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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16080 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Parabiago (MI), via Re Parte_1
Depaolini n. 70/C, codice fiscale: , con l'avv. Girolamo Ascone P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede in Austria, codice fiscale: Controparte_1
con gli avv.ti Andrea Bollani e Davide Bollani C.F._1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4214/2024,
R.G. n. 9696/2024, pubblicato in data 22 marzo 2024 da questo Ufficio,
1 accogliere la presente opposizione e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nella vendita del macchinario marca NUKON modello
315 – 4000w scaturente dalla fattura E43 del 31.12.2022, di euro 348.000,00 per inadempimento contrattuale imputabile alla società Controparte_1
in subordine alla luce di quanto esposto in premessa determinare una
[...] riduzione del prezzo del macchinario residuo di Euro 231.000,00 marca
NUKON modello 315 – 4000 scaturente dalla fattura E43 del 31.12.2022, di Euro 348.000,00.
Il tutto con vittoria di compensi professionali da distrarre a favore del sottoscritto procuratore dichiaratesi antistatale, oltre Iva e Cpa.
Per la parte opposta
In principalità: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata e/o inammissibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente, condannare a pagare Parte_1 ad in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
l'importo di Euro 231.000,00 oltre interessi al tasso speciale, dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Rigettare ogni avversaria domanda e con vittoria di spese.
In via istruttoria ove occorra ammettersi la prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4214/2024 pubblicato in data 22/03/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 231.000,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di un macchinario marca NUKON modello 315 – 4000w.
A sostegno è stato dedotto, in maniera del tutto generica e confusa, che il macchinario avrebbe presentato dei malfunzionamenti e che ciò giustificherebbe la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del prezzo in misura esattamente corrispondente al saldo oggetto dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito deve essere preliminarmente ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
Nella fattispecie l'ingiunta non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a doglianze genericissime e neppure ha contestato le puntuali difese svolte in proposito dalla controparte, la quale ha invece dedotto che l'unico episodio effettivamente riconducibile alla macchina (denunciato nel maggio 2023) è
3 stato prontamente risolto dal servizio di assistenza tecnica, mentre gli altri pretesi malfunzionamenti sono risultati insussistenti, in quanto riconducibili a disfunzioni della linea internet della società ingiunta (quello del giugno 2023) oppure ad una insufficiente tensione nella linea elettrica aziendale sempre dell'opponente (quello del febbraio 2024).
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4214/2024 pubblicato in data 22/03/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
4
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16080 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Parabiago (MI), via Re Parte_1
Depaolini n. 70/C, codice fiscale: , con l'avv. Girolamo Ascone P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede in Austria, codice fiscale: Controparte_1
con gli avv.ti Andrea Bollani e Davide Bollani C.F._1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4214/2024,
R.G. n. 9696/2024, pubblicato in data 22 marzo 2024 da questo Ufficio,
1 accogliere la presente opposizione e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nella vendita del macchinario marca NUKON modello
315 – 4000w scaturente dalla fattura E43 del 31.12.2022, di euro 348.000,00 per inadempimento contrattuale imputabile alla società Controparte_1
in subordine alla luce di quanto esposto in premessa determinare una
[...] riduzione del prezzo del macchinario residuo di Euro 231.000,00 marca
NUKON modello 315 – 4000 scaturente dalla fattura E43 del 31.12.2022, di Euro 348.000,00.
Il tutto con vittoria di compensi professionali da distrarre a favore del sottoscritto procuratore dichiaratesi antistatale, oltre Iva e Cpa.
Per la parte opposta
In principalità: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata e/o inammissibile per le ragioni dedotte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente, condannare a pagare Parte_1 ad in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
l'importo di Euro 231.000,00 oltre interessi al tasso speciale, dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Rigettare ogni avversaria domanda e con vittoria di spese.
In via istruttoria ove occorra ammettersi la prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4214/2024 pubblicato in data 22/03/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 231.000,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di un macchinario marca NUKON modello 315 – 4000w.
A sostegno è stato dedotto, in maniera del tutto generica e confusa, che il macchinario avrebbe presentato dei malfunzionamenti e che ciò giustificherebbe la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del prezzo in misura esattamente corrispondente al saldo oggetto dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito deve essere preliminarmente ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
Nella fattispecie l'ingiunta non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a doglianze genericissime e neppure ha contestato le puntuali difese svolte in proposito dalla controparte, la quale ha invece dedotto che l'unico episodio effettivamente riconducibile alla macchina (denunciato nel maggio 2023) è
3 stato prontamente risolto dal servizio di assistenza tecnica, mentre gli altri pretesi malfunzionamenti sono risultati insussistenti, in quanto riconducibili a disfunzioni della linea internet della società ingiunta (quello del giugno 2023) oppure ad una insufficiente tensione nella linea elettrica aziendale sempre dell'opponente (quello del febbraio 2024).
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4214/2024 pubblicato in data 22/03/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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