Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/12/2025, n. 21892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21892 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12952/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12952 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche – responsabile anche per la Regione Lazio – ha omesso di valutare il titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 posseduto e dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, nell’ambito della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS- per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Abruzzo, Lazio e Marche” per la regione Lazio;
2. del D.D.G. prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – responsabile anche per la regione Lazio - ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale -OMISSIS- per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
3. del D.D.G. prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – responsabile anche per la regione Lazio - ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale -OMISSIS- per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” rettificata per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
4. dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato gli esiti dell’assegnazione della provincia (Fase 1) e l’avvio della scelta della sede (Fase 2) nei confronti dei candidati vincitori della procedura de qua per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
5. del D.D.G. prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato nei confronti del vincitori del concorso indetto con Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. -OMISSIS-, per la classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
6. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, classe di concorso “AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la Regione Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il presente gravame, la ricorrente deduce di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS- per la Regione Lazio, classe di concorso “ AB25 – Inglese nella scuola secondaria di primo grado ” e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100 (nello specifico, punti 198,25 comprensivo della valutazione dei titoli).
1.1. Rappresenta in fatto che:
- nella domanda, la ricorrente dichiarava di essere in possesso di un titolo di preferenza e di un titolo di riserva, derivanti dal possesso dell’invalidità civile (“N”), ai sensi della l. n. 68/1999, attestata dal centro medico legale di -OMISSIS- il -OMISSIS-. La medesima dichiarava altresì di non essere iscritta negli elenchi di collocamento obbligatorio, in quanto occupata alla data di scadenza del bando e indicava la seguente “ procedura concorsuale in cui era stata presentata la certificazione richiesta ”, inerente l’iscrizione nei centri di collocamento: “ 19/05/2020 Regione Lazio Registro ufficiale U.0438310 ”;
- in data 26.9.2024, veniva contattata da un funzionario al fine di integrare l’istanza, indicando l’ultima procedura concorsuale in cui aveva dichiarato il possesso del titolo di riserva, presentando la certificazione richiesta ai sensi dell’art. 8 l. n. 68/199 (ossia l’iscrizione nell’elenco dei servizi per il collocamento mirato);
- ciononostante, non è stata inserita nella graduatoria di merito (approvata con DDG n. 1510, dell’11.10.2024), in ragione dell’omessa valutazione del titolo di riserva sopra dichiarato;
- a riscontro del reclamo successivamente presentato, l’USR competente rappresentava che “ non può essere attribuita la riserva … in quanto la Candidata, in tale punto si è semplicemente limitata ad inserire la data di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei Centri per l’impiego della Regione Lazio e cioè il 19/5/2020” .
1.2. A sostengo del ricorso, formula i seguenti motivi in diritto:
I) “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 68/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nonché dell’art. 10 comma 5 lett. p) del bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39 quater del d. lgs. n. 165/2001. Diritto della ricorrente ad essere inserita tra i candidati vincitori della procedura concorsuale di cui al decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso “ab25 – inglese nella scuola secondaria di primo grado” per la regione Lazio. violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. eccesso di potere, disparità di trattamento. ”, con cui lamenta la violazione della normativa e del bando che disciplina le riserve da riconoscersi in sede concorsuale, in quanto aveva correttamente inserito nella domanda l’ultima iscrizione nelle liste di collocamento, del tutto trascurata dall’USR; deduce che qualora le fosse stato riconosciuto il titolo, sarebbe stata inserita nella graduatoria di merito;
II) “ Violazione del principio del legittimo affidamento, determinata dal mancato riconoscimento del titolo di riserva nell’ambito della procedura concorsuale di cui al decreto dipartimentale m.i.m. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ”, con cui lamenta che i provvedimenti impugnati recano una ingiustificata discriminazione della ricorrente, ledendo il legittimo affidamento sui titoli di preferenza e di riserva da essa posseduti.
