie, va osservato in primo luogo come la vittima non fosse convivente con i genitori e la sorella, essendosi trasferita in Spagna per ragioni di lavoro;
peraltro le testimonianze raccolte riferiscono di un legame rimasto solido con la famiglia d'origine, con contatti telefonici costanti con la sorella e visite nel corso dell'anno in Grecia, oltre che ricongiungimenti in Spagna da parte degli attori.
Le testimonianze riferiscono, inoltre, una comunanza di interessi culturali esistente fra la vittima e la famiglia di origine, essendo gli interessati coinvolti in rappresentazioni teatrali e di canto.
Tali dati consentono di concretizzare il danno suscettibile di liquidazione facendo applicazione delle pagina 11 di 15 Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, rispondendo le stesse ai principi fatti propri e dettati dalla giurisprudenza richiamata.
Applicata, pertanto, la riduzione ricollegabile all'accertato concorso di colpa della vittima, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in euro 183.425,90 in favore di ciascuno genitore e in euro 72.504,60 in favore della sorella.
Detti importi, tuttavia, vanno devalutati alla data del sinistro (25.3.2018), per essere poi rivalutati alla data di corresponsione dell'acconto (13.12.2018); da tale importo andrà quindi detratto l'acconto, in modo che la somma residua sia poi nuovamente rivalutata alla data odierna, con l'effetto che gli importo ad oggi dovuti vanno quantificati in euro 123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori e in euro
60.249,89 quanto alla sorella.
- Danno patrimoniale.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, parte attrice ha per prima cosa chiesto il rimborso delle spese funerarie sostenute, pari a euro 8.000,00, come da fattura prodotta in atti.
Anche detto importo deve essere rideterminato in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima e dall'importo così ottenuto (euro 5.600,00) va detratto l'acconto versato di euro 2.400,00.
L'importo residuo, pari a euro 3.200,00 deve essere maggiorato di interessi secondo il tasso legale dalla data dell'esborso (29.3.2018) al saldo.
Detto importo, infatti, costituendo sin dall'origine oggetto di una obbligazione di valuta, non va maggiorato di rivalutazione monetaria, in difetto di prova di un danno maggiore rispetto a quello destinato a essere già rifuso tramite la corresponsione degli interessi.
Va, viceversa, disattesa la domanda attorea rispetto all'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui viene chiesto il risarcimento, costituita dalle spese sostenute per l'incarico affidato a una agenzia per la pagina 12 di 15 gestione in sede stragiudiziale della pratica risarcitoria.
Conformemente alla obiezione sul punto sollevata dai convenuti, deve osservarsi come la spesa in esame costituisca un costo non necessario, ma liberamente assunto dalla parte attrice per proprie ragioni di convenienza, costo che per tale motivo non può essere sic et simpliciter riversato sulla parte responsabile del sinistro e sui suoi debitori solidali.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, previo riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla vittima del sinistro stradale nella misura del 30% e considerate le somme già versate a titolo di risarcimento del danno, i convenuti, rispettivamente nella loro qualità di proprietaria del veicolo investitore, del conducente di esso e della compagnia assicuratrice, vanno condannati in via tra di loro solidale al pagamento a titolo di risarcimento del danno dei seguenti ulteriori importi ad oggi già rivalutati: euro
123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori ( e ed euro 60.249,89 Parte_2 Parte_3
quanto alla sorella della vittima. Parte_4
Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
I convenuti vanno altresì condannati a pagare l'ulteriore somma di euro 3.200,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data dell'esborso (29.3.2018) al saldo, per rimborso delle spese funerarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dei convenuti, si liquidano in complessivi euro 21.040,65, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 2.670,0 per spese generali ed euro 570,65
per rimborso spese.
Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento parziale delle domande proposte da , quale procuratore speciale Parte_1
di e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , riconosciuto un concorso di colpa nella Controparte_1 CP_2 CP_3
misura del 30% in capo alla vittima del sinistro stradale, condanna i convenuti a pagare gli attori in via tra di loro solidale la somma di euro 123.583,21, quanto a ciascuno dei genitori e ed euro 60.249,89 quanto alla sorella Parte_2 Parte_3 [...]
della vittima, il tutto oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data della presente Parte_4
sentenza al saldo;
- condanna i convenuti a pagare in via tra di loro solidale a parte attrice l'ulteriore somma di euro
3.200,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 29.3.2018 al saldo;
- condanna i convenuti a rifondere in via tra di loro solidale parte attrice delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 21.040,65, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 2.670,0 per spese generali ed euro 570,65 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il giudice
FR ER
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