Articolo 67 del Codice di procedura civile
Articolo 70Articolo 72
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21 aprile 1942
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29 maggio 1948
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4 luglio 2009
Art. 67.
(Responsabilita' del custode).

Ferme le disposizioni del codice penale , il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2) ((125))

Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.". ----------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All' articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile , le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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