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 5.12.2024, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, depositando il successivo 13.12.2024 documentazione a supporto.
1.3. Alla camera di consiglio del 13.1.2025, la Sezione disponeva incombenti istruttori, ai fini del mutamento del rito e della integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
1.4. Alla successiva camera di consiglio del 4.3.2025, veniva respinta l’istanza cautelare della ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS- non appellata.
2. – Alla pubblica udienza del 18.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. In via preliminare occorre dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022.
3.2. Nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso, che si procedono ad esaminare unitariamente, discende dalle considerazioni che seguono.
Va preliminarmente richiamata la disciplina applicabile al concorso de quo in tema di riserva a favore di candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
In particolare:
- i commi 3 e 4 dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS-hanno previsto che: “ In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell’anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023. ”;
- l’art. 10 del Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS-, al comma 5, lettera p), ha previsto che – per beneficiare delle riserve – nella domanda i candidati dovevano dichiarare, sotto la propria responsabilità , “ l'eventuale diritto alle riserve, previste dalla vigente normativa, di cui all’articolo 3, comma 3 ... ”, stabilendo altresì che “ [c]oloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta ”.
Quanto al dato normativo primario, richiamato dalla lex specialis , la legge 12 marzo 1999 n. 68 si pone come finalità la “ promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato ” (art. 1, comma 1) ed elenca le categorie di soggetti a cui si applica, tra cui gli invalidi civili (persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%). Nello specifico, la legge reca norme in materia di modalità di assunzioni dei lavoratori disabili, prescrivendo che “ I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso (art. 7, comma 2)”. L’articolo 8, commi 1 e 2, prevedono in particolare, che: “ Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. […] Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa. ”.
3.3. Sulla base del descritto quadro normativo applicabile al reclutamento obbligatorio dei lavoratori e avuto riguardo in particolare al citato art. 7, comma 2, l. n. 68/1999, che richiede la necessaria iscrizione nelle liste di collocamento, la giurisprudenza ha costantemente rilevato come “ non sussiste il diritto del disabile, in quanto tale, e non in quanto disabile inoccupato, ad essere incluso nella quota riservata dei posti concorsuali ” (CdS, ad. gen., n. 11616/2004). Pertanto, “ il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - е quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio ” (cfr. direttiva n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica amministrazione). Analogamente, in sede contenziosa, è stato rilevato come “ l’inserimento del disabile infatti, non avviene a prescindere dall’esistenza di un iniziale stato di disoccupazione come è provato dalla circostanza del mantenimento degli elenchi dei disabili disoccupati. Ne consegue che il disabile che abbia già raggiunto un’occupazione per progredire nella carriera o aspirare ad un’attività lavorativa superiore deve pur sempre sottoporsi ad una comparazione con altri soggetti. ” (Cons. St., n. 1271/2003; cfr. anche Cons. St., VI sez., 14.12.2016, n. 7395, secondo cui “ i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti a concorso ”).
Nello stesso senso la giurisprudenza del giudice ordinario, che ha affermato il principio per cui, per poter beneficiare della riserva, il disabile al momento della domanda, deve essere in condizione di disoccupazione (sottolineando la discriminazione che si verrebbe a creare tra la stessa categoria dei disabili, in caso diverso; cfr. Cass civ. 10 luglio 2020, n. 14790).
In definitiva, “ [l]a chiarezza del disposto normativo non lascia àdito a dubbi, laddove stabilisce per tabulas che soltanto i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti. ” (TAR Lazio, III, n. 16082/2024).
3.4. La procedura concorsuale in oggetto non sfugge a tale disciplina, limitandosi ad introdurre una limitata deroga in favore di chi, al momento della partecipazione al concorso, ha una occupazione precaria. È il caso di chi, ad esempio, è già occupato presso l’amministrazione scolastica, a seguito di un precedente concorso e intenda stabilizzare il proprio rapporto precario – come nel caso delle supplenze di durata infra-annuale – rendendolo a tempo indeterminato.
