Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1397/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 ottobre 2024, promossa in questo grado
DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici,siti in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
(P.I.: rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso l' indirizzo telematico del procuratore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellata: come in atti 3
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 6/15 marzo 2019 il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dalla nei confronti dell Controparte_2 [...]
così disponeva: Controparte_3
“accoglie il ricorso e condanna l al pagamento Parte_1 della somma di €. 261.894,98, oltre ad interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
condanna inoltre parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida nell'importo di € 4.644,00 di cui € 644,00 per spese, oltre ad oneri e accessori di legge.”.
Esponeva il primo giudice che:
la società ricorrente esercitava l'attività di trasporto pubblico locale di persone nella Regione
, giusto contratto di affidamento provvisorio del 12 novembre 2007, stipulato in virtù di CP_3
Legge Regionale n. 19/2005, e ai propri dipendenti applicava il CCNL in vigore degli autoferrotranvieri degli anni 2004 – 2007 ed aveva adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento del suo credito nei confronti della per il servizio effettuato in Pt_1 relazione alle annualità 2014 - 2017 in €. 261.894,98, di cui €. 129.050,27 ex l. 58/05 (anno 2014, importo di €. 36.588,00; anno 2015, importo di €. 32.160,79; anno 2016, importo di €. 30.150,74; anno 2017, importo di €. 30.150,74) ed €. 132.844,71 ex l. 296/2006 (anno 2014, importo € 37.663,00; anno 2015, importo € 33.106,67; anno 2016, importo € 31.037,52; anno 2017 €. 31.037,52 ); la si era limitata ad assumere unicamente la inesigibilità degli importi Parte_1 reclamati ex adverso per non aver il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora stabilito ed stanziato le risorse da trasferire alle Regioni;
tale ritardo non escludeva in ogni caso l'esistenza dell'obbligo in oggetto, essendo i contributi dovuti dalla alla società in forza dell'art. 9 del contratto di affidamento e dei Pt_1 provvedimenti normativi sopra richiamati (l. 58/05 e l.296/06) che non stabilivano alcuna condizione per l'erogazione delle somme, richiedendo solamente l'invio e il successivo controllo amministrativo della documentazione contabile da parte della società di trasporto dimostrante il diritto al contributo;
. il ritardo nel pagamento era ancor più grave considerando che l' art. 9 del contratto di affidamento prevedeva che la corresponsione del contributo, a carico della , doveva Pt_1 avvenire (fino al limite del 96% del totale) a trimestralità anticipate, e soltanto la parte residua del 4% a consuntivo.
Affermava, quindi, che, per le suesposte considerazioni, l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della andava condannato al pagamento in favore della società Controparte_3 ricorrente della somma di €. 261.894,98, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. 4
Avverso la predetta ordinanza l Controparte_3 proponeva appello, esponendo che con l'art. 1, comma 2, D.L. 21.2.2005 n. 16 (conv. con modif. in L. 22.4.2005 n. 58), lo Stato Italiano si era impegnato ad erogare alle Regioni (nonché alle province autonome di Trento e Bolzano) appositi fondi erariali, destinati a coprire i maggiori oneri sostenuti dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea in dipendenza dell'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, del rinnovo del C.C.N.L. 2004/2007 (primo biennio).
Analoga disposizione era stata prevista, relativamente al secondo biennio (anni 2006/2007), dall'art.1, comma 1230, L. 27.12.2006 n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria 2007).
L'art. 16 D.L.
4.7.2006 n. 223 demandava la materiale erogazione delle predette risorse erariali alle singole regioni, ma ciò poteva avvenire solamente all'esito di un lungo e complesso iter procedimentale, articolato in più fasi distinte ed autonome.
Condicio sine qua era il previo trasferimento, da parte dello Stato, dei fondi all'uopo necessari,assegnati in forza dei piani di riparto approvati.
Dalle suesposte considerazioni conseguiva che, prima che lo Stato concretizzasse ed attualizzasse con legge finanziaria le risorse da destinare alle finalità di cui alle leggi 58/05 e 296/06, così determinando, nel concreto, la misura del beneficio economico, le aspettative dei destinatari dei contributi de quibus erano incerte sia nell'an che nel quantum.
