Sentenza 3 luglio 1979
Massime • 2
La ripartizione, fra gli azionisti di una societa, della riserva costituita dal "fondo sovrapprezzo azioni" (art 2430 cod civ), nella parte eccedente il minimo legale della riserva stessa, quando sia collegata con la mancata distribuzione di utili di Esercizio ed il passaggio a riserva dei medesimi, resta assoggettata alla ritenuta d'acconto per l'imposta cedolare costituendo distribuzione di utili, ai sensi dell'art 1 della legge 29 dicembre 1962 n 1745, atteso che questa riguarda gli utili "in qualsiasi Forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalla societa", e, quindi, ogni attribuzione patrimoniale in favore dell'azionista in dipendenza della sua partecipazione alla societa ed in misura eccedente il conferimento. ( V 2115/78, mass n 391496).*
L'art 248 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), il quale, in ipotesi di obiettiva incertezza sui presupposti dell'obbligazione tributaria, prevede l'inapplicabilita delle sanzioni fissate per l'omissione, la tardivita o l'incompletezza della dichiarazione, riguarda le infrazioni relative alla fase di accertamento del tributo, e, pertanto, non e invocabile nella diversa ipotesi di omessa effettuazione della ritenuta d'acconto sugli utili delle societa e dei corrispondenti versamenti, ai sensi degli artt 1, 2, 10 ed 11 della legge 29 dicembre 1962 n 1745, la quale si riferisce alla fase di riscossione del tributo.*
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 31/05/2001 n. 79 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 31 maggio 2001
Con nota del 13 marzo 2001 la Direzione Regionale ha chiesto alla scrivente un parere in merito alla possibilita\' di considerare, come versamenti in conto capitale, finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci di talune societa\' di capitali e, conseguentemente, di riqualificare come distribuzione di dividendi le restituzioni effettuate dalle societa\' in presenza di utili accantonati a riserva. Fatto La fattispecie concreta posta all\'attenzione della scrivente ha per oggetto alcune operazioni che hanno interessato il gruppo F, facente capo alla holding F Finanziaria S.r.l.. In particolare, al fine di realizzare il passaggio delle azioni dai due soci fondatori ai …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1979, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1979 |
Testo completo
La ripartizione, fra gli azionisti di una societa, della riserva costituita dal "fondo sovrapprezzo azioni" (art 2430 cod civ), nella parte eccedente il minimo legale della riserva stessa, quando sia collegata con la mancata distribuzione di utili di Esercizio ed il passaggio a riserva dei medesimi, resta assoggettata alla ritenuta d'acconto per l'imposta cedolare costituendo distribuzione di utili, ai sensi dell'art 1 della legge 29 dicembre 1962 n 1745, atteso che questa riguarda gli utili "in qualsiasi Forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalla societa", e, quindi, ogni attribuzione patrimoniale in favore dell'azionista in dipendenza della sua partecipazione alla societa ed in misura eccedente il conferimento. ( V 2115/78, mass n 391496).*