In questo senso va inteso l’art. 10, comma 5, del bando di concorso, laddove stabilisce che “ Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta ”.
Il riferimento nel bando alla “ data e la procedura ” deve essere inteso allora, secondo una interpretazione conforme ai principi di legge sopra enucleati, come riferito ad una procedura concorsuale indetta dalla medesima amministrazione in cui il disabile abbia in precedenza partecipato e nell’ambito della quale il detto titolo è già stato riconosciuto ai fini dell’assunzione, mediante un’occupazione compatibile con il diritto alla riserva.
3.5. Nel caso di specie risulta che la ricorrente non solo era occupata al momento della partecipazione al concorso, ma che la stessa non ha indicato alcuna procedura in virtù della quale la stessa è stata in precedenza assunta presso l’amministrazione, nell’ambito della quale ha allegato il possesso della certificazione alle liste di collocamento obbligatorie, ottenendo il riconoscimento del titolo di riserva.
Come emerge dagli atti (doc. 3) e anche rilevato dall’amministrazione nella relazione depositata in giudizio (doc. depositati il 23.12.2024), la ricorrente si è limitata ad inserire nella domanda la data di una precedente iscrizione nelle liste di collocamento, datata 19.5.2020.
Tuttavia, tale indicazione non è sufficiente per garantire alla medesima il riconoscimento della riserva, posto che tale iscrizione – come visto risalente al 2020 – non era più attuale al momento della partecipazione al concorso, in quanto la ricorrente risultava occupata (come la stessa riconosce da ultimo nella memoria del 19.5.2025) e non forniva indicazione di un’altra procedura nell’ambito della quale la certificazione di disoccupazione era stata in precedenza prodotta, con riconoscimento della riserva.
Sul punto, è la stessa ricorrente a dichiarare che “ non avendo partecipato in precedenza ad alcun concorso in ambito scolastico ho inserito l'ultima data di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99:19/05/2020 REGIONE LAZIO REGISTRO UFFICIALE U.0438310 ” (doc. 15).
Come rilevato, tale indicazione non è quanto richiedeva il bando che invece imponeva la certificazione di disoccupazione al momento della domanda ovvero l’indicazione di una precedente procedura concorsuale in cui tale certificazione è stata dichiarata e il titolo di riserva riconosciuto.
Soltanto nell’ambito delle verifiche poste in essere successivamente dall’USR, la ricorrente ha fatto riferimento ad alcune precedenti procedure concorsuali (doc. 15).
Tuttavia, neppure tali indicazioni appaiono risolutive.
In disparte la considerazione per cui - una di tali procedure – riguardava l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di assistente amministrativa, ossia una tipologia di impiego incompatibile, ai sensi dell’art. 7, l. 68/99, con il riconoscimento del diritto alla riserva, ciò che rileva è che in entrambe le procedure la ricorrente non dichiarava o depositava alcuna certificazione attestante l’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio e quindi il suo status di disoccupata al momento della partecipazione al concorso, ma indicava la pregressa data di iscrizione nelle liste di collocamento del 19.5.2020 (cfr. documentazione depositata da parte resistente il 23.12.2024), non pertinente come anzidetto in quanto inidonea a dar conto delle sopravvenienze successive.
Pertanto, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese in sede di domanda dalla ricorrente – e anche successivamente nell’ambito delle interlocuzioni con l’Ufficio – non sono idonee a fondare un diritto alla riserva, mancando la dimostrazione dello stato di disoccupazione al momento della partecipazione al bando, requisito necessario ai sensi del citato art. 7 l. n. 68/1999 ai fini del riconoscimento, nonché l’indicazione di una precedente procedura in cui la dichiarazione è stata prodotta e il titolo di riserva riconosciuto.
3.5. Per le esposte considerazioni, il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va respinto.
3.6. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL TI, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO EL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL RO | AL TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.