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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.GEN. N. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto "Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c."
PROMOSSO DA
Parte_1 nata a [...] 1'08.06.1955 (C.F.
C.F. 1
Avv. Stabilito Luana CALÌ
Avv. Samuela MARTORANA
ATTRICE
CONTRO
nella persona del Prefetto pro-tempore (C.F. Controparte_1
P.IVA_1
Avv. dello Stato Giuseppe LASPINA
CONVENUTA
E CONTRO
,
persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore (C.F. P.IVA_2
Avv. dello Stato Giuseppe LASPINA
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
concludono come in atti che si intendono qui integralmente richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.12.2023, ritualmente notificato in pari data, parte attrice citava in giudizio le odierne convenute chiedendo: in via preliminare, la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. dell'esecutorietà dell'atto di intimazione di pagamento n.
29220239005931041000, nella parte in cui si riferisce alla cartella di pagamento n.
29220090005543739000 di euro 34.684,53; nel merito, di accertare e dichiarare illegittimo il predetto atto di intimazione di pagamento nella parte riferita alla cartella di pagamento sopra indicata n. 29220090005543739000 di euro 34.684,53 per sopravvenuta prescrizione decorsi i termini ex art. 28, 1. n. 689/1981 e, per l'effetto, dichiarare estinto il presunto diritto di credito, con vittoria di spese di lite. In rilevava che l'intimazione diparticolare, l'attrice pagamento n.
29220239005931041000 è stata notificata da parte dell' Controparte_2
[...] di CP_1 in data 05.12.2023 e che si riferisce a molteplici cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, tra le quali vi è la n. 29220090005543739000, a giudizio dell'istante presumibilmente notificata in data 16.09.2009, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate da parte della Controparte_1 con ordinanze-ingiunzioni del 2005, più spese e maggiorazioni. Affermava, inoltre, che nessun atto interruttivo era intervenuto al riguardo tra il 16.09.2009 e il 05.12.2023.
Si costituiva in termini la Controparte_1 وla quale chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese, rilevando che "L'iscrizione al ruolo n. 1118/2009 (alla quale attiene la cartella di pagamento n.
29220090005543739000, n.d.r.), in data 15/12/2008, è avvenuta, quindi, nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla legge e in tempo utile per l'elaborazione e notifica della cartella esattoriale originaria". Pertanto, puntualizzava che “l'attività amministrativa dell'Ente impositore si conclude con l'invio dell'elenco del ruolo all'Esattore. Di conseguenza, (come già detto, eccepiva, ndr) la carenza di legittimazione passiva (...)
(della ) Controparte_3 atteso che sia l'intimazione di pagamento n.
29220239005931041000 sia la cartella di pagamento n. 29220090005543739000 sono atti di esclusiva competenza della di CP_1 Controparte_4
evidenziava la medesima regolarità e tempestività con La Controparte_1
riguardo alla cartella esattoriale n. 02120230001629025001, attinente all'iscrizione a ruolo n. 2023/1230 del 07.02.2023. Tuttavia tale ultima cartella esattoriale, come anche eccepito in atti dalla parte attrice, non è un provvedimento impugnato nel presente giudizio e, pertanto, non è qui oggetto di contesa.
L'odierno GU, in data 07.03.2024, differiva l'udienza del 06.05.2024 al 09.05.2024, data dalla quale decorrevano a ritroso i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Parte attrice depositava memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. nn. 1) e 2).
In data 11.04.2024, si costituiva tardivamente l' Controparte_5 di chiedendo di respingere l'opposizione proposta, con vittoria spese, perché: CP_1
inammissibile, in quanto la cartella di pagamento doveva essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica o, comunque, infondata, considerato che tra la notifica della cartella di pagamento e l'atto di intimazione opposto erano intervenuti diversi atti interruttivi, nonché una sospensione ex lege dei termini di prescrizione durante l'emergenza "Covid-
19"
Allegava, inoltre, solo parte della produzione documentale indicata nella comparsa di costituzione e risposta relativa alla notifica della cartella di pagamento, ad atti interruttivi ad essa riferiti e al conseguente atto di intimazione qui opposto.
