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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7365/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASQUATO MARIA CRISTINA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. ORLANDO NAVARRA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito in via principale:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Padova reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria Voglia accogliere la presente opposizione per i tutti i motivi dedotti ed esposti
1 in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullabile e comunque privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 2733-2023 emesso dal Tribunale di Padova il 21 novembre 2023.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali.
: Controparte_1
In via principale e nel merito: accertare che ha maturato un credito per avere effettuato a favore di Controparte_1 Pt_1
prestazioni di servizi consistenti in lavori, mano d'opera e consegna materiali, manutenzione in
[...]
relazione a lavori di ripristino di impianti e di un capannone sito presso il Comune di Mulazzo, mai saldati, del valore per Euro 141.518,82 per capitale oltre Iva e per l'effetto condannare Parte_1
P.IVA_ con sede legale a Padova (PD), in Piazzetta Bettiol n. 15, C.A.P. , iscritta al Registro delle
Imprese di Padova, p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di euro P.IVA_1
Euro 141.518,82 oltre Iva oltre al risarcimento dei danni tutti e degli interessi di mora di cui al D.Lgs.
231/2002 - previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali - oltre gli interessi al tasso legale oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio conseguente all'opposizione con conferma della liquidazione delle spese ed onorari della procedura monitoria opposta da controparte di cui al Decreto ingiuntivo n. 2733/2023 del 21/11/2023, RG n. 6558/2023.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. da porre a carico dell'attrice in opposizione.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. R. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2733/2023 notificatole da (di CP_2 Controparte_1
CP_ seguito per brevità per il pagamento dell'importo di € 141.518,82, oltre interessi e spese, quale corrispettivo, comprensivo di rimborso chilometrico e spese per materiali, dei lavori svolti presso l'impianto sito in Mulazzo – Massa Carrara tra gennaio e luglio del 2022, deducendo di aver già CP_ integralmente pagato l'attività svolta da per suo conto e respingendo ulteriori richieste stante 1)
l'assenza di alcun incarico per l'esecuzione di tali ulteriori attività; 2) l'arbitrarietà dei conteggi, in ogni caso non accettati;
3) la genericità della richiesta di rimborso di costi per “altri materiali”; 4) il difetto di legittimazione passiva, nella misura in cui l'attività svolta e i materiali erano rimasti nella esclusiva disponibilità del , titolare della concessione relativa all'impianto di cogenerazione Controparte_3
a biomasse presso cui i lavori sarebbero stati eseguiti, concludendo per la revoca dell'ingiunzione. CP_ 1.1 si è costituita indicando dettagliatamente l'attività svolta e il materiale richiesto a rimborso, CP_ eccependo l'irrilevanza dei rapporti tra il e rispetto a e insistendo Controparte_3 Parte_1 per il rigetto dell'opposizione.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.6.2024,
è stata istruita con prove orali e giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
CP_ 2. L'opposizione è fondata e va accolta, non avendo fornito adeguata prova né degli accordi intercorsi con , né dei costi sostenuti per spostamenti e materiale di cui chiede il rimborso. CP_4
2.1 Questi i fatti, come ricostruiti sulla base dei documenti di causa e delle prove orali assunte.
In data 17.2.2022 ha stipulato con un contratto d'affitto di ramo Pt_1 Parte_2
d'azienda avente a oggetto la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
(doc. 04).
Nell'affitto era compreso il contratto di “affidamento in concessione del diritto di progettazione, realizzazione e gestione su beni di proprietà del Comune di Mulazzo dell'impianto di produzione di energia da biomasse” stipulato da con il Comune in data 14 maggio 2012 (doc. 05). Pt_2
3 CP_ Nell'ambito della suddetta operazione ha sottoscritto con il 26.7.2022 un contratto di CP_4
“fornitura cippato e gestione impianto cogenerativo” (doc 03).
L'impianto non è mai entrato in funzione e il Comune di Mulazzo in data 24 ottobre 2022 ha dichiarato la decadenza della concessione del servizio (doc. 6), quindi il contratto di gestione del 26.7.2022 non ha mai avuto attuazione.