Ne conseguiva, ulteriormente, che, fin tanto che non veniva approntata la relativa provvista, la non poteva neanche appostare, all'interno del proprio bilancio annuale e Parte_1 pluriennale, lo stimato fabbisogno economico mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa, ma doveva, di anno in anno, provvedere ad istituirlo e/o riattivarlo solo dopo il trasferimento degli appositi fondi da parte dello Stato.
Su input del Ministero dei Trasporti veniva effettuato, con apposito decreto di autorizzazione emesso dal competente Dipartimento ministeriale Trasporti Terrestri, il trasferimento degli importi secondo l'approvato piano di riparto.
Siffatto adempimento, tuttavia, non era affatto conclusivo, occorrendo al contrario, porre in essere, tanto a termini della L. 58/05, quanto a norma della L. 296/06, ulteriori e non meno complessi incombenti.
Era necessario, innanzitutto, emettere il decreto di accertamento in entrata sul capitolo di bilancio 3427, capo 18, dell'importo trasferito ed andava quindi, effettuata la richiesta di cofinanziamento, ove esplicitamente assentito nei piani di riparto, della quota a carico della regione (ciò che avveniva su input del Dirigente Generale del Dipartimento I.M.T., poi concretizzato in delibera della Giunta Regionale), e, successivamente, la richiesta di istituzione c/o di riattivazione del capitolo di bilancio (478114) con appostamento delle somme trasferite.
Occorreva, ancora, impegnare formalmente, con apposito decreto, sull'apposito capitolo di bilancio all'uopo istituito e/o riattivato, le somme trasferite. 5
Andavano, infine, emessi i decreti di liquidazione e successiva emissione dei mandati di pagamento in favore dei soggetti beneficiari del contributo, secondo le disposizioni impartite compatibilmente al patto di stabilità interno.
L'obiettiva complessità burocratica delle predette attività escludeva, quindi, già di per se sola, la possibilità che le stesse (con particolare riferimento agli adempimenti connessi alle procedure di liquidazione e pagamento dei contributi in favore del soggetti beneficiari) potevano essere utilmente definite nell'anno di riferimento: circostanza, questa, che refluiva e, quindi, negativamente sul fondamento delle avverse domande (essenzialmente radicate sul postulato “ingiustificabile” ritardo dell'amministrazione regionale nella erogazione dei contributi de quibus), escludendolo del tutto.
In ordine alle somme debende ex L.58/2005 e L.296/2006 a favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine dell'adeguamento salariare ai CCNL, il primo Giudice non aveva correttamente ricostruito l'iter procedimentale previsto per l'attuazione della normativa citata ed il momento genetico dell'obbligazione in favore delle imprese beneficiarie, argomentando la motivazione della soccombenza della amministrazione regionale in ragione della mera complessità dell'iter medesimo, il cui ritardato completamento era stato ritenuto a carico dell'Assessorato.
Il primo giudice non aveva compreso che la elaborava ed inviava al Ministero una mera Pt_1 proposta di riparto e di assegnazione delle somme per le aziende operanti nel settore di T.P.L. regionale e che tale proposta non era di per sé suscettibile di far sorgere alcuna pretesa creditoria in capo alle aziende partecipanti.
L'obbligazione giuridicamente vincolante e, quindi, l'insorgenza del diritto al credito, nasceva soltanto nel momento in cui il Ministero approvava ed adottava con proprio decreto la proposta di riparto formulata dalla , individuando formalmente le aziende creditrici e le somme Pt_1
a ciascuna di esse spettanti e trasferiva le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti alla competente territorialmente. Pt_1
Soltanto con questo provvedimento sorgeva il credito in favore delle aziende, che, peraltro, solo in questo momento veniva definito nel suo importo certo, attesa la potestà del Ministero di apportare correzioni alle proposte regionali in fase istruttoria o anche di variarne e diminuirne gli importi, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie di bilancio.
Emergeva, pertanto, il ruolo di mero soggetto proponente prima, e poi erogatore, dell'amministrazione regionale, non appena acquisita la effettiva provvista finanziaria mediante trasferimento ed accredito delle somme nel bilancio regionale.
Era evidente la prontezza con cui l'Amministrazione aveva erogato le somme relative agli anni pregressi alle aziende non appena era stato emanato il citato D.M. di approvazione dei piano, e di adozione del correlato impegno di spesa ed era stato disposto il trasferimento della provvista finanziaria occorrente nelle casse della . Pt_1 6
L'adozione degli impegni di spesa non costituiva approvazione delle proposte di riparto regionali né dava certezza degli importi che sarebbero stati trasferiti annualmente a ciascuna regione per le finalità di cui alle L. 56/2005 e L. 296/2006 di riferimento.