Nello specifico, rispetto agli atti indicati nella suddetta comparsa, non sono stati prodotti i seguenti documenti: “All. n. 1: Estratto ruolo della cartella di pagamento opposta";
"All. n. 4 Estratto informatico da cui si evincono pagamenti spontanei del contribuente a titolo di acconto”. Sono stati, invece, indicati nella comparsa di costituzione e risposta e debitamente prodotti i seguenti documenti: "All. n. 2: Referto di notifica della cartella di pagamento opposta"; "All. n. 3: Referto di notifica delle intimazioni di pagamento n. 29220149000005183, n. 29220189000044537, n. 29220239005931041"; "All. n. 5:
Referto di notifica dell'istanza di compensazione ex art. 28 ter".
Parte attrice all'udienza del 09.05.2024 insisteva affinché detti documenti non venissero ammessi perché prodotti tardivamente. Tuttavia, questo Giudice, con provvedimento del
18.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024, rilevava che la costituzione dell' di CP_1 seppur tardiva, era Controparte_5 "
avvenuta comunque in tempo per effettuare produzioni documentali (come detto,
1'11.04.2024), scadendo i termini per il deposito della memoria integrativa ex art. 171- ter, co. 1, n. 2, il 19.04.2024.
Con il medesimo provvedimento del 18.11.2024, l'odierno GU, dopo aver rigettato la sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'efficacia dell'intimazione richiesta in via preliminare da parte attrice, mancando, ad un primo sommario esame, “i presupposti per dispor[la]
[...] dal momento che l' CP_6 [...] [aveva] dato atto dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione", fissava l'udienza cartolare del 25.03.2025 per trattenere la causa in decisione e assegnava termini ex art. 189 c.p.c.
L'attrice depositava note scritte di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale ex art. 189, co. 1, nn. 1) e 2), c.p.c., nonché note per l'udienza del
25.03.2024 ex art. 127-ter c.p.c.
L' Controparte_7 convenuta depositava note per l'udienza del
25.03.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
In data 25.03.2025 la causa veniva posta in decisione.
Sull'eccepita carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
Come già detto, la Controparte_1 ha rilevato la carenza della propria legittimazione passiva nella presente causa, considerato che ha iscritto regolarmente e tempestivamente a ruolo le somme dovute per le sanzioni irrogate all'attrice e che la notifica della cartella di pagamento e dell'atto di intimazione sono di esclusiva competenza dell' di CP_1Controparte_7
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono e, pertanto, va respinta.
Nel vigente ordinamento giuridico, così come anche chiarito di recente anche dalla
Suprema Corte di Cassazione nell'ord. n. 3870/2024, è pacifico il principio secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, bisogna scindere tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto a procedere all'esecuzione forzata.
La titolarità del diritto di credito spetta all'ente impositore. La titolarità del diritto di procedere all'esecuzione forzata, invece, spetta all'ente della riscossione.
Da tale principio deriva che quando si propone opposizione all'esecuzione l'attore può convenire in giudizio soltanto l'ente della riscossione, non essendo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario che può dare luogo ad un ordine di integrazione del contradditorio da parte del Giudice ex art. 102 c.p.c. Eventualmente, dovrà essere l'agente della riscossione nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi a chiamare l'ente impositore qualora non voglia rispondere delle spese di lite (art. 39, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, applicabile al tempo della domanda e della costituzione in giudizio dalle parti, oggi abrogato e sostituito con l'art. 228, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 che si esprime in termini sostanzialmente identici).
Ciò, tuttavia, non significa che l'attore non possa chiamare in causa nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche l'ente impositore, soprattutto nei casi come quello de quo in cui la rilevata prescrizione del credito per mancata notifica in termini, qualora accolta, si ripercuota necessariamente sul mancato incasso da parte dell'ente impositore del pagamento dovuto.
Ne consegue che, di fatto, le due posizioni
-la titolarità del credito e la titolarità a procedere ad esecuzione forzata risultano essere coinvolte in pari modo. L'attrice, dunque, citando in giudizio sia la Controparte_1 sia l' Controparte_2 di CP_1 si è riservata la possibilità di far valere gli effetti della '[...] sentenza nei confronti di entrambe le parti.