Tra le parti oggi in causa è però intercorso, a partire da gennaio 2022, pur se non formalizzato, un diverso rapporto contrattuale, avente a oggetto le attività propedeutiche alla ripartenza dell'impianto.
Ciò è dimostrato, in primo luogo, dai documenti 7, 8, 9 e 10 di CP_4
CP_ Si tratta di una serie di fatture emesse da e regolarmente pagate da , per un complessivo CP_4 importo di € 142.270,40 IVA compresa, e relative a manodopera presso il cantiere di Mulazzo per i mesi di gennaio e febbraio, acconti spese e materiali vari.
In secondo luogo, il legale rappresentante di , , sentito all'udienza del 17.9.2024 CP_4 Testimone_1
CP_ ha dichiarato che doveva eseguire su incarico di un'attività di revamping dell'impianto, per CP_4
CP_ la quale era stato chiesto un business plan e un preventivo, riconosciuto nell'allegato 1 prodotto da
Provato il conferimento dell'incarico, l'oggetto di tale incarico, e quindi il correlativo obbligo di pagamento in capo a , deve ritenersi limitato a quanto espressamente autorizzato. CP_4
CP_ Sempre il legale rappresentante ha dichiarato che del preventivo sottoposto da aveva Testimone_1
CP_ accettato solo parte dei lavori, per € 40.500,00 oltre IVA, così come risultante dall'allegato 2 di
Detta ricostruzione è stata confermata, sempre all'udienza del 17.9.2024, da socio di Persona_1
CP_ minoranza di e altresì dipendente della stessa, risultato essere il punto di riferimento nella gestione
CP_ dell'impianto da parte di
A specifica domanda, il teste di parte opposta ha dichiarato, infatti, che “è stato eseguito ciò che è stato richiesto, non c'era alcun accordo per eseguire le attività non autorizzate in un momento successivo.
Preciso quindi che l'incarico riguardava solo le attività di cui all'allegato 2 e non tutte quelle da noi preventivate e questo è stato l'accordo raggiunto”.
Anche l'altro teste di parte opposta, ha confermato tale ricostruzione, laddove ha Tes_2 dichiarato “posso dire che alcuni lavori erano stati accettati e altri no. Nulla so su quali fossero gli accordi per i lavori indicati in preventivo e non accettati. Per quanto ne so, sono stati svolti i lavori
4 accettati; extra so che sono state fatte pulizie ulteriori, necessarie per lavorare meglio, per esempio quelle all'interno del capannone;
non so se queste lavorazioni siano state autorizzate da o svolte Tes_1
CP_ su iniziativa autonoma di .
Gli importi di cui alle opere dell'allegato 2 sono stati regolarmente fatturati e pagati.
Dell'autorizzazione di ulteriori attività non vi è invece prova sufficiente.
Il teste ha dichiarato che sono state svolte attività ulteriori, non rientranti nel preventivo Per_1
accettato all. 2, oggetto di successive autorizzazioni telefoniche da , ma non ha saputo fornire al Tes_1
riguardo indicazioni specifiche, né la circostanza ha trovato ulteriori riscontri nelle deposizioni degli altri testi.