La nota ministeriale prot. n. 2397 del 27 marzo 2019- di riscontro alla nota congiunta dell'EN, dell'AV e dell'ST del 6 marzo 2019 con la quale le suddette Associazioni di categoria chiedevano al Ministero delle Infrastrutture di risolvere in tempi brevi il rimborso degli oneri CCNL autoferrotranvieri per le annualità pregresse alle imprese concessionarie di servizi di trasporto pubblico- confermava integralmente quanto già ampiamente esposto in relazione alla insussistenza di qualsivoglia credito, in capo alle aziende operanti nel settore, certo, liquido ed esigibile sino all'approvazione ministeriale delle proposte annuali di riparto formulate dall'Amministrazione regionale ai fini della corresponsione delle integrazioni agli oneri contrattuali del C.C.N,L, del trasporto pubblico locale, ai sensi delle LL. 58/2005 e 296/2006.
Emergeva, pertanto, che il Ministero - appositamente richiesto dall'Assessorato ai fini del rilascio della certificazione dei crediti ex LL. 58/2005 e 296/2006 per le annualità pregresse- aveva confermato unicamente la sussistenza delle somme di € 11.029.340,48 ed € 10.727.081,52 relative all'annualità 2014 da riferirsi rispettivamente alle LI. 58/2005 e 296/2006.
Tali somme, peraltro, sebbene potevano essere oggetto di certificazione, non erano liquidabili in quanto non erano ancora trasferiti i relativi fondi dallo Stato.
Di contro, in modo ufficiale ed univoco, il Ministero dichiarava che per le altre tre annualità successive “non era in grado di individuare e/o dare conferma alle somme esposte" dalla Amministrazione regionale.
La stessa nota riconosceva in carico al Ministero i ritardi della procedura di attivazione ed erogazione di tale provvidenze, in relazione ai quali il Ministero medesimo dichiarava di aver dato corso a procedure di accelerazione dei trasferimenti.
La si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'atto d'appello proposto dall perché generico, Parte_2 fondato su deduzioni meramente labiali che consistevano in una mera riproposizione delle difese svolte nel giudizio di primo grado e che non contenevano l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, né tantomeno “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” richieste dall'art. 342 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'appello.
Nel merito esponeva che l'avverso appello era infondato in quanto l'Amministrazione Regionale debitrice non aveva contestato l'esistenza della pretesa creditoria ma si era limitata a dichiarare l'impossibilità di effettuare il pagamento in tempi brevi a causa del ritardo del trasferimento delle somme da parte del Ministero competente. 7
In buona sostanza, l non aveva contestato l'esistenza del credito, Parte_2 limitandosi piuttosto a dedurre in via meramente labiale la sua incapacità di esitare un procedimento amministrativo che, a causa delle sue stesse regole (autoimposte), era diventato così farraginoso da richiedere alcuni anni per ottenere dallo Stato la provvista economica da corrispondere alle società di sulla base di una norma primaria, la legge dello Stato, che Pt_3 invece prevedeva che il pagamento doveva avvenire annualmente.
Il procedimento amministrativo di erogazione, a fortiori nelle modalità generiche in cui era stato dedotto in atto d'appello dall'Amministrazione regionale, non era e non poteva essere ritenuto una legittima causa di impossibilità di adempiere all'obbligazione di legge, in quanto tale, fonte di responsabilità e dunque di danno erariale per la Pubblica Amministrazione tout court. In ogni caso, verificata la mancata copertura da parte dello Stato, la avrebbe dovuto chiamare Pt_1 in giudizio il Ministero competente per essere manlevelata nei confronti della società di trasporto che aveva maturato un diritto soggettivo perfetto.
Aggiungeva che si era pure verificata la perenzione amministrativa delle somme finanziate dal ministero competente a titolo di contributo ex lege 296/2006 relativo alla annualita' 2013 già impegnate sul cap. 1314, con dd n. 16 del 28/02/2013 – d.d. 85/2017 del Ministero dei trasporti (all. 1 al fascicolo d'appello) – con colpa grave dell'amministrazione regionale per violazione dell'art. 97 cost.