La suddetta pronuncia della Cassazione è chiara sul punto.
Dopo, infatti, aver affermato che "In caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste [...] alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione", precisa che, allo stesso tempo, “non può certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo". L'eccezione proposta è, per l'effetto, infondata. Sull'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione eccepita dalla convenuta [...]
Controparte_7
La convenuta Controparte_5 come sopra anticipato, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché la cartella di pagamento doveva essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, avvenuta in data 16.09.2009, come da relata di notifica che produce.
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono e, pertanto, va respinta.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non è la cartella di pagamento n. ma la successiva intimazione di pagamento n.29220090005543739000,
29220239005931041000.
Sul punto bisogna sottolineare che, ai sensi degli artt. 18, 22 e 27 della legge 24 novembre
1981, n. 689, l'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa può essere opposta innanzi al giudice ordinario con il procedimento di cui all'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Se non è opposta oppure decorsi i termini per l'opposizione, diviene esecutiva e l'autorità cha ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
La normativa per l'esazione delle imposte dirette applicabile nel caso in esame è quella di cui al D.P.R. n. 602/1973, in cui è previsto che, dopo l'iscrizione al ruolo delle somme dovute, l'ente della riscossione notifica la cartella di pagamento e, trascorso il termine di legge, procede ad esecuzione forzata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 50, co. 2, del citato D.P.R.
n. 602/1972, "Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica [...] di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".
Ebbene, tale intimazione ad adempiere, al pari della cartella di pagamento, può essere oggetto di impugnazione per vizi propri (cfr., ex pluribus, Cass. civ., n. 18835/2024; Corte di Giust. Trib. 1° grado Nuoro, n. 20/2025; Corte di Giust. Trib. 1° grado Salerno, n.
4174/2024; Cass. n. 8704/2013), quali, ad esempio, la mancata precedente notifica della cartella di pagamento oppure l'intervenuta prescrizione, così come anche confermato nell'atto di intimazione di pagamento notificato dall'ente di riscossione convenuto e che
è stato qui prodotto dall'attrice in cui si legge che l'intimato “può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che la precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità, l'autorità competente [...] per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra
[tabella in cui è indicata la cartella di pagamento n. 29220090005543739000 n.d.r.].
Stante, dunque, la corretta impugnazione dell'intimazione di pagamento qui opposta, la domanda va esaminata nel merito.
Sulle domande di accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione e, per l'effetto, di dichiarazione di estinzione del credito avanzate dall'attrice
L'attrice con l'atto di citazione in giudizio chiede di accertare e dichiarare illegittimo l'atto di intimazione di pagamento n. 29220239005931041000, riferito alla cartella di pagamento n. 29220090005543739000, emessa per ordinanze-ingiunzioni riguardanti sanzioni amministrative irrogate dalla CP_1 di CP_1 dal 2005, più spese e maggiorazioni, per sopravvenuta prescrizione, e, per l'effetto, dichiarare estinto il presunto diritto di credito.
Al fine di verificare se sia decorso il termine necessario affinché la pretesa creditoria possa dichiararsi prescritta e, dunque, estinta, occorre preliminarmente accertare in quali date sono avvenute le notifiche della cartella di pagamento, degli atti interruttivi e dell'intimazione di pagamento qui opposta.
Ebbene, parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio afferma di non essere mai avvenuta a conoscenza della cartella di pagamento n. 29220090005543739000 e che la stessa, però, risulta presumibilmente notificata in data 16.09.2009.
Il convenuto ente della riscossione, tuttavia, ha prodotto regolare notifica avvenuta personalmente all'attrice nella suddetta data e, pertanto, è da tale riferimento temporale che occorre partire per il calcolo di termine di prescrizione.
L'attrice, inoltre, rileva che tra la data della notifica della cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento qui opposta, notificata secondo la documentazione prodotta dalla stessa in data 05.12.2023, non è intervenuto nessun atto interruttivo.