Né alle carenze dell'istruttoria orale, circa le pretese attoree, possono supplire i documenti in atti. CP_ Il documento 36 è un file excel redatto dalla stessa che come tale nulla prova, così come il
CP_ documento 30, un elenco di costi senza firma né data redatto da
Il documento 37, messaggio whatsapp della segretaria di che chiedeva i costi di gennaio CP_4 febbraio e marzo per poterli imputare a (in quanto tenuta a consegnare il ramo d'azienda Pt_2 pronto per l'utilizzo, salvo il diritto di al rimborso di spese per interventi urgenti di CP_4
manutenzione straordinaria) non dimostra una autorizzazione a eseguire lavori diversi da quelli dell'allegato 2 e peraltro si tratta comunque di attività che sono state pagate da CP_4
Lo stesso dicasi per la mail doc. 23 dell'avv. Rosato e il messaggio doc. 38, che fanno sempre riferimento ai medesimi lavori e alle bozze di accordo con per ribaltare su quest'ultima i costi Pt_2
sostenuti da CP_4
Di tali compensazioni o rimborsi di a non vi è poi alcuna prova. Pt_2 CP_4
Irrilevanti anche le deduzioni sulla mancata impugnativa al TAR della decadenza dalla concessione, dal momento che non è in discussione una responsabilità risarcitoria di , ma solo l'asserito mancato CP_4
CP_ pagamento di attività svolta da su incarico di medesima. CP_4
CP_ Conclusivamente, non è stata fornita prova del fatto che l'ulteriore attività svolta da sia stata richiesta o autorizzata da , apparendo piuttosto non implausibile quanto affermato dal legale CP_4
CP_ rappresentante di , ovvero che, stante l'interesse di al funzionamento dell'impianto in vista CP_4
5 del futuro contratto di gestione, l'accordo tra le parti prevedesse che parte delle spese necessarie per il CP_ riavvio fossero sostenute dalla stessa
E un riscontro in tal senso può rinvenirsi in quanto dichiarato dal teste circa il fatto che Per_1
“l'allegato 2 era condizionato al fatto che l'impianto venisse preso in gestione da subito, se ciò non fosse accaduto il preventivo tornava a essere quello da 97.600 allegato 1”, con la precisazione che dell'accordo sulla debenza dell'intero importo di cui all'allegato 1 non è stata fornita alcuna prova.
E ulteriore riscontro può ricavarsi dal fatto che non vi è alcuna comunicazione mail, richiesta di pagamento, invio di relazioni sulle attività eseguite prima dell'invio della fattura di cui è causa, immediatamente contestata da _3
, infine, la prova anche dei costi di cui è chiesto il rimborso, sia per materiale sia per rimborsi
[...]
CP_ chilometrici, tali non potendosi ritenere i semplici elenchi redatti da e dimessi sub doc. 30 e 36.
CP_ non ha dimostrato di aver sostenuto i costi di cui chiede il rimborso, né ha specificato i rimborsi chilometrici a che mezzi e a quali tratte si riferirebbero e per quale titolo sarebbero dovuti.
Anche per tali voci l'ingiunzione è risultata sprovvista di prova.
3. Conclusivamente l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2733/2023 del Tribunale di Padova.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 Controparte_1 CP_5
per spese, € 14.103,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 28 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7365/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASQUATO MARIA CRISTINA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. ORLANDO NAVARRA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito in via principale:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Padova reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria Voglia accogliere la presente opposizione per i tutti i motivi dedotti ed esposti
1 in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullabile e comunque privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 2733-2023 emesso dal Tribunale di Padova il 21 novembre 2023.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali.
: Controparte_1
In via principale e nel merito: accertare che ha maturato un credito per avere effettuato a favore di Controparte_1 Pt_1
prestazioni di servizi consistenti in lavori, mano d'opera e consegna materiali, manutenzione in
[...]
relazione a lavori di ripristino di impianti e di un capannone sito presso il Comune di Mulazzo, mai saldati, del valore per Euro 141.518,82 per capitale oltre Iva e per l'effetto condannare Parte_1
P.IVA_ con sede legale a Padova (PD), in Piazzetta Bettiol n. 15, C.A.P. , iscritta al Registro delle
Imprese di Padova, p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di euro P.IVA_1
Euro 141.518,82 oltre Iva oltre al risarcimento dei danni tutti e degli interessi di mora di cui al D.Lgs.