Quanto emergeva in via documentale dalla produzione allegata al fascicolo d'appello consentiva peraltro di destituire di ogni fondamento l'affermazione di controparte secondo cui
“E' parimenti evidente la prontezza con cui l'Assessorato ha erogato le somme relative agli anni pregressi alle aziende non appena è stato emanato il citato D.M. di approvazione del piano, e di adozione del correlato impegno di spesa ed è stato disposto il trasferimento della provvista finanziaria occorrente nelle casse della .”Che tale prontezza era stata enunciata in via Pt_1 esclusivamente labiale dalla era talmente evidente che, a causa della condotta Pt_1 colpevole e della negligente inerzia dell'Amministratore regionale, il Ministero dei Trasporti era stato costretto a impegnare nuovamente le medesime somme per la seconda volta nell'anno 2017.
Eccepiva inoltre che il rigetto integrale dell'atto d'appello dell'Amministrazione si Parte_2 imponeva nel caso di specie in ossequio ai principi fondamentali dell'ordinamento processuale civilistico e segnatamente in ragione della mancata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. da parte dell delle ragioni di credito vantate dalla Parte_2
nel corso del giudizio di primo grado. Controparte_2
L infatti costituendosi nel giudizio di primo grado non aveva Parte_2 contestato in alcun modo né l'an né il quantum della pretesa creditoria, limitandosi a dedurre labialmente il complesso iter procedimentale prodromico trasferimento dei fondi da parte dello Stato, senza tuttavia ammettere che se un iter procedimentale è farraginoso è per responsabilità della medesima amministrazione convenuta lo ha previsto. 8
L'Amministrazione appellante aveva altresì dedotto quale motivo di impugnazione la erroneità dell'interpretazione dell'art. 9 del contratto di affidamento effettuata dal Tribunale nell'ordinanza di accoglimento impugnata.
Sul punto puntualizzava che il contratto di affidamento rep. N. 250 del 2007 stipulato dalla società con la e gli Enti locali concedenti il servizio di Trasporto Pubblico CP_2 Pt_1
Locale, era stato citato ed allegato dalla ricorrente in primo grado al solo fine di attestare e provare in via documentale che la società ricorrente, in quanto soggetto affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale da parte delle Amministrazioni concedenti, applicava ai propri dipendenti il CCNL Autoferrotranvieri.
In altri termini, l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL autoferrotranvieri, risultante nel caso di specie dall'art. 6 e dall'art. 10 del suddetto contratto di affidamento, costituiva il presupposto giuridico ed il requisito soggettivo necessario sulla base quale le Leggi 58/2005 e 296/2006 avevano stabilito chi siano i soggetti beneficiari del contributo pubblico aventi diritto alla erogazione di tali contributi per garantire il rinnovo del biennio contrattuale.
Il contratto di affidamento dunque dimostrava che la società apparteneva alla platea CP_2 di beneficiari del contributo pubblico.
Il titolo che fondava la pretesa creditoria non era il contratto di affidamento ma erano le Leggi istitutive del contributo, e segnatamente le Leggi 296/2006 e 58/2005, mentre i contratti attestavano solamente che la società rientrava tra i soggetti beneficiari del contributo in quanto attestavano lo svolgimento di servizio pubblico di trasporto e conseguentemente l'applicazione ai dipendenti della Contrattazione Collettiva per gli Autoferrotranvieri 2004- 2007.
In base alle vigenti disposizioni normative, ogni anno lo Stato trasferiva o compensava ingenti risorse alle Regioni (a Statuto speciale ed a Statuto ordinario) ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per sostenere le aziende di e consentire loro, in ragione dell'interesse pubblico che concorrevano a conseguire, di affrontare gli oneri connessi agli aumenti salariali discendenti dalle dinamiche della contrattazione collettiva di categoria.
Le risorse di cui sopra, peraltro, contrariamente a quanto erroneamente affermato dall'Amministrazione appellante, per espressa disposizione di legge non rientravano nel blocco del pagamenti legati al rispetto del patto di stabilità.
Infondatamente l'Amministrazione affermava che il diritto di credito delle imprese alla erogazione dei contributi oggetto di causa sorgerebbe solo a seguito dell'approvazione della proposta di riparto regionale da parte del Ministero competente.