Invero, l' Controparte_8 ha dedotto diversi atti interruttivi nella propria comparsa di costituzione e risposta, producendo idonea documentazione probatoria a supporto con riguardo, come già visto, ai seguenti atti: "All. n. 2: Referto di notifica della cartella di pagamento opposta"; "All. n. 3: Referto di notifica delle intimazioni di pagamento n.
29220149000005183, n. 29220189000044537, n. 29220239005931041"; "All. n. 5:
Referto di notifica dell'istanza di compensazione ex art. 28 ter". Si limita, invece, a indicare nella comparsa, ma materialmente non produce 1"All. n. 1:
Estratto ruolo della cartella di pagamento opposta" e 1”“All. n. 4 Estratto informatico da cui si evincono pagamenti spontanei del contribuente a titolo di acconto" e che, pertanto, in quanto non provati, non possono essere utilizzati a fondamento della decisone.
L'attrice con riferimento alla documentazione dedotta dall'ente della riscossione contesta specificamente nel merito solo i suddetti pagamenti spontanei perché, tra l'altro, non supportati da idonea documentazione probatoria. Nulla, invece, afferma con riguardo alle relate di notifica degli atti interruttivi riguardanti le intimazioni di pagamento nn.
29220149000005183, 29220189000044537 e 29220239005931041, quest'ultima qui opposta, e al referto di notifica dell'istanza di compensazione.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., l'odierno decidente possa porre fondamento della decisione in quanto fatti pacifici poiché non contestati dalla controparte la documentazione probatoria effettivamente prodotta.
Ciò posto, ancor più decisivamente, da detta documentazione si evince che,
l'intimazione di pagamento n. 29220149000005183 è stata notificata in data 11.02.2014;
l'intimazione di pagamento n. 29220189000044537 è stata notificata il 07.09.2018;
l'intimazione di pagamento 29220239005931041 qui opposta, come già evidenziato, è stata notificata il 05.12.2023. L'istanza di compensazione, invece, è stata notificata il
22.07.2015.
Da tali date è possibile calcolare le seguenti distanze temporali: tra la notifica della cartella del 16.09.2009 e quella dell'intimazione di pagamento n. 29220149000005183 dell'11.02.2014 sono trascorsi anni 4, mesi 4 e giorni 26; tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29220149000005183 dell'11.02.2014 e quella dell'istanza di compensazione del 22.07.2015 sono trascorsi anni 1, mesi 5 e giorni 11; tra la notifica dell'istanza di compensazione del 22.07.2015 e quella dell'intimazione di pagamento n.
29220189000044537 del 07.09.2018 sono passati anni 3, mesi 1 e giorni 16; tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29220189000044537 del 07.09.2018 e quella dell'intimazione di pagamento qui opposta n. 29220239005931041 del 05.12.2023 sono trascorsi anni 5, mesi 2 e giorni 28.
Ebbene, ai sensi dell'art. 28, 1. n. 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative come quelle contestate all'odierna attrice dalla CP_1 di CP_1 si prescrive in anni cinque dal giorno in cui è stata commessa la violazione e l'eventuale interruzione dei termini è regolata dalle norme del codice civile. Pertanto, fin d'ora è possibile affermare che la prescrizione non si è con certezza verificata fino al 07.09.2023, poiché il termine dei 5 anni non era mai stato superato fino a tale data grazie ai suddetti atti interruttivi notificati nel periodo 16.09.2009-07.09.2018.
Il problema si pone con riguardo al superamento di tale riferimento temporale che si è verificato con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta, come più volte detto, il 05.12.2023, ossia anni 5, mesi 2 e giorni 28 dopo la notifica del 07.09.2018.
In merito, la convenuta Controparte_5 ha rilevato che il termine di anni
5 previsto dall'art. 28, 1. n. 689/1981 risulta essere stato sospeso, con un conseguente allungamento dei termini, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ossia per giorni 541, in virtù dell'art. 68, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss. mod.
In particolare, nel citato art. 68, rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione", è previsto: "1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. [...] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; “2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” [… ].
