Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3813 del 4.12.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio e Ugo Troso Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -nel giudizio promosso per sentire dichiarare non
CP_ dovuta la somma di euro 3.161,10 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a scomputo del debito)- aveva accolto parzialmente la domanda dichiarando la irripetibilità della somma eccedente il minor importo di € 632,21 e condannando l' a restituire CP_1
le maggiori somme eventualmente trattenute, oltre al pagamento della metà delle spese processuali, quantificate in € 500,00. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, senza rispettare, nella liquidazione delle spese, “la stessa percentuale di riconoscimento del diritto sostanziale”. Ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' “al pagamento delle spese e compensi del CP_1 doppio grado, commisurati al valore della causa ed alla medesima percentuale di accoglimento del diritto”.
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All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, sebbene non dia luogo a reciproca soccombenza, può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nella specie il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese nella misura di ½ in considerazione dell'esito della controversia, che ha visto accolte solo in parte le ragioni del ricorrente.
Parte appellante non si duole della compensazione delle spese, in sè, ma della misura di tale compensazione, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere proporzionata alla misura del credito riconosciuto ripetibile, che, essendo inferiore alla metà dell'importo chiesto inizialmente in restituzione, avrebbe giustificato una compensazione delle spese di lite in misura inferiore alla metà.
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
Giova rammentare, invero, che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n.
55/2014, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. tra le tante, Cass. n. 28325/2022, n. 89/2021, n. 12537/2019, n. 2386/2017 n.
26608/2017, 22991/2017, n. 29606/2017).
Nella specie -ferma restando la decisione in merito alla compensazione parziale, su cui non vi sono motivi di censura- il Tribunale ha liquidato le spese nei limiti degli importi previsti dal DM citato, stante il valore della controversia (rientrante nel secondo scaglione) e l'importo di € 500,00, liquidato
2 a titolo di spese di lite, superiore alla metà dell'importo minimo liquidabile (pari a € 886,00), previsto quale compenso per le tre fasi, non dovendosi computare nella specie la fase istruttoria.
In considerazione di tanto, dunque, la decisione, nella parte relativa alla regolazione delle spese, va esente da censura e l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado devono essere dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/12/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 03/12/2024 n. 3813 del Parte_1 CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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