Invero, il diritto di credito e dunque l'obbligazione giuridicamente vincolante - per i casi in cui il contributo o la sovvenzione era riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. era demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa - sorgeva annualmente e non era subordinato ad alcun atto di natura amministrativa né all'esercizio di potere discrezionale della P.A.. 9
Il contributo istituito dalle leggi citate era comunque dovuto dalla e poco importava se Pt_1 tale credito sorgeva annualmente o, come erroneamente sostenuto dalla con Pt_1 eccezione lapalissiana e meramente dilatoria, solo a seguito dell'approvazione del piano di riparto, in quanto proprio la elaborazione del piano di riparto era un adempimento a carico della che costituiva atto endoprocedimentale che la doveva effettuare Pt_1 Pt_1 annualmente.
In ogni caso il contributo andava erogato alle imprese che vantavano nei confronti della un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo né un'aspettativa di fatto, e Pt_1 come tale poteva essere richiesto dall'impresa - per come unilateralmente determinato nei modelli all'uopo predisposti ed inviati al Ministero competente – entro l'anno solare di riferimento, salvo poi eventuali compensazioni in sede di erogazione per le annualità successive nel caso di erogazione di importi in misura superiore a quelli determinati dall'impresa.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità della produzione allegata all'atto d'appello e segnatamente la produzione della nota ministeriale prot. n. 2397 del 27 marzo 2019 nonché della nota congiunta delle associazioni di categoria AV, EN ed ST del 6 marzo 2019. La citata produzione era inammissibile in quanto prodotta in violazione del divieto ex art. 345 c.p.c. di produzione in grado di appello di documentazione non prodotta nel giudizio di primo grado.
In ogni caso eccepiva che la documentazione citata dal Foro erariale non solo era inammissibile ma era altresì irrilevante in quanto - la nota congiunta delle associazioni di categoria AV, EN ed ST costituiva documentazione proveniente da soggetto privato estraneo alle parti in causa e pertanto, nel caso di specie, era assolutamente priva di valore probatorio.
La nota ministeriale prot. n. 2397 del 27 marzo 2019 era parimenti irrilevante atteso che, nel caso di specie, qualsivoglia dichiarazione in ordine alla sussistenza del credito istituito da leggi statali spettava comunque al legislatore statale - non già al potere esecutivo - ed inoltre la citata nota avrebbe potuto avere un qualche valore nell'odierno giudizio solo qualora fosse stata resa dal Ministero competente in sede processuale, nella qualità di terzo chiamato in garanzia dall convenuta in primo grado. Parte_2
In via incidentale, esponeva che la liquidazione delle spese legali era errata in quanto non conforme al D.M. 55/14.
Il citato D.M. infatti prevedeva che per il valore della causa oggetto del presente giudizio – volendo considerare tale valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, nonostante il valore fosse pari ad € 261.894,98, dunque compreso nello scaglione immediatamente superiore - a titolo di spese legali andava liquidata una somma compresa tra il valore minimo pari ad € 7.795,00 ed un valore massimo di € 27.254,00.
Peraltro nella liquidazione delle spese non era ultroneo considerare - come già sopra esposto nel motivo sub B) - la condotta colposa e negligente dell'Amministrazione regionale che a 10
causa della inescusabile inerzia aveva causato la perenzione amministrativa delle somme già impegnate dal Ministero a titolo di contributo ex lege 296/2006 relativo all'annualità 2013 non erogate tempestivamente alle aziende e dunque andate in perenzione amministrativa.
Il 3 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente si osserva che il proposto appello è ammissibile. Invero l'atto di appello in questione appare soddisfare i requisiti di forma indicati nella novella di riforma di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dalla lett. 0a) del comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ;
Infatti, i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. novellato, non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma, piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto ( Cass. n. 2143 del 5/2/2015 ).
Nella specie, l' appellante ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo che il suo ritardo nel corrispondere il credito vantato dall'appellata non è giustificato ( profilo volitivo ).
Ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito affermando che, in base alle risultanze delle documentazione in atti, emergeva che il mancato pagamento dei contributi dovuti era giustificato (profilo argomentativo).
Ha sostanzialmente esposto che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censorio ).
Ha infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con il rigetto della domanda proposta dall'appellata ( profilo di causalità ).
Preliminarmente si rileva, altresì, che la produzione documentale effettuata dall CP_3 in questo grado del giudizio e preesistente ad esso, è inammissibile.
Invero, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile – come nella specie - nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass.n. 26522 del 09/11/2017
Tanto premesso si osserva che il D.L. 16 del 21.2.2005, convertito in legge 58/2005, e la legge 296/2006 stabiliscono un contributo pubblico alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da attribuire alle aziende di trasporto pubblico locale in 11
rapporto alla consistenza del personale in servizio alla data del 30.11.2004, limitatamente a quelle che applicano il CCNL autoferrotranvieri di cui all'art. 23 del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalle legge 27.2.2004 n. 47.