Sul punto la convenuta evidenzia che in base al richiamo, al comma 1 dell'art. 68 cit., dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, anche l'attività di riscossione deve essere considerata sospesa, in quanto in tale norma sancisce che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" [...]. La ratio delle due norme è quella, da un lato, di evitare che, nel periodo di crisi economica verificatosi durante gran parte del periodo dell'emergenza Covid-19, gli obbligati potessero essere costretti ad effettuare versamenti relativi ad entrate pubbliche in scadenza nello stesso riferimento temporale;
dall'altro, di non rendere vana la citata previsione, ragion per cui il legislatore ha previsto che anche le attività di riscossione per i medesimi pagamenti in detto periodo risultavano sospese.
Condivisibile, dunque, appare l'interpretazione secondo la quale l'art. 68, d.l. n. 18/2020, in virtù del richiamo dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, si riferisca sia ai versamenti che alle attività dell'agente della riscossione. Non si ritiene, però, che l'art. 68 cit. possa avere effetto con riguardo alla generalità delle obbligazioni dovute. La disposizione, infatti, è applicabile soltanto ai versamenti che scadono nel periodo che intercorre tra l'8 marzo
2020 e il 31 agosto 2021, nonché a quelli specificamente indicati al comma 1 e 2, tra i quali non rientrano quelli oggetto della presente controversia.
In aggiunta, l'art. 12 cit. restringe ulteriormente il campo di applicazione dell'art. 68 per l'ente della riscossione (e degli altri enti ivi indicati) riferendosi solamente al
"versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali" e non, invece, alle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981.
Ciò, inoltre, trova sostegno nel dettato letterale in cui si esprime il differente art. 67, d.l.
n. 18/2020, rubricato "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", nel quale si legge: "1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. [...]”. “4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159"
L'art. 67 cit., infatti, non fa alcuna distinzione tra versamenti scaduti o non scaduti in un dato periodo temporale, ma si limita a disporre una sospensione ex lege dall'8.03.2020 al
31.05.2020, vale a dire per un periodo pari a giorni 84, delle attività dell'ente impositore e, in base al richiamato art. 12, co. 1, d.lgs. n. 159/2015, di quelle dell'ente della riscossione.
Si tratta di una norma volta ad evitare il ritardo di alcuni adempimenti necessari al recupero di somme derivanti da entrate pubbliche nel periodo in cui l'emergenza ha raggiunto il suo acme, in cui gli uffici pubblici risultavano talvolta chiusi o, comunque, con una capacità d'azione limitata a causa della temporanea ridotta presenza del personale dipendente.
Di conseguenza, come condivisibilmente chiarito di recente dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 960/2025, l'art. 67 cit. prevede una sospensione ex lege dei termini di prescrizione della pretesa.
Anche in questo caso, però, il citato art. 12 è riferibile soltanto agli atti dell'ente della riscossione concernenti il “versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali" e non alle sanzioni amministrative ex 1. n. 689/1981.
Nel caso de quo, pertanto, non è applicabile l'art. 68, poiché il pagamento dell'intimazione di pagamento immediatamente precedente a quella opposta, n.
29220189000044537 notificata 07.09.2018 non scadeva, né si prescriveva nel periodo
08.03.2020-31.08.2021, né tantomeno si riferiva ad uno dei pagamenti tipici previsti dalla citata disposizione. Di conseguenza nessun rilievo assume l'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dalla norma.
Diversa soluzione non può essere accolta nemmeno con riguardo al suddetto art. 67, considerato che la sancita sospensione ex lege del termine di prescrizione, seppur disposta per la generalità delle entrate dell'ente impositore, la stessa, in base al richiamato art. 12,
d.lgs. n. 159/2015, rileva per l'ente della riscossione solo con riferimento al versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui tale art. 67 cit. avesse avuto qualche effetto nel caso in esame, il termine di prescrizione sarebbe comunque scaduto in data 30.11.2023, decorsi 5 anni e giorni 84 dall'ultimo atto interruttivo del 07.09.2018 e, dunque, prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta del 05.12.2023.
Le suddette tesi, inoltre, sono avvalorare dall'art. 103, co.