231/2002 - previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali - oltre gli interessi al tasso legale oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio conseguente all'opposizione con conferma della liquidazione delle spese ed onorari della procedura monitoria opposta da controparte di cui al Decreto ingiuntivo n. 2733/2023 del 21/11/2023, RG n. 6558/2023.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. da porre a carico dell'attrice in opposizione.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. R. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2733/2023 notificatole da (di CP_2 Controparte_1
CP_ seguito per brevità per il pagamento dell'importo di € 141.518,82, oltre interessi e spese, quale corrispettivo, comprensivo di rimborso chilometrico e spese per materiali, dei lavori svolti presso l'impianto sito in Mulazzo – Massa Carrara tra gennaio e luglio del 2022, deducendo di aver già CP_ integralmente pagato l'attività svolta da per suo conto e respingendo ulteriori richieste stante 1)
l'assenza di alcun incarico per l'esecuzione di tali ulteriori attività; 2) l'arbitrarietà dei conteggi, in ogni caso non accettati;
3) la genericità della richiesta di rimborso di costi per “altri materiali”; 4) il difetto di legittimazione passiva, nella misura in cui l'attività svolta e i materiali erano rimasti nella esclusiva disponibilità del , titolare della concessione relativa all'impianto di cogenerazione Controparte_3
a biomasse presso cui i lavori sarebbero stati eseguiti, concludendo per la revoca dell'ingiunzione. CP_ 1.1 si è costituita indicando dettagliatamente l'attività svolta e il materiale richiesto a rimborso, CP_ eccependo l'irrilevanza dei rapporti tra il e rispetto a e insistendo Controparte_3 Parte_1 per il rigetto dell'opposizione.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.6.2024,
è stata istruita con prove orali e giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
CP_ 2. L'opposizione è fondata e va accolta, non avendo fornito adeguata prova né degli accordi intercorsi con , né dei costi sostenuti per spostamenti e materiale di cui chiede il rimborso. CP_4
2.1 Questi i fatti, come ricostruiti sulla base dei documenti di causa e delle prove orali assunte.
In data 17.2.2022 ha stipulato con un contratto d'affitto di ramo Pt_1 Parte_2
d'azienda avente a oggetto la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
(doc. 04).
Nell'affitto era compreso il contratto di “affidamento in concessione del diritto di progettazione, realizzazione e gestione su beni di proprietà del Comune di Mulazzo dell'impianto di produzione di energia da biomasse” stipulato da con il Comune in data 14 maggio 2012 (doc. 05). Pt_2
3 CP_ Nell'ambito della suddetta operazione ha sottoscritto con il 26.7.2022 un contratto di CP_4
“fornitura cippato e gestione impianto cogenerativo” (doc 03).
L'impianto non è mai entrato in funzione e il Comune di Mulazzo in data 24 ottobre 2022 ha dichiarato la decadenza della concessione del servizio (doc. 6), quindi il contratto di gestione del 26.7.2022 non ha mai avuto attuazione.
Tra le parti oggi in causa è però intercorso, a partire da gennaio 2022, pur se non formalizzato, un diverso rapporto contrattuale, avente a oggetto le attività propedeutiche alla ripartenza dell'impianto.
Ciò è dimostrato, in primo luogo, dai documenti 7, 8, 9 e 10 di CP_4
CP_ Si tratta di una serie di fatture emesse da e regolarmente pagate da , per un complessivo CP_4 importo di € 142.270,40 IVA compresa, e relative a manodopera presso il cantiere di Mulazzo per i mesi di gennaio e febbraio, acconti spese e materiali vari.
In secondo luogo, il legale rappresentante di , , sentito all'udienza del 17.9.2024 CP_4 Testimone_1
CP_ ha dichiarato che doveva eseguire su incarico di un'attività di revamping dell'impianto, per CP_4
CP_ la quale era stato chiesto un business plan e un preventivo, riconosciuto nell'allegato 1 prodotto da
Provato il conferimento dell'incarico, l'oggetto di tale incarico, e quindi il correlativo obbligo di pagamento in capo a , deve ritenersi limitato a quanto espressamente autorizzato. CP_4
CP_ Sempre il legale rappresentante ha dichiarato che del preventivo sottoposto da aveva Testimone_1
CP_ accettato solo parte dei lavori, per € 40.500,00 oltre IVA, così come risultante dall'allegato 2 di
Detta ricostruzione è stata confermata, sempre all'udienza del 17.9.2024, da socio di Persona_1
CP_ minoranza di e altresì dipendente della stessa, risultato essere il punto di riferimento nella gestione
CP_ dell'impianto da parte di
A specifica domanda, il teste di parte opposta ha dichiarato, infatti, che “è stato eseguito ciò che è stato richiesto, non c'era alcun accordo per eseguire le attività non autorizzate in un momento successivo.
Preciso quindi che l'incarico riguardava solo le attività di cui all'allegato 2 e non tutte quelle da noi preventivate e questo è stato l'accordo raggiunto”.
Anche l'altro teste di parte opposta, ha confermato tale ricostruzione, laddove ha Tes_2 dichiarato “posso dire che alcuni lavori erano stati accettati e altri no. Nulla so su quali fossero gli accordi per i lavori indicati in preventivo e non accettati. Per quanto ne so, sono stati svolti i lavori
4 accettati; extra so che sono state fatte pulizie ulteriori, necessarie per lavorare meglio, per esempio quelle all'interno del capannone;
non so se queste lavorazioni siano state autorizzate da o svolte Tes_1
CP_ su iniziativa autonoma di .
Gli importi di cui alle opere dell'allegato 2 sono stati regolarmente fatturati e pagati.
Dell'autorizzazione di ulteriori attività non vi è invece prova sufficiente.
Il teste ha dichiarato che sono state svolte attività ulteriori, non rientranti nel preventivo Per_1
accettato all. 2, oggetto di successive autorizzazioni telefoniche da , ma non ha saputo fornire al Tes_1
riguardo indicazioni specifiche, né la circostanza ha trovato ulteriori riscontri nelle deposizioni degli altri testi.
Né alle carenze dell'istruttoria orale, circa le pretese attoree, possono supplire i documenti in atti. CP_ Il documento 36 è un file excel redatto dalla stessa che come tale nulla prova, così come il
CP_ documento 30, un elenco di costi senza firma né data redatto da
Il documento 37, messaggio whatsapp della segretaria di che chiedeva i costi di gennaio CP_4 febbraio e marzo per poterli imputare a (in quanto tenuta a consegnare il ramo d'azienda Pt_2 pronto per l'utilizzo, salvo il diritto di al rimborso di spese per interventi urgenti di CP_4
manutenzione straordinaria) non dimostra una autorizzazione a eseguire lavori diversi da quelli dell'allegato 2 e peraltro si tratta comunque di attività che sono state pagate da CP_4
Lo stesso dicasi per la mail doc. 23 dell'avv. Rosato e il messaggio doc. 38, che fanno sempre riferimento ai medesimi lavori e alle bozze di accordo con per ribaltare su quest'ultima i costi Pt_2
sostenuti da CP_4
Di tali compensazioni o rimborsi di a non vi è poi alcuna prova. Pt_2 CP_4
Irrilevanti anche le deduzioni sulla mancata impugnativa al TAR della decadenza dalla concessione, dal momento che non è in discussione una responsabilità risarcitoria di , ma solo l'asserito mancato CP_4
CP_ pagamento di attività svolta da su incarico di medesima. CP_4
CP_ Conclusivamente, non è stata fornita prova del fatto che l'ulteriore attività svolta da sia stata richiesta o autorizzata da , apparendo piuttosto non implausibile quanto affermato dal legale CP_4
CP_ rappresentante di , ovvero che, stante l'interesse di al funzionamento dell'impianto in vista CP_4
5 del futuro contratto di gestione, l'accordo tra le parti prevedesse che parte delle spese necessarie per il CP_ riavvio fossero sostenute dalla stessa
E un riscontro in tal senso può rinvenirsi in quanto dichiarato dal teste circa il fatto che Per_1
“l'allegato 2 era condizionato al fatto che l'impianto venisse preso in gestione da subito, se ciò non fosse accaduto il preventivo tornava a essere quello da 97.600 allegato 1”, con la precisazione che dell'accordo sulla debenza dell'intero importo di cui all'allegato 1 non è stata fornita alcuna prova.
E ulteriore riscontro può ricavarsi dal fatto che non vi è alcuna comunicazione mail, richiesta di pagamento, invio di relazioni sulle attività eseguite prima dell'invio della fattura di cui è causa, immediatamente contestata da _3
, infine, la prova anche dei costi di cui è chiesto il rimborso, sia per materiale sia per rimborsi
[...]
CP_ chilometrici, tali non potendosi ritenere i semplici elenchi redatti da e dimessi sub doc. 30 e 36.
CP_ non ha dimostrato di aver sostenuto i costi di cui chiede il rimborso, né ha specificato i rimborsi chilometrici a che mezzi e a quali tratte si riferirebbero e per quale titolo sarebbero dovuti.
Anche per tali voci l'ingiunzione è risultata sprovvista di prova.
3. Conclusivamente l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2733/2023 del Tribunale di Padova.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 Controparte_1 CP_5
per spese, € 14.103,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 28 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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