In base ai citati provvedimenti legislativi, i contribuiti sono trasferiti alle Regioni e alle Province autonome per l'erogazione in favore delle aziende di pubblico trasporto al fine di sostenerne l'attività in ragione dell'interesse pubblico dalle medesime perseguito. Nel contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico è prevista l'applicazione del CCNL autoferrotranvieri. Le norme citate non stabiliscono condizione alcuna per l'erogazione delle somme e, pertanto, in attesa dell'approvazione dei provvedimenti del Ministero, l'Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque provvedere all'erogazione delle somme alla società di trasporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendo operare successivamente il conguaglio. L'amministrazione appellante si è limitata a ribadire la necessità di attendere, prima del pagamento, i provvedimenti ministeriali, senza considerare la sussistenza in capo all'amministrazione regionale dell'obbligo di provvedere alla liquidazione delle somme – quantomeno a titolo di acconto - in favore della società appellata, come espressamente previsto dalle norme in precedenza richiamate.
In proposito non appare superfluo rilevare che, con giurisprudenza del tutto condivisibile, è stato ritenuto che la domanda fatta valere in giudizio ha ad oggetto una prestazione di carattere patrimoniale e che la causa petendi va ricondotta alle leggi statali, sopra indicate, che attribuiscono alle imprese concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale i contributi per gli incrementi stipendiali dei lavoratori dipendenti e che, inoltre, è ormai consolidato il principio per cui in tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, è certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo del quantum momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa. Manca, inoltre, l'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa bensì parametri normativi predeterminati (Cass.n.929/2022).
Tenuto conto di quanto in precedenza esposto, l'importo da liquidare non poteva essere limitato unicamente ai corrispettivi direttamente inerenti i contratti stipulati tra la e le Pt_1 varie aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale o a carattere regionale, ma andava esteso anche alle somme statali extracontrattuali provenienti dalle L. 58/2005 e 296/2006 e, conseguentemente, l'Amministrazione convenuta, in assenza di specifiche contestazioni circa l'ammontare delle somme effettivamente dovute, avrebbe dovuto corrispondere tempestivamente l'importo dovuto per i contributi spettanti alla società appellata. 12
Per le considerazioni in precedenza esposte, deve allora affermarsi che le pretese formulate dall'appellata con il ricorso introduttivo del giudizio sono fondate.
L'appello incidentale proposto dall'appellata è fondato.
Invero non appare corretto l'ammontare del compenso liquidato dal primo giudice distonicamente rispetto alle tariffe professionali vigenti all'epoca della decisione .
L'importo di tale spese va pertanto riliquidato per il giudizio di primo grado - tenuto conto dei criteri indicati nel D.M. 10/03/2014, n. 55 ed, in particolare della non complessità delle questioni giuridiche trattate e nella semplicità degli accertamenti di merito - in complessivi euro 11.366,00,di cui euro 10.700,00 per compenso professionale di avvocato ( somma riconosciuta alla parte vincitrice euro 261.894,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
scaglione tariffario da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ) ed euro 666,00 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di questo grado del giudizio - tenuto conto dei criteri indicati nel D.M. 13 agosto 2022, n. 147 ed, in particolare della non complessità delle questioni giuridiche trattate e nella semplicità degli accertamenti di merito – si liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale di avvocato ( somma riconosciuta alla parte vincitrice euro 261.894,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
scaglione tariffario da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ), oltre l'importo del contributo unificato, se pagato, le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dell Parte_4
nei confronti della avverso l'ordinanza resa in
[...] Controparte_2 data 6/15 marzo 2019 dal Tribunale di Palermo e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da quest'ultima società nei confronti dell'Assessorato, avverso l'ordinanza predetta, condanna l'appellato al pagamento Parte_4 in favore della R.L delle spese del primo grado del giudizio Controparte_2 di primo grado che liquida in complessivi 11.366,00,di cui euro 10.700,00 per compenso professionale di avvocato oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, in luogo dell'importo determinato da primo giudice di euro € 4.644,00, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 7.200,00 per compenso professionale di avvocato, oltre l'importo del contributo unificato, se pagato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di 13
Appello il 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
f.to Giovanni Sirchia f.to Giovanni D'Antoni