6-bis, d.l. n. 18/2020 in cui è
espressamente sancita la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28, 1. n.
689/1981 dal 23.02.2020 al 31.05.2020, ma soltanto con specifico riguardo ai provvedimenti emessi in materia di lavoro e legislazione sociale.
La ratio legis era quella di non gravare sulle imprese colpite da sanzioni amministrative per illeciti depenalizzati in materia di lavoro e legislazione durante il periodo emergenziale più rigido, quando erano state costrette a sospendere temporaneamente le attività o, comunque, a ridurre la loro capacità produttiva. Di conseguenza, è possibile affermare che il legislatore ha volutamente ristretto il campo di applicazione degli artt. 67 e 68, d.l. n. 18/2020 ad entrate diverse da quelle derivanti da sanzioni amministrative irrogate ai sensi della 1. n. 689/1981, prevedendo per quest'ultime un'apposita disciplina nel medesimo provvedimento legislativo all'art. 103,
co.
6-bis.
Nemmeno tale ultima disposizione, tuttavia, può essere applicata nel caso in esame, perché l'intimazione qui opposta è riferita una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazione degli artt. 1 e 2 1. 15 dicembre 1990, nel testo modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, vale a dire per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, come pacificamente ammesso dalle parti in atti.
Ciò chiarito, alla luce di quanto sopra esposto, è possibile calcolare il termine di prescrizione della pretesa creditoria avanzata da parte dell'odierne convenute.
Il dies a quo di decorrenza, come già detto, è il 07.09.2018, data di notifica all'attrice dell'intimazione di pagamento n. 29220189000044537. Il termine per prescriversi è fissato in anni 5 ai sensi dell'art. 28, 1. n. 689/1981, che nel caso di specie per i motivi evidenziati non risulta essere stato sospeso ex lege.
La pretesa creditoria, pertanto, risulta essere prescritta in data 07.09.2023, ossia prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta n. 29220239005931041000 riferita alla cartella di pagamento n. 29220090005543739000, notificata all'attrice il 05.12.2023.
Per l'effetto, deve dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione la pretesa esattoriale indicata dall'avviso di pagamento n. 29220239005931041000, nella parte in cui si riferisce alla cartella di pagamento n. 29220090005543739000 di euro
34.684,53.
Devono annullarsi per conseguenza sia dall'avviso di pagamento n.
29220239005931041000, nella parte in cui si riferisce alla cartella di pagamento n.
29220090005543739000 di euro 34.684,53 sia la medesima la cartella esattoriale n.
n. 29220090005543739000 di euro 34.684,53 in quanto non seguita, come per legge,
da tempestivo atto derivato di intimazione, con conseguente sopravvenuta nullità per difetto di ogni concreta possibilità di raggiungimento della specifica finalità di esazione.
Sulle spese Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. si ritiene di condannare Controparte_7 di
CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice. Va disposta, invece, la compensazione delle spese di lite per intero tra la parte attrice e la CP_1
[...] in nessun modo responsabile del patologico allungamento del
,
meccanismo di riscossione coattiva, governato unicamente dalla Convenuta
[...]
Controparte_7 di Caltanissetta.
La somma liquidata, va calcolata applicando la riduzione del 40 % stante la semplicità della controversia e si liquida per effetto di tale riduzione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- In accoglimento delle domande tutte avanzate nel merito dall'attrice [...]
Parte_1 annulla per intervenuta prescrizione della pretesa oggetto di esecuzione esattoriale, l'avviso di pagamento n. n. 29220239005931041000, nella parte in cui si riferisce alla cartella di pagamento n. 29220090005543739000 di euro 34.684,53.
Annulla, in conseguenza, anche la cartella di pagamento cui tale avviso si correla, ovvero la cartella esattoriale n. n. 29220090005543739000 di euro 34.684,53 ;
- compensa per intero le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta CP_1
[...]
- condanna la convenuta Controparte_9 in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice liquidate, applicata la riduzione del 40%, in euroParte_1
3.407,60 per competenze, euro 545,00 per spese, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e CA.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Vincenzo Telaro
Caltanissetta, così deciso in data 07.06.2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella